Decreto cautelare 13 agosto 2025
Ordinanza cautelare 6 settembre 2025
Decreto cautelare 10 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FR RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Maria Di Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio RE MO in OL, via M. D'Azeglio 58;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di OL, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forli' Cesena Rimini, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di OD, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale OL, domiciliataria ex lege in OL, via A. Testoni, 6;
nei confronti
ET LI, AN IO, TT ON, AO AN, BE IC, AV LV, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A)-dei provvedimenti e dei rispettivi allegati, emessi da ciascun Ufficio con competenza per Ambito Territoriale appartenente all’USR ER, che, per la/e rispettiva/e provincia/e nella classe di concorso AJ56:
1) determinano gli organici dell’autonomia del personale docente per l’a.s. 2025/26 nelle scuole; e specificamente:
a) Ufficio 5° - Ambito Territoriale di OL prot. 8330 del 8.5.2025;
b) Ufficio 6° - Ambito Territoriale di Ferrara prot. 4183 del 16.5.2025;
c) Ufficio 7° - Ambito Territoriale di Forli-Cesena e Rimini - sede di Rimini prot. 2759 del 13.5.2025;
d) Ufficio 8° - Ambito Territoriale di OD prot. 7023 del 6.5.2025;
e) Ufficio 9° - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Parma del 5.5.2025;
2) pubblicano i movimenti definitivi del personale docente della scuola secondaria di primo per l’a.s. 2025/2026:
a) Ufficio 5° - Ambito Territoriale di OL prot. 9327 del 23.5.2025;
b) Ufficio 6° - Ambito Territoriale di Ferrara prot. 4473 del 23.5.2025;
c) Ufficio 7° - Ambito Territoriale di Forli-Cesena e Rimini - sede di Rimini prot. 2936 del 23.5.2025;
d) Ufficio 8° - Ambito Territoriale di OD prot. 436 del 23.5.2025;
e) Ufficio 9° - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Parma prot. 4383 del 23.5.2025;
B) delle note dell’USR Emilia Romagna prot. 23637 del 17.6.2025 e prot. 24931 del 27.6.2025;
C) di tutti i decreti di trasferimento del personale docente verso le cattedre che avrebbero potuto essere opzionate dal ricorrente, giusta sentenza del TAR OL 411/2025;
D) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, con il quale l’Amministrazione ha ovviato alla esecuzione della suddetta sentenza;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, precedente e prevalente rispetto a quello degli aspiranti alla mobilità, a conseguire l’assegnazione della cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56], resasi disponibile presso l’IC “Dante Alighieri” di Rimini [RNMM81901X] a seguito dell’accoglimento della domanda di cambio di ruolo [in AJ55] della prof.ssa ON Pesaresi, trasferita al Liceo Musicale “Albert Einstein” [RNPS02000L] ovvero, in subordine, l’assegnazione di altra cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56] tra quelle resesi disponibili a seguito delle operazioni di mobilità meglio descritte nel corpo del ricorso, e per il risarcimento del danno patito dal ricorrente, a cui è stata preclusa, anche per l’anno scolastico 2025/2026, la scelta della cattedra spettantegli.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12.8.2025:
- del provvedimento prot. 27379 dell’11.7.2025 dell’USR ER che individua il ricorrente vincitore collocatosi alla terza posizione della graduatoria di merito nel concorso D.D. 499, destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1.9.2023 ed economica dall’1.9.2025, sulla provincia di OL, presso la Scuola secondaria di primo grado “Veggetti” – Istituto Comprensivo “Grizzana Morandi” – di TO (classe di concorso AJ56);
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9.11.2025:
- della nota pervenuta a mezzo pec in data 18.09.2025 prot. 37495, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna invitava l'odierno ricorrente “ a comunicare all’Ufficio Scrivente la scelta della sede (fra quelle suindicate) entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento del presente invito ”;
- della nota pervenuta a mezzo pec in data 27.10.2025 prot. 43258, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, provvedeva alla notifica del provvedimento appresso indicato;
