Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 27/02/2026, n. 3455
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento del 2013 non fosse valida in quanto effettuata nelle mani di un soggetto non qualificato e senza successiva raccomandata informativa. Pertanto, la notifica dell'impugnazione risulta tardiva solo considerando la data di riferimento della cartella, ma non considerando la validità della notifica. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella impugnata.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento del 2013 non fosse valida in quanto effettuata nelle mani di un soggetto non qualificato e senza successiva raccomandata informativa. Pertanto, la notifica dell'impugnazione risulta tardiva solo considerando la data di riferimento della cartella, ma non considerando la validità della notifica. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella impugnata.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento del 2013 non fosse valida in quanto effettuata nelle mani di un soggetto non qualificato e senza successiva raccomandata informativa. Pertanto, la notifica dell'impugnazione risulta tardiva solo considerando la data di riferimento della cartella, ma non considerando la validità della notifica. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella impugnata.

  • Accolto
    Prescrizione parziale di sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento del 2013 non fosse valida in quanto effettuata nelle mani di un soggetto non qualificato e senza successiva raccomandata informativa. Pertanto, la notifica dell'impugnazione risulta tardiva solo considerando la data di riferimento della cartella, ma non considerando la validità della notifica. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 27/02/2026, n. 3455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3455
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo