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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1005/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16662/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190037521967501 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720190037521967501, che gli è stata notificata in data 16 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 803,72, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016 concernente i veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Ha dedotto che la cartella è stata emessa a nome del padre deceduto, Nominativo_1, con illegittima pretesa di sanzioni e interessi non trasmissibili agli eredi.
Il ricorrente ha, altresì, precisato che nessun atto prodromico o interruttivo della prescrizione gli è stato mai notificato in precedenza, né a lui né al de cuius, con conseguente maturazione della prescrizione triennale prevista dalla normativa in materia di tassa automobilistica.
Si sono costituite in giudizio sia la Regione Lazio, quale ente impositore, sia l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito delle verifiche interne svolte, ha dichiarato di non avere rinvenuto elementi idonei a dimostrare la tempestiva notifica della cartella di pagamento, ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e ha, quindi, sospeso l'efficacia esecutiva della cartella, escludendola da ogni futura attività cautelare ed esecutiva.
La Regione Lazio, a sua volta, ha rappresentato di avere reso esecutivo il ruolo n. 2019/557 in data 22 ottobre 2018 e ha sostenuto di non essere responsabile delle successive attività di notifica, dichiarando tuttavia di avere provveduto al discarico dei tributi iscritti a ruolo, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
L'annullamento dell'atto è, quindi, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, mediante provvedimento di autotutela adottato in pendenza di giudizio.
Le parti resistenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti è risultato che la cartella di pagamento impugnata è stata annullata in autotutela in pendenza del giudizio, con conseguente eliminazione integrale della pretesa tributaria azionata nei confronti del ricorrente.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, sicché il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, occorre distinguere la posizione delle parti resistenti.
Quanto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è emerso che l'Agente non ha fornito prova della tempestività della notifica della cartella di pagamento, circostanza che ha determinato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e ha reso necessario l'intervento in autotutela solo dopo l'instaurazione del giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione abbia dato causa al contenzioso, costringendo il contribuente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dell'Agente della riscossione e liquidate come in dispositivo.
Diversamente, con riferimento alla Regione Lazio, è risultato che l'Ente impositore ha tempestivamente disposto il discarico delle partite iscritte a ruolo, riconoscendo la prescrizione del credito, e che le irregolarità riscontrate hanno riguardato la fase successiva di notifica e riscossione dela pretesa fiscale, sottratta alla sua diretta sfera di controllo.
Sussistono, pertanto, i motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la Regione
Lazio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia Entrate
Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge da distrarsi ai difensori del ricorrente Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1 che si sono dichiarati antistatari. Spese compensate con la Regione Lazio.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
DR CL
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16662/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190037521967501 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720190037521967501, che gli è stata notificata in data 16 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 803,72, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016 concernente i veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Ha dedotto che la cartella è stata emessa a nome del padre deceduto, Nominativo_1, con illegittima pretesa di sanzioni e interessi non trasmissibili agli eredi.
Il ricorrente ha, altresì, precisato che nessun atto prodromico o interruttivo della prescrizione gli è stato mai notificato in precedenza, né a lui né al de cuius, con conseguente maturazione della prescrizione triennale prevista dalla normativa in materia di tassa automobilistica.
Si sono costituite in giudizio sia la Regione Lazio, quale ente impositore, sia l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a seguito delle verifiche interne svolte, ha dichiarato di non avere rinvenuto elementi idonei a dimostrare la tempestiva notifica della cartella di pagamento, ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e ha, quindi, sospeso l'efficacia esecutiva della cartella, escludendola da ogni futura attività cautelare ed esecutiva.
La Regione Lazio, a sua volta, ha rappresentato di avere reso esecutivo il ruolo n. 2019/557 in data 22 ottobre 2018 e ha sostenuto di non essere responsabile delle successive attività di notifica, dichiarando tuttavia di avere provveduto al discarico dei tributi iscritti a ruolo, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
L'annullamento dell'atto è, quindi, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, mediante provvedimento di autotutela adottato in pendenza di giudizio.
Le parti resistenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti è risultato che la cartella di pagamento impugnata è stata annullata in autotutela in pendenza del giudizio, con conseguente eliminazione integrale della pretesa tributaria azionata nei confronti del ricorrente.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, sicché il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, occorre distinguere la posizione delle parti resistenti.
Quanto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è emerso che l'Agente non ha fornito prova della tempestività della notifica della cartella di pagamento, circostanza che ha determinato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e ha reso necessario l'intervento in autotutela solo dopo l'instaurazione del giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione abbia dato causa al contenzioso, costringendo il contribuente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dell'Agente della riscossione e liquidate come in dispositivo.
Diversamente, con riferimento alla Regione Lazio, è risultato che l'Ente impositore ha tempestivamente disposto il discarico delle partite iscritte a ruolo, riconoscendo la prescrizione del credito, e che le irregolarità riscontrate hanno riguardato la fase successiva di notifica e riscossione dela pretesa fiscale, sottratta alla sua diretta sfera di controllo.
Sussistono, pertanto, i motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la Regione
Lazio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia Entrate
Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge da distrarsi ai difensori del ricorrente Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1 che si sono dichiarati antistatari. Spese compensate con la Regione Lazio.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
DR CL