CASS
Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2024, n. 8761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8761 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/8/2023 emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE Aniello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria con la quale l'avvocato Carlo Alberto Mari, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale CO AS era sottoposto alla custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8761 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 24/01/2024 ricorso, con il quale si deduce la nullità derivata dell'ordinanza, in quanto il difensore non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame. In particolare, il difensore rappresenta di aver proposto riesame per una pluralità di indagati, tra i quali anche CO AS, ma di aver ricevuto l'avviso esclusivamente in relazione agli altri ricorrenti. A seguito di richiesta inviata alla Cancelleria del Tribunale del riesame, riceveva una mai! con la quale si confermava l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione anche per AS. All'udienza del 14 agosto 2023 dinanzi al Tribunale del riesame, il difensore eccepiva l'omessa notifica, specificando che la notifica era stata erroneamente effettuata all'indirizzo pec di altro omonimo difensore. Il Tribunale prendeva atto dell'eccezione e disponeva la rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza del 17 agosto 2023, nel corso della quale il difensore eccepiva il mancato rispetto del termine minimo di comparizione previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Ciononostante, il Tribunale decideva nel merito, ritenendo che l'interlocuzione tra il difensore e la cancelleria era idonea a rendere edotto il primo dell'avvenuta fissazione dell'udienza e, quindi, sarebbe stato suo onere verificare la data dell'udienza. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il difensore, infatti, ha rappresentato che nelle more del giudizio la misura cautelare è stata sostituita con altra meno afflittiva, il che ha fatto venir meno l'interesse all'imputazione, con conseguente rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE Aniello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria con la quale l'avvocato Carlo Alberto Mari, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale CO AS era sottoposto alla custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8761 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 24/01/2024 ricorso, con il quale si deduce la nullità derivata dell'ordinanza, in quanto il difensore non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame. In particolare, il difensore rappresenta di aver proposto riesame per una pluralità di indagati, tra i quali anche CO AS, ma di aver ricevuto l'avviso esclusivamente in relazione agli altri ricorrenti. A seguito di richiesta inviata alla Cancelleria del Tribunale del riesame, riceveva una mai! con la quale si confermava l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione anche per AS. All'udienza del 14 agosto 2023 dinanzi al Tribunale del riesame, il difensore eccepiva l'omessa notifica, specificando che la notifica era stata erroneamente effettuata all'indirizzo pec di altro omonimo difensore. Il Tribunale prendeva atto dell'eccezione e disponeva la rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza del 17 agosto 2023, nel corso della quale il difensore eccepiva il mancato rispetto del termine minimo di comparizione previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Ciononostante, il Tribunale decideva nel merito, ritenendo che l'interlocuzione tra il difensore e la cancelleria era idonea a rendere edotto il primo dell'avvenuta fissazione dell'udienza e, quindi, sarebbe stato suo onere verificare la data dell'udienza. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il difensore, infatti, ha rappresentato che nelle more del giudizio la misura cautelare è stata sostituita con altra meno afflittiva, il che ha fatto venir meno l'interesse all'imputazione, con conseguente rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente