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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32008/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPARO MARIA DANILA, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 28
95100 CATANIA presso lo studio della difenditrice e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA OLMETTO N 3 20123
MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
all'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
2) nel merito, per le causali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare che le somme richieste in sede monitoria non sono dovute nella misura indicata e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, annullare, e/o, con qualsiasi altra formula, dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 8921/2024 del 27.06.2024 (R.G. n. 20523/2024) emesso dal Giudice del Tribunale di Milano, Dott.ssa Carmela Gallina, e notificato in data
27.06.2024.
pagina 1 di 8 - Conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di €. 62.233,02 oltre interessi nonché le spese del procedimento monitorio così come richieste nel decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis rigettare la proposta opposizione in quanto a qualsivoglia titolo infondata in fatto e diritto, confermando il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento del medesimo importo ingiunto in sede monitoria. Col favore delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 5.9.2024 ha Parte_1
proposto opposizione al decreto n. 8921/2024, pubblicato il 27.6.2024 dal Tribunale di Milano e a lui notificato il 27.6.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
€ 62.233,02 oltre interessi di mora al tasso Controparte_1
convenzionale, unilateralmente ridotto al 4% annuo, sul debito capitale di €
56.500,16 dal 21.5.2024 al saldo effettivo, importo corrispondente al debito residuo maturato per effetto dell'esecuzione di due contratti di leasing mobiliari aventi ad oggetto beni strumentali (doc.ti 2 e 8 fasc. mon.), risolti di diritto il 24.3.2023 quando la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta in entrambi i contratti a seguito dell'inadempimento parziale del canone scaduto ad agosto 2022 e dei canoni dovuti da ottobre 2022 a marzo 2023 quanto al primo contratto e da ottobre 2022 al marzo 2023 quanto al secondo (doc.ti 6 e 12 fasc. mon.), il tutto oltre al pagamento delle spese di lite. L'importo oggetto del decreto opposto è comprensivo sia dei canoni scaduti e non pagati dall'utilizzatore, sia del debito capitale attualizzato alla data di risoluzione di diritto del contratto di leasing, non essendo stato possibile ottenere dall'utilizzatore la restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing nemmeno in sede di esecuzione forzata (cfr. doc.ti 14 e 15 fasc. mon.)
2. A fondamento dell'opposizione proposta l'attore : Pt_1
a. ha allegato di non aver pagato i canoni di leasing per una temporanea difficoltà economica, nota alla concedente, che non ha fatto venir meno il suo interesse ad acquistare i due mezzi oggetto dei contratti e ha dedotto che pagina 2 di 8 la pretesa di risolvere i contratti e ottenere il pagamento dei canoni e la restituzione dei mezzi da parte della concedente, a fronte del suo inadempimento, fosse di malafede, avendo l'utilizzatore manifestato (invero genericamente, ossia senza formulare alcuna proposta concreta) la disponibilità a transigere della controversia al fine di acquistare i beni oggetto dei contratti di leasing (doc. 8);
b. ha quindi eccepito la nullità delle clausole risolutive espresse convenute in entrambi i contratti conclusi nel 2021 e nel 2022 con riguardo in particolare agli effetti della risoluzione di diritto dei contratti, siccome non validamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., deducendo altresì l'illegittimità della pretesa dell'opposta di ottenere sia la restituzione dei beni sia il pagamento della penale;
c. ha dedotto l'insussistenza del credito oggetto del decreto opposto relativo al contratto stipulato nel 2021, allegando di aver pagato i canoni di agosto
2022 (cfr. doc. 9);
d. ha infine dedotto l'illegittimità della pretesa di ottenere il pagamento degli interessi di mora in relazione a entrambi i contratti sia in ragione dell'eccepita nullità parziale dei contratti di leasing sia siccome calcolati anche sui canoni scaduti e insoluti, già onerati di interessi corrispettivi;
chiedendo, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta opposta si è tempestivamente Controparte_1 costituita nel presente giudizio chiedendo di rigettare l'opposizione proposta siccome infondata e di confermare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto, contestando nello specifico che la clausola risolutiva espressa possa essere qualificata come clausola vessatoria, deducendone la valida approvazione dall'utilizzatore, documentando di aver preteso il pagamento del canone di agosto
2022 relativo al contratto di leasing stipulato nel 2021 per aver restituito alla terza che lo ha pagato l'importo ricevuto a estinzione di tale debito, siccome estranea dal rapporto contrattuale (doc. 2), deducendo infine di avere diritto al pagamento della mora sull'intero valore dei canoni scaduti e insoluti, comprensivo degli interessi corrispettivi.
4. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto che il rimborso documentato da parte opposta sia precedente ai pagamenti eseguiti pagina 3 di 8 direttamente dall'opponente e documentati (nuovi doc.ti 1 e 2 allegati alla memoria), relativi anche al canone di agosto 2022.
5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'opposta ha invece prodotto gli estratti contabili relativi all'imputazione dei pagamenti ricevuti da parte attrice opponente dai quali emerge che il pagamento disposto e documentato dall'opponente abbia saldato solo in parte la rata scaduta ad agosto 2022, essendo stata imputata dalla creditrice all'estinzione prioritaria di altri debiti già scaduti e insoluti (cfr. nuovi doc. 1 e 2 allegati alla memoria). L'opponente ha quindi contestato con la successiva memoria depositata il 29.3.2023 il valore probatorio dei documenti da ultimo prodotti dall'opposta, siccome da lei unilateralmente predisposti, e ha evidenziato come l'imputazione compiuta da parte opposta non abbia correttamente considerato il valore del pagamento eseguito dall'opponente pari a € 2.755,08 e non a € 2.267,08.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente, non essendo state proposte istanze istruttorie dalle parti.
7. Nel corso della discussione conclusiva, la difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, che l'apparente discrasia tra l'importo dei pagamenti documentati dall'opponente e quelli portati a deconto dell'esposizione debitoria maturata per debiti maturati nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing deriva dall'imputazione parziale del pagamento di tale importo anche a saldo della fattura JEF23611 del 30.5.2022 emessa per 400 euro + IVA e quindi per complessivi 488,00 per spese (ossia commissioni per la gestione “Agevolazione Sabatini”); la difesa di parte opponente ha quindi contestato, sempre nell'ambito della discussione conclusiva, che tale commissione fosse dovuta siccome non validamente convenuta per iscritto, contestando quindi la correttezza dell'imputazione di pagamento eseguita dalla convenuta opposta.
8. L'opposizione a decreto ingiuntivo si è rivelata interamente fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
9. a provato documentalmente di aver stipulato Controparte_1
con due contratti di leasing aventi ad oggetto beni Parte_1 mobili (un trattore e un escavatore) usati dal convenuto per l'esercizio della sua attività di impresa (doc.ti 2 e 8 fasc. mon.). Controparte_1
pagina 4 di 8 ha quindi allegato che l'utilizzatore non ha regolarmente pagato oltre quattro dei canoni concordati in relazione ad entrambi i contratti e ha quindi documentato di essersi avvalsa del diritto di risolvere i contratti di leasing a lei attribuito all'art. 12 delle condizioni generali di contratto con comunicazione ricevuta dall'utilizzatore il
24.3.2023 (doc.ti 6 e 12 fasc. mon.). a inoltre Controparte_1
documentato di non aver ottenuto dall'utilizzatore la restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing nemmeno a seguito di esecuzione e ha quindi dedotto di avere diritto al pagamento da parte dell'utilizzatore dei canoni scaduti e insoluti alla data di risoluzione di diritto dei contratti di leasing, oltre al capitale non ancora rimborsato alla data di risoluzione diritto del contratto di leasing ed al valore della prezzo convenuto per l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali dei contratti. La creditrice ha quantificato il suo credito in misura pari a complessivi € 62.233,02 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto al 4% annuo, sul debito capitale di € 56.500,16 dal
21.5.2024 al saldo effettivo.
10. ha provato il titolo della sua domanda, Controparte_1
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatore all'obbligo di pagare i canoni scaduti Pt_1
alla data di risoluzione di diritto del contratto (agosto 2022 e da ottobre 2022 a marzo 2023 quanto al primo contratto, da ottobre 2022 a marzo 2023 quanto al secondo) e la penale convenzionale, integralmente dovuta in conseguenza della mancata restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing anche a seguito di esecuzione forzata, così assolvendo al suo onere della prova, desunto dall'art. 1218
c.c. e dall'art. 2697 c.c., nell'interpretazione di tali disposizioni consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533/2001.
