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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1647/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5307/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3062M02580.2023 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.07.2025 la Ricorrente_1 srl impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 18078/11/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in data 06/11/2024 e depositata in segreteria in data 10/12/2024 che aveva rigettato il ricorso da essa promosso avverso l'avviso di accertamento n. TF3062M02580/2023, notificato a mezzo PEC in data 14/09/2023 e l'aveva condannata al pagamemto delle spese di giudizio liquidate in euro 1500.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto che , in relazione alla contestazione di commercializzazione di prodotti con gradazione alcolica superiore a quella dichiarata, il rinvenimento , in luoghi diversi di diversi prodotti con gradazione alcolica notevolmente superiore a quella dichiarata giustificasse ampiamente la contestazione.
In ordine al presunto errore di calcolo in cui sarebbe incorsa l'Agenzia delle Dogane nel calcolo dei liri sottratti al pagamento delle accise, i giudici provinciali reputano, invece, il calcolo corretto poiché effettuato sulla base delle dichiarazioni rese dalla Società nei registri e nella documentazione acquisita.
Analogamente non risulta possibile circoscrivere le contestazioni alle sole fatture cui si riferiscono i controlli trattandosi di controlli a campione effettuati proprio allo scopo di proiettare i loro risultati su tutta la produzione.
Nell'atto di gravame l'appellante eccepisce, in primo luogo, la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e/o motivaizone apparente.
In particolare il giudice a quo anziché esplicitare le ragioni della decisione, la concretizzerebbe nella mera e pedisequa riproduzione di altra sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania n. 18080/11/2024 con conseguente violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/92 e art. 132
c.p.c.
In secondo luogo, parte appellante censura la sentenza 18078/11/2024 per travisamento dei fatti e conseguente error in iudicando che risulterebbe commesso , innanzitutto, nel rigettare un ricorso , ovvero quello relativo ai primi quattro punti del p.v.c che, in realtà la società non avrebbe mai fatto , poiché a tali primi quattro rilievi , sfociati in sanzioni di lieve entità, essa avrebbe, in realtà, prestato acquiescenza.
In ordine, invece, alla contestazione di cui al punto 5) del p.v.c , ovvero quello relativa alla commercializzazione di ben 56.705,50 Litri Anidri di alcole di provenienza asseritamente illecita, l'appellante censura il metodo utilizzato per addivenire a tali contestazioni ritenendo sufficiente a suffragarle l'esito di un controllo a campione in relazione all'intero processo produttivo su tutte le migliaia si bottiglie oggetto di accertamento.Tali riscontri, oltremodo laconici e peraltro limitati solo ad alcune specialità (Vodka, Gin, Amaro alla Piperna, Amaro alla rucola e Limoncello) e ad alcuni lotti nn. 18/17, 40/17 e 93/17, non sarebbero in alcun modo idonei a far presumere che tutte le specialità, ovvero tutti i singoli lotti di produzione, siano stati prodotti con alcole di contrabbando.
Ben più verosimile,invece, a detta dell'appellante, che le difformità siano ascrivibili a singoli errori commessi nel corso del processo produttivo piuttosto che ad un intento fraudolento tale da inficiare l'intera produzione. Ciò anche perché la contestazione di produzione di liquori mediante l'utilizzo di alcol di provenienza illecita non trova alcun fondamento ovvero riscontro, né nel PVC 27159 del 19/06/2023 né, tantomeno, nell'avviso di pagamento impugnato. Ed infatti, nel corso degli accessi non è mai stato rinvenuto alcun elemento, anche indiziario, da quale ricavare, anche in via presuntiva, l'acquisto, l'introduzione e l'utilizzo di alcole di contrabbando, quali cisterne mobili, cartule, corrispondenza, cali rilevanti di prodotto, brogliacci, etc.
L'appellante eccepisce, inoltre, l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici diprimo grado anche nella valutazione come inverosimile della vendita sottocosto alla Società_1 srl di n.
