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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 955/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/I 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9551/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003358 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3672/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
53230003358 del Comune di Roma relativo all'asserito mancato pagamento della tassa di soggiorno per l'anno 2021 per € 86.992, 19.
In particolare la società ha eccepito:
-l'irregolarità della notifica a mezzo pec del 30/10/2023 in quanto mancante dell'attestazione di conformità e perché fatta in formato pdf e non in formato p7m;
-che il protocollo reca una data successiva alla notifica;
-che la tassa di soggiorno era stata pagata per 6305 pernotti, contestando il dato accertato dal Comune di 6726 pernotti;
-che la somma richiesta è indeterminata;
-che il soggetto che ha sottoscritto l'atto non ha il potere di firma;
-che non è indicata la modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in primo grado il Comune il quale ha preso atto del pagamento della somma di € di € 44.135,00 corrispondenti a 630 pernotti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato con riferimento ai 421 pernotti residui con vittoria di spese.
Con sentenza n. 9551/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl il ricorso con compensazione delle spese.
Il Comune di Roma ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con determinazione sulle spese tenendo conto che l'accertamento è stato eseguito senza l'ausilio di dati forniti dal contribuente.
L'appellata Resistente_1 srl si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso della società ritenendo satisfattivo il pagamento della tassa di soggiorno effettuato dalla Resistente_1srl in quanto il Comune non avrebbe provato gli ulteriori 421 pernotti che asserisce non essere stati dichiarati dalla società.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello formulata dalla appellata atteso che l'atto di impugnazione contiene specificamente il motivo di doglianza del Comune avverso la decisione di primo grado costituito dal fatto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la documentazione prodotta in atti.
In particolare il Comune appellante sostiene la legittimità del proprio operato affermando che la differenza di 421 pernotti non dichiarati emergerebbe dal raffronto tra i dati sulle presenze comunicati dalla società alla Questura e resi disponibili tramite l'Agenzia delle Entrate, i dati comunicati trimestralmente dalla società al Comune tramite la piattaforma Gecos (relativa alla tassa di cui trattasi)
e la dichiarazione annuale della società.
Inoltre il Comune precisa che il dato degli alloggiati fornito dalla Questura comprende anche i soggetti esenti e non assoggettati alla tassa, ma che nessuna comunicazione sarebbe stata fatta dalla Resistente_1
srl in ordine al fatto che le 421 posizioni non dichiarate rientrassero tra i soggetti non assoggettati alla tassa.
Orbene rileva la Corte che il Comune ha utilizzato i dati degli alloggiati fornito dallo stesso contribuente alla Questura, e successivamente resi disponibili all'AdE ex art. 1 DM 11/11/2020, dati comparati con quelli trimestralmente comunicati dal contribuente tramite la piattaforma GECOS, dati che possono essere utilizzati per finalità fiscali per l'accertamento e la riscossione delle imposte locali come la tassa di soggiorno.
Conseguentemente l'appello del Comune appare fondato e deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata n. 9551/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione, dovendosi ritenere valido l'avviso di accertamento n. 53230003358 del Comune
di Roma.
In considerazione della particolarità della questione, del comportamento delle parti e del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 2/12/2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Luigi Birritteri Dott. Paolo Andrea Taviano
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 955/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/I 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9551/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003358 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3672/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
53230003358 del Comune di Roma relativo all'asserito mancato pagamento della tassa di soggiorno per l'anno 2021 per € 86.992, 19.
In particolare la società ha eccepito:
-l'irregolarità della notifica a mezzo pec del 30/10/2023 in quanto mancante dell'attestazione di conformità e perché fatta in formato pdf e non in formato p7m;
-che il protocollo reca una data successiva alla notifica;
-che la tassa di soggiorno era stata pagata per 6305 pernotti, contestando il dato accertato dal Comune di 6726 pernotti;
-che la somma richiesta è indeterminata;
-che il soggetto che ha sottoscritto l'atto non ha il potere di firma;
-che non è indicata la modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in primo grado il Comune il quale ha preso atto del pagamento della somma di € di € 44.135,00 corrispondenti a 630 pernotti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato con riferimento ai 421 pernotti residui con vittoria di spese.
Con sentenza n. 9551/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl il ricorso con compensazione delle spese.
Il Comune di Roma ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con determinazione sulle spese tenendo conto che l'accertamento è stato eseguito senza l'ausilio di dati forniti dal contribuente.
L'appellata Resistente_1 srl si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso della società ritenendo satisfattivo il pagamento della tassa di soggiorno effettuato dalla Resistente_1srl in quanto il Comune non avrebbe provato gli ulteriori 421 pernotti che asserisce non essere stati dichiarati dalla società.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello formulata dalla appellata atteso che l'atto di impugnazione contiene specificamente il motivo di doglianza del Comune avverso la decisione di primo grado costituito dal fatto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la documentazione prodotta in atti.
In particolare il Comune appellante sostiene la legittimità del proprio operato affermando che la differenza di 421 pernotti non dichiarati emergerebbe dal raffronto tra i dati sulle presenze comunicati dalla società alla Questura e resi disponibili tramite l'Agenzia delle Entrate, i dati comunicati trimestralmente dalla società al Comune tramite la piattaforma Gecos (relativa alla tassa di cui trattasi)
e la dichiarazione annuale della società.
Inoltre il Comune precisa che il dato degli alloggiati fornito dalla Questura comprende anche i soggetti esenti e non assoggettati alla tassa, ma che nessuna comunicazione sarebbe stata fatta dalla Resistente_1
srl in ordine al fatto che le 421 posizioni non dichiarate rientrassero tra i soggetti non assoggettati alla tassa.
Orbene rileva la Corte che il Comune ha utilizzato i dati degli alloggiati fornito dallo stesso contribuente alla Questura, e successivamente resi disponibili all'AdE ex art. 1 DM 11/11/2020, dati comparati con quelli trimestralmente comunicati dal contribuente tramite la piattaforma GECOS, dati che possono essere utilizzati per finalità fiscali per l'accertamento e la riscossione delle imposte locali come la tassa di soggiorno.
Conseguentemente l'appello del Comune appare fondato e deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata n. 9551/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione, dovendosi ritenere valido l'avviso di accertamento n. 53230003358 del Comune
di Roma.
In considerazione della particolarità della questione, del comportamento delle parti e del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 2/12/2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Luigi Birritteri Dott. Paolo Andrea Taviano