-della nota notificata a mezzo pec in data 27.10.2025 prot. 42869, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna così disponeva: “ il Sig. RI FR è individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica
dall’1.9.2023 ed economica dall’effettiva presa di servizio, sulla provincia di OL, presso l’Istituto Comprensivo di NO (classe di concorso AJ56); il suddetto docente dovrà prendere servizio entro 15 giorni dalla notifica del presente atto, pena la decadenza per rinuncia al ruolo “;
-dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, precedente e prevalente rispetto a quello degli aspiranti alla mobilità, a conseguire l’assegnazione della cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56], resasi disponibile presso l’IC “Dante Alighieri” di Rimini [RNMM81901X] a seguito dell’accoglimento della domanda di cambio di ruolo [in AJ55] della prof.ssa ON Pesaresi, trasferita al Liceo Musicale “Albert Einstein” [RNPS02000L] ovvero, in subordine, l’assegnazione di altra cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56] tra quelle resesi disponibili a seguito delle operazioni di mobilità e per il risarcimento del danno patito dal ricorrente, a cui è stata preclusa, anche per l’anno scolastico 2025/2026, la scelta della cattedra spettantegli;
nonché per l’annullamento del diniego di accesso di cui alla nota dell'Ufficio Scolastico per
l'Emilia Romagna 27.10.2025 prot. 42869 5.01.2024 con la quale, inter alia, detto Ufficio comunicava che “ il ricorrente, a mezzo del proprio legale, nella comunicazione del 19.09.2025, non ha espresso la propria scelta relativamente alle 4 sedi proposte, limitandosi ad evidenziare rilievi di carattere amministrativo ed organizzativo che restano prerogativa dell’Amministrazione scolastica ” di fatto negando le informazioni che l'odierno ricorrente aveva chiesto al fine di esercitare il proprio diritto di scelta, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, successivi inclusi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di OL, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forli' Cesena Rimini, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di OD, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso rubricato sub n. R.G. 734/2023, RI FR impugnava la graduatoria per la classe di concorso AJ56- Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – pianoforte- della Regione Emilia-Romagna e gli ulteriori atti ivi meglio indicati relativi al Concorso Ordinario D.D. n. 499/2020, lamentando di essere stato erroneamente collocato in ottava posizione (con punteggio totale pari a 199,25, di cui 31,25 per titoli) e non in terza, come da titoli posseduti (che avrebbero consentito di ottenere il punteggio massimo di 50 punti). Il ricorrente, oltre all’annullamento degli atti impugnati, chiedeva di adottare ogni conseguente statuizione ai fini della propria corretta collocazione nella graduatoria e per l’assegnazione di sede, oltre al risarcimento del danno.
Resisteva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con successivo provvedimento del 6.12.2023 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in via di autotutela, attribuiva al ricorrente il punteggio richiesto per i titoli (50 punti) e lo inseriva (con il punteggio complessivo di 218 punti) nella “ graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso AJ56 – Pianoforte nella scuola secondaria di I grado per la regione Emilia-Romagna ”.
Con successiva memoria difensiva il ricorrente dava atto dell’accoglimento in autotutela delle proprie doglianze da parte dell’Amministrazione con l’attribuzione del punteggio richiesto e precisava di aver diffidato l'Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna a dare seguito alla nuova graduatoria e ad emettere il provvedimento più idoneo per soddisfare il proprio diritto a vedere soddisfatte le proprie preferenze quale terzo in graduatoria; sotto tale profilo, infatti, evidenziava la permanenza dell’interesse al ricorso atteso che, stante l’illegittima collocazione
all’ottavo posto della graduatoria, gli era stata assegnata – in quanto ultima sede delle otto disponibili- la sede di PO TE, che nelle sue preferenze era ultima in quanto deteriore in ragione della maggiore distanza e della difficile raggiungibilità.
