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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa ZI Di MA in data 10/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.210/2021R.g. (cui è riunita quella iscritta al n.r.g.362/2021)
Tra
( ) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
( ) CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall'avv.to Donatello Esposito
RICORRENTE
E
n.27/02/1946 (c.f. Controparte_1 C.F._3
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Chiara Rigosi
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 23/02/2021, depositato in data 22/02/2021,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con le modalità indicate in premessa.
2. Accertare e dichiarare che in data 27/8/2020 il convenuto ha licenziamento il ricorrente in forma orale, senza giusta causa, né giustificato motivo, e, per l'effetto applicare, in favore del ricorrente, le tutele di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D. Lgt. 23/2015 e, quindi, condannare il convenuto
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, e condannarlo a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad 1 €2.569,00 mensili, dal giorno del licenziamento (27/8/2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite minimo delle cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condannarlo, inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Previo accertamento, condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente l'ulteriore somma di € 1.981,80 per i titoli e le causali sopra specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al concreto soddisfo.
4. Condannarlo, inoltre, al pagamento delle spese di lite e con attribuzione.
Con separato ricorso rassegnava le seguenti conclusioni: Riunire il presente giudizio a quello rubricato con r.g. lav. n. 210/2021 2. accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le modalità indicate in premessa 3. Accertare c dichiarare che in data 27/8/2020 il convenuto ha licenziato i ricorrente in forma orale, senza giusta causa, né giustificato motivo, o, in via gradata dichiarare inefficace, nullo, privo di giusta causa c/o di g.m. il licenziamento se ritenuto
- per ipotesi denegata - operato con comunicazione del 1/9/2020 o del
15/3/2021 o da qualsiasi altra comunicazione intercorsa, che quindi tutte si impugnano formalmente e, per l'effetto applicare, in favore del ricorrente, le tutele del D. Lgt 23/2015 e, quindi, condannare il convenuto a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, e condannarlo a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, par ad €2.569,00 mensili, dal giorno del licenziamento (27/8/2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite minimo delle cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto Condannarlo, inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali4.
Previo accertamento, condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente
l'ulteriore somma di €4.242,85 per i titoli e le causali sopra specificate o, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al concreto soddisfo 5. Condannarlo, inoltre, al pagamento delle spese di lite
e con attribuzione.
Pag. 2 di 8 Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del e all'udienza del 26.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice ha dedotto di aver prestato lavoro subordinato alle dipen denze del datore Controparte_1
(proprietario dell'imbarcazione da diporto, denominata “MISTER P” iscritta al n. 34/ND dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano) a far data dal 22 giugno 2020 con contratto a tempo pieno e indeterminato con applicazione diretta del CCNL del 17/7/2007 per i marittimi imbarcati su unità da diporto, con inquadramento nel livello 4° del CCNL con il grado e la qualifica di ufficiale di navigazione e di aver poi subito il recesso unilaterale da parte datoriale, come descritto nella narrativa degli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione.
Come è stato precisato dalla S.C. (Cass. 20-1-2011 n. 1244) con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, “in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in se astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento prod uttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (sulla ammissibilità di un nuovo licenziamento per altra causa o motivo, con efficacia condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo, v. anche Cass. 23-12-
Pag. 3 di 8 2011 n. 28703, Cass. 4 -1-2013 n. 106; sulla ammissibilità in linea generale anche di una rinnovazione del licenziamento v. Cass. 6 -11-2006 n. 23641,
Cass. 6-3-2008 n. 6055, Cass. 19 -3-2013).
In particolare, la S.C. (v. Cass. n. 6055/2008, Cass. n. 1244/2011) , nel disattendere il precedente diverso indirizzo - in base al quale, nell'area della stabilità reale, un secondo licenziamento, ove irrogato prima dell'annullamento del precedente licenziamento, sarebbe privo di effetto, in quanto interverrebbe su un rapporto non più esistente - ha rilevato che tale impostazione non appare condivisibile poiché si limita a considerare solamente l'aspetto degli effetti caducatori della pronunzia di illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo, enfatizzando il dato testuale della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 (nel testo introdotto dalla L. n. 108 del 1990), a proposito della qualificazione di azione di annullamento dell'impugnazione del recesso per giusta causa o giustificato motivo (“il giudice, con la sentenza con cui… annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo…”), senza tenere conto del significato complessivo della norma. La norma, infatti, prevede che nel caso di annullamento del recesso disposto dal giudice per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, scattino a favore del lavoratore una serie di conseguenze favorevoli per il lavoratore (reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di un'indennità pari alla retribuzione di fatto che sarebbe maturata tra il licenziamento e la reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra licenziamento e reintegrazione) che postulano che il rapporto medio tempore sia continuato, seppure solamente de iure. In altre parole, non può negarsi che l'annullamento abbia natura costitutiva e che gli effetti della pronunzia abbiano effetto ex tunc;
tuttavia, esso interviene in una situazione in cui il rapporto non è stato interrotto dal licenziamento (si veda in tal senso Corte Cost. 14.1.86 n. 7.
Del resto, incisivamente è stato affermato che il licenziamento illegittimo non
è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato
“determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma a causa del rifiuto del datore di ricevere la prestazione stessa, sino a quando, a seguito del provvedimento di reintegrazione del giudice, non venga ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento” (Cass.
