Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2024 REG.RIC.
N. 00606/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2024, proposto da
Energy Eu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e sul ricorso numero di registro generale 606 del 2024, proposto da
Energy Eu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
QUANTO AL RICORSO N. 605 DEL 2024:
del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo a seguito e per l'effetto dell'annullamento – ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 4.05.2023, n. 4521 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III, n. 8495/2020 – della nota GSE/P20130146745 del 10.07.13 recante il rigetto della domanda di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) ai sensi dell'art. 4 co. 1 Decreto 18/12/2008 per la nuova costruzione dell'impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 0.700 MW denominato "San Pietro 2" sito in contrada Scalera nel Comune di San Pietro Vernotico (BR);
QUANTO AL RICORSO N. 606 DEL 2024:
del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo a seguito e per l'effetto dell'annullamento – ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 3.05.2023, n. 4507 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III, n. 8499/2020 – della nota GSE/P20130146705 del 10/07/2013 recante rigetto della «Domanda di qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)” ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto 18/12/2008, per la nuova costruzione del Vs. impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 0,700 MW denominato “Tuturano 2” sito in località “Casa Pigna” nel Comune di Brindisi (Brindisi)» con la quale il GSE comunicava il rigetto della relativa domanda;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. VI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La società Energy EU s.r.l. (già Energie per il Futuro s.r.l.), in relazione a due propri impianti eolici di potenza pari a 700 kW siti nel territorio del Comune di Brindisi e denominati l’uno “San Pietro 2” e l’altro “Tuturano 2”, nel 2009 aveva ottenuto le qualifiche IAFR (rispettivamente 4721 e 4728) ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008.
Tali qualifiche sono state in seguito annullate dal GSE con provvedimenti del 14 agosto 2012 (prot. GSE/P20120140016 e prot. GSE/P20120140062) poiché, all’esito di verifiche e controlli, gli impianti risultavano aver registrato picchi di potenza superiori a quella autorizzata e qualificata.
La società ha impugnato detti provvedimenti innanzi a questo Tribunale, che ha respinto i relativi ricorsi con sentenze nn. 11477/2014 e 11478/2014 pubblicate il 17 novembre 2024, entrambe confermate dal Consiglio di Stato con le pronunzie nn. 5796/2015 e 57968/2015 pubblicate il 21 dicembre 2015.
I.1.1. Parallelamente, nel mese di gennaio 2013 la società ha presentato nuove richieste di qualifica IAFR per i medesimi impianti.
Con note del 9 maggio 2013 (prot. GSE/P20130101543 per “San Pietro 2” e prot. GSE/P20130101546 per “Tuturano 2”) il GSE ha inviato un preavviso di rigetto, rappresentando motivi ostativi all’accoglimento delle istanze e, in assenza di osservazioni, le medesime istanze sono state respinte con provvedimenti del successivo 10 luglio 2013 (prot. GSE/P20130146745 per “San Pietro 2” e prot. GSE/P20130146705 per “Tuturano 2”).
Anche questi provvedimenti sono stati gravati in sede giurisdizionale con ricorsi respinti da questo Tribunale con sentenze nn. 8495/2020 e 8497/2020 pubblicate il 21 luglio 2020.
La società ha appellato tali decisioni, che il Consiglio di Stato, in accoglimento dei gravami, ha riformato con sentenze n. 4507/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 e n. 4521/2023 pubblicata il 4 maggio 2023, entrambe così motivate: « La ragione che ha condotto il G.S.E. ad annullare la precedente autorizzazione era l’avvenuto superamento nel mese di aprile 2012 della potenza prodotta.
In sede di nuova richiesta per ottenere la qualifica IAFR la società ha prodotto i documenti richiesti dall’art. 4 d.m. 18 dicembre 2018 che peraltro erano già noti al G.S.E. La richiesta di tutti gli ulteriori documenti pretesi dal Gestore, oltre a non avere una base normativa, non erano necessari per fare le verifiche necessarie per valutare l’idoneità dell’impianto a rimanere all’interno della potenza autorizzata facendo ben funzionare i limitatori di potenza.
Nella documentazione tecnica depositata dalla società vi erano tutti gli elementi per conoscere gli accorgimenti tecnici adottati per limitare la potenza dell’aerogeneratore, circostanza che era stata verificata anche dal Comune di San Pietro Vernotico che lo aveva comunicato al G.S.E.
Peraltro la verifica del rispetto o meno dei limiti di potenza prodotta era garantita dall’Enel che certificava quanto energia elettrica veniva immessa nella rete.
La documentazione ulteriore era senz’altro ultronea e la sua mancata produzione non può essere posta a fondamento del diniego di autorizzazione. Il G.S.E. avrebbe potuto chiedere qualche approfondimento tecnico sui limitatori di potenza anche per capire la ragione del superamento dei limiti nell’aprile 2012. Parimenti eccessiva la verifica del titolo edilizio poiché in merito aveva ottenuto adeguati chiarimenti dal Comune che pure aveva verificato l’apposizione dei limiti di potenza poiché la d.i.a. era stata presentata per un impianto da 700 kW.
Infine va osservato che quando è stato negato il rinnovo dell’autorizzazione l’inconveniente che aveva determinato l’annullamento della vecchia autorizzazione non si era più verificato nei nove mesi successivi.
Sussiste, altresì, anche la violazione del principio di proporzionalità in quanto il superamento nella produzione di energia dei limiti di potenza autorizzati si era verificato occasionalmente forse non avrebbe dovuto essere posto a fondamento di un provvedimento di annullamento della precedente autorizzazione, ma in ogni caso non giustifica il diniego del rinnovo dell’autorizzazione.
Se il problema era il possibile superamento dei limiti, l’ulteriore accertamento istruttorio doveva riguardare specificamente quel problema, che nel corso dei vari anni di funzionamento dell’impianto si era verificato in un solo mese. Dal momento che l’eventuale ripetersi del superamento dei limiti sarebbe stato segnalato da Enel, cosa che non era più avvenuta dopo la prima comunicazione nei mesi successivi prima dell’inoltro della nuova domanda, ben poteva essere concessa l’autorizzazione.
Eventuali futuri scostamenti sarebbero stati segnalati con conseguente adozione degli opportuni provvedimenti che avrebbero dovuto tener conto delle caratteristiche dello scostamento e della gradualità nell’adottare provvedimenti sanzionatori che devono tener conto del principio di proporzionalità ».
I summenzionati provvedimenti del 10 luglio 2023 sono stati conseguentemente annullati.
I.1.1.1. In esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, il GSE ha ammesso gli impianti a beneficiare degli incentivi con provvedimenti prot. GSE/P20230014270 (“San Pietro 2”) e prot. GSE/P20230014288 (“Tuturano 2”) del 17 maggio 2023.
Ha successivamente corrisposto le somme spettanti, pari ad € 1.518.857,51 (“San Pietro 2”) ed € 1.574.906,63 (“Tuturano 2”).
I.1.2. Con ricorsi notificati il 3 gennaio 2024 e depositati il 18 gennaio 2024 (con attribuzione dei nn. R.G. 605/2024 e 606/2024), la società ha nuovamente adito questo Tribunale domandando il risarcimento del danno subito per essersi visto riconoscere, a causa della condotta colpevole del GSE, gli incentivi con oltre dieci anni di ritardo.
In particolare, ha richiesto di condannare il GSE al pagamento degli interessi legali (€ 117.198,23 per l’impianto “San Pietro 2” ed € 116.954,23 per l’impianto “Tuturano 2”), degli interessi moratori (€ 772.796,59 per l’impianto “San Pietro 2” ed € 799.249,23 per l’impianto “Tuturano 2”), della rivalutazione monetaria (€ 276.629,48 per l’impianto “San Pietro 2” ed € 281.646,59 per l’impianto “Tuturano 2”) e degli interessi compensativi sulle somme periodicamente rivalutate, nonché al riconoscimento delle cc.dd. “garanzie di origine” previste dall’art. 11 d.lgs. 387/2003.
I.2. Il GSE si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.3. Fissata l’udienza di discussione per entrambi i ricorsi, il Gestore ha depositato memorie con cui ha diffusamente contestato la fondatezza del ricorso sotto ogni profilo, invocandone perciò il rigetto.
