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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 27/02/2026, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3455/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12189/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161650908000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161650908000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161650908000 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1207/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in luogo (NA) alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI avverso l'intimazione di pagamento n.
07120259014493323, notificatagli in data 28.04.2025, nella parte relativa alla cartella n. 071 2012
0161650908/000 relativa ad IRPEF, IVA ed IRAP, oltre relative addizionali, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2009.
Motivi del ricorso: prescrizione della pretesa creditoria;
subordinatamente, prescrizione totale o parziale di sanzioni ed interessi.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, la quale produceva la notifica della cartella esattoriale effettuata il 16.1.2013 e la proposta dell'Ufficio di compensazione della pretesa tributaria in oggetto con altro credito erariale, notificata il 29/09/2018.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui contestava l'assenza di attestazione di conformità degli atti prodotti da controparte nonchè la regolarità della notifica della proposta di compensazione prodotta dall'Ufficio, giacchè notificata nelle mani di altro soggetto, tale Nominativo_2.
La Corte, all'esito dell'udienza , letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
L'Irpef, come gli altri tributi erariali (per es. IVA e IRAP), si prescrive in dieci anni. Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte sui redditi. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario che è, appunto, quello decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata:
l'Ufficio convenuto in giudizio ha allegato una notifica della cartella di pagamento prodromica, risalente al
16.1.2013 ed una successiva notifica, tuttavia effettuata nelle mani di un soggetto, tale Nominativo_2, del quale non risulta indicata la qualità; inoltre, a tale notifica non ha fatto seguito (o comunque non è stata allegata) la spedizione di raccomandata informativa. Tale notifica non può pertanto essere considerata valida ed idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
Ne deriva che, considerata la notifica della cartella di pagamento risalente al 13.1.2013, la notifica dell'odierna impugnazione risulta tardiva anche considerando la sospensione dei termini per complessivi 542 giorno disposta dalla normativa emergenziale in tema di epidemia da coronavirus.
L'intimazione di pagamento va dunque annullata limitatamente alla cartella impugnata. Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le circostanze per cui, da un lato, la notifica è stata tempestivamente avviata e non si è perfezionata per causa indipendenti dall'operato dell'Ufficio; dall'altro, il ricorrente non ha contestato il merito del tributo ed ha contestato l'assenza di attestazione di conformità degli atti prodotti dall'Ufficio, risultata invece presente, rendono opportuno compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La corte, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12189/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161650908000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161650908000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120161650908000 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1207/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in luogo (NA) alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI avverso l'intimazione di pagamento n.
07120259014493323, notificatagli in data 28.04.2025, nella parte relativa alla cartella n. 071 2012
0161650908/000 relativa ad IRPEF, IVA ed IRAP, oltre relative addizionali, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2009.
Motivi del ricorso: prescrizione della pretesa creditoria;
subordinatamente, prescrizione totale o parziale di sanzioni ed interessi.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, la quale produceva la notifica della cartella esattoriale effettuata il 16.1.2013 e la proposta dell'Ufficio di compensazione della pretesa tributaria in oggetto con altro credito erariale, notificata il 29/09/2018.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui contestava l'assenza di attestazione di conformità degli atti prodotti da controparte nonchè la regolarità della notifica della proposta di compensazione prodotta dall'Ufficio, giacchè notificata nelle mani di altro soggetto, tale Nominativo_2.
La Corte, all'esito dell'udienza , letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
L'Irpef, come gli altri tributi erariali (per es. IVA e IRAP), si prescrive in dieci anni. Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte sui redditi. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario che è, appunto, quello decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata:
l'Ufficio convenuto in giudizio ha allegato una notifica della cartella di pagamento prodromica, risalente al
16.1.2013 ed una successiva notifica, tuttavia effettuata nelle mani di un soggetto, tale Nominativo_2, del quale non risulta indicata la qualità; inoltre, a tale notifica non ha fatto seguito (o comunque non è stata allegata) la spedizione di raccomandata informativa. Tale notifica non può pertanto essere considerata valida ed idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
Ne deriva che, considerata la notifica della cartella di pagamento risalente al 13.1.2013, la notifica dell'odierna impugnazione risulta tardiva anche considerando la sospensione dei termini per complessivi 542 giorno disposta dalla normativa emergenziale in tema di epidemia da coronavirus.
L'intimazione di pagamento va dunque annullata limitatamente alla cartella impugnata. Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le circostanze per cui, da un lato, la notifica è stata tempestivamente avviata e non si è perfezionata per causa indipendenti dall'operato dell'Ufficio; dall'altro, il ricorrente non ha contestato il merito del tributo ed ha contestato l'assenza di attestazione di conformità degli atti prodotti dall'Ufficio, risultata invece presente, rendono opportuno compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La corte, accoglie il ricorso e compensa le spese.