Articolo 3 della Legge 23 ottobre 2009, n. 157
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 novembre 2009
Art. 3. (Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia marine). 1. Quando la zona indicata dall' articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non e' ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61 .
Entrata in vigore il 11 novembre 2009