Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2024, proposto da
Comune di Andrano, Comune di Botrugno, Comune di Carpignano Salentino, Comune di LL, Comune di Cutrofiano, Comune di Diso, Comune di Giuggianello, Comune di Maglie, Comune di Giurdignano, Comune di Muro Leccese, Comune di Nociglia, Comune di Ortelle, Comune di Sanarica, Comune di San Cassiano, Comune di San Cesario di Lecce, Comune di Sannicola, Comune di Scorrano, Comune di Spongano, Comune di Surano, Comune di Uggiano La Chiesa e Comune di Santa Cesare Terme, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Baldassarre e Harald Bonura, con domicilio digitale come da PEc da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l. e Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina del Direttore Generale di AG n.11 del 10/01/2024 di determinazione delle tariffe per l’impianto CSS di LL (LE) per gli anni 2022/2023;
- della determina del Direttore Generale di AG n.13 del 10/01/2024di determinazione delle tariffe per l’impianto di selezione e biostabilizzazione di OG (LE) per gli anni 2022/2023;
- della determina del Direttore Generale di AG n.14 del 10/01/2024di determinazione delle tariffe per l’impianto di selezione e biostabilizzazione con discarica di soccorso di EN (LE) per gli anni 2022/2023;
- della nota del Presidente di AG Puglia prot.n.5354 del 2/08/2023 avente ad oggetto “adeguamento tariffa al cancello impianti di trattamento”;
- della delibera di Giunta regionale n.2251 del 29/12/2021 di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della deliberazione AR n.363/2021, nella aprte in cui affida ad AG “le attività e gli adempimenti di cui agli artt.nn.6,7,8,9 della deliberazione n.363/2021 di AR”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e/o non notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG e di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l. e Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 l’avv. NA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I Comuni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle tre determinazioni del 10 gennaio 2024, nn. 11, 13 e 14, di cui in epigrafe, con le quali l’Agenzia Territoriale regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti (nel prosieguo, anche solo AG o Agenzia) ha aggiornato le tariffe per il conferimento dei rifiuti prodotti da ciascun Comune per gli anni 2022 e 2023 negli impianti di
LL (impianto di produzione del CSSR - combustibile solido secondario - in seguito alla biostabilizzazione della frazione umida biodegradabile), OG (Centro di selezione e linea di biostabilizzazione) e EN (Centro di selezione e linea di biostabilizzazione), ai sensi dell’art. 7.3 dei contratti di concessione stipulati con i relativi gestori, odierni controinteressati.
Premesso di essersi avvalsi e di continuare a utilizzare - nell’ambito del servizio di raccolta, trattamento e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani – i tre impianti pubblici siti nella provincia di Lecce su indicati, i ricorrenti deducono che le determine impugnate “comportano un incremento delle tariffe di accesso agli impianti di oltre il 50%” e che “poiché determinano pesanti ed immediate ricadute sotto il profilo finanziario per i bilanci comunali” ne chiedono l’annullamento.
