Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2022, proposto da
DA MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Inps, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a beneficiare della indennità di mobilità in deroga a far data dal 18 luglio 2012 e fino al 17 novembre 2013;
e per la conseguente condanna
della Regione Calabria e dell’I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di mobilità in deroga a far data dal 18 luglio 2012 e fino al 17 novembre 2013 in favore della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IC AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La parte ricorrente ha rappresentato:
- di aver presentato presso le resistenti amministrazioni domanda di riconoscimento della indennità di mobilità in deroga per il periodo decorrente dal 18 luglio 2012 e fino al 17 novembre 2013;
- stante il mancato riscontro, di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, N.R.G.L. 1811/2016;
- che tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 1806/2016 con la quale il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
- che avverso tale sentenza ha proposto ricorso in appello, respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 283/2022.
Il presente ricorso, affidato a due motivi, viene dunque espressamente proposto quale ricorso in riassunzione del giudizio precedentemente instaurato innanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Con il primo motivo la parte deduce la sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli accordi istituzionali tra Regione e Parti Sociali, contestando l'inerzia delle Amministrazioni resistenti nell'emanazione del decreto autorizzativo necessario al pagamento della prestazione.
Con il secondo motivo la parte deduce l'inapplicabilità di termini decadenziali alla fattispecie, trattandosi di prestazione di natura eccezionale basata su fondi straordinari e non su gestioni previdenziali ordinarie, con conseguente operatività della sola prescrizione decennale.
Viene infine formulata, in via subordinata, istanza di rimessione in termini in relazione alla peculiare evoluzione della vicenda processuale sulla giurisdizione.
La ricorrente conclude quindi per l’accertamento del proprio diritto al beneficio e per la conseguente condanna dei resistenti al pagamento delle somme dovute.
La Regione Calabria, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio;
L’I.N.P.S. si è costituita in giudizio, anzitutto eccependo l’irricevibilità del ricorso nonché contestando la fondatezza della pretesa, anche in ordine all'effettiva ricezione dell'istanza da parte della Regione.
Ai fini istruttori, questo Tribunale ha disposto tramite ordinanza l'acquisizione di copia dell'istanza originaria con prova della ricezione, depositata in atti dalla parte ricorrente in data successiva.
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Prima dell’esame delle eccezioni preliminari in rito dell’I.N.P.S. e dei motivi di ricorso, si rende necessaria una premessa di carattere generale.
L’istanza proposta da parte ricorrente è inquadrabile ai sensi dell’art. 7 ter, comma 3, d.l. 5/2009 il quale afferma che: “ 3. In via sperimentale per il periodo 2009-2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori ”.
La sentenza n. 283/2022 della Corte d’Appello di Catanzaro, nel respingere il motivo di impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 21435 del 30 agosto 2018, ove si legge: “ che, infatti, al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonchè i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e INPS dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso ”.
La Corte d’Appello in forza di questa sentenza ha argomentato che nel caso di specie: “ In definitiva, in difetto di emanazione del decreto dirigenziale della Regione Calabria di autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione del ricorrente/appellante tra i relativi destinatari, non si radica in capo all'istante una posizione giuridica di diritto soggettivo. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti — per come argomentato in sentenza, e non confutato dall'appellante; - che tale decreto non sia intervenuto ”.
Questa circostanza è stata sostenuta anche dall’I.N.P.S. nella propria memoria di costituzione.
Anche parte ricorrente nel ricorso in riassunzione ha affermato che: “ La domanda di mobilità in deroga è stata presentata direttamente alla Regione Calabria, Assessorato al Lavoro, Unità di Crisi, la quale, dopo aver verificato i requisiti soggettivi unitamente alla sede Regionale dell’INPS, emana apposito decreto autorizzativo che viene comunicato all’INPS ”.
Così inquadrata la questione, l’odierno ricorso in riassunzione deve propriamente essere qualificato come ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza volta al rilascio di un decreto dirigenziale che includesse il ricorrente tra i relativi destinatari.
Sul punto si rammenta che: “ Nel processo amministrativo il potere di conversione dell'azione appartiene al Giudice che può sempre esercitarlo, anche in assenza di specifica domanda di parte; e ciò in coerenza con l'art. 113 c.p.c., che, nel codificare il principio « iura novit curia », assegna al giudice (anche) il potere di qualificazione della domanda, alla luce dei fatti affermati dalle parti e del rapporto giuridico tra le stesse intercorrente. Tale conclusione è chiaramente validata dal testo della disposizione. Difatti, l'art. 32, co. 2, nel conferire al Giudice il potere di qualificazione dell'azione esercitata, afferma che è il Giudice che può « sempre » disporre la conversione ” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 6/11/2024, n. 8900).