La difesa erariale evidenziava che, a seguito della rettifica della graduatoria, era venuto meno l’interesse alla domanda demolitoria azionata e precisava che la diffida del ricorrente volta ad ottenere il provvedimento più idoneo per vedere soddisfatte le proprie preferenze quale terzo in graduatoria era stata riscontrata negativamente dall’Amministrazione con provvedimento del 15.1.2024; in particolare, in tale provvedimento era stato precisato che anche con il punteggio di 218 e terza posizione in graduatoria al ricorrente sarebbe stata, comunque, assegnata la provincia di OL (non essendoci posti vacanti e disponibili nelle province di Rimini e Ravenna, mentre per la provincia di RL-Cesena l’unico posto disponibile era stato assegnato al candidato collocato al primo posto) e che, con riferimento alla sede assegnata all’interno della provincia, il ricorrente “ avrebbe avuto in assegnazione una sede comunque distante dal luogo di residenza e non
sostanzialmente differente dal punto di vista della raggiungibilità con mezzi di trasporto pubblici, in quanto i posti nella provincia di OL erano disponibili in Istituzioni Scolastiche site nei comuni di ON, IA, PO TE, NZ e TO (….) la sede disponibile a IA (presumibilmente più facilmente raggiungibile dalla provincia di Rimini) non potrebbe in ogni caso essere assegnata al prof. RI in quanto assegnata al candidato in seconda posizione in graduatoria. Pertanto, considerando la sede di residenza del sig. RI (Rimini), probabilmente alcuno scarto migliorativo – di fatto – si sarebbe effettivamente verificato, qualora già dall’apertura delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/2024, lo stesso avesse occupato la terza posizione in graduatoria e non l’ottava. (…)”.
Il ricorrente, con successivi motivi aggiunti, impugnava il suddetto provvedimento di data 15.1.2024, chiedendo, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla manifestazione della preferenza quale terzo in graduatoria, in conseguenza della rideterminazione della stessa.
Con sentenza n. 411/2025, questo Tribunale, dopo aver dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento della graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo stante l’adozione, in
autotutela, da parte dell’Amministrazione del provvedimento di rettifica di data 6.12.2023 con cui era stato attribuito al ricorrente il punteggio (dal medesimo richiesto) di 50 punti per i titoli, con conseguente punteggio totale pari a 218 punti, accoglieva la domanda di annullamento della nota del 15.1.2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di riscontro negativo alla diffida inviata dal ricorrente evidenziando che “ la sola rettifica della graduatoria nei termini auspicati dal ricorrente, con la collocazione dello stesso al terzo posto, non è, di per sé sola, idonea a soddisfare integralmente la pretesa dal medesimo vantata ”, in quanto, stante il principio di effettività della tutela, “ nel caso di intervenuta rettifica della graduatoria conseguente alla corretta assegnazione del punteggio spettante al ricorrente –riconosciuta dalla stessa Amministrazione- con conseguente collocazione al terzo poso in luogo dell’ottavo originariamente attribuito (e sulla base del quale al ricorrente era stata assegnata l’ultima sede disponibile), consegua necessariamente anche la possibilità per l’interessato di effettuare la propria scelta come terzo in graduatoria (e non come ottavo) ” e specificando che “ l’Amministrazione non può sostituirsi all’interessato nella scelta della sede ritenuta più appropriata ” in quanto “ la scelta della sede (tra quelle disponibili in base alla posizione in graduatoria) spetta esclusivamente all’interessato e non certo all’Amministrazione ”; in conclusione era, quindi, accolta “ la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a scegliere la sede quale terzo in graduatoria, con conseguente annullamento del provvedimento di data 15.1.2024 assunto dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ”.
Tanto premesso in ordine ai fatti pregressi, con ricorso depositato in data 15.7.2025, munito di istanza cautelare, RI FR ha impugnato: (i) tutti i provvedimenti di determinazione degli organici, nella classe di concorso AJ56, per l’a.s. 2025/2026 relativi agli ambiti territoriali di OL, Ferrara, Forli-Cesena e Rimini - sede di Rimini, OD, Parma e Piacenza - sede di Parma, nonché quelli che “ pubblicano i movimenti definitivi del personale docente della scuola secondaria di primo per l’a.s. 2025/2026 ” relativi ai medesimi ambiti territoriali, come meglio indicato in epigrafe; (ii) la nota dell’USR Emilia Romagna del 17.6.2025 con la quale, in relazione al contenzioso definito con la suddetta sentenza n. 411/2025, è stata proposta al ricorrente “ la cattedra di pianoforte presso la Scuola secondaria di primo grado “Veggetti” - Istituto Comprensivo “Grizzana Morandi” - a TO (provincia di OL). A tal proposito, si specifica che, qualora il ricorrente avesse scelto come terzo in graduatoria, l’assegnazione sarebbe comunque caduta sulla provincia di OL. In detta provincia, ad oggi, è disponibile la suddetta sede ” e la successiva nota prot. 24931 del 27.6.2025 con cui il medesimo Ufficio ha ribadito “ la proposta contrattuale rivolta al Sig. RI, avente ad oggetto la cattedra di pianoforte presso l’Istituto Comprensivo “Grizzana Morandi” - TO (provincia di OL) ”; (iii) tutti i decreti di trasferimento del personale docente verso le cattedre che avrebbero potuto essere opzionate dal ricorrente, giusta la sentenza n. 411/2025; il ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto, precedente e prevalente rispetto a quello degli aspiranti alla mobilità, a conseguire l’assegnazione della cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56], resasi disponibile presso l’IC “Dante Alighieri” di Rimini [RNMM81901X] a seguito dell’accoglimento della domanda di cambio di ruolo [in AJ55] della prof.ssa ON Pesaresi, ovvero, in subordine, l’assegnazione di altra cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56] tra quelle resesi disponibili a seguito delle operazioni di mobilità, oltre al risarcimento del danno a seguito della preclusione, per l’anno scolastico 2025/2026, della scelta della cattedra ad esso spettante.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ I. violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell’effetto conformativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c.p.a. e dell’art. 97 cost; II violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento del presupposto di fatto e di diritto; III. eccesso di potere per sviamento. violazione e falsa applicazione art. 97 cost.” .
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e gli Uffici Scolastici Regionali dell’Emilia Romagna, meglio indicati in epigrafe, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con atto per motivi aggiunti depositato il 12.8.2025 e munito di istanza cautelare, il ricorrente ha impugnato -oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo - il provvedimento di data 11.7.2025, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in dichiarata esecuzione della sentenza n. 411/2025, ha individuato il ricorrente, “ quale vincitore collocatosi alla terza posizione della graduatoria di merito, (….) destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1.9.2023 ed economica dal 1.09.2025, sulla provincia di OL, presso la Scuola secondaria di primo grado “Veggetti” - Istituto Comprensivo “Grizzana Morandi” - di TO (classe di concorso AJ56) ”, denunciando i seguenti vizi: “ I. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241 e s. m. e i. eccesso di potere. Travisamento. Erroneità; II. violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell’effetto conformativo. Violazione di legge. Difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento del presupposto di
fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento. Illegittimità in via derivata ”.
Con memoria difensiva depositata l’1.9.2025 l’Amministrazione resistente ha eccepito, pregiudizialmente, l’inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo (avendo impugnato atti inerenti due distinte e autonome sequenze procedimentali), l’inammissibilità per difetto di legittimazione e difetto d’interesse del ricorso proposto avverso gli atti della procedura di mobilità e definizione delle piante organiche, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato dell’impugnazione dei provvedimenti di assegnazione all’Istituto di TO; nel merito ha rilevato l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 279, assunta alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare, evidenziando, in particolare, da un lato, che “ pare presentare profili di fondatezza l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente in ordine alla carenza di interesse e legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti di definizione degli organici e della procedura di mobilità (non avendo il ricorrente partecipato a tale, autonoma, procedura, come eccepito dall’Amministrazione e non contestato dal ricorrente anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, CPA) ” e, dall’altro, che, diversamente, “ in relazione agli atti inerenti l’assegnazione all’Istituto di TO appaiono, invece, fondate le censure del ricorrente, atteso che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la scelta della sede al ricorrente quale terzo in graduatoria, secondo le preferenze dal medesimo espresse (ON, NZ, TO e PO TE; cfr. doc. sub all. 46), non potendo assegnare unilateralmente la sede di TO ”, con conseguente accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare “ con riferimento al solo provvedimento di assegnazione sede di TO dell’11.7.2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ”.
Con provvedimento prot. N. 42869 del 23.10.2025, depositato in giudizio dalla difesa erariale il 31.10.2025, l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, dopo aver richiamato i passaggi fondamentali dell’intera vicenda e in adempimento della citata ordinanza cautelare n. 279/2025, ha individuato il ricorrente quale “ destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1.9.2023 ed economica dall’effettiva presa di servizio, sulla provincia di OL, presso l’Istituto Comprensivo di NO (classe di concorso AJ56) ”.
