Articolo 32 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 29Articolo 30
Versione
5 febbraio 1976
>
Versione
8 maggio 2010
Art. 32. Iscrizione - Rigetto della domanda

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata.
(( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente