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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7767 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebastiano Desogus, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_2 C.F._2 il 18/08/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/05/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Senorbì, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno, con l'obbligo, altresì, di comunicarsi tempestivamente le rispettive residenze.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
(affidamento condiviso), dai quali continuerà a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, in conformità con il suo superiore interesse morale e materiale.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) Attualmente il minore permane presso la casa familiare sita in Senorbì (CA), Fraz. Arixi, Via Perdu Anedda n. 5, con entrambi i genitori.
Pag. 2 di 5 Non appena la sig.ra avrà reperito un'idonea abitazione in Parte_2 locazione nel Comune di Senorbì, il figlio avrà la sua residenza Per_1 anagrafica e la sua collocazione prevalente presso la madre.
5) A decorrere dal trasferimento della madre, il padre, sig. salvo Parte_1 diversi accordi da assumere nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle sue aspirazioni nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, caratterizzati da turni non sempre prevedibili, eserciterà il diritto-dovere di frequentazione con il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- infrasettimanale: il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (fino alle ore 21:00 nel periodo estivo).
- Fine settimana: a settimane alterne, dal sabato alle ore 15:00 sino alla domenica alle ore 20:00 (21:00 nel periodo estivo), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
- Festività: le festività natalizie e pasquali saranno suddivise tra i genitori ad anni alterni.
- Vacanze estive: il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di mancato accordo, il minore resterà con il padre nelle prime due settimane di agosto negli anni pari e nelle seconde due settimane di agosto negli anni dispari.
- Compleanno: il giorno del compleanno sarà trascorso con il genitore presso il quale il minore si troverà in quella data, restando salvo il diritto dell'altro genitore di festeggiarlo, previo accordo.
Le modalità di cui sopra potranno essere modificate, in maniera flessibile, di comune accordo tra i genitori, anche su richiesta del minore, al fine di meglio assecondarne le esigenze e le inclinazioni.
6) La casa familiare, sita in Senorbì (CA), Fraz. Arixi, Via Perdu Anedda n. 5, edificata dal sig. su un terreno di proprietà del padre, non viene Pt_1 assegnata, in quanto i coniugi vi coabitano ancora provvisoriamente.
Una volta che la sig.ra si sarà trasferita nella nuova abitazione, l'immobile Pt_2 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. Parte_1
7) I coniugi, essendo il sig. lavoratore stagionale presso il Consorzio di Pt_1 bonifica Sud Meridionale e avendo la sig.ra intenzione di reperire Pt_2 un'occupazione a tempo parziale, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
8) A decorrere dal trasferimento della sig.ra nella nuova abitazione, il sig. Pt_2 si impegna a corrisponderle, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di € 250,00 Per_1
Pag. 3 di 5 (duecentocinquanta/00), da versarsi entro la fine di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , con IBAN: Pt_2
[...], da questa indicato.
Tale importo sarà automaticamente adeguato, con decorrenza annuale, in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
9) L'Assegno Unico Universale per il figlio, attualmente pari a circa € 300,00 mensili, verrà percepito per intero dalla sig.ra , quale genitore collocatario. Pt_2
10) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludico-ricreative) relative al figlio , saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno.
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle urgenti per motivi di salute.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa (scontrino, fattura, ricevuta).
11) Le somme percepite in favore del figlio a titolo di indennità di frequenza Per_1 ex L. n. 289/1990 e quelle derivanti dalla L.R. n. 20/1997 saranno gestite congiuntamente da entrambi i genitori, in misura paritaria.
I rimborsi spese riconosciuti ai sensi della L. n. 162/1998 saranno invece amministrati in via esclusiva dalla madre.
Ogni ulteriore beneficio, contributo o sussidio che dovesse percepire in Per_1 futuro sarà gestito congiuntamente da entrambi i genitori e confluirà su libretti di risparmio o conti correnti intestati al minore e cointestati ad entrambi i genitori, al fine di garantire la massima trasparenza e la piena tutela degli interessi del figlio.
12) Il sig. cede a titolo gratuito alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 piena proprietà dell'autovettura Ford Fiesta, targata DG 720 FT, già nella sua disponibilità.
La sig.ra si assume sin da ora l'onere di procedere, a proprie cure e spese, Pt_2 all'immediato passaggio di proprietà, nonché a farsi carico di ogni spesa futura relativa al veicolo (tassa di circolazione, assicurazione, manutenzione).
13) Le parti dichiarano che la sig.ra ha contribuito economicamente alla Pt_2 parziale costruzione della casa familiare sita in Arixi.
Per tale ragione, il sig. si obbliga a restituirle la somma concordata di Pt_1
€ 5.000,00 (cinquemila/00), mediante il versamento di rate mensili di € 150,00 (centocinquanta/00) ciascuna, a decorrere dal mese di ottobre p.v.
Pag. 4 di 5 Con l'integrale restituzione della predetta somma, la sig.ra dichiara di non Pt_2 vantare alcun diritto, pretesa o rivendicazione sull'abitazione coniugale, la quale resta di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
14) Le parti si autorizzano reciprocamente, sin da ora, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, sia per sé che per il figlio minore . Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7767 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebastiano Desogus, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_2 C.F._2 il 18/08/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/05/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Senorbì, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno, con l'obbligo, altresì, di comunicarsi tempestivamente le rispettive residenze.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
(affidamento condiviso), dai quali continuerà a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, in conformità con il suo superiore interesse morale e materiale.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) Attualmente il minore permane presso la casa familiare sita in Senorbì (CA), Fraz. Arixi, Via Perdu Anedda n. 5, con entrambi i genitori.
Pag. 2 di 5 Non appena la sig.ra avrà reperito un'idonea abitazione in Parte_2 locazione nel Comune di Senorbì, il figlio avrà la sua residenza Per_1 anagrafica e la sua collocazione prevalente presso la madre.
5) A decorrere dal trasferimento della madre, il padre, sig. salvo Parte_1 diversi accordi da assumere nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle sue aspirazioni nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, caratterizzati da turni non sempre prevedibili, eserciterà il diritto-dovere di frequentazione con il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- infrasettimanale: il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (fino alle ore 21:00 nel periodo estivo).
- Fine settimana: a settimane alterne, dal sabato alle ore 15:00 sino alla domenica alle ore 20:00 (21:00 nel periodo estivo), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
- Festività: le festività natalizie e pasquali saranno suddivise tra i genitori ad anni alterni.
- Vacanze estive: il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di mancato accordo, il minore resterà con il padre nelle prime due settimane di agosto negli anni pari e nelle seconde due settimane di agosto negli anni dispari.
- Compleanno: il giorno del compleanno sarà trascorso con il genitore presso il quale il minore si troverà in quella data, restando salvo il diritto dell'altro genitore di festeggiarlo, previo accordo.
Le modalità di cui sopra potranno essere modificate, in maniera flessibile, di comune accordo tra i genitori, anche su richiesta del minore, al fine di meglio assecondarne le esigenze e le inclinazioni.
6) La casa familiare, sita in Senorbì (CA), Fraz. Arixi, Via Perdu Anedda n. 5, edificata dal sig. su un terreno di proprietà del padre, non viene Pt_1 assegnata, in quanto i coniugi vi coabitano ancora provvisoriamente.
Una volta che la sig.ra si sarà trasferita nella nuova abitazione, l'immobile Pt_2 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. Parte_1
7) I coniugi, essendo il sig. lavoratore stagionale presso il Consorzio di Pt_1 bonifica Sud Meridionale e avendo la sig.ra intenzione di reperire Pt_2 un'occupazione a tempo parziale, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
8) A decorrere dal trasferimento della sig.ra nella nuova abitazione, il sig. Pt_2 si impegna a corrisponderle, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di € 250,00 Per_1
Pag. 3 di 5 (duecentocinquanta/00), da versarsi entro la fine di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , con IBAN: Pt_2
[...], da questa indicato.
Tale importo sarà automaticamente adeguato, con decorrenza annuale, in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
9) L'Assegno Unico Universale per il figlio, attualmente pari a circa € 300,00 mensili, verrà percepito per intero dalla sig.ra , quale genitore collocatario. Pt_2
10) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludico-ricreative) relative al figlio , saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno.
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle urgenti per motivi di salute.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa (scontrino, fattura, ricevuta).
11) Le somme percepite in favore del figlio a titolo di indennità di frequenza Per_1 ex L. n. 289/1990 e quelle derivanti dalla L.R. n. 20/1997 saranno gestite congiuntamente da entrambi i genitori, in misura paritaria.
I rimborsi spese riconosciuti ai sensi della L. n. 162/1998 saranno invece amministrati in via esclusiva dalla madre.
Ogni ulteriore beneficio, contributo o sussidio che dovesse percepire in Per_1 futuro sarà gestito congiuntamente da entrambi i genitori e confluirà su libretti di risparmio o conti correnti intestati al minore e cointestati ad entrambi i genitori, al fine di garantire la massima trasparenza e la piena tutela degli interessi del figlio.
12) Il sig. cede a titolo gratuito alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 piena proprietà dell'autovettura Ford Fiesta, targata DG 720 FT, già nella sua disponibilità.
La sig.ra si assume sin da ora l'onere di procedere, a proprie cure e spese, Pt_2 all'immediato passaggio di proprietà, nonché a farsi carico di ogni spesa futura relativa al veicolo (tassa di circolazione, assicurazione, manutenzione).
13) Le parti dichiarano che la sig.ra ha contribuito economicamente alla Pt_2 parziale costruzione della casa familiare sita in Arixi.
Per tale ragione, il sig. si obbliga a restituirle la somma concordata di Pt_1
€ 5.000,00 (cinquemila/00), mediante il versamento di rate mensili di € 150,00 (centocinquanta/00) ciascuna, a decorrere dal mese di ottobre p.v.
Pag. 4 di 5 Con l'integrale restituzione della predetta somma, la sig.ra dichiara di non Pt_2 vantare alcun diritto, pretesa o rivendicazione sull'abitazione coniugale, la quale resta di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
14) Le parti si autorizzano reciprocamente, sin da ora, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, sia per sé che per il figlio minore . Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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