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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7146 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
SS AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2850 R.G.A.C. dell'anno
2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12/03/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferdinandi ( C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Cassino (FR), Via Domenico Cimarosa n° 12, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) (C.F. C.F._4 Controparte_4 , (C.F. C.F._5 Controparte_5
, in qualità di eredi di , C.F._6 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Chierichini (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._7
studio in Monte Porzio Catone (RM) Via Vittorio Emanuele II n° 50, giusta procura in atti;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 710/2021 del Tribunale di
Velletri, pubblicata in data 08/04/2021
Conclusioni
Per l'appellante: «accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e, in integrale riforma della impugnata sentenza, così statuire: nel merito si insiste nella convalida dello sfratto con declaratoria di risoluzione del contratto di locazione e contestuale condanna al pagamento dei canoni scaduti al febbraio
2018 per Euro 11.126,40 e quelli a scadere sino al rilascio dell'immobile. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. “
Per gli appellati: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in integrale rigetto dell'appello proposto dalla
[...]
, in via preliminare, ritenere inammissibile Parte_1
l'appello e dichiarare la sentenza del tribunale Ordinario di Velletri 7 aprile 2021 n. 710 in RG 1830/2018, in quanto notificato al soggetto ormai privo di legittimazione processuale e sostanziale per decesso ed al difensore privo dello ius postulandi per estinzione della procura, causa morte del rappresentato rigettare la richiesta di convalida dello sfratto, rigettata l'avversa richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di quello di asserita opposizione di terzo, di cui controparte non ha fornito prova relativamente alla sua esistenza e contenuto, e comunque inammissibile perché tardiva. Accertata e dichiarata la inammissibilità ovvero la improcedibilità della presente intimazione per precedente avvalimento da parte dell'intimante della clausola risolutiva espressa in anteriore giudizio tuttora pendente in appello citato ( RG 3216/2015) dichiarare la litispendenza tra i due giudizi e disporre la cancellazione della causa dal ruolo di questo ovvero, e subordinatamente, la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello di appello Rg 3216/2015.
Respingere in ogni caso la domanda nel merito per assenza di interesse ad agire in capo all'intimante, ovvero dichiarato nullo per difetto di causa ovvero di oggetto, ovvero inefficace e quindi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione il contratto di locazione inter-partes, essendo la parte intimata oggi appellata proprietaria anche del bene oggetto del contratto a far data dall'usucapione passata in giudicato. Conseguentemente respingere le richieste di pagamento delle somme in quanto prive di causa e non dovute, per tutte le ragioni sopra spiegate e comunque calcolate in eccesso. Con vittoria di spese competenze ed onorari come da D.M.
55/2104, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società, odierna appellante, ha intimato lo sfratto per morosità a di un immobile locato ad uso negozio bar posto Persona_1
al piano terra, sito in Montecompatri (RM) p.zza Mastrofini nn. 32 e
34 con contratto registrato in data 19.12.1985 al nr. 2743 serie 3.
Esponeva, a sostegno della domanda, che il si era reso Persona_1
moroso per una prima volta per i canoni di locazione dal 2003 al 2013. Con sentenza n° 671/2015 il Tribunale di Velletri dichiarava la prescrizione per i canoni precedenti al mese di febbraio 2008 e stabiliva che erano dovuti canoni mensili per un importo di € 206,58.
Successivamente a tale pronuncia Persona_1
corrispondeva l'importo di € 206,58 senza versare l'IVA nonostante venissero emesse le fatture che comprendevano l'IVA.
Successivamente, da ottobre 2015, la società appellante affermava che i pagamenti erano stati nuovamente interrotti.
Pertanto, parte appellata era morosa per l'importo di € 11.126,40.
Si costituiva opponendosi alla convalida di Persona_1
sfratto. L'opposizione si fondava sulla circostanza che pendeva un precedente giudizio in cui era stata richiesta la risoluzione del contratto e sulla circostanza che il contratto non prevedeva il pagamento dell'I.V.A. Il convenuto, infine, sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva della società atteso che Persona_1
si dichiarava proprietario dell'immobile a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n° 2693/2015 emessa tra Persona_1
ed il comune di Montecomprati che riconosceva l'acquisto
[...]
per usucapione anche dei beni oggetto di locazione.
