TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 744
TAR
Decreto cautelare 13 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 6 settembre 2025
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TAR
Decreto cautelare 10 novembre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione e interesse

    L'eccezione è fondata in quanto il ricorrente non ha partecipato alle procedure di mobilità e non avrebbe potuto parteciparvi neppure qualora fosse stato correttamente inquadrato fin da subito in terza posizione nella graduatoria del concorso, difettando il requisito della permanenza triennale nella prima sede di servizio. Dunque, rispetto alla procedura in questione il ricorrente è privo di legittimazione attiva, non vantando alcuna posizione giuridico-soggettiva differenziata e, quindi, tutelabile; parimenti, in capo al ricorrente non risulta radicato un interesse, concreto e attuale, atteso che l’eventuale annullamento degli atti e provvedimenti di cui si tratta non sarebbero per il medesimo di alcuna utilità.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è fondata nella parte in cui è stato chiesto l'annullamento dell'originario provvedimento di assegnazione alla sede di TO, atteso che l'Amministrazione, in considerazione di quanto precisato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 279/2025, ha assunto il nuovo provvedimento N. 42869 del 23.10.2025 che ha individuato il ricorrente quale “destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1.9.2023 ed economica dall’effettiva presa di servizio, sulla provincia di OL, presso l’Istituto Comprensivo di NO (classe di concorso AJ56)“ (atto impugnato con i secondi motivi aggiunti), per cui la precedente assegnazione a TO ha cessato definitivamente i suoi effetti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell’effetto conformativo

    Le censure di parte ricorrente si dimostrano chiaramente infondate. L'Amministrazione ha dato piena ed esaustiva esecuzione alla sentenza n. 411/2025 (e alla stessa ordinanza cautelare n. 279/2025), avendo assegnato al ricorrente -dopo aver inutilmente richiesto all’interessato di esprimere le proprie preferenze in relazione alle sedi disponibili - la sede che, in base alle preferenze dal medesimo a suo tempo espresse, sarebbe spettata al terzo in graduatoria. Il ricorrente non può ambire alla cattedra presso la Provincia di Rimini attribuita nella procedura di mobilità per l’a.s. 2025/2026, in quanto egli non ha partecipato a tale procedura di mobilità e un tanto esula totalmente dal portato conformativo della sentenza n. 411/2025.

  • Rigettato
    Violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento del presupposto di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento

    Le censure di parte ricorrente si dimostrano del tutto infondate. L'Amministrazione ha dato piena ed esaustiva esecuzione alla sentenza n. 411/2025 (e alla stessa ordinanza cautelare n. 279/2025), avendo assegnato al ricorrente -dopo aver inutilmente richiesto all’interessato di esprimere le proprie preferenze in relazione alle sedi disponibili - la sede che, in base alle preferenze dal medesimo a suo tempo espresse, sarebbe spettata al terzo in graduatoria.

  • Rigettato
    Infondatezza delle doglianze e legittimità dell'atto di assegnazione

    L’infondatezza delle censure articolate dal ricorrente e la piena legittimità dell’atto di assegnazione impugnato determinano, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria formulata nel ricorso e nei motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s. m. e i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    La domanda ex art. 116 CPA non può trovare accoglimento. La nota del ricorrente non integra una richiesta di specifici atti o documenti, ma una domanda di informazioni il cui reperimento richiederebbe un’attività di elaborazione dati da parte dell’Amministrazione, palesemente preclusa dalla disciplina dell’accesso di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990. Si rileva, in ogni caso, l’assenza di un interesse sotteso alla richiesta in quanto al ricorrente è stato riconosciuto il diritto di scegliere la sede come terzo in graduatoria del concorso, scelta che l’Amministrazione ha reso possibile proprio con l’adozione del provvedimento del 23.10.2025. Ogni altra questione riguarda l’attività organizzativa degli uffici e la determinazione degli organici che sono prerogativa esclusiva dell’Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 744
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 744
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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