Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/12/2025, n. 24042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24042 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6651 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI TI e CE IL, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Forino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del demanio, Direzione regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
per l’accertamento
(ric.)
dell’obbligo di provvedere sull’istanza con formulazione di quesito - PEC dell’11 aprile 2025 dei sig.ri SI TI e CE IL “RISCONTRO Vs nota odierna prot. 4488.11-04.2025-U e trasmissione ulteriori atti - Rif. richiesta di certificazione di proprietà con ricostruzione cronostorica - immobili in Castrocielo (FR) - Piazza San Rocco” - prevedendo, sin da ora, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza;
(mm.aa.)
per l’annullamento
del provvedimento, trasmesso dall’Agenzia del demanio in data 14 luglio 2025 e avente protocollo 8363_2025_901, integrante dichiarazione di propria incompetenza in relazione alla istanza dei sig.ri TI e IL e archiviazione del relativo procedimento;
e per la conseguente declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 la dott.ssa AL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21 maggio 2025 e depositato il successivo 4 giugno, i sigg. TI e IL hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia del demanio sull’istanza alla stessa rivolta di “formalmente confermare alla data del 26 giugno 1971 la cessazione della titolarità del Demanio dello Stato sulla corte del fabbricato ex I.A.C.P. identificata in Catasto Terreni del Comune di Castrocielo come Ente Urbano al Foglio 6 p.lla 106 graffata in mappa al fabbricato distinto al Foglio 6 p.lla 106, nonché ed oggetto del frazionamento generativo della p.lla 322 del Catasto Terreni, che ugualmente riporta quali soggetti intestatari il Demanio dello Stato, quale proprietario e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Frosinone quale usuario”, successivamente riformulata come segue: “voglia l’Ufficio, anche alla luce della documentazione fornita, formalmente confermare alla data del 26 giugno 1971 la cessazione della titolarità del Demanio dello Stato sulla corte del fabbricato ex I.A.C.P., identificata in Catasto Terreni del Comune di Castrocielo come Ente Urbano al Foglio 6 p.lla 106” , e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere.
2. L’Agenzia del demanio si è costituita in giudizio e, con memoria depositata in data 27 agosto 2025, nel rilevare che i ricorrenti “avrebbero dovuto promuovere azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà innanzi al Giudice ordinario, risultando sottratta la materia del contendere dalla giurisdizione amministrativ[a]” , ha eccepito l’inammissibilità del ricorso “avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza volta ad ottenere attestazioni o certificazioni in assenza di una specifica attribuzione normativa della relativa competenza all’organo adito” , l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, in ragione del riscontro con nota prot. n. 4488 dell’11 aprile 2025, con cui si “rinviava alla competente Agenzia delle entrate pur dando conto in modo collaborativo delle ricerche effettuate” , e, comunque, l’improcedibilità dello stesso, in ragione della nota in data 14 luglio 2025, a mezzo della quale, nell’evidenziare “l’incompetenza di questa Direzione Regionale al rilascio della certificazione richiesta” , ha invitato gli istanti ad adire “la competente Autorità giudiziaria”, “trattandosi nel caso di specie di richiesta volta alla rivendicazione di proprietà e/o comunque alla definizione degli assetti dominicali sull’area all’attualità incerti”.
3. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. della possibile sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il procuratore di parte ricorrente ha chiesto termini a difesa per poter replicare sul punto, nonché per formulare motivi aggiunti, alla luce delle sopravvenienze.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 ottobre 2025, i sigg. TI e IL hanno censurato, per illogicità e contraddittorietà, il difetto di competenza opposto dall’Agenzia del demanio con la nota trasmessa il 14 luglio 2025, insistendo per la declaratoria del diritto alla prosecuzione del procedimento.
5. Con memoria depositata in data 6 dicembre 2025, parte ricorrente ha altresì addotto elementi a sostegno della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
6. Alla camera di consiglio del 23 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. In via preliminare, occorre ricordare che la norma che disciplina l’azione sul silenzio presuppone, non fonda la giurisdizione.