Il Giudice sciolta la riserva non convalidava lo sfratto ed assegnava termini per il deposito di memorie.
La causa istruita documentalmente veniva decisa con sentenza del
Tribunale di Velletri n. 710/2021.
Il Giudice preliminarmente osservava che non poteva essere presa in considerazione la costituzione degli eredi di parte intimata atteso che la stessa era avvenuta dopo che la causa era stata trattenuta in decisione. Nel merito evidenziava che nessun atto era stato prodotto in merito alla concessione vantata e alla trascrizione della stessa dall'odierno appellante ed inoltre la circostanza che in precedenza erano stati effettuati pagamenti di canoni di locazione da parte dell'intimato non era elemento decisivo al fine del riconoscimento del diritto dominicale.
Definitivamente pronunciando, quindi, il Tribunale di Velletri così ha deciso “accoglie l'opposizione; - respinge la domanda nel merito per assenza di interesse ad agire in capo all'intimante, essendo l'intimato proprietario anche del bene oggetto del contratto per intervenuta usucapione;
- condanna Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti/intimati e per essi ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Marco Chierichini, che liquida in complessivi € 2.500,00”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
[...]
Si sono costituiti gli eredi di eccependo in via Persona_1
preliminare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
Parte appellata, costituendosi, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per il fatto che la notifica dello stesso era pervenuta a nome di , che era stato dichiarato deceduto Persona_1
nella comparsa conclusionale depositata in primo grado dove il medesimo avvocato aveva dichiarato il decesso del proprio assistito e si era costituito per gli eredi.
In merito a detta eccezione si osserva che la Cassazione ha avuto modo più volte di pronunciarsi in merito e più di una volta a Sezioni
Unite.
Nell'ipotesi in cui l'evento morte si verifichi durante la fase attiva del processo, l'unica disciplina applicabile è quella dell'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che la scelta (esteriorizzazione o meno dell'evento) è nelle mani del procuratore della parte colpita dall'evento e l'effetto che deriverà da questa scelta permarrà per tutto l'ulteriore svolgimento del rapporto processuale. Se egli (unico legittimato) omette la dichiarazione dell'evento in udienza o la notificazione alle altre parti (fino all'udienza di discussione), la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altri parti ed al giudice, come se fosse ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione. Questa posizione giuridica stabilizzata si modificherà solo se, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiranno gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure, ancora, se il procuratore di tale parte, originariamente munito di valida procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarerà in udienza o notificherà alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sarà notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Allora, proprio nella logica costituzionale delle "pari condizioni processuali", appare quanto meno paradossale che colui che è detentore della conoscenza di quell'evento (il difensore) decida di non svelarlo al giudice ed alla controparte, possa successivamente giovarsi di quella scelta (che potrebbe essere addirittura concordata con i chiamati all'eredità), ottenendo che tutti gli atti rivolti al defunto e presso di lui notificati siano, in buona sostanza ed a prescindere dalle categorie giuridiche, ridotti nel nulla. Pertanto, è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento. (Cass.
Civ. S.U. 15295/2014).
Nella fattispecie in esame parte opponente è deceduta in data 28 marzo 2019, dopo l'evento morte, si sono svolte presso il Tribunale di Velletri altre due udienze precisamente l'udienza del giorno 28 giugno 2019 e l'udienza del giorno 25 febbraio 2020 in cui la causa
è stata trattenuta in decisione, senza che detto evento morte sia stato dichiarato dal procuratore costituito.
La dichiarazione avvenuta con la comparsa conclusionale non notificata a parte intimante, odierna appellante, come evidenziato dal
Giudice di primo grado, non può essere considerata. Tenuto conto anche delle recenti pronunce della Cassazione, pertanto, l'appello notificato al procuratore del deceduto è ammissibile e conseguentemente va rigettata la richiesta di inammissibilità avanzata da parte appellata.