11. Il debitore ha tuttavia giustificato il suo inadempimento contestando la Pt_1
legittimità della scelta di di avvalersi della Controparte_1
clausola risolutiva espressa convenuta nei contratti di leasing in ragione della pendenza di trattative tra le parti per la soluzione stragiudiziale della controversia, nonché eccependo l'invalidità della clausola risolutiva e espressa e della clausola penale siccome vessatorie e non validamente approvate per iscritto dall'utilizzatore e ha dedotto che il credito vantato dall'opposta sia in parte estinto per suo parziale pagina 5 di 8 pagamento, in parte non dovuto quanto agli interessi di mora siccome calcolati anche sugli interessi corrispettivi e quindi implicanti la maturazione di interessi anatocistici.
12. Risulta smentita dalla stessa documentazione prodotta da parte opponente la circostanza di fatto allegata relativa allo svolgimento di trattative per la soluzione stragiudiziale della controversia quando la convenuta opposta si è avvalsa della clausola risolutiva espressa concordata nei due contratti di leasing.
L'opponente ha infatti prodotto a dimostrazione di tale fatto solo delle comunicazioni inviate alla convenuta dalla sua difenditrice, le quali tuttavia sono di tale genericità da non poter essere considerate come un'effettiva offerta transattiva, limitandosi la debitrice a dichiarare di aver interesse a coltivare le trattative per ottenere il trasferimento di proprietà del bene, senza tuttavia esprimere alcun impegno concreto a saldare il debito maturato nemmeno per canoni scaduti e insoluti (cfr. doc. 8 att.).
Non risulta quindi provato che le parti avessero effettivamente avviato delle trattative per la soluzione stragiudiziale della controversia nel momento in cui, a seguito del grave inadempimento dell'utilizzatore, la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa concordata nei contratti di leasing, fatto che esclude possa essere considerato comportamento contrario alla buona fede nell'esecuzione di tali contratti avvalersi dei diritti da questi ultimi attribuiti alla creditrice.
13. Le clausole risolutive espresse e penali convenute nei contratti di leasing conclusi dalle parti nel 2021 e nel 2022 non possono, inoltre, essere considerate vessatorie per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. essendo tali clausole contrattuali riproduttive di norme di legge (cfr., tra le molte, Cass. Sez. III, 14.1.2000, n. 369).
Gli artt. 12 e 13 delle condizioni generali dei contratti di leasing stipulati dalle parti del presente giudizio infatti riproducono sostanzialmente il contenuto dell'art. 1, commi 137 e 138, della l. 124/2017, stabilendo l'art. 12 delle condizioni generali di contratto che l'inadempimento all'obbligo di pagare almeno 4 canoni sia di gravità tale da giustificare la risoluzione di diritto del contratto esattamente come l'art. 1, comma 137 della l. 124/2017 prevede che il mancato pagamento di 4 canoni di leasing mobiliare costituisca un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto di leasing, mentre l'art. 13.2 lett. A) delle condizioni generali di contratto prevede una penale che ricalca esattamente il contenuto del diritto di pagina 6 di 8 credito riconosciuto all'utilizzatore dall'art. 1, comma 138 della l. 124/2017 nel caso di risoluzione del contratto di leasing e di impossibilità di vendita del bene oggetto del contratto. L'eccezione di parte attrice opponente si è rivelata, quindi, infondata in diritto.
14. Parte opponente ha inoltre allegato di aver estinto il credito vantato da parte opposta per il canone di agosto 2022 con due pagamenti il primo eseguito da soggetto terzo
(doc. 9 att.) che l'opposta ha tuttavia documentato di aver rimborsato a quest'ultimo
(doc. 2), il secondo eseguito dallo stesso utilizzatore il 13.9.2022 (doc. 1 allegato alla memoria depositata il 21.2.2025).