1.200 bottiglie di vodka ad un prezzo unitario di €.3,77 al litro con gradazione del 40%, addirittura inferiore all'accisa dovuta sull'alcole necessario per produrle. A tal uopo, si rappresenta che tale vendita sarebbe avvenuta sottocosto in quanto finalizzata a smaltire una campionatura realizzata per la grande distribuzione non andata a buon fine. Nello specifico, le bottiglie in questione non avevano la classica e notoria etichetta Punto5, bensì altra, diversa e sconosciuta sul mercato, denominata Perfecta. Tuttavia, come detto, tale campionatura non è andata a buon fine, di talché, dato lo scarso appeal riscontrato sul mercato, la ricorrente, invece di sostenere l'ulteriore esborso per etichettarle nuovamente, avrebbe deciso di smaltirle vendendole sottocosto.
L'ufficio, ancora, sarebbe incorso in un grave errore nel determinare i litri sottratti al pagamento delle accise seguendo una metodologia che non teneva in alcun conto la gradazione effettiva dei prodotti commercializzati.
Con un sesto motivo si contestava nuovamente la presunzione , fondata su dati assolutamente non sufficienti, di commercializzazione con gradazione superiore a quella indicata in contrassegno di tutte le bottiglie.
Con il settimo ed ottavo motivo di ricorso, la Società ribadisce che non vi sia prova dell'immissione in consumo clandestina e , dunque, dell'effettiva insorgenza dell'obbligazione di pagamento dell'accisa.
In data 1.9.2025 si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria che, con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In ordine al primo motivo di gravame questa Corte ritiene che non sussista il vizio di motivazione apparente.
Il primo Giudice ha effettuato un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo palese l'iter decisionale.
Il richiamo a precedenti sentenze relative alla medesima fattispecie non inficia la validità dell'atto risultando il frutto di un'opzione consapevole e ragionata.
Non può dubitarsi, venendo all'esame delle cessure sulla decisione in ordine al punto 5) del p.v.c , ovvero ovvero quello relativo alla commercializzazione di ben 56.705,50 Litri Anidri di alcole di provenienza asseritamente illecita, la legittimità dei controlli e del metodo campionario utilizzato.
L'operato dell'Amministrazione finanziaria (ADM e ADE) si è attenuto alle normative nazionali e unionali che consentono il controllo a campione. I riscontri presso i clienti (Società_1, Società_2, ecc.) hanno confermato sistematicamente la discrepanza tra quanto dichiarato nei registri e quanto effettivamente venduto.
In ogni caso, sulla dimostrazione oggettiva della frode, questo collegio ritiene dirimenti gli elementi tecnici acquisiti tra i quali, in primo luogo, le analisi chimiche che hanno accertao gradazioni alcooliche effettive al
40 % a fronte di una contabilizzazione fittizia dell' 11 %.
Un ulteriore grave anomalia è rappresentata dal fatto che alcuni prodotti venivano venduti a un prezzo (es.
€3,77) inferiore alla sola accisa dovuta (€4,14), circostanza che non può che confermare la provenienza illecita dell'alcol utilizzato.
La tesi degli "errori di produzione" non è credibile per una società esperta del settore e non è supportata da alcuna prova documentale.
Depongono in senso opposto a tale tesi anche le circostanze della campionatura che è stata effettuata anche su colli sulle bottiglie camionate e pronte per la distribuzione.
Tali colli erano identificati dalla serie AXA 788812, AXA 788815, AXA 788816, AXA 788817, sono stati contabilizzati il giorno 21.3.2017 nel lato “scarico” del registro dei contrassegni di stato.
Nel predetto giorno sono state applicati ben 2.000 contrassegni a bottiglie da 1 litro, dal numero AXA 78800 al numero AXA 790000, comprendendo quindi anche i suddetti contrassegni dal 788812 al 788817.
Parimenti nella stessa data dal registro di carico/ scarico dei prodotti alcolici con contrassegno di Stato, le suddette 2.000 risultano essere prodotte alla gradazione alcolica di 11 gradi.
Quindi, una gradazione fittizia di gran lunga inferiore a quella reale di 40 gradi del prodotto commercializzato e così massiva da risultare del tutto incompatibile con un errore di produzione.
