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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1888/2024 R.G. vertente
fra
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coscia , presso e nello studio del quale è altresì elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla Via Vittorio Emanuele II n. 43/A 4, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
AB TO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 22.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla sig.ra in data 07.09.2023, ha causato una menomazione dell'integrità psico Parte_1 fisica pari a 25 (venticinque) punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere alla sig.ra la dovuta rendita, come prevista dalla legge, Parte_1 per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 07.09.2023, valutabile in
25 (venticinque) punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
Con vittoria delle competenze professionali in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e in data 26 novembre
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ A seguito dell'evento infortunistico sul lavoro del 7.9.2023 la signora riporto' un “Trauma policontusivo con Parte_1
2 lesione completa del sovraspinato e parziale del sottospinato spalla destra, RMN accertata
(12/2023).
Il danno biologico scaturito dal suddetto infortunio e' quantizzabile globalmente nella misura dell'11%. La decorrenza e' dall'epoca dell'infortunio: 7.9.2023”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 22.06.2024, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1 conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 11 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1 legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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