2.1. Come è stato condivisibilmente affermato, “in tema di silenzio-inadempimento, l’articolo 31 c.p.a. (nel quale è stato traslato l'art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034) non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione e, pertanto, sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione sottostante, come si verificherebbe qualora il giudice amministrativo fosse stato configurato come giudice del silenzio della pubblica amministrazione, ma ha solo codificato un istituto giuridico di elaborazione giurisprudenziale, relativo all’esplicitazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’azione amministrativa, tanto che, anche nel caso del rito speciale instaurato per l’impugnazione del silenzio il giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata e, se del caso, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e con l’ulteriore conseguenza che lo speciale rito sul silenzio non configura una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte della p.a. nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di interesse legittimo in capo al cittadino (cfr. amplius Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2017, n. 3585)” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2018, n. 650).
3. Orbene, le questioni e le censure che ineriscono l’accertamento della demanialità e/o della proprietà del bene non possono essere delibate in questa sede, dovendo essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2024, n. 7473).
3.1. Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, la cognizione della controversia che “ha per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo” , che “si esaurisce nell’indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico” compete al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Un, 9 settembre 2013, n. 20596, secondo la quale, ancora, l’indagine sulla titolarità della proprietà del bene contestato non si sottrae alla regola vigente che il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A., che è di diritto soggettivo, se all’Amministrazione non è attribuita dalla legge alcuna discrezionalità).
“[L]a Suprema Corte ha precisato che la questione relativa alla natura demaniale o meno del bene non è idonea a devolvere la cognizione al giudice amministrativo, poiché si tratta di una qualità del bene che ‘consegue direttamente dalla legge (…) e non postula l’emanazione di atti amministrativi’ (in senso conforme, v. anche Cass. Sez. Un., n. 4127/2012 e n. 1915/2021 e Cons. Stato, IV, n. 3298/2012 e n. 1758/2014)” (Cons. Stato, sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1156).
4. Anche nella presente controversia la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo di proprietà e verte, dunque, sul regime dominicale di un bene: pertanto, in base ai principi enunciati dalla Cassazione, è conoscibile dal giudice ordinario.
5. Né può valere in senso contrario quanto eccepito da parte ricorrente in ordine alla previsione di cui all’art. 1, rubricato “Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico” , del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” ), che, in combinato disposto con l’art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, includerebbe tra le funzioni della Agenzia del demanio “anche compiti di individuazione ed informativi” .
5.1. Al riguardo, si deve rilevare:
- per un verso, che gli stessi ricorrenti non richiamano la previsione in questione - a suo tempo adottata con il precipuo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili dello Stato e degli Enti pubblici mediante cartolarizzazione - né nella prima istanza né in alcuna delle reiterate richieste e sollecitazioni rivolte all’Agenzia, bensì solo nella memoria depositata il 6 dicembre 2025 e formulando, di fatto, una mera ipotesi di interpretazione estensiva delle competenze assegnate dalla legge alla stessa Agenzia ( “Detto ambito, se legittimamente inteso in chiave estensiva sicuramente include, tra i compiti della Agenzia in ordine al patrimonio dello Stato, oltre alla menzionata ricognizione, anche compiti di individuazione ed informativi” );
- per altro verso, che l’istanza di cui qui si controverte non è finalizzata all’adozione da parte dell’Agenzia del demanio di un decreto dirigenziale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, all’esito di una generale ricognizione, così come previsto dall’art. 1 del decreto-legge menzionato, bensì, specificamente (lo si ribadisce), a chiarire il regime dominicale di un singolo bene ( “richiesta di certificazione proprietà con ricostruzione cronostorica dall’origine” ), dirimendo la precipua questione della natura demaniale o privata dello stesso a fronte di risultanze catastali che non terrebbero conto degli atti risalenti al 1971, in virtù dei quali sarebbe, in tesi, cessata la relativa titolarità in capo al demanio dello Stato (cfr. ricorso, p. 3).
6. Per quanto esposto, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro i termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 11 c.p.a.
7. I profili di novità che caratterizzano la controversia consentono di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN AR IA, Presidente FF
AL CA, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CA | NN AR IA |
IL SEGRETARIO