TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 251
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Genericità, astrattezza e illegittimità dell'ordine di demolizione

    Gli illeciti contestati sono adeguatamente descritti e individuati nell'ordinanza gravata. La realizzazione è avvenuta su area demaniale (part. n. 79), ampliando una struttura già abusiva e sequestrata, e realizzando un soppalco senza le necessarie verifiche (sismica, ambientale, paesaggistica). La SCIA successiva al sopralluogo non poteva fungere da titolo sanante, come comunicato dal Comune con atto di inibitoria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti

    La struttura realizzata è ricadente sulla particella n. 79, area demaniale, già oggetto di sequestro e ingiunzione di demolizione. È stato accertato l'ampliamento di una struttura abusiva e la realizzazione di un soppalco, collegati a un opificio condonato sulla particella n. 78. La SCIA successiva al sopralluogo non è valida, come comunicato dal Comune. La natura vincolata dell'ordinanza di demolizione esclude la previa comunicazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria

    L'abuso edilizio contestato consiste nella realizzazione, sulla particella 79 (area tratturale demaniale), di un ampliamento della struttura esistente e oggetto di sequestro. L'ordinanza di demolizione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001, ha carattere reale e i suoi destinatari sono il responsabile dell'abuso e i proprietari, indipendentemente dalla loro responsabilità effettiva o buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 251
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 251
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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