TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 272
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Risarcimento del danno da ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria

    Il Tribunale ha stabilito che il danno da ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria è in linea di principio ristorato tramite la corresponsione degli interessi legali. Ha inoltre ritenuto che la domanda giudiziale di annullamento equivale a un atto di costituzione in mora e che gli interessi legali decorrono dalle singole scadenze in cui il GSE avrebbe dovuto corrispondere gli incentivi, con esclusione del periodo 2010-2012 per cui il ritardo non è imputabile al GSE. Il Tribunale ha rideterminato gli importi degli interessi legali spettanti.

  • Accolto
    Rilascio delle garanzie di origine

    Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che l'efficacia retroattiva del giudicato di annullamento e l'assenza di contestazioni da parte del GSE giustifichino il rilascio delle garanzie di origine.

  • Rigettato
    Maggiore danno da ritardato pagamento

    Il Tribunale ha respinto la domanda in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del maggior danno subito, né lo ha specificamente allegato, come invece richiesto dall'art. 1224, comma 2, cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 272
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 272
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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