Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2020, proposto da -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Innocente Cataldi e Francesco Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gravina in Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
“dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 4 del 14.11.20019 emessa dal Comune di Gravina in Puglia per la demolizione di opere e strutture edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla società conduttrice e ai comproprietari in data 15.11.2019;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. FA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti (eccetto la -OMISSIS- s.r.l. – conduttrice) riferiscono di essere comproprietari di un opificio artigianale e dell’area annessa siti a Gravina in Puglia alla S.P. -OMISSIS- identificato in NCEU del predetto Comune al foglio 120, particella 78, sub 1-2.
In data 15.11.2019 sulla scorta della segnalazione di illecito edilizio della Polizia municipale di Gravina in Puglia del 14.10.2019, è stata loro notificata l'ordinanza-ingiunzione identificata in epigrafe, in questa sede impugnata.
L’anzidetta ordinanza di demolizione e ripristino attesta che “ è stato effettuato sopralluogo in C.da “Scarpara”, in area tipizzata dal vigente P.R.G. E1 - zona agricola speciale - identificata in Catasto al foglio 120 p.lla 78 sub 1-2 e p.lla 79 ed è stato accertato, che la struttura ricadente sulla p.lla 79 di mq. 25,00 oggetto di sequestro nr. 08/07 del 20.02.2007, dai proprietari in atti generalizzati è stata ampliata di ulteriore mq. 75,00 ottenendo in tal modo una superficie complessiva di mq. 100,00 coperta da travi e perline in legno a falda inclinata ad altezza variabile da mt.3,35 (massimo) a mt. 2,55 (minima). All'esterno, adiacente le fronti poste a nord ed ovest, è stato realizzato il marciapiede, con scalini, largo mt. 0,80 circa oltre impianto elettrico e idrico-fognario. Tale struttura, ultimata in ogni parte, è collegata direttamente all'opificio (ex marmeria) identificato in catasto al fg. 120 p.lla 78 sub 1-2. All'interno del sub. 2, unità immobiliare priva di titolo legittimante (risulta presentata istanza relativa alla definizione degli illeciti edilizi il cui procedimento ad oggi non risulta ancora definito) è stato realizzato un soppalco con struttura in intelaiatura metallica isolata dalla struttura in c.a. dell'opificio, sostenuta da pilastrini poggianti a terra; il soppalco ha una superficie di mq. 100,00. ACCERTATO che:
1. tutte le suddette opere sono da considerare abusive in quanto eseguite in assenza di Titolo Edilizio Abilitativo;
2. le U.I. interessate dalle opere abusive sono censite in Catasto Terreni Foglio di mappa n. 120, p.11a n. 78, sub. 1-2 e Foglio di mappa n. 120, p.11a 79, senza subalterno e ricadono in Z.T.O. "E1" del P.R.G. vigente — Zona Agricola;
3. gli immobili ricadono:
· in Zona Sismica avente livello di pericolosità 3 e quindi assoggettata a verifica_sismica/deposito ex D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii., D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche delle Costruzioni", D.G.R. 14.01.2008 nr. 1626 e/o della D.G.R. 03 giugno 2010 nr 1309;
· all'interno del perimetro del SIC-ZPS IT9120007. facente parte della Rete europea Natura 2000 e denominato Siti Natura 2000;
· all'interno dell'area di pertinenza del Regio Tratturo "Melfi -Castellaneta";
4. nella fattispecie, trovano applicazione l'art. 27 e l'art. 31, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;
PRESO ATTO che per le opere edilizie abusive come descritte nel rapporto prot. 27280-P.L. datato 14/10/2019, redatto da personale dell'Ufficio di Polizia Edilizia e Giudiziaria, è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Bari la notizia di reato con c.n.r. n. 20/2019 P.G., ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., unitamente al sequestro 04/19 del Reg. Seq. dell'unità immobiliare ricadente sul fg. 120, p.11a 79;
ATTESO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione delle opere abusive a cura e spesa del responsabile con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi (…)”.
Nel ricorso sono proposti i seguenti motivi di diritto.
1. Violazione e falsa applicazione della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/01. Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Genericità. Illegittimità e illogicità .
Viene censurata la ritenuta genericità, astrattezza e illegittimità dell'ordine di demolizione e ripristino in quanto esso si limita a rimandare ad una nota della Polizia locale riportata parzialmente nell’atto ma asseritamente non accessibile ai ricorrenti in quanto coperta da segreto istruttorio penale, essendo tale nota stata trasmessa alla competente Procura della Repubblica.
L’atto, si afferma, avrebbe dovuto distinguere precisamente le diverse tipologie di intervento edilizio considerato in violazione e contestare per ciascuno le norme specifiche violate e non rimandare in maniera generica e indiscriminata ad una assenza del titolo abilitativo edilizio.
Si evidenzia che, per la realizzazione del soppalco, la società conduttrice del fabbricato ha presentato una SCIA in data 29.7.2019 che non è stata citata all'interno dell'ordinanza, dimostrando un ulteriore aspetto d’illegittimità del provvedimento impugnato.
Il Comune, nell'ordinanza, avrebbe citato alcuni vincoli che assume violati, tra cui la zona SIC/ZPS, l’area tratturale del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, che non sono pertinenti al caso di specie, in cui si è intervenuti all'interno di volumi preesistenti e non vi è stata alcuna creazione di nuova volumetria.
2. Violazione e falsa applicazione della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/01. Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Genericità. Illegittimità e illogicità.
