Art. 6.
Qualora il produttore viticultore provi nei modi consentiti dalla legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge e' stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 4, e che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.
Qualora il produttore viticultore provi nei modi consentiti dalla legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge e' stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 4, e che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.