Art. 35. Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara
Il termine di decadenza di cui all' articolo 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' soppresso.
Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il termine di decadenza di cui all' articolo 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' soppresso.
Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.