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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7146/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7146/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI 154 TORRAZZA P.TE presso lo studio dell'avv.
DI AZ IO LD IC che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 ANDORA il 07/09/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ANDORA (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli:
3.10.1994 e il 2.12.1997 Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28 giugno 2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori , Parte_1 Parte_2 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANDORA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1)I coniugi, dando atto di avere già raggiunto un consenso circa la divisione dei beni comuni, liquidità, beni immobili, mobili ed ogni altro effetto personale, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
DISPONE che:
2) A titolo di assegno divorzile, il Signor verserà alla Signora -a mezzo bonifico bancario- la Pt_1 Pt_2 somma di € 300,00 (euro trecento/00), somma che sarà versata alla medesima anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DÀ ATTO che:
3) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente rel./est.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7146/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI 154 TORRAZZA P.TE presso lo studio dell'avv.
DI AZ IO LD IC che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 ANDORA il 07/09/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ANDORA (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli:
3.10.1994 e il 2.12.1997 Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28 giugno 2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori , Parte_1 Parte_2 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANDORA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1)I coniugi, dando atto di avere già raggiunto un consenso circa la divisione dei beni comuni, liquidità, beni immobili, mobili ed ogni altro effetto personale, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
DISPONE che:
2) A titolo di assegno divorzile, il Signor verserà alla Signora -a mezzo bonifico bancario- la Pt_1 Pt_2 somma di € 300,00 (euro trecento/00), somma che sarà versata alla medesima anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DÀ ATTO che:
3) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente rel./est.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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