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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1408/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 9/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1408/2019, promossa da:
(P.I. ), nella persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Santoni e dall'Avv. Ilaria Del
Gratta
- attrice opponente
contro
(P.I. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Costamagna
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 21/5/2025, “conclude per la revoca del decreto opposto e per la condanna della parte opposta al versamento, in favore dell'attuale opponente, in tesi della somma di euro 5.181,00 (data dalla differenza tra euro 15.000 e euro 9.819,00), o in ipotesi denegata della somma di euro 34,00 (data dalla differenza tra euro 15.000 ed euro 14.964,00). Con vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta: come da note scritte del 21/5/2025, “respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Voglia altresì rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte avversa in quanto immotivata, infondata e comunque non provata. All'esito dell'istruttoria svolta il difensore chiede che in subordine il Tribunale Voglia
1 condannare la società al pagamento in favore della convenuta opposta Parte_1 Parte_1 dell'importo accertato dal CTU pari ad € 14.964,00, oltre interessi dal dovuto al saldo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data
10/1/2019 e notificato in data 11/2/2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta della somma di € 22.637;00, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 15/3/2012.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito di aver già integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, avendo, anzi, corrisposto somme di denaro in misura superiore a quanto contrattualmente pattuito, nonché di aver riscontrato la presenza di vizi e difetti nei lavori eseguiti dalla convenuta. In particolare, ha dedotto che i vizi, riscontrati nel cappotto termico realizzato dall'appaltatrice sull'immobile successivamente ceduto dall'attrice a soggetti terzi, avevano determinato l'instaurazione, da parte di questi ultimi, di un procedimento di A.T.P., suscettibile di preludere a un eventuale giudizio di merito volto alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della medesima società appaltante in qualità di costruttrice-venditrice dell'immobile.
Ciò posto, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonché spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la ripetizione delle somme versate in eccedenza e/o il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione non a regola d'arte delle opere.
1.2. Si è costituita in giudizio la ditta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, poiché infondata e, comunque, non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 1/12/2021, il precedente Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte opponente.
1.4. La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione della documentazione contabile rivolto agli istituti di credito, escussione del teste , direttore dei lavori, nonché c.t.u. tecnico-contabile. Tes_1
1.5. All'udienza del 22/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, alla stregua delle risultanze istruttorie, e questo
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha dedotto che, medio tempore, il procedimento instaurato dai Sig.ri e acquirenti della villetta sulla quale era stato Pt_2 CP_2 realizzato il cappotto termico, era stato definito con sentenza n. 276/2025, con la quale la medesima era stata condannata al pagamento in loro favore della somma di € 15.000,00; chiedeva, pertanto, di 2 condannare “la a versare alla la somma di euro 5.181,00 o in denegata ipotesi CP_1 Pt_1 euro 34,00 (data dalla differenza fra quanto dedotto dal CTU a favore della e cioè euro CP_1
14.964 come risultanza strettamente contabile, oppure euro 9.819,00 quale risultanza scaturente dalle affermazioni delle parti)” (cfr. note del 21/5/2025).
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla società merita di essere accolta nei Parte_1 limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2.1. Pacifico l'intercorso rapporto di appalto tra le parti – comprovato dal contratto versato in atti da parte opposta (doc. 2) e, comunque, non oggetto di contestazione nel presente giudizio –, i motivi di opposizione formulati da parte opponente attengono, da un lato, all'intervenuta estinzione del credito azionato per intervenuto integrale pagamento da parte della debitrice delle somme dovute, e, dall'altro, alla dedotta sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite dalla società opposta.
2.2. Quanto all'eccezione di adempimento, è dirimente richiamare gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata, e peraltro non contestata dalle stesse parti, le quali non hanno formulato alcuna osservazione a seguito del deposito della relazione da parte del perito, fatta eccezione per l'unico profilo che sarà esaminato infra.
Segnatamente, il perito d'ufficio, all'esito dell'analisi della documentazione contabile prodotta ed acquisita mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto nei confronti dei competenti istituti di credito, ha concluso che “Risulta pertanto una differenza da pagare a favore della ditta CP_3 per €. 14.964,00. La differenza suddetta emerge per il pagamento parziale di alcune fatture, la
[...]