Parte appellante, con un unico motivo di appello rubricato: “Errore di diritto e motivazione apparente” censura la sentenza in quanto il procedimento oggetto del presente appello in primo grado avrebbe dovuto essere sospeso in considerazione della circostanza che era pendente, sempre dinanzi al Tribunale di Velletri, giudizio di opposizione ex art 404 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte è più volte intervenuta in merito alla sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. affermando che per aversi sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. non è sufficiente una pregiudizialità logica tra i due procedimenti ma necessita una pregiudizialità tecnico - giuridica. “L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. Non ricorre, pertanto, questa ipotesi nel caso in cui il locatore abbia agito per ottenere il rilascio dell'immobile ed il conduttore abbia a sua volta promosso giudizio tendente all'accertamento dell'acquisto a suo favore della proprietà dell'immobile per usucapione, non ravvisandosi la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa l'unica conseguenza che - per effetto della seconda che accerti la titolarità del bene in capo al conduttore - il locatore sarà costretto a restituire l'immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza. (Cass. Civ. 14075/2005).
Pertanto, la richiesta di sospensione del giudizio è rimessa alla valutazione del Giudice che in primo grado ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sua concessione come non vengono ravvisati neanche da questa Corte i presupposti per la concessione della sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c..
Nel merito si evidenzia che nessuna morosità può essere riconosciuta essendo il bene di proprietà dallo stesso intimato, odierno appellato, in virtù della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Velletri
n° 2693/2015 con la quale si è riconosciuto, appunto, l'acquisto per usucapione dei beni oggetto del contratto di locazione. Detta sentenza determina, come già evidenziato in primo grado, una carenza di interesse ad agire da parte della società appellante.
Ogni altra domanda ed eccezione resta assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
710/2021 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna la società appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Chierichini dichiaratosi antistatario;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 11.11. 2025
Il consigliere estensore Il Presidente SS AR
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
SS AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2850 R.G.A.C. dell'anno
2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12/03/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferdinandi ( C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Cassino (FR), Via Domenico Cimarosa n° 12, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) (C.F. C.F._4 Controparte_4 , (C.F. C.F._5 Controparte_5
, in qualità di eredi di , C.F._6 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Chierichini (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._7
studio in Monte Porzio Catone (RM) Via Vittorio Emanuele II n° 50, giusta procura in atti;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 710/2021 del Tribunale di
Velletri, pubblicata in data 08/04/2021
Conclusioni
Per l'appellante: «accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e, in integrale riforma della impugnata sentenza, così statuire: nel merito si insiste nella convalida dello sfratto con declaratoria di risoluzione del contratto di locazione e contestuale condanna al pagamento dei canoni scaduti al febbraio
2018 per Euro 11.126,40 e quelli a scadere sino al rilascio dell'immobile. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. “
Per gli appellati: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in integrale rigetto dell'appello proposto dalla
[...]
, in via preliminare, ritenere inammissibile Parte_1
l'appello e dichiarare la sentenza del tribunale Ordinario di Velletri 7 aprile 2021 n. 710 in RG 1830/2018, in quanto notificato al soggetto ormai privo di legittimazione processuale e sostanziale per decesso ed al difensore privo dello ius postulandi per estinzione della procura, causa morte del rappresentato rigettare la richiesta di convalida dello sfratto, rigettata l'avversa richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di quello di asserita opposizione di terzo, di cui controparte non ha fornito prova relativamente alla sua esistenza e contenuto, e comunque inammissibile perché tardiva. Accertata e dichiarata la inammissibilità ovvero la improcedibilità della presente intimazione per precedente avvalimento da parte dell'intimante della clausola risolutiva espressa in anteriore giudizio tuttora pendente in appello citato ( RG 3216/2015) dichiarare la litispendenza tra i due giudizi e disporre la cancellazione della causa dal ruolo di questo ovvero, e subordinatamente, la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello di appello Rg 3216/2015.