Con nuovo atto per motivi aggiunti depositato in data 9.11.2025, munito di istanza cautelare, il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento del 23.10.2025 di individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato sulla provincia di OL, presso l’Istituto Comprensivo di NO, unitamente agli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe (oltre a quelli già gravati con il ricorso e i primi motivi aggiunti) e ha chiesto, nuovamente, l’accertamento del proprio diritto, precedente e prevalente rispetto a quello degli aspiranti alla mobilità, a conseguire l’assegnazione della cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56], resasi disponibile presso l’IC “Dante Alighieri” di Rimini [RNMM81901X] a seguito dell’accoglimento della domanda di cambio di ruolo [in AJ55] della prof.ssa ON Pesaresi, trasferita al Liceo Musicale “Albert Einstein” [RNPS02000L] ovvero, in subordine, l’assegnazione di altra cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56] tra quelle resesi disponibili a seguito delle operazioni di mobilità, oltre al risarcimento del danno.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ I. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. 7.8.1 9 9 0, n. 2 4 1 e s. m. e i. Annullabilità/nullità per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza Tar Emilia Romagna, OL, n. 411/2025. Eccesso di potere. Travisamento. Erroneità; II. violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell’effetto conformativo al giudicato. Violazione di legge. Difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento del presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento. Illegittimità in via derivata ”.
Infine, il ricorrente, lamentando “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s. m. e i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”, ha formulato anche istanza ex art. 116, comma 2, CPA, in relazione alla domanda -che sarebbe stata formulata per motivare la scelta della sede - presentata all’Amministrazione con la quale, dopo aver premesso che “ a quanto mi consta dall’esame dei provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio - non esistono cattedre intere e annuali disponibili su AJ56 in quelle sedi ” ha precisato che “ è necessario che l’USR ne confermi l’effettiva disponibilità per l’insegnamento di Pianoforte, specificando per ciascuna delle sedi indicate in provvedimento cautelare [ON, NZ, TO e PO TE] se si tratti di cattedre interne o esterne, curricolari (e quindi su scuole medie ad indirizzo musicale) o di potenziamento, intere o con completamento “, istanza che non sarebbe stata adeguatamente riscontrata dall’Amministrazione secondo cui “ il ricorrente, a mezzo del proprio legale, nella comunicazione del 19.09.2025, non ha espresso la propria scelta
relativamente alle 4 sedi proposte, limitandosi ad evidenziare rilievi di carattere amministrativo ed organizzativo che restano prerogativa dell’Amministrazione scolastica ”.
In estrema sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha sostanzialmente lamentato che l’Amministrazione, anche con l’ultimo provvedimento impugnato, avrebbe eluso quanto disposto con la sentenza n. 411/2025, non consentendo al ricorrente medesimo di effettuare la scelta come terzo in graduatoria, in quanto le cattedre oggetto dell’originario concorso non sarebbero più disponibili, essendo, di contro, disponibili solo quelle all’esito della mobilità 2025 indicate nel ricorso introduttivo; inoltre, l’Ufficio Scolastico avrebbe nuovamente commesso l’errore -già in precedenza commesso - di scegliere la sede al posto del ricorrente, assegnandogli la cattedra di NO; con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che gli atti impugnati sarebbero anche viziati per illegittimità derivata per i medesimi motivi inficianti gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.
Con memoria difensiva depositata il 27.11.2025 l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse nella parte in cui era stata censurata l’illegittimità dell’originario provvedimento di assegnazione del ricorrente a TO, atto superato dall’assegnazione nella sede di NO; nel merito ha contestato le censure avversarie, in quanto infondate.
Rinunciata l’istanza cautelare, le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive e di replica in vista dell’udienza di discussione con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni ed eccezioni.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è passato in decisione, come da verbale di causa.
Pregiudizialmente, vanno scrutinate le plurime eccezioni in rito sollevata dall’Amministrazione resistente.
Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo.