n.1/2013 la n.17/2013, la n.24/2014 e la n.10/2015 oltre al mancato pagamento totale delle fatture
n.19/2013 e 16/2015. La fattura 1/2018 non è stata pagata così come accertato nel dibattimento”, precisando, altresì, che “I costi indicati in fattura rientrano nell'oggetto del contratto di appalto firmato in data 15/03/2012. Come esplicato nelle risposte ai quesiti tale contratto di appalto risulta generico e non esaustivo dei lavori da fare e le descrizioni fornite nelle fatture sono rientranti nell'oggetto dell'appalto in quanto riportano quasi tutte la stessa descrizione e cioè “Lavori in cemento armato e muratura in laterizio armato eseguita per vostro ordine e conto presso il cantiere sito in San Giuliano Terme frazione Molino di Quosa interno SS Abetone”; e anche quelle dalla numero 9 del 24/04/2015 fino alla n. 18 del 04/08/2015 che riportano una diversa descrizione e cioè
“fornitura e posa in opera di massetti per pavimenti, intonaci interni esterni e cappotto sulla unità abitativa C5” rientrano comunque nell'oggetto del contratto di appalto” (cfr. pp. 11-12, c.t.u.).
3 Privo di fondamento è poi il rilievo sollevato da parte opponente circa il fatto che “entrambe le parti dichiarano che le fatture emesse successivamente alla data dell'ottobre 2014 come regolarmente pagate”, per cui, essendo state tali affermazioni rese al C.T.U., assumono valore confessorio.
Giova, infatti, rammentare che “Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al C.T.U. non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, co. 1, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo” (cfr. Cass. civ. n. 24468/2020), le quali non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. civ. n. 15849/2001).
Nella specie, si ritiene che le dichiarazioni richiamate non assumano rilievo probatorio decisivo, atteso che – come puntualmente osservato dal perito d'ufficio – “Nella documentazione prodotta non sono stati riscontrati assegni o bonifici che andassero a saldare le fatture 10/2015 e 16/2015” (cfr.
p. 12, c.t.u.); ne consegue che l'onere probatorio in ordine all'avvenuto adempimento, gravante su parte debitrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può ritenersi assolto.
2.3. Parimenti infondata è l'eccezione – cui accede la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – fondata sulla dedotta sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite, come emerso, nella prospettazione di parte opponente, all'esito del procedimento iscritto al R.G.N. 4709/2021, conclusosi, nelle more del presente giudizio, con la condanna della società costruttrice al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti dell'immobile oggetto del contratto di appalto.
Invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.N. 1993/2020, prodotta in atti dall'opponente, il perito d'ufficio ha individuato la responsabilità dei danni esclusivamente in capo alla società Parte_1
e del Direttore dei Lavori, limitandosi a precisare, peraltro in termini
[...] Parte_3 meramente congetturali, che la ditta opponente sarebbe stata “responsabile dei lavori anche se non esecutrice, pare” (cfr. p. 4, c.t.u. nel proc. R.G.N. 1993/2020), rimanendo dunque inesplorato il profilo in merito all'effettiva imputabilità materiale dei lavori.
Tali risultanze, la cui efficacia probatoria è limitata a quella di presunzioni semplici o, al più, di argomenti di prova ai sensi dell'art. 2729 c.c. (cfr. Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1333/2021), non appaiono idonee, in difetto di ulteriori elementi probatori di riscontro, a fondare un giudizio di responsabilità in capo all'appaltatrice opposta, anche tenuto conto che la sentenza del Tribunale di
Pisa n. 276/2025, pubblicata il 12/3/2025 e prodotta dall'opponente con le proprie note di precisazione delle conclusioni, ha espressamente rigettato la domanda di manleva proposta dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, con conseguente preclusione di ogni ulteriore valutazione sul punto, ferma restando la possibilità di proporre impugnazione nelle competenti sedi.
4 2.4. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione proposta da parte di Parte_1 deve essere accolta solo parzialmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto
[...] revocato;
l'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento, in favore della ditta
[...]
, della minor somma di € 14.964,00, oltre interessi legali nella misura di cui Controparte_1 all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza della fattura n. 1/2018 e sino all'effettivo soddisfo.
3. Spese
3.1. Stante la parziale rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico degli opponenti e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, riferiti allo scaglione del decisum (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con applicazione dei valori medi, in ragione dell'attività processuale concretamente svolta.