Quanto alla pretesa erronea riaprtizione dell'onere della prova, si ossrva che, a fronte di rilievi tecnici precisi
(chimici e matematici), l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria idonea a confutare l'evidenza del recupero fiscale.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti si liquidano in euro 2000 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado liquidate in euro 2000,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5307/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3062M02580.2023 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.07.2025 la Ricorrente_1 srl impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 18078/11/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in data 06/11/2024 e depositata in segreteria in data 10/12/2024 che aveva rigettato il ricorso da essa promosso avverso l'avviso di accertamento n. TF3062M02580/2023, notificato a mezzo PEC in data 14/09/2023 e l'aveva condannata al pagamemto delle spese di giudizio liquidate in euro 1500.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto che , in relazione alla contestazione di commercializzazione di prodotti con gradazione alcolica superiore a quella dichiarata, il rinvenimento , in luoghi diversi di diversi prodotti con gradazione alcolica notevolmente superiore a quella dichiarata giustificasse ampiamente la contestazione.
In ordine al presunto errore di calcolo in cui sarebbe incorsa l'Agenzia delle Dogane nel calcolo dei liri sottratti al pagamento delle accise, i giudici provinciali reputano, invece, il calcolo corretto poiché effettuato sulla base delle dichiarazioni rese dalla Società nei registri e nella documentazione acquisita.
Analogamente non risulta possibile circoscrivere le contestazioni alle sole fatture cui si riferiscono i controlli trattandosi di controlli a campione effettuati proprio allo scopo di proiettare i loro risultati su tutta la produzione.
Nell'atto di gravame l'appellante eccepisce, in primo luogo, la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e/o motivaizone apparente.
In particolare il giudice a quo anziché esplicitare le ragioni della decisione, la concretizzerebbe nella mera e pedisequa riproduzione di altra sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania n. 18080/11/2024 con conseguente violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/92 e art. 132
c.p.c.
In secondo luogo, parte appellante censura la sentenza 18078/11/2024 per travisamento dei fatti e conseguente error in iudicando che risulterebbe commesso , innanzitutto, nel rigettare un ricorso , ovvero quello relativo ai primi quattro punti del p.v.c che, in realtà la società non avrebbe mai fatto , poiché a tali primi quattro rilievi , sfociati in sanzioni di lieve entità, essa avrebbe, in realtà, prestato acquiescenza.
In ordine, invece, alla contestazione di cui al punto 5) del p.v.c , ovvero quello relativa alla commercializzazione di ben 56.705,50 Litri Anidri di alcole di provenienza asseritamente illecita, l'appellante censura il metodo utilizzato per addivenire a tali contestazioni ritenendo sufficiente a suffragarle l'esito di un controllo a campione in relazione all'intero processo produttivo su tutte le migliaia si bottiglie oggetto di accertamento.Tali riscontri, oltremodo laconici e peraltro limitati solo ad alcune specialità (Vodka, Gin, Amaro alla Piperna, Amaro alla rucola e Limoncello) e ad alcuni lotti nn. 18/17, 40/17 e 93/17, non sarebbero in alcun modo idonei a far presumere che tutte le specialità, ovvero tutti i singoli lotti di produzione, siano stati prodotti con alcole di contrabbando.
Ben più verosimile,invece, a detta dell'appellante, che le difformità siano ascrivibili a singoli errori commessi nel corso del processo produttivo piuttosto che ad un intento fraudolento tale da inficiare l'intera produzione. Ciò anche perché la contestazione di produzione di liquori mediante l'utilizzo di alcol di provenienza illecita non trova alcun fondamento ovvero riscontro, né nel PVC 27159 del 19/06/2023 né, tantomeno, nell'avviso di pagamento impugnato. Ed infatti, nel corso degli accessi non è mai stato rinvenuto alcun elemento, anche indiziario, da quale ricavare, anche in via presuntiva, l'acquisto, l'introduzione e l'utilizzo di alcole di contrabbando, quali cisterne mobili, cartule, corrispondenza, cali rilevanti di prodotto, brogliacci, etc.
L'appellante eccepisce, inoltre, l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici diprimo grado anche nella valutazione come inverosimile della vendita sottocosto alla Società_1 srl di n.