Invero, per quanto parte ricorrente abbia effettivamente impugnato atti e provvedimenti obiettivamente relativi a procedure diverse e autonome (da un lato, il procedimento di mobilità; dall’altro, il procedimento volto a dare esecuzione alla sentenza n. 411/2025 di questo Tribunale), è altrettanto vero che nella (erronea, come si vedrà di seguito) prospettazione di parte ricorrente tali atti e provvedimenti sarebbero connessi e convergerebbero tutti in un’unica azione amministrativa che non avrebbe consentito di realizzare il procedimento volto a dare esecuzione alla sentenza n. 411/2025. Il ricorso, pertanto, sotto tale profilo, deve ritenersi ammissibile.
Parimenti infondata risulta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, atteso che parte ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso (e dei motivi aggiunti) a tutti i soggetti controinteressati (cfr. memoria difensiva depositata il 14.11.2025 e documentazione allegata).
E’, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità, per carenza di legittimazione e di interesse, delle domande azionate nel ricorso introduttivo (e poi ribadite nei motivi aggiunti) avverso gli atti della procedura di mobilità e di definizione delle piante organiche.
Come evidenziato dalla difesa erariale, invero, il ricorrente non ha partecipato alle procedure di mobilità e, comunque, non avrebbe potuto parteciparvi neppure qualora fosse stato correttamente inquadrato fin da subito in terza posizione nella graduatoria del concorso in questione, difettando il requisito della permanenza triennale nella prima sede di servizio. Dunque, rispetto alla procedura in questione il ricorrente è privo di legittimazione attiva, non vantando alcuna posizione giuridico-soggettiva differenziata e, quindi, tutelabile; parimenti, in capo al ricorrente non risulta radicato un interesse, concreto e attuale, atteso che l’eventuale annullamento degli atti e provvedimenti di cui si tratta non sarebbero per il medesimo di alcuna utilità.
In relazione ai suddetti provvedimenti, pertanto, il ricorso (e i motivi aggiunti in cui tali domande sono ribadite) è inammissibile.
Parimenti fondata è l’eccezione di improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti -sollevata dalla difesa erariale con memoria depositata il 27.11.2025 – per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui è stato chiesto l’annullamento dell’originario provvedimento di assegnazione alla sede di TO, atteso che l’Amministrazione, in considerazione di quanto precisato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 279/2025, ha assunto il nuovo provvedimento N. 42869 del 23.10.2025 che ha individuato il ricorrente quale “ destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1.9.2023 ed economica dall’effettiva presa di servizio, sulla provincia di OL, presso l’Istituto Comprensivo di NO (classe di concorso AJ56 “ (atto impugnato con i secondi motivi aggiunti), per cui la precedente assegnazione a TO ha cessato definitivamente i suoi effetti.
In relazione al provvedimento di assegnazione del ricorrente a TO (e a quelli connessi indicati in epigrafe), il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno, pertanto, dichiarati improcedibili.
Tanto precisato in via pregiudiziale e passando al merito, si deve rilevare l’infondatezza delle doglianze lamentate dal ricorrente nei confronti del citato provvedimento N. 42869 del 23.10.2025 -impugnato con il secondo atto per motivi aggiunti -e relativo all’assegnazione alla sede di NO.
In tale provvedimento, l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ha precisato:
-che “ la sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna n. 411 del 2025 (...) ha accolto la domanda del Sig. RI FR <diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a scegliere la sede quale terzo in graduatoria > , con riferimento alla classe di concorso AJ56 ”;
- che con decreto dell’11.07.2025 “ il Sig. RI FR, ai fini di cui sopra, è stato individuato - quale vincitore collocatosi alla terza posizione della graduatoria di merito - destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1.9.2023 ed economica dall’1.09.2025, sulla provincia di OL, presso la Scuola secondaria di primo grado “Veggetti” - Istituto Comprensivo “Grizzana Morandi” - di TO (classe di concorso AJ56) ”;