1.1 A sostegno dell’impugnazione interposta, deducono, in sintesi, le seguenti censure:
- AG avrebbe erroneamente aggiornato le tariffe applicando l’Indice ISTAT dei prezzi del comparto industriale produzione dei prodotti industriale invece che in base all’Indice FOI oppure all’Indice ISTAT specifico per le imprese che svolgono l’attività di cui al codice E38 “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali”, che hanno registrato una differenza significativa in diminuzione (primo motivo);
- la modalità di applicazione della variazione ISTAT sarebbe comunque erronea, in quanto avrebbe dovuto essere operata sulla tariffa originaria di contratto e non, come operato da AG, sulla tariffa incrementata all’esito di precedenti aggiornamenti (secondo motivo);
- l’aggiornamento tariffario avrebbe dovuto seguire i principi posti da AR nell’introdurre i metodi tariffari uniformi, nell’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità dall’art. 1, comma 527, della l. n. 205/2017, e quindi essere disposto solo all’esito di una verifica di un miglioramento del servizio, o comunque della necessità dell’incremento al fine di coprire i “costi efficienti” di investimento e di esercizio; verifica che non sarebbe stata condotta con conseguente violazione delle delibere di AR nn. 443 del 2019, 363 del 2021 e 389 del 2023 che mirano a contenere l’adeguamento delle tariffe (terzo motivo);
- AG non avrebbe la competenza ad adottare le determine di aggiornamento tariffario, in quanto il soggetto competente sarebbe oggi solo AR (quarto motivo);
- in ogni caso, AG avrebbe violato la legge regionale n. 24 del 2012 che disciplina il suo funzionamento in quanto le decisioni impugnate sarebbero state adottate senza alcun concorso del Comitato dei delegati, e quindi senza che i Comuni, i cui rappresentanti compongono tale Comitato, potessero in alcun modo esprimere la propria posizione (quinto motivo);
- in via subordinata, ove la disciplina legislativa rilevante dovesse essere intesa nel senso di attribuire ad AG la potestà esclusiva in ordine all’aggiornamento delle tariffe, e quindi la correttezza, sotto il profilo organizzativo, delle determinazioni impugnate, la stessa legge regionale n. 24 del 2023 (come modificata dalla l. r. n. 20 del 2016 istitutiva di AG) sarebbe illegittima, per contrasto con gli artt. 118, comma 1, e 117, comma 2, lett. s), della Costituzione (sesto motivo).
Si sono costituiti in giudizio AG e i controinteressati eccependo, in rito, l’inammissibilità del gravame sotto svariati aspetti e, nel merito, l’infondatezza, invocandone la reiezione.
La Regione, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Previo deposito di ulteriori documenti, memorie e repliche, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 28 maggio 2025.
2. In primis, occorre dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione al Comune di LL, come rappresentato dalla parte ricorrente nella memoria del 6 maggio 2025.
3. Vanno esaminate, in rito, le preliminari eccezioni di carenza di legittimazione e di interesse ad agire sollevate sia dall’AG resistente sia dalle Società controinteressate; eccezioni che la Sezione ha già accolto con le sentenze nn. 24/2025, 25/2025, 26/2025, 158/2025, 159/2025, 160/2025, 265/2025 e 266/2025 rese in analoghi giudizi instaurati da altri Comuni al fine di ottenere l’annullamento delle medesime determine impugnate in questa sede.
Il Collegio condivide appieno le argomentazioni esposte nelle suindicate pronunce (peraltro sulla base di un già consolidato orientamento di primo e secondo grado) e non ravvisa ragioni per discostarsene nel caso di specie, sebbene con alcune precisazioni in relazione al quinto e al sesto motivo di ricorso, con i quali si lamenta, in buona sostanza, la violazione della legge regionale n. 24 del 2012 per mancato coinvolgimento del Comitato dei delegati (organo di rappresentanza dei Comuni all’interno di AG) nel disposto aggiornamento delle tariffe e, in subordine, l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10 bis e 10 ter della ridetta legge regionale n. 24 del 2012 ove interpretati nel senso di non attribuire al Comitato dei delegati poteri specifici in materia di determinazione delle tariffe.
3.1 Con riguardo al primo profilo, la legittimazione a ricorrere - e cioè la titolarità di una situazione giuridica soggettiva adeguatamente differenziata sul piano soggettivo, in virtù della speciale posizione rivestita rispetto all’esercizio del potere pubblico di cui si lamenta l’illegittimità, e qualificata sul piano oggettivo, esplicativa di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e da questo riconosciuta e tutelata (cfr. Consiglio di Stato, sezione quinta, 24 agosto 2023, n. 7928) - va esclusa a fronte dell’effettiva rappresentanza degli Enti locali all’interno dell’Agenzia, cui gli stessi partecipano obbligatoriamente per legge: i Comuni restano i titolari effettivi della funzione amministrativa pubblica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che è organizzata ed esercitata, però, sulla base di disposizioni normative speciali, a un diverso livello di governo, e tanto sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.
La Regione Puglia ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale dell’organizzazione della ridetta funzione pubblica nell’intero territorio regionale, segnatamente:
- ha stabilito che Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari (art. 9, comma 1, della legge regionale pugliese 20 agosto 2012 n. 24, come successivamente modificata dalla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20; cfr. già l’art. 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo cui, in particolare, Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, …, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, …sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente);
- ha soppresso gli organi di governo a livello provinciale (art. 9, comma 2, della succitata legge regionale), ai quali, appunto, è subentrata ex lege in via unica ed esclusiva l’AG;
- ha attribuito, per quanto di rilievo in questa sede, all’AG l’esercizio dell’attività di determinazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale (art. 9, comma 7, lettera “a” della ridetta legge regionale pugliese), conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
- ha previsto che Le deliberazioni dell’Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali (art. 9, comma 4 della menzionata legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.).
I Comuni partecipano all’AG (subentrata nelle funzioni degli ex A.T.O., già obbligatoriamente partecipati dalle Amministrazioni comunali), e, quindi, alla gestione e organizzazione del servizio, attraverso il Comitato dei Delegati (art. 10-ter della legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.), composto da membri individuati elettivamente dai rappresentanti del comuni del territorio regionale tra i Sindaci, uno per ciascun territorio provinciale e/o Area metropolitana e, in questo modo, contribuiscono alla formazione delle decisioni.
D’altra parte, sebbene il Comitato non possa effettuare un controllo specifico - di natura preventiva o successiva - sui singoli atti del Direttore generale (l’altro organo principale dell’Agenzia), al Comitato, istituito quale “organo collegiale dell'Agenzia per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio regionale” (art. 10-ter, comma 1), è affidato il compito di verificare l’attuazione del piano regionale sui rifiuti (art. 10-ter, comma 3, lettera “c” della legge regionale pugliese n. 24/2012 e ss.mm.ii.) e, quindi, di partecipare in questo modo al processo decisionale nelle forme e con i limiti che la legge regionale prevede.
A ciò deve aggiungersi che il Comitato dei delegati, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di AG, elegge il suo Presidente tra i suoi componenti; Presidente che, a norma del medesimo articolo, svolge funzioni di vigilanza sul buon funzionamento dell’Agenzia.
L’AG, infine, non assume caratteristiche di neutralità, proprie delle Autorità indipendenti e di alcune Agenzie governative, e non è dotata soltanto di competenze di elevato profilo tecnico, ma - più correttamente - costituisce un ente esponenziale del territorio, al quale gli Enti locali partecipano necessariamente e obbligatoriamente per espressa disposizione normativa; territorio che è stato ex lege individuato nell’intero ambito regionale (ambito territoriale ottimale, appunto), al fine di superare le criticità dovute all’eccessiva frammentazione della gestione del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti e di perseguire un più efficace ed efficiente esercizio dell’azione amministrativa.
L’AG agisce, quindi, in veste di rappresentante necessario unitario ex lege di tutti gli Enti locali ricompresi nel territorio regionale, cui la legge ha demandato in via esclusiva l’esercizio unitario e lo svolgimento coordinato di alcune funzioni e servizi determinati, prima riservato ai singoli Comuni, quali la determinazione delle tariffe e i relativi aggiornamenti.
Sicché, essendo stato demandato per legge all’AG resistente l’esercizio associato (unitario, accentrato e vincolato) delle ridette funzioni pubbliche, gli Enti locali partecipanti non sono legittimati a impugnare le relative determinazioni, poiché direttamente coinvolti nel decision making process e quindi, nell’esercizio del relativo potere amministrativo.
3.2 Quanto all’interesse a ricorrere, la parte ricorrente ne assume la sussistenza, deducendo, in buona sostanza, che gli effetti delle decisioni dell’AG “determinano pesanti ed immediate ricadute sotto il profilo finanziario per i bilanci comunali”.
La tesi non convince.
Invero, in relazione all’interesse a ricorrere in subiecta materia, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che l’Ente locale è titolare di un interesse di mero fatto alla rimodulazione delle tariffe: detto interesse si pone quale mera conseguenza dalla scelta operata dal Legislatore di demandare in via accentrata all’Agenzia l’esercizio delle funzioni in questione, per consentirne la gestione associata, in rappresentanza di tutti i comuni a essa obbligatoriamente partecipanti; mentre soltanto sui cittadini, fruitori del servizio pubblico e destinatari finali dell’onere di pagamento del servizio di smaltimento rifiuti, i costi di gestione, attraverso l’imposizione della T.A.R.I., vengono in realtà definitivamente a gravare (T.A.R. Puglia, Lecce, sezione prima, 18 aprile 2017, n. 594), stante l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, mediante imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza, ai sensi dell’art. 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Sicché i Comuni rivestono, nella specie, una posizione derivata, accessoria e riflessa (Consiglio di Stato, sezione quinta, 30 aprile 2018, n. 2595), come tale inidonea a radicare in capo agli stessi l’interesse a ricorrere.
È stato pure condivisibilmente rilevato che il rapporto giuridico che scaturisce dalla determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è un rapporto di natura tributaria, che intercorre tra l’Amministrazione e gli amministrati, che sono i singoli cittadini: e questi soltanto subiscono il pregiudizio economico derivante dalla supposta erronea determinazione delle voci di costo dello smaltimento dei rifiuti: soltanto a questi è concessa la facoltà (e l’onere) di contestare la determinazione tariffaria al momento in cui la stessa si attualizza con la richiesta di pagamento (Consiglio di Stato, sezione quarta, 30 giugno 2017, n. 3217) ovvero già con l’adozione della delibera di fissazione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, qualora se ne possa constatare la immediata lesività per gli appartenenti a tali categorie, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (Consiglio di Stato, sezione quinta, 16 settembre 2024, n. 7601, con cui si è precisato trattarsi di questione che va decisa caso per caso, dal momento che, al fine di valutare l’immediata lesività della delibera tariffaria, sono da ritenere decisivi: per un verso, il contenuto della delibera; per altro verso, il tenore delle censure).
Peraltro, con l’ iniziativa giudiziaria in esame, il Comune, nel contestare la correttezza delle modalità dell’esercizio delle competenze dell’AG, propone sostanzialmente un’azione surrogatoria nell’interesse del singolo utente definitivamente inciso (anche non residente nel Comune ricorrente), inammissibile nel nostro ordinamento, poiché non pertiene al Comune agire in surroga rispetto all’interesse vantato dai propri cittadini, né al comune pertiene la tutela delle posizioni economiche degli amministrati (in tesi incisi da un errato innalzamento della tariffa) perché l'interesse collettivo della comunità comunale non coincide con l’interesse individuale dei cittadini utenti del servizio, essendo quest’ultimo perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo (Consiglio di Stato, sezione quarta, 30 giugno 2017, n. 3217; per omologhe considerazioni, T.A.R. Campania, Napoli, sezione prima, 26 settembre 2011, n. 4495, T.A.R. Lazio, Roma, sezione seconda quater, 6 agosto 2014, n. 8748).
Né la semplice posta negativa in bilancio dell’Ente è sufficiente a determinare una lesione effettivamente incidente sulla sfera giuridica del Comune, in assenza di allegazione di concreti, definiti e definitivi riscontri al riguardo, in specie in termini di costi imputati direttamente, necessariamente e definitivamente alle casse comunali e non ai singoli utenti (Consiglio di Stato, sezione quarta, 9 maggio 2024, n. 4183).
3.3 Da quanto fin qui esposto deriva con chiarezza l’inammissibilità per difetto di legittimazione e d’interesse a ricorrere dei primi quattro motivi di ricorso, pienamente sovrapponibili alle censure proposte nei giudizi definiti con le su richiamate sentenze nn. 24/2025, 25/2025, 26/2025, 158/2025, 159/2025, 160/2025, 265/2025 e 266/2025 della Sezione.
3.4 La parte ricorrente ha correttamente evidenziato che, a differenza degli altri giudizi già definiti dalla Sezione con le su indicate sentenze, in questa sede è stata censurata anche la violazione delle prerogative dei Comuni e, per essi, del Comitato dei delegati (quinto e sesto motivo), il che farebbe riemergere sia la legittimazione sia l’interesse ad agire; rammenta all’uopo quanto recentemente osservato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 1056 del 10 febbraio 2025 allorquando, sebbene in un obiter, afferma che “ i Comuni, essendo soggetti partecipanti all’Autorità d’Ambito, possono impugnare le relative deliberazioni solo in quanto lesive delle proprie prerogative”.
In tal senso si è espressa anche altra parte della giurisprudenza.
Con particolare sforzo argomentativo, ad esempio, il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, con sentenza n. 4255 del 2025, ha osservato quanto segue.
“…il Comune, partecipante obbligatoriamente all’Ente d’Ambito, gode… di una legittimazione “attenuata” ad impugnare le deliberazioni dell’E.d.A., vale a dire non generale ed assoluta, ma riconoscibile - anche al fine di non frustrare la ratio sottesa alla richiamata normativa statale e regionale - nei soli limiti in cui tali deliberazioni si riflettano negativamente sulla posizione del Comune stesso all’interno dell’E.d.A., pregiudicandone le facoltà partecipative.
Per le deliberazioni rientranti nell’ambito di competenza dell’E.d.A. ben può dunque trovare applicazione il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale - formatosi principalmente sull'ufficio di consigliere comunale ma evidentemente estensibile anche ai componenti di altri organi rappresentativi – secondo il quale i singoli membri di un organo collegiale sono legittimati ad impugnare le deliberazioni del collegio di cui fanno parte solo se fanno valere le pretese al regolare svolgimento del loro ufficio, giacché, ove fossero legittimati ad impugnare le deliberazioni alla cui assunzione hanno partecipato, verrebbe alterato lo stesso principio della collegialità dell'organo deliberante e del rispetto, da parte della minoranza, della volontà della maggioranza regolarmente formatasi, che è volontà imputabile all'organo.
Giova precisare che tale orientamento trova applicazione con riferimento non solo alle delibere dell’organo di appartenenza, ma anche di altri organi dello stesso ente, con la conseguenza che i medesimi principi devono trovare applicazione anche per i Comuni che – pur rappresentati nell’Assemblea dei Sindaci sulla base dell’ordito normativo sopra richiamato – non siano parte del Consiglio d’Ambito, venendo pur sempre in rilievo questioni rimesse alla dialettica tra organi dell’ente. I componenti dell'organo non sono infatti di norma legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza “poiché il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive ed atteso che i conflitti interorganici trovano la loro composizione in via amministrativa” (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022, n. 698, cit.). In tal senso è stato infatti precisato che “va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (Sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale), a eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all'interno dell'organo o dell'ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell'organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione a un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all'interno dell'organo o dell'ente” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 novembre 2006, n. 3749) e che deve ritenersi esclusa “l'ammissibilità di un'azione di singoli consiglieri in relazione ad un contrasto funzionale tra consiglio comunale e giunta, dal momento che tale contrasto non riguarda in modo diretto il singolo consigliere, ma i consessi dei quali i consiglieri fanno parte, che, come organi della stessa persona giuridica, non sono legittimati a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, l'uno contro gli atti dell'altro” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022, n. 698).
Sulla base del richiamato orientamento, dunque, la legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni collegiali può essere riconosciuta laddove siano addotte violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell'organo o vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sullo ius ad officium, che compromettano il corretto esercizio del mandato (come nel caso di erronee modalità di convocazione dell'organo, violazione dell'ordine del giorno, inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare e, più in generale, per tutte quelle circostanze che precludano in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (cfr. ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 novembre 2020, n. 5641), con la precisazione che “l'impugnabilità delle deliberazioni collegiali da parte del componente dell'organo non è invece mai ammessa per motivi attinenti in via esclusiva al contenuto intrinseco della deliberazione” (Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2164)”.
3.5 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche alle censure in disamina potrebbe al più affermarsi la legittimazione dei Comuni a impugnare le determine AG ove assunte con pregiudizio delle proprie prerogative, ma i motivi di ricorso rimangono inammissibili per difetto d’interesse.