Venendo dunque all’esame di irricevibilità del ricorso proposta dall’I.N.P.S., va rilevato che:
- ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.n. 241/1990, in mancanza di diversa statuizione di legge il termine di conclusione del procedimento amministrativo è trenta giorni;
- ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.: “ 1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. 2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ”;
- nel caso di specie la domanda è stata proposta in data 17 luglio 2012;
- l’originario ricorso al Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, è stato proposto nel 2016;
- tuttavia l’art. 11, comma 5, c.p.a. dispone che: “ Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti ”;
- la rimessione in termini qui disciplinata è evidentemente meno restrittiva rispetto alla fattispecie prevista dall’art. 37 c.p.a. (che invece letteralmente richiede la “ presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto ”) e si giustifica perché l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non è sempre chiara e immediata, e nondimeno l’erronea convinzione che la giurisdizione spetti all’A.G.O. può comportare la decadenza dai più ristretti termini previsti dal processo amministrativo per l’instaurazione del giudizio (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 2/07/2013, n. 1955).
Ciò premesso, il Collegio ritiene di accogliere l’istanza di rimessione in termini proposta dalla ricorrente nella memoria di replica, dando seguito al proprio precedente ivi richiamato, nel quale si è affermato, in caso del tutto analogo, che: “ Nel caso di specie, l’istanza di erogazione del trattamento di mobilità in deroga è stata presentata il 19 marzo 2013 mentre la domanda è stata proposta (dinanzi al giudice ordinario) in data 11 giugno 2015, dunque oltre l’anno dallo scadere del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, pur calcolato sulla durata massima consentita dall’art. 2, comma 4, l. 241/1990, ossia centottanta giorni (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 21 marzo 2019, n. 621).
5.2. Pur tuttavia, sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per rimettere ex officio in termini il ricorrente per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., attesa la non univoca giurisprudenza, in fase di proposizione della domanda, in ordine alla individuazione del giudice munito di giurisdizione. La questione relativa al riparto della giurisdizione è stata infatti definitivamente chiarita dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2018 (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 30 agosto 2018, n. 21435), successiva al deposito del presente ricorso dinanzi al giudice ordinario ” (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, n. 1762 del 2021).
Nel merito il ricorso, come sopra riqualificato, è fondato e va accolto.
Il trattamento di mobilità in deroga, introdotto in via sperimentale per il periodo 2009-2010 dal d.l. 5/2009 conv. in l. 33/2009 e successivamente prorogato in forza di ulteriori interventi legislativi, è subordinato a un complesso procedimento amministrativo, segnato tanto da accordi interministeriali quanto da accordi in sede regionale, che culmina con il positivo inserimento dell’interessato negli elenchi regionali trasmessi dalla Regione all’I.N.P.S., avente valore di provvedimento di concessione del beneficio (cfr. Corte d’Appello Catanzaro, Sez. Lav., 7 maggio 2019, nn. 421, 426).
Ciò premesso, va rilevato che:
a) il ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento della indennità di mobilità in deroga per il periodo decorrente dal 18 luglio 2012 e fino al 17 novembre 2013, ricevuta dalla Regione;
b) gli accordi quadro che hanno disciplinato il procedimento, come richiamati nella sentenza della Corte d’Appello citata e in atti, prevedono che in prima fase la Regione Calabria emetta un decreto dirigenziale di autorizzazione della concessione del beneficio includendo oppure escludendo ciascuno dei soggetti che abbia fatto domanda;
c) nel caso di specie, è pacifico tra le parti — per come argomentato dalla sentenza della Corte d’Appello – che tale decreto non sia intervenuto.
In parziale accoglimento del ricorso, deve essere, pertanto, ordinato alla Regione Calabria di determinarsi sull’istanza di DA MA e di provvedere, assegnando ad essa il termine ordinario ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm. di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Non può essere invece accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente a percepire l’indennità di mobilità in deroga, e di conseguente condanna, giacché residuano accertamenti istruttori demandati alle amministrazioni i quali impediscono, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Avuto riguardo alla particolarità della controversia e al suo complessivo andamento, sussistono i presupposti per compensare le spese nei confronti dell’I.N.P.S. e per dichiarare le stesse irripetibili nei confronti della Regione Calabria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conversione dell’azione nel rito camerale:
- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sull’istanza presentata dal ricorrente e ordina alla Regione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione della sentenza;
- compensa le spese nei confronti dell’I.N.P.S. e le dichiara irripetibili nei confronti della Regione Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AF | IV AL |
IL SEGRETARIO