3.2. Le spese del monitorio sono, invece, poste in capo a parte opponente.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
3.3. Le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 20/5/2025, sono poste per 1/3 a carico di parte opposta e per 2/3 a carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 44/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10/1/2019;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere a la somma di € Controparte_1
14.964,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza della fattura n. 1/2018 e sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti nella misura di 1/3 e condanna
[...] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
5 rifondere a , nella persona del suo legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, i restanti 2/3, che liquida, per l'intero, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
Par
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di Parte_1
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 20/5/2025, a definitivo carico di Par
nella misura di 1/3 e a carico di Controparte_1 Pt_1 ella misura di 2/3. Parte_1
Pisa, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 9/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1408/2019, promossa da:
(P.I. ), nella persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Santoni e dall'Avv. Ilaria Del
Gratta
- attrice opponente
contro
(P.I. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Costamagna
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 21/5/2025, “conclude per la revoca del decreto opposto e per la condanna della parte opposta al versamento, in favore dell'attuale opponente, in tesi della somma di euro 5.181,00 (data dalla differenza tra euro 15.000 e euro 9.819,00), o in ipotesi denegata della somma di euro 34,00 (data dalla differenza tra euro 15.000 ed euro 14.964,00). Con vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta: come da note scritte del 21/5/2025, “respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Voglia altresì rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte avversa in quanto immotivata, infondata e comunque non provata. All'esito dell'istruttoria svolta il difensore chiede che in subordine il Tribunale Voglia
1 condannare la società al pagamento in favore della convenuta opposta Parte_1 Parte_1 dell'importo accertato dal CTU pari ad € 14.964,00, oltre interessi dal dovuto al saldo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data
10/1/2019 e notificato in data 11/2/2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta della somma di € 22.637;00, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 15/3/2012.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito di aver già integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, avendo, anzi, corrisposto somme di denaro in misura superiore a quanto contrattualmente pattuito, nonché di aver riscontrato la presenza di vizi e difetti nei lavori eseguiti dalla convenuta. In particolare, ha dedotto che i vizi, riscontrati nel cappotto termico realizzato dall'appaltatrice sull'immobile successivamente ceduto dall'attrice a soggetti terzi, avevano determinato l'instaurazione, da parte di questi ultimi, di un procedimento di A.T.P., suscettibile di preludere a un eventuale giudizio di merito volto alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della medesima società appaltante in qualità di costruttrice-venditrice dell'immobile.
Ciò posto, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonché spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la ripetizione delle somme versate in eccedenza e/o il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione non a regola d'arte delle opere.
1.2. Si è costituita in giudizio la ditta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, poiché infondata e, comunque, non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 1/12/2021, il precedente Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte opponente.
1.4. La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione della documentazione contabile rivolto agli istituti di credito, escussione del teste , direttore dei lavori, nonché c.t.u. tecnico-contabile. Tes_1
1.5. All'udienza del 22/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, alla stregua delle risultanze istruttorie, e questo
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha dedotto che, medio tempore, il procedimento instaurato dai Sig.ri e acquirenti della villetta sulla quale era stato Pt_2 CP_2 realizzato il cappotto termico, era stato definito con sentenza n. 276/2025, con la quale la medesima era stata condannata al pagamento in loro favore della somma di € 15.000,00; chiedeva, pertanto, di 2 condannare “la a versare alla la somma di euro 5.181,00 o in denegata ipotesi CP_1 Pt_1 euro 34,00 (data dalla differenza fra quanto dedotto dal CTU a favore della e cioè euro CP_1
14.964 come risultanza strettamente contabile, oppure euro 9.819,00 quale risultanza scaturente dalle affermazioni delle parti)” (cfr. note del 21/5/2025).
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2. In diritto
L'opposizione proposta dalla società merita di essere accolta nei Parte_1 limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2.1. Pacifico l'intercorso rapporto di appalto tra le parti – comprovato dal contratto versato in atti da parte opposta (doc. 2) e, comunque, non oggetto di contestazione nel presente giudizio –, i motivi di opposizione formulati da parte opponente attengono, da un lato, all'intervenuta estinzione del credito azionato per intervenuto integrale pagamento da parte della debitrice delle somme dovute, e, dall'altro, alla dedotta sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite dalla società opposta.
2.2. Quanto all'eccezione di adempimento, è dirimente richiamare gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata, e peraltro non contestata dalle stesse parti, le quali non hanno formulato alcuna osservazione a seguito del deposito della relazione da parte del perito, fatta eccezione per l'unico profilo che sarà esaminato infra.
Segnatamente, il perito d'ufficio, all'esito dell'analisi della documentazione contabile prodotta ed acquisita mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto nei confronti dei competenti istituti di credito, ha concluso che “Risulta pertanto una differenza da pagare a favore della ditta CP_3 per €. 14.964,00. La differenza suddetta emerge per il pagamento parziale di alcune fatture, la
[...]