Benchè la convenuta opposta abbia specificamente allegato con le memorie istruttorie di aver imputato il pagamento a estinzione di ratei scaduti precedentemente (maggio giugno e luglio 2022) e solo in parte ad estinzione del debito derivante dal canone scaduto ad agosto 2022 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria depositata da parte convenuta il 13.3.2025), senza spiegare adeguatamente in quell'atto come fosse stato distribuito tra i più debiti scaduti l'intero pagamento ricevuto, la lettura dell'estratto conto tempestivamente prodotto consente di verificare che la differenza di € 488,00 tra le imputazioni illustrate per €
2.267,08 e il pagamento ricevuto di € 2.755,08 è da attribuire al pagamento di ulteriori spese fatturate il 30.5.2022 dalla concedente (terzo movimento, doc. 2 prodotto il 13.3.2025), come poi evidenziato puntualmente nell'ambito della discussione conclusiva.
L'integrale e documentata imputazione nel corso del pagamento ricevuto dall'opponente a debiti scaduti relativi al contratto di leasing, in difetto di valida e tempestiva contestazione da parte dell'opponente circa l'esistenza dei crediti consente di rigettare anche l'eccezione di estinzione parziale del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la cui fondatezza avrebbe dovuto essere dimostrata dall'opponente.
Manca, quindi, la prova da parte dell'opponente di estinzione della parziale del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
15. Con riguardo, infine, alla dedotta illiceità della pretesa di parte creditrice di ottenere il pagamento sull'intero importo dei canoni scaduti e insoluti comprensivo degli interessi corrispettivi, deve rilevarsi che essendo gli interessi corrispettivi scaduti e non maturando ulteriormente dalla data di scadenza, la pretesa di ottenerne il pagina 7 di 8 pagamento maggiorato dagli interessi di mora non comporta la maturazione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. Del resto le parti hanno convenuto espressamente che gli interessi di mora convenzionali sono dovuti sull'intero importo dei canoni scaduti, comprensivo quindi anche degli interessi corrispettivi, con l'art. 13.4 lett. c) delle condizioni generali dei contratti di leasing, fatto che ne giustifica altresì la maturazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi anche ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, applicabile analogicamente al caso di specie.
16. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., non essendo risultata fondata l'opposizione.
17. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 8921/2024 pubblicato il 27.6.2024 dal Tribunale di
Milano in favore di ei confronti di Controparte_1 [...]
che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 Parte_1
c.p.c.;
2) condanna altresì al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da per € 7.052,00 per Controparte_1
compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Milano, 30 aprile 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32008/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPARO MARIA DANILA, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 28
95100 CATANIA presso lo studio della difenditrice e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA OLMETTO N 3 20123
MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
all'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
2) nel merito, per le causali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare che le somme richieste in sede monitoria non sono dovute nella misura indicata e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, annullare, e/o, con qualsiasi altra formula, dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 8921/2024 del 27.06.2024 (R.G. n. 20523/2024) emesso dal Giudice del Tribunale di Milano, Dott.ssa Carmela Gallina, e notificato in data
27.06.2024.
pagina 1 di 8 - Conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di €. 62.233,02 oltre interessi nonché le spese del procedimento monitorio così come richieste nel decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis rigettare la proposta opposizione in quanto a qualsivoglia titolo infondata in fatto e diritto, confermando il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento del medesimo importo ingiunto in sede monitoria. Col favore delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 5.9.2024 ha Parte_1
proposto opposizione al decreto n. 8921/2024, pubblicato il 27.6.2024 dal Tribunale di Milano e a lui notificato il 27.6.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
€ 62.233,02 oltre interessi di mora al tasso Controparte_1
convenzionale, unilateralmente ridotto al 4% annuo, sul debito capitale di €
56.500,16 dal 21.5.2024 al saldo effettivo, importo corrispondente al debito residuo maturato per effetto dell'esecuzione di due contratti di leasing mobiliari aventi ad oggetto beni strumentali (doc.ti 2 e 8 fasc. mon.), risolti di diritto il 24.3.2023 quando la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta in entrambi i contratti a seguito dell'inadempimento parziale del canone scaduto ad agosto 2022 e dei canoni dovuti da ottobre 2022 a marzo 2023 quanto al primo contratto e da ottobre 2022 al marzo 2023 quanto al secondo (doc.ti 6 e 12 fasc. mon.), il tutto oltre al pagamento delle spese di lite. L'importo oggetto del decreto opposto è comprensivo sia dei canoni scaduti e non pagati dall'utilizzatore, sia del debito capitale attualizzato alla data di risoluzione di diritto del contratto di leasing, non essendo stato possibile ottenere dall'utilizzatore la restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing nemmeno in sede di esecuzione forzata (cfr. doc.ti 14 e 15 fasc. mon.)
