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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
LI RT, LA
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chianciano Terme - Via Solferino 3 53042 Chianciano Terme SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0644-2021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor Ricorrente_1, nato in [...] 1, a località 1, il data 1, residente a indirizzo 1, indirizzo 1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1 del foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, ha proposto ricorso contro il COMUNE DI CHIANCIANO
TERME, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 0644/2021 del 6. 12.2024, notificato dal Comune di Chianciano Terme, in data 14 gennaio 2025 per l'Imposta Municipale Sugli Immobili (IMU) anno 2021 e con il quale contestava il mancato pagamento dell'IMU relativamente agli immobili censiti al N.C.E.U del
Comune di Chianciano Terme, al foglio 23, rispettivamente: Part. 102- sub 2 cat. A/2; part. 102 - sub 3 cat. A/2; part. 102- sub 4 cat. A/2; part. 102- sub 5 Cat. A/2; part. 102 - sub 6 Cat. A/2; part. 102 -Sub 7
Cat. A/2, part. 102 - sub 8, cat. A/2; part. 102 - sub 9 Cat. A/2; part. 102 - Sub 10 Cat. A/2; part. 102 - Sub
11 cat. A/2; part. 102 - sub 12 cat. A/2; part. 102- sub 13 cat. A/2; part. 102 - Sub 14 Cat. A/2; part. 102 - sub 15 cat. A/2; part. 102 - sub 16 Cat. C/6; part. 102 - Sub 17 Cat. C/6; part. 102 - sub 18 Cat. C/6; part. 102 - sub 19 Cat. C/6; part. 102 - sub 20 Cat. C/6; part. 102 - sub 21 Cat. C/6; part. 102 sub 22 cat. C/6; part. 102 - sub 23 Cat. C/6; part. 102 - sub 28, cat. C/6; part. 102 - sub 29 Cat. C/6, part. 102 - sub 30
Cat. C/6; part. 102 - sub 32 Cat. C/6; part. 102 - sub 33 cat. C/6; part. 102- sub 34 1 cat. C/6; part. 102 - sub 35 cat. C/6; part. 102 - sub 36 Cat. C/6; part. 102 - sub 37 Cat. C/6, per il recupero dell'imposta per la complessiva somma di €. 15.455,52 ed inoltre applicando la sanzione, per il mancato versamento, della somma di €. 4.636,66 oltre agli interessi di mora per ulteriori €. 1.327,37, per un totale portato dall'avviso di accertamento di €. 21.427,00..
Rileva il ricorrente che il complesso immobiliare oggetto di accertamento è a tutt'oggi una palazzina in costruzione, in stato di cantiere, senza che siano stati ultimati i lavori, senza agibilità o abitabilità, derivante dalla riconversione, con cambio di destinazione d'uso e completa ristrutturazione, in stato di abbandono e privo di abitabilità e servizi igenici ed impianti , in appartamenti e garage, di due piccoli alberghi adiacenti che l'odierno ricorrente acquistava, già nello stato di cantiere di ristrutturazione, in asta, dal Tribunale di Siena, nella esecuzione immobiliare iscritta al n. 221 /2014.in data 11.10.2019 come da verbale di aggiudicazione e decreto di trasferimento in atti.
Rileva quindi la non debenza dell'IMU sulla base dell'art. 2 Dec. Lgs 504 del 1992 , perché trattasi di edifici in costruzione, ed altresi ai sensi del disposto di cui all'art. 2 co. 2 decreto legge n. 102 del 2013 convertito con legge n. 124 del 2013, che stabilisce che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014 non è dovuta l'IMU sui fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , se non locati, avendo il ricorrente acquistato tali immobili nell'esercizio della sua attività di impresa.
Il Comune di Chianciano nel costituirsi in giudizio insiste per la debenza dell'IMU rilevando che tali immobili sono immobili strutturalmente e catastalmente esistenti e che l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta prevista.
Né sarebbe applicabile l'art. 2 Dec. Lgs 504 del 1992 perché il ricorrente ha acquistato tali immobili ma non li ha costruiti.
Esaminati i motivi addotti dalle parti questa Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Infatti dalla CTU redatta nella procedura di esecuzione indicata, peraltro non contestata dal Comune,
l'immobile di cui trattasi risulta essere in fase di ristrutturazione, per la riconversione in appartamenti di civile abitazione e garage , in stato di cantiere, peraltro in stato di abbandono, con lavori certamente non ultimati, con le unità immobiliari non abitabili, in quanto mancanti dei servizi igienici, delle imbiancature e delle porte interne, oltre che degli impianti, e non fruibili in alcun modo e così anche i garage e i posti auto, privi di pavimentazione. In particolare in tale CTU si evidenzia che le pratiche edilizie risultavano tutte decadute, e che la pratica di fine lavori, presentata in data 08.06.2011 risultava mendace a seguito di accertamento del Comune e pertanto annullata proprio dal Comune e per questo non poteva essere accatastata .
Risulta pertanto applicabile l'esclusione dal pagamento dell'IMU di cui all'art. 2 Dec. Lgs 504 del 1992 atteso che nell'anno 2021, come a tutt'oggi, la ristrutturazione non è ancora terminata e non è stata presentata al Comune di Chianciano Terme, alcuna pratica di fine lavori né la pratica di agibilità/ abitabilità, né gli stessi immobili risultano in alcun modo fruibili.
L'accoglimento del ricorso
per questi motivi
è assorbente anche degli altri proposti.
L'avvenuto accatastamento giustifica e costituisce grave motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
LI RT, LA
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chianciano Terme - Via Solferino 3 53042 Chianciano Terme SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0644-2021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor Ricorrente_1, nato in [...] 1, a località 1, il data 1, residente a indirizzo 1, indirizzo 1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1 del foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, ha proposto ricorso contro il COMUNE DI CHIANCIANO
TERME, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 0644/2021 del 6. 12.2024, notificato dal Comune di Chianciano Terme, in data 14 gennaio 2025 per l'Imposta Municipale Sugli Immobili (IMU) anno 2021 e con il quale contestava il mancato pagamento dell'IMU relativamente agli immobili censiti al N.C.E.U del
Comune di Chianciano Terme, al foglio 23, rispettivamente: Part. 102- sub 2 cat. A/2; part. 102 - sub 3 cat. A/2; part. 102- sub 4 cat. A/2; part. 102- sub 5 Cat. A/2; part. 102 - sub 6 Cat. A/2; part. 102 -Sub 7
Cat. A/2, part. 102 - sub 8, cat. A/2; part. 102 - sub 9 Cat. A/2; part. 102 - Sub 10 Cat. A/2; part. 102 - Sub
11 cat. A/2; part. 102 - sub 12 cat. A/2; part. 102- sub 13 cat. A/2; part. 102 - Sub 14 Cat. A/2; part. 102 - sub 15 cat. A/2; part. 102 - sub 16 Cat. C/6; part. 102 - Sub 17 Cat. C/6; part. 102 - sub 18 Cat. C/6; part. 102 - sub 19 Cat. C/6; part. 102 - sub 20 Cat. C/6; part. 102 - sub 21 Cat. C/6; part. 102 sub 22 cat. C/6; part. 102 - sub 23 Cat. C/6; part. 102 - sub 28, cat. C/6; part. 102 - sub 29 Cat. C/6, part. 102 - sub 30
Cat. C/6; part. 102 - sub 32 Cat. C/6; part. 102 - sub 33 cat. C/6; part. 102- sub 34 1 cat. C/6; part. 102 - sub 35 cat. C/6; part. 102 - sub 36 Cat. C/6; part. 102 - sub 37 Cat. C/6, per il recupero dell'imposta per la complessiva somma di €. 15.455,52 ed inoltre applicando la sanzione, per il mancato versamento, della somma di €. 4.636,66 oltre agli interessi di mora per ulteriori €. 1.327,37, per un totale portato dall'avviso di accertamento di €. 21.427,00..
Rileva il ricorrente che il complesso immobiliare oggetto di accertamento è a tutt'oggi una palazzina in costruzione, in stato di cantiere, senza che siano stati ultimati i lavori, senza agibilità o abitabilità, derivante dalla riconversione, con cambio di destinazione d'uso e completa ristrutturazione, in stato di abbandono e privo di abitabilità e servizi igenici ed impianti , in appartamenti e garage, di due piccoli alberghi adiacenti che l'odierno ricorrente acquistava, già nello stato di cantiere di ristrutturazione, in asta, dal Tribunale di Siena, nella esecuzione immobiliare iscritta al n. 221 /2014.in data 11.10.2019 come da verbale di aggiudicazione e decreto di trasferimento in atti.
Rileva quindi la non debenza dell'IMU sulla base dell'art. 2 Dec. Lgs 504 del 1992 , perché trattasi di edifici in costruzione, ed altresi ai sensi del disposto di cui all'art. 2 co. 2 decreto legge n. 102 del 2013 convertito con legge n. 124 del 2013, che stabilisce che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014 non è dovuta l'IMU sui fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , se non locati, avendo il ricorrente acquistato tali immobili nell'esercizio della sua attività di impresa.
Il Comune di Chianciano nel costituirsi in giudizio insiste per la debenza dell'IMU rilevando che tali immobili sono immobili strutturalmente e catastalmente esistenti e che l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta prevista.
Né sarebbe applicabile l'art. 2 Dec. Lgs 504 del 1992 perché il ricorrente ha acquistato tali immobili ma non li ha costruiti.
Esaminati i motivi addotti dalle parti questa Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Infatti dalla CTU redatta nella procedura di esecuzione indicata, peraltro non contestata dal Comune,
l'immobile di cui trattasi risulta essere in fase di ristrutturazione, per la riconversione in appartamenti di civile abitazione e garage , in stato di cantiere, peraltro in stato di abbandono, con lavori certamente non ultimati, con le unità immobiliari non abitabili, in quanto mancanti dei servizi igienici, delle imbiancature e delle porte interne, oltre che degli impianti, e non fruibili in alcun modo e così anche i garage e i posti auto, privi di pavimentazione. In particolare in tale CTU si evidenzia che le pratiche edilizie risultavano tutte decadute, e che la pratica di fine lavori, presentata in data 08.06.2011 risultava mendace a seguito di accertamento del Comune e pertanto annullata proprio dal Comune e per questo non poteva essere accatastata .
Risulta pertanto applicabile l'esclusione dal pagamento dell'IMU di cui all'art. 2 Dec. Lgs 504 del 1992 atteso che nell'anno 2021, come a tutt'oggi, la ristrutturazione non è ancora terminata e non è stata presentata al Comune di Chianciano Terme, alcuna pratica di fine lavori né la pratica di agibilità/ abitabilità, né gli stessi immobili risultano in alcun modo fruibili.
L'accoglimento del ricorso
per questi motivi
è assorbente anche degli altri proposti.
L'avvenuto accatastamento giustifica e costituisce grave motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.