-che, a seguito di ulteriore ricorso, con ordinanza cautelare n. 279/2025 il TAR di OL ha precisato che “ l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la scelta della sede al ricorrente quale terzo in graduatoria, secondo le preferenze dal medesimo espresse (ON, NZ, TO e PO TE), non potendo assegnare unilateralmente la sede di TO”;
-che con nota del 18.09.2025 “ il Sig. RI è stato formalmente invitato a comunicare la scelta della sede (fra quelle indicate nell’ordinanza TAR n. 279/2025) ” e che il ricorrente a mezzo del proprio legale “ non ha espresso la propria scelta relativamente alle 4 sedi proposte, limitandosi ad evidenziare rilievi di carattere amministrativo ed organizzativo che restano prerogativa dell’Amministrazione scolastica ”;
-che “ trascorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la scelta della sede, questo USR debba comunque provvedere all’esecuzione dell’ordinanza cautelare sopraindicata ”;
-che il contingente disponibile (come da provvedimento del medesimo Ufficio prot. n. 18736 del 18 luglio 2023) “ con riferimento alla classe di concorso AJ56, era di n. 8 posti, ripartiti nella provincia di OL (5 posti), OD (2 posti), RL (1 posto) ”;
- che “ con riferimento alla graduatoria di cui alla classe di concorso AJ56, così come rettificata, il candidato collocatosi al primo posto e il candidato collocatosi al secondo posto indicavano rispettivamente come prima preferenza la provincia di RL e la provincia di OL ” e che, di conseguenza, “ al terzo in graduatoria rimanevano disponibili le sole province di OL e OD ”;
-che “ il Sig. RI, nell’esprimere le proprie preferenze, ha graduato la provincia di OL prima di quella di OD ” e, conseguentemente, “ il Sig. RI, in qualità di terzo in graduatoria, avrebbe ricevuto quale provincia di destinazione la provincia di OL ”;
- che “ in base alle preferenze di scuola espresse in domanda, la prima sede disponibile per la provincia di OL era l’I.C. di NO (BO) ”.
Dunque, da quanto sopra emerge con chiarezza che l’Amministrazione ha dato piena ed esaustiva esecuzione alla sentenza n. 411/2025 (e alla stessa ordinanza cautelare n. 279/2025), avendo assegnato al ricorrente -dopo aver inutilmente richiesto all’interessato di esprimere le proprie preferenze in relazione alle sedi disponibili - la sede che, in base alle preferenze dal medesimo a suo tempo espresse (nel 2023, in sede di concorso), sarebbe spettata al terzo in graduatoria.
Giova ribadire, invero, che con riferimento al concorso AJ56 in questione erano disponibili 8 sedi (provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale del 18.7.2023), così ripartite: provincia di OL (5 posti), OD (2 posti), RL (1 posto); il primo classificato aveva indicato l’unica sede di RL e il secondo classificato la provincia di OL (nello specifico la sede di IA); il ricorrente aveva indicato -non ha alcun rilievo la circostanza che tale scelta fosse stata fatta quale ottavo in graduatoria e non quale terzo, come poi effettivamente collocato in sede di autotutela dall’Amministrazione, atteso che la diversa collocazione non avrebbe certo inciso sulle scelte concretamente operate nel 2023 - prima la provincia di OL e poi quella di OD; quindi, nell’ambito della provincia di OL avrebbe potuto ottenere una delle quattro sedi residue (IA, infatti, era stata opzionata dal secondo classificato); il ricorrente, nel 2023, ha espresso il seguente ordine di preferenza: ON, NZ, TO e PO TE (cfr. doc. sub. 45 fascicolo ricorrente); lo stesso ricorrente, del resto, afferma che “ escluse la sede di DA (FC), assegnata alla prof.ssa Francesca Cesaretti [prima in graduatoria], e quella di IA (BO), assegnata alla prof.ssa Marianna Voza [seconda in graduatoria], sarebbe spettata al prof. RI [terzo in graduatoria], secondo la sua graduazione delle preferenze dell’epoca, l’assegnazione della sede di NO - ON (BO) “ (cfr. motivi aggiunti depositati il 12.8.2025, pag. 11).
L’Amministrazione, dopo aver inutilmente interpellato il ricorrente in ordine alla preferenza sulle quattro sedi in questione (interpello, a rigore, nemmeno dovuto), ha assegnato al medesimo la sede di NO, dal medesimo indicata con preferenza rispetto alle rimanenti sedi della provincia di OL (NZ, TO e PO TE), in tal modo dando piena e corretta esecuzione alla sentenza n. 411/2025 e all’ordinanza cautelare n. 279/2025.
Sotto questo profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente si dimostrano chiaramente infondate.