2. A fondamento dell'opposizione proposta l'attore : Pt_1
a. ha allegato di non aver pagato i canoni di leasing per una temporanea difficoltà economica, nota alla concedente, che non ha fatto venir meno il suo interesse ad acquistare i due mezzi oggetto dei contratti e ha dedotto che pagina 2 di 8 la pretesa di risolvere i contratti e ottenere il pagamento dei canoni e la restituzione dei mezzi da parte della concedente, a fronte del suo inadempimento, fosse di malafede, avendo l'utilizzatore manifestato (invero genericamente, ossia senza formulare alcuna proposta concreta) la disponibilità a transigere della controversia al fine di acquistare i beni oggetto dei contratti di leasing (doc. 8);
b. ha quindi eccepito la nullità delle clausole risolutive espresse convenute in entrambi i contratti conclusi nel 2021 e nel 2022 con riguardo in particolare agli effetti della risoluzione di diritto dei contratti, siccome non validamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., deducendo altresì l'illegittimità della pretesa dell'opposta di ottenere sia la restituzione dei beni sia il pagamento della penale;
c. ha dedotto l'insussistenza del credito oggetto del decreto opposto relativo al contratto stipulato nel 2021, allegando di aver pagato i canoni di agosto
2022 (cfr. doc. 9);
d. ha infine dedotto l'illegittimità della pretesa di ottenere il pagamento degli interessi di mora in relazione a entrambi i contratti sia in ragione dell'eccepita nullità parziale dei contratti di leasing sia siccome calcolati anche sui canoni scaduti e insoluti, già onerati di interessi corrispettivi;
chiedendo, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta opposta si è tempestivamente Controparte_1 costituita nel presente giudizio chiedendo di rigettare l'opposizione proposta siccome infondata e di confermare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto, contestando nello specifico che la clausola risolutiva espressa possa essere qualificata come clausola vessatoria, deducendone la valida approvazione dall'utilizzatore, documentando di aver preteso il pagamento del canone di agosto
2022 relativo al contratto di leasing stipulato nel 2021 per aver restituito alla terza che lo ha pagato l'importo ricevuto a estinzione di tale debito, siccome estranea dal rapporto contrattuale (doc. 2), deducendo infine di avere diritto al pagamento della mora sull'intero valore dei canoni scaduti e insoluti, comprensivo degli interessi corrispettivi.
4. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto che il rimborso documentato da parte opposta sia precedente ai pagamenti eseguiti pagina 3 di 8 direttamente dall'opponente e documentati (nuovi doc.ti 1 e 2 allegati alla memoria), relativi anche al canone di agosto 2022.
5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'opposta ha invece prodotto gli estratti contabili relativi all'imputazione dei pagamenti ricevuti da parte attrice opponente dai quali emerge che il pagamento disposto e documentato dall'opponente abbia saldato solo in parte la rata scaduta ad agosto 2022, essendo stata imputata dalla creditrice all'estinzione prioritaria di altri debiti già scaduti e insoluti (cfr. nuovi doc. 1 e 2 allegati alla memoria). L'opponente ha quindi contestato con la successiva memoria depositata il 29.3.2023 il valore probatorio dei documenti da ultimo prodotti dall'opposta, siccome da lei unilateralmente predisposti, e ha evidenziato come l'imputazione compiuta da parte opposta non abbia correttamente considerato il valore del pagamento eseguito dall'opponente pari a € 2.755,08 e non a € 2.267,08.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente, non essendo state proposte istanze istruttorie dalle parti.
7. Nel corso della discussione conclusiva, la difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, che l'apparente discrasia tra l'importo dei pagamenti documentati dall'opponente e quelli portati a deconto dell'esposizione debitoria maturata per debiti maturati nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing deriva dall'imputazione parziale del pagamento di tale importo anche a saldo della fattura JEF23611 del 30.5.2022 emessa per 400 euro + IVA e quindi per complessivi 488,00 per spese (ossia commissioni per la gestione “Agevolazione Sabatini”); la difesa di parte opponente ha quindi contestato, sempre nell'ambito della discussione conclusiva, che tale commissione fosse dovuta siccome non validamente convenuta per iscritto, contestando quindi la correttezza dell'imputazione di pagamento eseguita dalla convenuta opposta.
