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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7547/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 809500 del 18/12/2024, notificata da SO PA in data 02.01.2025 (Euro 363,44), riferita al mancato pagamento del contributo bonifica relativo agli anni 2011-2013-2014-2015-2017 e 2018 del Consorzio_2.
Deduce la mancanza del beneficio consortile e la maturata prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni SO PA, rappresentando che l'atto origina dalle seguentl pregresse ingiunzioni di pagamento:
- ingiunzione n. 89820/2016, notificata il 31/03/2016 (all.2) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2011;
- ingiunzione n. 288273/2015, notificata il 17/07/2015 (all.3) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2013;
- ingiunzione n. 204333/2016, notificata il 13/07/2016 (all.4) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2014;
- ingiunzione n. 196925/2017, notificata il 07/11/2017 (all.5) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2015;
- ingiunzione n. 183499/2021, notificata in data 11/02/2022 (all.6) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2017;
- ingiunzione n. 264482/2022, notificata il 16/11/2022 (all.7) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2018.
Inoltre la resistente evidenzia che, successivamente, venivano notificati altri atti della riscossione per le medesime ingiunzioni, nello specifico: - il preavviso di fermo amministrativo n. 84058/2019, notificato il
28/02/2019 (all.8); - il preavviso di fermo amministrativo n. 696897/2023, notificato il 26/01/2024 (all.9).
Quindi eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la mancata dimostrazione della notifica dell'atto opposto, necessaria ai fini di verificare la tempestività dell'opposizione.
Nel merito deduce l'irretrattabilità del credito, non avendo il ricorrente opposto gli atti prima citati.
Quindi evidenzia non essere maturato il termine prescrizionale e il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla doglianza sul beneficio consortile, riguardante l'ente impositore, non evocato in giudizio.
In data 07.12.2025 ha presentato memorie, con documenti, parte ricorrente, che, essendo state prodotte tardivamente, in violazione del termine perentorio di dieci giorni liberi antecedenti all'odierna udienza per il relativo deposito (venti giorni liberi per i documenti), non possono essere prese in considerazione dalla
Corte, non essendosi formato sulle stesse il necessario contraddittorio processuale. All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente SO ha idoneamente documentato la previa notifica delle ingiunzioni e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui è infondata la censura di parte ricorrente sulla maturata prescrizione, il cui termine quinquennale non risulta essere decorso.
Sono, inoltre, tardive le doglianze riferite al beneficio consortile, che dovevano essere necessariamente avanzate opponendo gli atti con i quali è stata precedentemente notificata la pretesa per le varie annualità, mentre l'intimazione opposta è opponibile solo per vizi propri, non riferiti, quindi, al merito della pretesa stessa.
Infondate, inoltre, sono le doglianze riferite alla motivazione dell'atto opposto, considerato che lo stesso, derivante da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, presenta un contenuto del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria.
Rimane assorbita l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla SO in riferimento alla mancata dimostrazione della data di notifica dell'atto impugnato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
- INTIMAZIONE PAG n. 809500 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7547/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 809500 del 18/12/2024, notificata da SO PA in data 02.01.2025 (Euro 363,44), riferita al mancato pagamento del contributo bonifica relativo agli anni 2011-2013-2014-2015-2017 e 2018 del Consorzio_2.
Deduce la mancanza del beneficio consortile e la maturata prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni SO PA, rappresentando che l'atto origina dalle seguentl pregresse ingiunzioni di pagamento:
- ingiunzione n. 89820/2016, notificata il 31/03/2016 (all.2) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2011;
- ingiunzione n. 288273/2015, notificata il 17/07/2015 (all.3) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2013;
- ingiunzione n. 204333/2016, notificata il 13/07/2016 (all.4) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2014;
- ingiunzione n. 196925/2017, notificata il 07/11/2017 (all.5) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2015;
- ingiunzione n. 183499/2021, notificata in data 11/02/2022 (all.6) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2017;
- ingiunzione n. 264482/2022, notificata il 16/11/2022 (all.7) per la riscossione del contributo consortile per l'annualità 2018.
Inoltre la resistente evidenzia che, successivamente, venivano notificati altri atti della riscossione per le medesime ingiunzioni, nello specifico: - il preavviso di fermo amministrativo n. 84058/2019, notificato il
28/02/2019 (all.8); - il preavviso di fermo amministrativo n. 696897/2023, notificato il 26/01/2024 (all.9).
Quindi eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la mancata dimostrazione della notifica dell'atto opposto, necessaria ai fini di verificare la tempestività dell'opposizione.
Nel merito deduce l'irretrattabilità del credito, non avendo il ricorrente opposto gli atti prima citati.
Quindi evidenzia non essere maturato il termine prescrizionale e il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla doglianza sul beneficio consortile, riguardante l'ente impositore, non evocato in giudizio.
In data 07.12.2025 ha presentato memorie, con documenti, parte ricorrente, che, essendo state prodotte tardivamente, in violazione del termine perentorio di dieci giorni liberi antecedenti all'odierna udienza per il relativo deposito (venti giorni liberi per i documenti), non possono essere prese in considerazione dalla
Corte, non essendosi formato sulle stesse il necessario contraddittorio processuale. All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente SO ha idoneamente documentato la previa notifica delle ingiunzioni e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui è infondata la censura di parte ricorrente sulla maturata prescrizione, il cui termine quinquennale non risulta essere decorso.
Sono, inoltre, tardive le doglianze riferite al beneficio consortile, che dovevano essere necessariamente avanzate opponendo gli atti con i quali è stata precedentemente notificata la pretesa per le varie annualità, mentre l'intimazione opposta è opponibile solo per vizi propri, non riferiti, quindi, al merito della pretesa stessa.
Infondate, inoltre, sono le doglianze riferite alla motivazione dell'atto opposto, considerato che lo stesso, derivante da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, presenta un contenuto del tutto sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria.
Rimane assorbita l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla SO in riferimento alla mancata dimostrazione della data di notifica dell'atto impugnato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).