Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 176/2025 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PANZINI LUCIA;
e ato ad Ancona il 20.02.1975, rappresentato e difeso dall'avv. LATILLA Controparte_1
GIOVANNI BATTISTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fisseranno liberamente la propria residenza, obbligandosi a comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i figli minori, e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con stabile residenza presso l'abitazione coniugale sita in Ancona, Via Raffaele Della Pergola n. 14;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità, che verranno attuate sin dalla data del deposito del presente ricorso:
- due fine settimana al mese alternati, dal sabato all'uscita della scuola sino alla domenica alle 20;
- 1 -
- durante le festività natalizie i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre, il giorno di
Santo Stefano con il padre, con alternanza annuale, il giorno di Capodanno con uno dei due genitori e quello dell'Epifania con l'altro, con alternanza annuale;
- durante le festività pasquali i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, con alternanza annuale per quanto concerne il giorno di Pasqua;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, comunicando reciprocamente il periodo entro il 31 maggio;
4) l'abitazione coniugale sita ad Ancona in Via Raffaele Della Pergola n. 14, con i mobili, suppellettili e quant'altro ivi si trova - fatta eccezione per i beni personali del Sig. Controparte_1
- verrà assegnata in godimento alla Sig.ra in considerazione del fatto che la stessa Parte_1
vi risiederà con i figli minori;
a far data dal deposito del presente ricorso, i costi fissi e dei consumi inerenti alle varie utenze domestiche dell'abitazione coniugale, così come le spese condominiali ordinarie, saranno a carico della Sig.ra che si impegna quindi a rimborsare al Sig. Pt_1 CP_1
le relative spese, ove dallo stesso anticipate;
entro giorni quindici dal provvedimento di omologa della separazione la Sig.ra richiederà la voltura a suo nome delle varie utenze;
Pt_1
5) i coniugi, entrambi dediti ad attività lavorativa e titolari di redditi adeguati, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
6) il Sig. verserà alla Sig.ra a far data dal deposito del presente ricorso, la somma CP_1 Pt_1 complessiva di € 600,00= mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, ovvero
€ 300,00= per ciascun figlio minore;
il predetto importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
il mese di aprile e il mese di settembre, in occasione del cambio di stagione, il Sig. contribuirà ulteriormente con € 200,00 per CP_1
ciascun figlio minore, per l'acquisto di capi di vestiario;
7) il Sig. verserà inoltre alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie documentate, CP_1 Pt_1
intendendosi come tali quelle contemplate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, che le parti dichiarano di conoscere e di voler rispettare;
8) i conti correnti di cui i coniugi sono titolari rimarranno nella loro esclusiva disponibilità senza conguagli;
9) quanto ai veicoli, il Sig. terrà per sé l'auto Peugeot 308 SW targa FN810MY la moto CP_1
Honda Transalp targa CY81080;
- 2 - 10) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento equivalente valido per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori;
11) i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i rapporti patrimoniali ed economici pregressi alla sottoscrizione del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 20.01.2025, e Parte_1 Controparte_1
che si sono sposati ad Ancona il 28.06.2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio ad Ancona il 28/06/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 91, parte 2, serie A dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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