I.3.1. Parte ricorrente ha depositato tempestiva replica con cui ha controdedotto alle avverse difese, insistendo per l’accoglimento della proposta domanda.
I.4. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, i due ricorsi sono stati discussi e spediti in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio ritiene, preliminarmente, che sussistano i presupposti di cui all’art. 70 cod. proc. amm. per riunire i due ricorsi, in quanto pendenti fra le stesse parti e aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche da trattare (anche alla luce del parallelismo delle due vicende procedimentali e processuali sottese).
Va, pertanto, disposta la riunione.
II.2. Il Collegio reputa i ricorsi assistiti soltanto parzialmente da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere negli esclusivi limiti appresso illustrati.
II.3. Va preliminarmente rilevato che il GSE ha proceduto al pagamento delle somme a titolo non di risarcimento del danno, bensì di incentivi (negati in sede amministrativa e poi in sede giurisdizionale riconosciuti) spettanti.
Trattasi, dunque, non di un debito di valore , contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, bensì di un debito di valuta , in quanto avente ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 10 settembre 2025, n. 16152).
Il danno che parte ricorrente lamenta di aver sofferto è, dunque, un danno da ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria : a mente dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., tale danno è da ritenersi in linea di principio pienamente ristorato tramite la corresponsione degli interessi legali.
II.3.1. Al riguardo, il GSE sostiene che tali interessi non sarebbero dovuti perché la ricorrente non lo avrebbe mai costituito in mora e, comunque, esso avrebbe proceduto al pagamento prima dell’instaurazione degli odierni giudizi; in subordine, afferma che la decorrenza dei medesimi interessi (qualora dovuti) andrebbe individuata nella pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato del 2023, in quanto solo da tale momento il credito della ricorrente sarebbe divenuto esigibile.
La prospettazione non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
II.3.1.1. Per principio generale assolutamente consolidato, le sentenze di annullamento pronunciate dal Giudice Amministrativo hanno efficacia ex tunc e da esse consegue (tra gli altri) un effetto ripristinatorio: ove la pretesa di parte ricorrente venga ritenuta fondata, egli deve essere posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se l’Amministrazione avesse sin dall’origine provveduto legittimamente.
Diversamente opinando, la tutela offerta dalla giurisdizione amministrativa difetterebbe dei requisiti della pienezza e dell’effettività (invece imposti dall’art. 1 cod. proc. amm.) giacché la durata del processo andrebbe a discapito della parte che ha avuto ragione.
II.3.1.2. È vero che la ricorrente non ha costituito in mora il GSE, ma è altrettanto vero che si sarebbe trattato di un atto privo di un’effettiva utilità dal momento che, fintantoché vi erano dei provvedimenti negativi efficaci, non avrebbe mai potuto ottenere il pagamento di quanto preteso.
A fronte dei dinieghi del GSE, l’unica cosa che la ricorrente poteva e doveva fare (e che effettivamente ha fatto) era adire il Giudice Amministrativo per ottenere l’annullamento di tali dinieghi.
In questa prospettiva, la domanda giudiziale di annullamento è da reputarsi equivalente (per lo meno a questi fini) ad un atto di costituzione in mora: la predetta domanda, all’evidenza, è strumentale (nella prospettiva di chi la propone) ad ottenere il bene della vita anelato, che non potrebbe mai essere ottenuto (anche ove astrattamente spettante) qualora il provvedimento divenisse inoppugnabile.
Una volta che il provvedimento venga annullato e il bene della vita conseguentemente riconosciuto spettante, l’effetto ripristinatorio che ne discende, nelle ipotesi in cui il predetto bene consista in una somma di denaro, è la sua spettanza a far data dal tempo in cui avrebbe dovuto (in presenza di un provvedimento legittimo) essere corrisposta.
Tale risultato non può conseguirsi che tramite il pagamento, oltre che della sorte capitale, degli interessi legali dai singoli dì del dovuto sino all’effettivo saldo.