8. L'opposizione a decreto ingiuntivo si è rivelata interamente fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
9. a provato documentalmente di aver stipulato Controparte_1
con due contratti di leasing aventi ad oggetto beni Parte_1 mobili (un trattore e un escavatore) usati dal convenuto per l'esercizio della sua attività di impresa (doc.ti 2 e 8 fasc. mon.). Controparte_1
pagina 4 di 8 ha quindi allegato che l'utilizzatore non ha regolarmente pagato oltre quattro dei canoni concordati in relazione ad entrambi i contratti e ha quindi documentato di essersi avvalsa del diritto di risolvere i contratti di leasing a lei attribuito all'art. 12 delle condizioni generali di contratto con comunicazione ricevuta dall'utilizzatore il
24.3.2023 (doc.ti 6 e 12 fasc. mon.). a inoltre Controparte_1
documentato di non aver ottenuto dall'utilizzatore la restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing nemmeno a seguito di esecuzione e ha quindi dedotto di avere diritto al pagamento da parte dell'utilizzatore dei canoni scaduti e insoluti alla data di risoluzione di diritto dei contratti di leasing, oltre al capitale non ancora rimborsato alla data di risoluzione diritto del contratto di leasing ed al valore della prezzo convenuto per l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali dei contratti. La creditrice ha quantificato il suo credito in misura pari a complessivi € 62.233,02 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto al 4% annuo, sul debito capitale di € 56.500,16 dal
21.5.2024 al saldo effettivo.
10. ha provato il titolo della sua domanda, Controparte_1
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatore all'obbligo di pagare i canoni scaduti Pt_1
alla data di risoluzione di diritto del contratto (agosto 2022 e da ottobre 2022 a marzo 2023 quanto al primo contratto, da ottobre 2022 a marzo 2023 quanto al secondo) e la penale convenzionale, integralmente dovuta in conseguenza della mancata restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing anche a seguito di esecuzione forzata, così assolvendo al suo onere della prova, desunto dall'art. 1218
c.c. e dall'art. 2697 c.c., nell'interpretazione di tali disposizioni consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533/2001.
11. Il debitore ha tuttavia giustificato il suo inadempimento contestando la Pt_1
legittimità della scelta di di avvalersi della Controparte_1
clausola risolutiva espressa convenuta nei contratti di leasing in ragione della pendenza di trattative tra le parti per la soluzione stragiudiziale della controversia, nonché eccependo l'invalidità della clausola risolutiva e espressa e della clausola penale siccome vessatorie e non validamente approvate per iscritto dall'utilizzatore e ha dedotto che il credito vantato dall'opposta sia in parte estinto per suo parziale pagina 5 di 8 pagamento, in parte non dovuto quanto agli interessi di mora siccome calcolati anche sugli interessi corrispettivi e quindi implicanti la maturazione di interessi anatocistici.
12. Risulta smentita dalla stessa documentazione prodotta da parte opponente la circostanza di fatto allegata relativa allo svolgimento di trattative per la soluzione stragiudiziale della controversia quando la convenuta opposta si è avvalsa della clausola risolutiva espressa concordata nei due contratti di leasing.
L'opponente ha infatti prodotto a dimostrazione di tale fatto solo delle comunicazioni inviate alla convenuta dalla sua difenditrice, le quali tuttavia sono di tale genericità da non poter essere considerate come un'effettiva offerta transattiva, limitandosi la debitrice a dichiarare di aver interesse a coltivare le trattative per ottenere il trasferimento di proprietà del bene, senza tuttavia esprimere alcun impegno concreto a saldare il debito maturato nemmeno per canoni scaduti e insoluti (cfr. doc. 8 att.).
Non risulta quindi provato che le parti avessero effettivamente avviato delle trattative per la soluzione stragiudiziale della controversia nel momento in cui, a seguito del grave inadempimento dell'utilizzatore, la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa concordata nei contratti di leasing, fatto che esclude possa essere considerato comportamento contrario alla buona fede nell'esecuzione di tali contratti avvalersi dei diritti da questi ultimi attribuiti alla creditrice.