Respingere in ogni caso la domanda nel merito per assenza di interesse ad agire in capo all'intimante, ovvero dichiarato nullo per difetto di causa ovvero di oggetto, ovvero inefficace e quindi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione il contratto di locazione inter-partes, essendo la parte intimata oggi appellata proprietaria anche del bene oggetto del contratto a far data dall'usucapione passata in giudicato. Conseguentemente respingere le richieste di pagamento delle somme in quanto prive di causa e non dovute, per tutte le ragioni sopra spiegate e comunque calcolate in eccesso. Con vittoria di spese competenze ed onorari come da D.M.
55/2104, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società, odierna appellante, ha intimato lo sfratto per morosità a di un immobile locato ad uso negozio bar posto Persona_1
al piano terra, sito in Montecompatri (RM) p.zza Mastrofini nn. 32 e
34 con contratto registrato in data 19.12.1985 al nr. 2743 serie 3.
Esponeva, a sostegno della domanda, che il si era reso Persona_1
moroso per una prima volta per i canoni di locazione dal 2003 al 2013. Con sentenza n° 671/2015 il Tribunale di Velletri dichiarava la prescrizione per i canoni precedenti al mese di febbraio 2008 e stabiliva che erano dovuti canoni mensili per un importo di € 206,58.
Successivamente a tale pronuncia Persona_1
corrispondeva l'importo di € 206,58 senza versare l'IVA nonostante venissero emesse le fatture che comprendevano l'IVA.
Successivamente, da ottobre 2015, la società appellante affermava che i pagamenti erano stati nuovamente interrotti.
Pertanto, parte appellata era morosa per l'importo di € 11.126,40.
Si costituiva opponendosi alla convalida di Persona_1
sfratto. L'opposizione si fondava sulla circostanza che pendeva un precedente giudizio in cui era stata richiesta la risoluzione del contratto e sulla circostanza che il contratto non prevedeva il pagamento dell'I.V.A. Il convenuto, infine, sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva della società atteso che Persona_1
si dichiarava proprietario dell'immobile a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n° 2693/2015 emessa tra Persona_1
ed il comune di Montecomprati che riconosceva l'acquisto
[...]
per usucapione anche dei beni oggetto di locazione.
Il Giudice sciolta la riserva non convalidava lo sfratto ed assegnava termini per il deposito di memorie.
La causa istruita documentalmente veniva decisa con sentenza del
Tribunale di Velletri n. 710/2021.
Il Giudice preliminarmente osservava che non poteva essere presa in considerazione la costituzione degli eredi di parte intimata atteso che la stessa era avvenuta dopo che la causa era stata trattenuta in decisione. Nel merito evidenziava che nessun atto era stato prodotto in merito alla concessione vantata e alla trascrizione della stessa dall'odierno appellante ed inoltre la circostanza che in precedenza erano stati effettuati pagamenti di canoni di locazione da parte dell'intimato non era elemento decisivo al fine del riconoscimento del diritto dominicale.
Definitivamente pronunciando, quindi, il Tribunale di Velletri così ha deciso “accoglie l'opposizione; - respinge la domanda nel merito per assenza di interesse ad agire in capo all'intimante, essendo l'intimato proprietario anche del bene oggetto del contratto per intervenuta usucapione;
- condanna Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti/intimati e per essi ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Marco Chierichini, che liquida in complessivi € 2.500,00”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
[...]
Si sono costituiti gli eredi di eccependo in via Persona_1
preliminare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
Parte appellata, costituendosi, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per il fatto che la notifica dello stesso era pervenuta a nome di , che era stato dichiarato deceduto Persona_1
nella comparsa conclusionale depositata in primo grado dove il medesimo avvocato aveva dichiarato il decesso del proprio assistito e si era costituito per gli eredi.
In merito a detta eccezione si osserva che la Cassazione ha avuto modo più volte di pronunciarsi in merito e più di una volta a Sezioni
Unite.