Pag. 4 di 8 4.11.00 n. 14426).
Può ritenersi, dunque, che il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retribuiva e previdenziale, di modo che
“il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato” (Cass. 1.3.05
n. 4261).
La continuità e la permanenza del rapporto rendono quindi ammissibile l'irrogazione di un secondo licenziamento, chiaramente destinato ad operare solo in caso di annullamento di quello precedente (S.C., sentenza del 06 dicembre 2013, n. 27390 ).
Tale statuizione può trovare applicazione nel caso di specie allorché si consideri che il recesso datoriale del 27 agosto 2020 è stato intimato in forma orale, sia ove si consideri l'e-mail del 01.09.2020 un atto meramente confermativo della pregressa comunicazione verbale, sia ove la stessa si consideri quale autonomo atto di re cesso.
Integra, infatti, licenziamento orale l'atto espulsivo intimato mediante posta elettronica non certificata;
ciò in quanto il messaggio di posta elettronica (e - mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 20 d.lgs. cit. in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (Cass. 8 marzo 2018, n.
5523).
Nella specie il messaggio di posta elettronica non certificata ai sensi del d.P.R. n. 68/2005 e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, non fornendo alcuna certezza sulla provenienza o identità dell'apparente sottoscrittore, non è idoneo ad integrare il requisito della forma scritta del licenziamento che deve conseguentemente ritenersi inefficace in quanto intimato in violazione dell'art.2 comma 1°, l.n.604/1966.
Pag. 5 di 8 Pertanto, ove il recesso datoriale del 01.09.2020 si consideri integrante una fattispecie concreta unitariamente considerata rispetto alla comunicazione verbale, deve ritenersi inefficace.
Accendo, invece, alla seconda ipotesi di qualificazione giudica della fattispecie concreta deve evidenziarsi quanto segue.
La comunicazione del recesso datoriale è avvenuta in forma orale in data
27.08.2020 come dedotto da parte ricorrente e non contestato da parte resistente. Il predetto licenziamento è, dunque, inefficace.
Ciò posto, è stato intimato il licenziamento in forma scritta con l a comunicazione del 01.09.2020; parte resistente d educe di aver irrogato il recesso in parola a fronte di inadempienze e compo rtamenti scorrenti del prestatore nel corso dello svolgimento del rappo rto di lavoro subordinato, la cui sussistenza non è contestata tra le parti ed è documentalmente provata.
Al riguardo, tuttavia, va altresì ricordato che il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole/garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della legge 300 del 70 tra le quali com'è noto- si colloca l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito.
In punto di diritto si ribadisce che per “contestazione” dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (cfr., sulla specifica funzione di detta contestazione, cfr. principi consolidati già in
C.4659/21.4.1993; C. 12117/21.12.1990; C.10955/8.10.1992; C.
3404/19.3.1992; C. 317/1995).
Ne deriva che essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto, cioè, che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (Cfr. C. 5419/1998).
Peraltro, come ha evidenziato la stessa Corte costituzionale nella sent.
204/82, il secondo comma dell'art 7 “...raccoglie il ben noto sviluppo... che ha indotto ad esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento, di quella forma, cioè, di produzione dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio.”
Pag. 6 di 8 Nel caso di specie, non solo non vi è stata preventiva con testazione ma le motivazioni addotte sono esposte in forma gen erica senza alcuna indicazione di spazio e di tempo e senza che siano rispettati i requisiti della comunicazione tale da potervi attribuire la connotazione si puntuale contestazione dell'addebito disciplinare.
Ne discende l'illegittimità del recesso datoriale, non sussistendo il fatto contestato. Trova applicazione, nel caso di specie, il 6°co. dell'art.18,
d.lgs.300/1970 in base al quale nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma (I l giudice, n elle a ltre ipotesi in cu i accerta che non ricorrono g li estremi del g iu stifica to motivo soggettivo o d ella g iu sta cau sa addo tti da l dato re di lavo ro, dichia ra risolto il rapporto di lavo ro con effetto dalla data d el licen ziamento e condanna il dato re di lavoro al pagamento di un'indennità risarcito ria onnicomp ren siva determinata tra un min imo di dodici e un ma ssimo d i ven tiqua ttro mensilità d ell'ultima retribu zione globa le d i fatto , in rela zione a ll'a nzian ità del la vora to re e tenu to conto del numero dei dip enden ti occupa ti, delle d imen sioni dell'a ttività economica, del compo rta mento e delle condizion i d elle p arti, con onere d i specifica motiva zione a ta le rigua rdo), ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Le domande relative alle spettanze retributive e la domanda riconvenzionale vanno rigettate in quanto non provate.
Il ricorso può dunque trovare parziale accoglimento , come da dispositivo.
Le spese di lite del giudizio si liquidano in base alla soccombenza e sono parzialmente compensate nella misura di un terzo e sono poste per la restante
Pag. 7 di 8 parte a carico della parte soccombente, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
La sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: in altri termini in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce
- sebbene formalmente unica - consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite.
Conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (in particolare Cass. n. 6951 del 25/03/2011).
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del 01.09.2020.
2) Condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte resistente alla refusione delle restanti spese di lite che si liquidano in €1797, oltre spese generali. I.v.a. e
C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
ZI Di MA
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