1.200 bottiglie di vodka ad un prezzo unitario di €.3,77 al litro con gradazione del 40%, addirittura inferiore all'accisa dovuta sull'alcole necessario per produrle. A tal uopo, si rappresenta che tale vendita sarebbe avvenuta sottocosto in quanto finalizzata a smaltire una campionatura realizzata per la grande distribuzione non andata a buon fine. Nello specifico, le bottiglie in questione non avevano la classica e notoria etichetta Punto5, bensì altra, diversa e sconosciuta sul mercato, denominata Perfecta. Tuttavia, come detto, tale campionatura non è andata a buon fine, di talché, dato lo scarso appeal riscontrato sul mercato, la ricorrente, invece di sostenere l'ulteriore esborso per etichettarle nuovamente, avrebbe deciso di smaltirle vendendole sottocosto.
L'ufficio, ancora, sarebbe incorso in un grave errore nel determinare i litri sottratti al pagamento delle accise seguendo una metodologia che non teneva in alcun conto la gradazione effettiva dei prodotti commercializzati.
Con un sesto motivo si contestava nuovamente la presunzione , fondata su dati assolutamente non sufficienti, di commercializzazione con gradazione superiore a quella indicata in contrassegno di tutte le bottiglie.
Con il settimo ed ottavo motivo di ricorso, la Società ribadisce che non vi sia prova dell'immissione in consumo clandestina e , dunque, dell'effettiva insorgenza dell'obbligazione di pagamento dell'accisa.
In data 1.9.2025 si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria che, con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In ordine al primo motivo di gravame questa Corte ritiene che non sussista il vizio di motivazione apparente.
Il primo Giudice ha effettuato un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo palese l'iter decisionale.
Il richiamo a precedenti sentenze relative alla medesima fattispecie non inficia la validità dell'atto risultando il frutto di un'opzione consapevole e ragionata.
Non può dubitarsi, venendo all'esame delle cessure sulla decisione in ordine al punto 5) del p.v.c , ovvero ovvero quello relativo alla commercializzazione di ben 56.705,50 Litri Anidri di alcole di provenienza asseritamente illecita, la legittimità dei controlli e del metodo campionario utilizzato.
L'operato dell'Amministrazione finanziaria (ADM e ADE) si è attenuto alle normative nazionali e unionali che consentono il controllo a campione. I riscontri presso i clienti (Società_1, Società_2, ecc.) hanno confermato sistematicamente la discrepanza tra quanto dichiarato nei registri e quanto effettivamente venduto.
In ogni caso, sulla dimostrazione oggettiva della frode, questo collegio ritiene dirimenti gli elementi tecnici acquisiti tra i quali, in primo luogo, le analisi chimiche che hanno accertao gradazioni alcooliche effettive al
40 % a fronte di una contabilizzazione fittizia dell' 11 %.
Un ulteriore grave anomalia è rappresentata dal fatto che alcuni prodotti venivano venduti a un prezzo (es.
€3,77) inferiore alla sola accisa dovuta (€4,14), circostanza che non può che confermare la provenienza illecita dell'alcol utilizzato.
La tesi degli "errori di produzione" non è credibile per una società esperta del settore e non è supportata da alcuna prova documentale.
Depongono in senso opposto a tale tesi anche le circostanze della campionatura che è stata effettuata anche su colli sulle bottiglie camionate e pronte per la distribuzione.
Tali colli erano identificati dalla serie AXA 788812, AXA 788815, AXA 788816, AXA 788817, sono stati contabilizzati il giorno 21.3.2017 nel lato “scarico” del registro dei contrassegni di stato.
Nel predetto giorno sono state applicati ben 2.000 contrassegni a bottiglie da 1 litro, dal numero AXA 78800 al numero AXA 790000, comprendendo quindi anche i suddetti contrassegni dal 788812 al 788817.
Parimenti nella stessa data dal registro di carico/ scarico dei prodotti alcolici con contrassegno di Stato, le suddette 2.000 risultano essere prodotte alla gradazione alcolica di 11 gradi.
Quindi, una gradazione fittizia di gran lunga inferiore a quella reale di 40 gradi del prodotto commercializzato e così massiva da risultare del tutto incompatibile con un errore di produzione.
Quanto alla pretesa erronea riaprtizione dell'onere della prova, si ossrva che, a fronte di rilievi tecnici precisi
(chimici e matematici), l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria idonea a confutare l'evidenza del recupero fiscale.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti si liquidano in euro 2000 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado liquidate in euro 2000,00.