Nell'ipotesi in cui l'evento morte si verifichi durante la fase attiva del processo, l'unica disciplina applicabile è quella dell'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che la scelta (esteriorizzazione o meno dell'evento) è nelle mani del procuratore della parte colpita dall'evento e l'effetto che deriverà da questa scelta permarrà per tutto l'ulteriore svolgimento del rapporto processuale. Se egli (unico legittimato) omette la dichiarazione dell'evento in udienza o la notificazione alle altre parti (fino all'udienza di discussione), la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altri parti ed al giudice, come se fosse ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione. Questa posizione giuridica stabilizzata si modificherà solo se, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiranno gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure, ancora, se il procuratore di tale parte, originariamente munito di valida procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarerà in udienza o notificherà alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sarà notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Allora, proprio nella logica costituzionale delle "pari condizioni processuali", appare quanto meno paradossale che colui che è detentore della conoscenza di quell'evento (il difensore) decida di non svelarlo al giudice ed alla controparte, possa successivamente giovarsi di quella scelta (che potrebbe essere addirittura concordata con i chiamati all'eredità), ottenendo che tutti gli atti rivolti al defunto e presso di lui notificati siano, in buona sostanza ed a prescindere dalle categorie giuridiche, ridotti nel nulla. Pertanto, è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento. (Cass.
Civ. S.U. 15295/2014).
Nella fattispecie in esame parte opponente è deceduta in data 28 marzo 2019, dopo l'evento morte, si sono svolte presso il Tribunale di Velletri altre due udienze precisamente l'udienza del giorno 28 giugno 2019 e l'udienza del giorno 25 febbraio 2020 in cui la causa
è stata trattenuta in decisione, senza che detto evento morte sia stato dichiarato dal procuratore costituito.
La dichiarazione avvenuta con la comparsa conclusionale non notificata a parte intimante, odierna appellante, come evidenziato dal
Giudice di primo grado, non può essere considerata. Tenuto conto anche delle recenti pronunce della Cassazione, pertanto, l'appello notificato al procuratore del deceduto è ammissibile e conseguentemente va rigettata la richiesta di inammissibilità avanzata da parte appellata.
Parte appellante, con un unico motivo di appello rubricato: “Errore di diritto e motivazione apparente” censura la sentenza in quanto il procedimento oggetto del presente appello in primo grado avrebbe dovuto essere sospeso in considerazione della circostanza che era pendente, sempre dinanzi al Tribunale di Velletri, giudizio di opposizione ex art 404 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte è più volte intervenuta in merito alla sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. affermando che per aversi sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. non è sufficiente una pregiudizialità logica tra i due procedimenti ma necessita una pregiudizialità tecnico - giuridica. “L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. Non ricorre, pertanto, questa ipotesi nel caso in cui il locatore abbia agito per ottenere il rilascio dell'immobile ed il conduttore abbia a sua volta promosso giudizio tendente all'accertamento dell'acquisto a suo favore della proprietà dell'immobile per usucapione, non ravvisandosi la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa l'unica conseguenza che - per effetto della seconda che accerti la titolarità del bene in capo al conduttore - il locatore sarà costretto a restituire l'immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza. (Cass. Civ. 14075/2005).
Pertanto, la richiesta di sospensione del giudizio è rimessa alla valutazione del Giudice che in primo grado ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sua concessione come non vengono ravvisati neanche da questa Corte i presupposti per la concessione della sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c..
Nel merito si evidenzia che nessuna morosità può essere riconosciuta essendo il bene di proprietà dallo stesso intimato, odierno appellato, in virtù della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Velletri
n° 2693/2015 con la quale si è riconosciuto, appunto, l'acquisto per usucapione dei beni oggetto del contratto di locazione. Detta sentenza determina, come già evidenziato in primo grado, una carenza di interesse ad agire da parte della società appellante.
Ogni altra domanda ed eccezione resta assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
710/2021 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna la società appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Chierichini dichiaratosi antistatario;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 11.11. 2025
Il consigliere estensore Il Presidente SS AR
Franco Petrolati