Si deduce che il fabbricato oggetto di contestazione, prima del trasferimento agli attuali proprietari, è stato interessato da interventi edilizi realizzati prima della cessione e oggetto di domanda di sanatoria. Si evidenzia che si tratta di un procedimento di sanatoria sfociato nel provvedimento prot. 2236 del 5.5.2005 e di un'istanza di condono prot. 35288 del 10.12.2004 in corso di definizione per cui è stata interamente pagata l'oblazione. Più di recente, invece, gli attuali proprietari e odierni ricorrenti, hanno effettuato alcuni lavori di cui alla SCIA del 10.12.2018 e successivamente, hanno presentato una SCIA del 29.7.2019 per l'installazione di un soppalco in struttura metallica autonoma e sganciata dalle murature (nonché amovibile) da realizzare.
Si dice che l'ordinanza-ingiunzione è illegittima e viziata da eccesso di potere per errata rappresentazione della realtà, erroneità dei presupposti e genericità.
Si evidenzia che il Comune di Gravina in Puglia, nel termine di legge non ha comunicato alcun’opposizione all'esecuzione dei lavori oggetto delle menzionate SCIA e non ha trasmesso alcuna nota di avvio del procedimento sanzionatorio e/o di sospensione dei lavori per eventuali perplessità e/o impossibilità di procedere all'esecuzione degli interventi comunicati, e/o richiedere di procedere con altri strumenti finalizzati ad ottenere gli atti autorizzativi ritenuti necessari.
Si lamenta che agli interessati è stata notificata direttamente l'ordinanza impugnata e nessun atto intermedio di sospensione dei lavori e/o di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge n. 241/1990 prima dell'adozione del provvedimento impugnato.
3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/01. Violazione e falsa applicazione della L. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed errata rappresentazione della realtà. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Genericità. Illegittimità e illogicità.
Si afferma che l'ordinanza richiama la nota della Polizia locale senza premurarsi di accertare la conformazione dei luoghi, l'assetto proprietario e l'identificazione dei soggetti legittimamente destinatari dell'ordinanza-ingiunzione.
Tale nota, si afferma, rileva una presunta violazione edilizia all'interno della particella n. 79 del foglio di mappa 120 del NCEU del Comune di Gravina. I ricorrenti sostengono che tale particella catastale non apparterrebbe ad alcuno dei soggetti destinatari dell’ordinanza impugnata.
Si è costituito per resistere il Comune di Gravina di Puglia, difendendosi con documenti e memorie.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso va disatteso in quanto gli illeciti contestati sono adeguatamente descritti e individuati nell’ordinanza gravata, sopra riportata in stralcio.
Il secondo motivo di ricorso va parimenti disatteso, poiché dal verbale (allegato 3, deposito del 9 dicembre 2025) redatto da agenti di Polizia locale, quindi fidefacente fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c. e art. 221 c.p.c., risulta che la struttura realizzata è ricadente sulla particella n. 79, area tratturale di proprietà demaniale, già oggetto di sequestro n. 08/07 – (allegato n. 4) e d’ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 83/07 (allegato n. 5).
È stata accertata, dunque, la realizzazione su area demaniale (part. n. 79) di un ampliamento di una struttura già abusiva e oggetto di sequestro, nonché un soppalco di notevole estensione.
Il tutto collegato direttamente ad un opificio già esistente e condonato (concessione edilizia n. 2236 del 5.5.2005, particella n. 78).
Tale realizzazione è stata effettuata senza verifica sismica, senza verifica di incidenza ambientale su area SIC -ZPS, senza autorizzazione paesaggistica e parere soprintendentizio, trattandosi di area vincolata (Regio Tratturo n. 21 Melfi-Castellaneta).
La sanatoria del 2005 riguardava la diversa particella catastale n. 78, non è, dunque, in questa sede rilevante.
Quanto agli interventi oggetto della IA depositata il 2 agosto 2019 (intervento definito di manutenzione straordinaria pesante consistente “ nella installazione in corso, all’interno del capannone di una struttura metallica modulare costituita da montanti tubolari, con altezza sottostante di 3,00 mt, smontabile costituente un soppalco su cui disporre le varie scaffalature ”), essi hanno riguardato non l’immobile oggetto di condono (insistente sulla particella n. 78), bensì l’ampliamento abusivo insistente nella particella n. 79, tratturale – demaniale (cfr. verbale di accertamento del 16 luglio 2019, dep. 9 dicembre 2025, pag. 2), quindi manufatto privo di legittimazione. Tale IA (depositata successivamente al sopralluogo) non poteva, quindi, fungere da titolo a sanatoria, come puntualmente comunicato con l’atto comunale di inibitoria della ridetta IA del 5 settembre 2019 (cfr. doc. n. 3 dep. 9 dicembre 2025).
Va, infine, rilevato che data la natura vincolata dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, va esclusa la previa comunicazione ai soggetti interessati (da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 3.11.2025, n. 8537).
Anche il terzo motivo è inconsistente, perché l’abuso edilizio contestato consiste proprio nell’aver realizzato sulla particella 79 del foglio 120, ovvero su un’area tratturale di proprietà demaniale, un ampliamento della struttura ivi esistente e oggetto di sequestro sin dal 20 febbraio 2007.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001 (“ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 ”), inoltre, l’ordinanza di demolizione, in ragione del suo carattere reale, oltre al responsabile dell’abuso, ha quali diretti destinatari anche i proprietari, a prescindere dalla loro responsabilità effettiva e dalla buona fede.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore del Comune resistente, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AD, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
FA BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA BE | EP AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.