Del tutto ultronee appaiono le doglianze formulate a più riprese dal ricorrente relative all’asserita inesistenza della cattedra assegnata, in quanto gli aspetti organizzativi degli uffici e le determinazioni delle dotazioni organiche sono materie di spettanza dell’Amministrazione, connotate da ampia discrezionalità e -come noto - sottratte al sindacato giurisdizionale se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, la circostanza -di mero fatto - che le cattedre in questione potrebbero risultare occupate da altri candidati è del tutto irrilevante ai fini che qui rilevano, atteso che anche a tali soggetti -candidati evocati in giudizio come controinteressati – è opponibile la sentenza n. 411/2025, ove si è accertata la poziore posizione dell’odierno ricorrente in ordine alla scelta della sede.
Certamente, il ricorrente non può ambire -come, di contro, ripetutamente richiesto negli atti del giudizio – alla cattedra presso la Provincia di Rimini attribuita nella procedura di mobilità per l’a.s. 2025/2026 – (non solo perché egli non ha partecipato a tale procedura di mobilità, ma anche) perché un tanto esula totalmente dal portato conformativo della sentenza n. 411/2025 -anzi, si pone in contrasto con essa - la quale ha accertato il diritto del ricorrente a scegliere la sede “quale terzo in graduatoria” in relazione al concorso in questione: ebbene, essendo pacifico che la provincia di Rimini non era disponibile per i vincitori del concorso in questione, è altrettanto pacifico che il ricorrente, anche nel caso in cui avesse scelto fin da subito come terzo, non avrebbe, comunque, potuto scegliere (o ambire ad) una sede presso tale provincia.
Infine, che il ricorrente si sia rifiutato, prima, di esercitare il proprio diritto di scelta della sede (sollecitato dall’Amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 411/2025) e, poi, di prendere effettivamente servizio presso la sede assegnata in base alle preferenze dal medesimo originariamente espresse, è circostanza interamente addebitabile al ricorrente medesimo, con tutte le conseguenze e ricadute connesse.
Alla luce di tutto quanto sopra, le censure di parte ricorrente si dimostrano del tutto infondate e vanno, quindi, respinte.
L’infondatezza delle censure articolate dal ricorrente e la piena legittimità dell’atto di assegnazione impugnato determinano, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria formulata nel ricorso e nei motivi aggiunti.
Infine, anche la domanda ex art. 116 CPA non può trovare accoglimento.
Come sopra già ricordato, a fronte della richiesta dell’Amministrazione di esprime le proprie preferenze in ordine alle sedi disponibili (ON, NZ, TO e PO TE), il ricorrente, tramite il proprio legale, ometteva di esprime una preferenza e precisava che “ per esprimere qualunque scelta, dato che -a quanto mi consta dall’esame dei provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio- non esistono cattedre intere e annuali disponibili su AJ56 in quelle sedi, è necessario che l’USR ne confermi l’effettiva disponibilità per l’insegnamento di Pianoforte, specificando per ciascuna delle sedi indicate in provvedimento cautelare [ON, NZ, TO e PO TE] se si tratti di cattedre interne o esterne, curricolari (e quindi su scuole medie ad indirizzo musicale) o di potenziamento, intere o con completamento ”, sollecitando l’invio delle informazioni richieste.
Ebbene, premesso che tale nota non ha ad oggetto la richiesta di specifici atti o documenti, ma integra una domanda di informazioni il cui reperimento, tra l’altro, richiederebbe un’attività di elaborazione dati da parte dell’Amministrazione che, in quanto tale, è palesemente preclusa dalla disciplina dell’accesso di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, si rileva, in ogni caso, l’assenza di un interesse sotteso alla richiesta in quanto al ricorrente è stato riconosciuto (dalla sentenza n. 411/2025) il diritto di scegliere la sede come terzo in graduatoria del concorso di cui si discute, scelta che l’Amministrazione ha reso possibile -come sopra ampiamente esposto - proprio con l’adozione del provvedimento del 23.10.2025. Ogni altra questione, evidentemente, riguarda l’attività organizzativa degli uffici e la determinazione degli organici che, come già evidenziato, sono prerogativa esclusiva dell’Amministrazione.
Anche la domanda ex art. 116 CPA va, dunque, respinta.
In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte va respinto.
Stante la particolare complessità della vicenda, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AL AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AL | AO RI |
IL SEGRETARIO