II.3.2. Tenuto conto di ciò, la decorrenza degli interessi legali va fatta risalire alle singole scadenze nelle quali il GSE avrebbe dovuto corrispondere gli incentivi, se li avesse sin dall’origine riconosciuti (come avrebbe dovuto, stando a quanto accertato in sede giurisdizionale).
II.3.2.1. È necessario escludere, però, che gli stessi interessi decorrano sin dal periodo 2010-2012, giacché in relazione a tale periodo il ritardo non è imputabile al GSE ma alla stessa ricorrente, come accertato dalle pronunce di questo Tribunale del 2014 (confermate dal Consiglio di Stato nel 2015).
II.3.2.1.1. Gli interessi legali sulla sorte capitale riferibile agli anni 2010, 2011 e 2012 vanno anch’essi fatti decorrere dal 2013, e vanno conseguentemente così rideterminati:
A) per l’impianto “San Pietro 2”:
- € 2.615,69 (anziché € 4.837,39) per il 2010;
- € 10.084,36 (anziché € 16.675,80) per il 2011;
- € 10,782,25 (anziché € 17.829,84) per il 2012;
B) per l’impianto “Tuturano 2”:
- € 9.432,50 (anziché € 15.449,02) per il 2011;
- € 10.610,03 (anziché € 17.545,06) per il 2012.
II.3.3. Risultando invece corretti (e, peraltro, non contestati) gli ulteriori conteggi della ricorrente ( sub allegato 7 ad entrambi i ricorsi):
A) alla somma di € 117,198,23 va sottratto quanto richiesto per gli anni 2010, 2011 e 2012 (rispettivamente € 4.837,39, € 16.675,80 ed € 17.829,84 e dunque complessivi € 39.343,03) e aggiunto quanto effettivamente spettante (rispettivamente € 2.615,69, € 10.084,36 ed € 10,782,25 e dunque complessivi € 23.482,30), per un totale di € 101.337,50;
B) alla somma di € 116.954,23 va sottratto quanto richiesto per gli anni 2011 e 2012 (rispettivamente € 15.449,02 ed € 17.545,06 e dunque complessivi € 32.994,08) e aggiunto quanto affettivamente spettante (rispettivamente € 9.432,50 ed € 10.610,03 e dunque complessivi € 20.042,53), per un totale di € 104.002,68.
La somma finale dovuta a titolo di interessi legali è perciò pari ad € 205.340,18.
II.4. Avuto riguardo all’efficacia retroattiva del giudicato di annullamento (sulla quale ci si è già soffermati), nonché all’assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte del GSE, parte ricorrente ha anche diritto a vedersi rilasciare, come richiesto, le “garanzie di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili” (c.d. “garanzie di origine”) di cui all’art 11 d.lgs. 387/2003.
II.5. Nei predetti limiti, le domande di parte ricorrente meritano accoglimento.
II.6. I ricorsi devono essere invece respinti nel resto, poiché il ricorrente non ha fornito alcuna prova del maggior danno (anzi non ha neppure specificamente allegato di averlo subìto), come invece sarebbe stato necessario in forza dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.
Ciò consente di assorbire ogni valutazione sulla configurabilità dell’elemento soggettivo a carico del GSE.
II.7. Conclusivamente, le domande di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte limitatamente alla richiesta di condanna del GSE a corrispondere gli interessi legali, complessivamente quantificati in € 205.340,18 (duecentocinquemilatrecentoquaranta/18), nonché a rilasciare le cc.dd. “garanzie di origine” ex d.lgs. 387/2003, mentre nel resto sono infondate e vanno respinte.
II.8. L’accoglimento parziale dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- li riunisce;
- li accoglie parzialmente, nei limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto:
-- condanna il GSE al pagamento, in favore della società Energy EU s.r.l., a titolo di interessi legali, della complessiva somma di € 205.340,18 (duecentocinquemilatrecentoquaranta/18);
-- ordina al GSE di rilasciare alla società Energy EU s.r.l., in relazione all’energia prodotta dai suoi impianti, le “garanzie di origine” di cui all’art. 11 d.lgs. 387/2003;
- nel resto li respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
VI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SS | EL LL |
IL SEGRETARIO