13. Le clausole risolutive espresse e penali convenute nei contratti di leasing conclusi dalle parti nel 2021 e nel 2022 non possono, inoltre, essere considerate vessatorie per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. essendo tali clausole contrattuali riproduttive di norme di legge (cfr., tra le molte, Cass. Sez. III, 14.1.2000, n. 369).
Gli artt. 12 e 13 delle condizioni generali dei contratti di leasing stipulati dalle parti del presente giudizio infatti riproducono sostanzialmente il contenuto dell'art. 1, commi 137 e 138, della l. 124/2017, stabilendo l'art. 12 delle condizioni generali di contratto che l'inadempimento all'obbligo di pagare almeno 4 canoni sia di gravità tale da giustificare la risoluzione di diritto del contratto esattamente come l'art. 1, comma 137 della l. 124/2017 prevede che il mancato pagamento di 4 canoni di leasing mobiliare costituisca un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto di leasing, mentre l'art. 13.2 lett. A) delle condizioni generali di contratto prevede una penale che ricalca esattamente il contenuto del diritto di pagina 6 di 8 credito riconosciuto all'utilizzatore dall'art. 1, comma 138 della l. 124/2017 nel caso di risoluzione del contratto di leasing e di impossibilità di vendita del bene oggetto del contratto. L'eccezione di parte attrice opponente si è rivelata, quindi, infondata in diritto.
14. Parte opponente ha inoltre allegato di aver estinto il credito vantato da parte opposta per il canone di agosto 2022 con due pagamenti il primo eseguito da soggetto terzo
(doc. 9 att.) che l'opposta ha tuttavia documentato di aver rimborsato a quest'ultimo
(doc. 2), il secondo eseguito dallo stesso utilizzatore il 13.9.2022 (doc. 1 allegato alla memoria depositata il 21.2.2025).
Benchè la convenuta opposta abbia specificamente allegato con le memorie istruttorie di aver imputato il pagamento a estinzione di ratei scaduti precedentemente (maggio giugno e luglio 2022) e solo in parte ad estinzione del debito derivante dal canone scaduto ad agosto 2022 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria depositata da parte convenuta il 13.3.2025), senza spiegare adeguatamente in quell'atto come fosse stato distribuito tra i più debiti scaduti l'intero pagamento ricevuto, la lettura dell'estratto conto tempestivamente prodotto consente di verificare che la differenza di € 488,00 tra le imputazioni illustrate per €
2.267,08 e il pagamento ricevuto di € 2.755,08 è da attribuire al pagamento di ulteriori spese fatturate il 30.5.2022 dalla concedente (terzo movimento, doc. 2 prodotto il 13.3.2025), come poi evidenziato puntualmente nell'ambito della discussione conclusiva.
L'integrale e documentata imputazione nel corso del pagamento ricevuto dall'opponente a debiti scaduti relativi al contratto di leasing, in difetto di valida e tempestiva contestazione da parte dell'opponente circa l'esistenza dei crediti consente di rigettare anche l'eccezione di estinzione parziale del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la cui fondatezza avrebbe dovuto essere dimostrata dall'opponente.
Manca, quindi, la prova da parte dell'opponente di estinzione della parziale del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
15. Con riguardo, infine, alla dedotta illiceità della pretesa di parte creditrice di ottenere il pagamento sull'intero importo dei canoni scaduti e insoluti comprensivo degli interessi corrispettivi, deve rilevarsi che essendo gli interessi corrispettivi scaduti e non maturando ulteriormente dalla data di scadenza, la pretesa di ottenerne il pagina 7 di 8 pagamento maggiorato dagli interessi di mora non comporta la maturazione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. Del resto le parti hanno convenuto espressamente che gli interessi di mora convenzionali sono dovuti sull'intero importo dei canoni scaduti, comprensivo quindi anche degli interessi corrispettivi, con l'art. 13.4 lett. c) delle condizioni generali dei contratti di leasing, fatto che ne giustifica altresì la maturazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi anche ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, applicabile analogicamente al caso di specie.
16. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., non essendo risultata fondata l'opposizione.
17. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 8921/2024 pubblicato il 27.6.2024 dal Tribunale di
Milano in favore di ei confronti di Controparte_1 [...]
che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 Parte_1
c.p.c.;
2) condanna altresì al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da per € 7.052,00 per Controparte_1
compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Milano, 30 aprile 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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