Come è noto, infatti, i motivi di ricorso ammissibili vanno circoscritti all’interesse dichiarato dalla parte ricorrente; interesse che, nel caso di specie, è stato individuato nella necessità di evitare “pesanti e immediate ricadute sotto il profilo finanziario per i bilanci comunali”; interesse che, come chiarito al punto 3.2, è un interesse di mero fatto.
Come è noto, infatti, la legittimazione a ricorrere si distingue dall’interesse a ricorrere poiché non dipende dai riflessi pratici scaturenti dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale a vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico. Il che induce, preliminarmente, ad accertare se il ricorrente sia o meno titolare di un interesse qualificato e differenziato legittimante l’azione di annullamento proposta, rilevando i vantaggi dell’eventuale caducazione dei provvedimenti amministrativi impugnati in un secondo momento, allorché risulti comprovata la legittimazione a ricorrere dell’interessato, non potendosi, in mancanza, ascrivere rilievo legittimante soltanto alle utilità pratiche perseguite in giudizio.
L’interesse a ricorrere, infatti, impone un accertamento sia di diritto sia di fatto nella parte in cui occorre in concreto valutare (a valle) le conseguenze pratiche del chiesto annullamento sulla sfera giuridica del ricorrente, mentre la legittimazione a ricorrere costituisce una questione preliminare in quanto puramente di diritto, implicando per il giudice la verifica prioritaria (a monte) della strumentalità dell’azione proposta rispetto ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata a prescindere dalle pratiche utilità perseguite da colui il quale agisce in giudizio (in termini, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7928 del 2023).
Nel caso di specie, sempre con riferimento alle due censure in discorso, se può riconoscersi la legittimazione dei Comuni a far valere la lesione di proprie asserite prerogative, non può invece negarsi che, alla luce di quanto fin qui esposto, le conseguenze di un eventuale annullamento dell’atto gravato ricadrebbero non sulla sfera giuridica dei Comuni, bensì su quella sui cittadini, fruitori del servizio pubblico e destinatari finali dell’onere di pagamento del servizio di smaltimento rifiuti, con conseguente inammissibilità per difetto d’interesse.
3.6 Il quinto e il sesto motivo, ad ogni buon conto, si rivelano altresì infondati.
La legge regionale n. 24 del 2012 non prevede che il Comitato dei delegati partecipi all’aggiornamento delle tariffe e, pertanto, il procedimento che ha condotto all’adozione delle determine impugnate è corretto e non si è verificata alcuna lesione delle sue prerogative e, per esso, dei Comuni. L’aggiornamento delle tariffe, infatti, è un atto gestionale di ordinaria amministrazione che, ai sensi dell’art. 10 bis della l. r. n. 204 del 2012, spetta al Direttore generale. Direttore Generale che, come si è già evidenziato al punto 3.1, risponde proprio allo stesso Comitato dei delegati per il tramite del suo Presidente, il quale vigila sul buon funzionamento dell’AG nel suo complesso (art. 6 dello Statuto AG).
Nel caso di specie, non è stata dedotta alcuna lesione di siffatte prerogative.
Né siffatta disciplina, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, può ritenersi sospetta d’incostituzionalità per violazione degli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152 del 2006 i quali, in asserita attuazione dell’art. 118, comma 1, Cost., avrebbero assegnato ai Comuni (e per essi al Comitato dei delegati) la specifica funzione amministrativa di determinare le tariffe di conferimento.
L’art. 198, infatti, prevede che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, senza attribuire agli stessi la funzione di aggiornare le tariffe in discorso.
L’art. 203, poi, nel disciplinare lo schema tipo del contratto di servizio per l’attività di raccolta tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato, stabilisce che lo schema deve prevedere, fra l’altro, “i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze”.
Come correttamente rilevato dai controinteressati, il riferimento è alle tariffe della TARI, in quanto si parla di diverse categorie di utenze, e non alle tariffe di conferimento.
Il quinto e il sesto motivo, in definitiva, sono inammissibili e comunque infondati.
4. Il ricorso, in conclusione, è in parte improcedibile, in parte inammissibile e in parte infondato.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della parziale novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse limitatamente al Comune di LL;
- dichiara il ricorso inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO TI, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
NA TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TI | EO TI |
IL SEGRETARIO