n.1/2013 la n.17/2013, la n.24/2014 e la n.10/2015 oltre al mancato pagamento totale delle fatture
n.19/2013 e 16/2015. La fattura 1/2018 non è stata pagata così come accertato nel dibattimento”, precisando, altresì, che “I costi indicati in fattura rientrano nell'oggetto del contratto di appalto firmato in data 15/03/2012. Come esplicato nelle risposte ai quesiti tale contratto di appalto risulta generico e non esaustivo dei lavori da fare e le descrizioni fornite nelle fatture sono rientranti nell'oggetto dell'appalto in quanto riportano quasi tutte la stessa descrizione e cioè “Lavori in cemento armato e muratura in laterizio armato eseguita per vostro ordine e conto presso il cantiere sito in San Giuliano Terme frazione Molino di Quosa interno SS Abetone”; e anche quelle dalla numero 9 del 24/04/2015 fino alla n. 18 del 04/08/2015 che riportano una diversa descrizione e cioè
“fornitura e posa in opera di massetti per pavimenti, intonaci interni esterni e cappotto sulla unità abitativa C5” rientrano comunque nell'oggetto del contratto di appalto” (cfr. pp. 11-12, c.t.u.).
3 Privo di fondamento è poi il rilievo sollevato da parte opponente circa il fatto che “entrambe le parti dichiarano che le fatture emesse successivamente alla data dell'ottobre 2014 come regolarmente pagate”, per cui, essendo state tali affermazioni rese al C.T.U., assumono valore confessorio.
Giova, infatti, rammentare che “Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al C.T.U. non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, co. 1, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo” (cfr. Cass. civ. n. 24468/2020), le quali non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. civ. n. 15849/2001).
Nella specie, si ritiene che le dichiarazioni richiamate non assumano rilievo probatorio decisivo, atteso che – come puntualmente osservato dal perito d'ufficio – “Nella documentazione prodotta non sono stati riscontrati assegni o bonifici che andassero a saldare le fatture 10/2015 e 16/2015” (cfr.
p. 12, c.t.u.); ne consegue che l'onere probatorio in ordine all'avvenuto adempimento, gravante su parte debitrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può ritenersi assolto.
2.3. Parimenti infondata è l'eccezione – cui accede la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – fondata sulla dedotta sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite, come emerso, nella prospettazione di parte opponente, all'esito del procedimento iscritto al R.G.N. 4709/2021, conclusosi, nelle more del presente giudizio, con la condanna della società costruttrice al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti dell'immobile oggetto del contratto di appalto.
Invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.N. 1993/2020, prodotta in atti dall'opponente, il perito d'ufficio ha individuato la responsabilità dei danni esclusivamente in capo alla società Parte_1
e del Direttore dei Lavori, limitandosi a precisare, peraltro in termini
[...] Parte_3 meramente congetturali, che la ditta opponente sarebbe stata “responsabile dei lavori anche se non esecutrice, pare” (cfr. p. 4, c.t.u. nel proc. R.G.N. 1993/2020), rimanendo dunque inesplorato il profilo in merito all'effettiva imputabilità materiale dei lavori.
Tali risultanze, la cui efficacia probatoria è limitata a quella di presunzioni semplici o, al più, di argomenti di prova ai sensi dell'art. 2729 c.c. (cfr. Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1333/2021), non appaiono idonee, in difetto di ulteriori elementi probatori di riscontro, a fondare un giudizio di responsabilità in capo all'appaltatrice opposta, anche tenuto conto che la sentenza del Tribunale di
Pisa n. 276/2025, pubblicata il 12/3/2025 e prodotta dall'opponente con le proprie note di precisazione delle conclusioni, ha espressamente rigettato la domanda di manleva proposta dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, con conseguente preclusione di ogni ulteriore valutazione sul punto, ferma restando la possibilità di proporre impugnazione nelle competenti sedi.
4 2.4. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione proposta da parte di Parte_1 deve essere accolta solo parzialmente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto
[...] revocato;
l'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento, in favore della ditta
[...]
, della minor somma di € 14.964,00, oltre interessi legali nella misura di cui Controparte_1 all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza della fattura n. 1/2018 e sino all'effettivo soddisfo.
3. Spese
3.1. Stante la parziale rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico degli opponenti e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, riferiti allo scaglione del decisum (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con applicazione dei valori medi, in ragione dell'attività processuale concretamente svolta.
3.2. Le spese del monitorio sono, invece, poste in capo a parte opponente.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
3.3. Le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 20/5/2025, sono poste per 1/3 a carico di parte opposta e per 2/3 a carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 44/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 10/1/2019;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere a la somma di € Controparte_1
14.964,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza della fattura n. 1/2018 e sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti nella misura di 1/3 e condanna
[...] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
5 rifondere a , nella persona del suo legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, i restanti 2/3, che liquida, per l'intero, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
Par
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di Parte_1
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 20/5/2025, a definitivo carico di Par
nella misura di 1/3 e a carico di Controparte_1 Pt_1 ella misura di 2/3. Parte_1
Pisa, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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