TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 402
TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione indice ISTAT

    La censura è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, in quanto i comuni sono direttamente coinvolti nel processo decisionale dell'Agenzia e l'interesse finanziario è di mero fatto, non incidendo direttamente sulla loro sfera giuridica.

  • Inammissibile
    Modalità di applicazione variazione ISTAT

    La censura è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere.

  • Inammissibile
    Mancanza verifica miglioramento servizio o costi efficienti

    La censura è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere.

  • Inammissibile
    Difetto di competenza dell'AG

    La censura è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere.

  • Inammissibile
    Violazione legge regionale n. 24/2012 per mancato concorso del Comitato dei delegati

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'interesse finanziario dei comuni è di mero fatto e non incide direttamente sulla loro sfera giuridica. Inoltre, la legge regionale non prevede la partecipazione del Comitato dei delegati all'aggiornamento delle tariffe, che spetta al Direttore Generale.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale legge regionale n. 24/2012 (in subordine)

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la legge regionale non contrasta con gli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152/2006, i quali non attribuiscono ai Comuni la funzione di aggiornare le tariffe di conferimento.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione indice ISTAT

    La censura è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere.

  • Inammissibile
    Modalità di applicazione variazione ISTAT

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    Difetto di competenza dell'AG

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    Violazione legge regionale n. 24/2012 per mancato concorso del Comitato dei delegati

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'interesse finanziario dei comuni è di mero fatto e non incide direttamente sulla loro sfera giuridica. Inoltre, la legge regionale non prevede la partecipazione del Comitato dei delegati all'aggiornamento delle tariffe, che spetta al Direttore Generale.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale legge regionale n. 24/2012 (in subordine)

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la legge regionale non contrasta con gli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152/2006, i quali non attribuiscono ai Comuni la funzione di aggiornare le tariffe di conferimento.

  • Inammissibile
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    Violazione legge regionale n. 24/2012 per mancato concorso del Comitato dei delegati

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'interesse finanziario dei comuni è di mero fatto e non incide direttamente sulla loro sfera giuridica. Inoltre, la legge regionale non prevede la partecipazione del Comitato dei delegati all'aggiornamento delle tariffe, che spetta al Direttore Generale.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale legge regionale n. 24/2012 (in subordine)

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la legge regionale non contrasta con gli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152/2006, i quali non attribuiscono ai Comuni la funzione di aggiornare le tariffe di conferimento.

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    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'interesse finanziario dei comuni è di mero fatto e non incide direttamente sulla loro sfera giuridica. Inoltre, la legge regionale non prevede la partecipazione del Comitato dei delegati all'aggiornamento delle tariffe, che spetta al Direttore Generale.

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    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la legge regionale non contrasta con gli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152/2006, i quali non attribuiscono ai Comuni la funzione di aggiornare le tariffe di conferimento.

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    Violazione legge regionale n. 24/2012 per mancato concorso del Comitato dei delegati

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'interesse finanziario dei comuni è di mero fatto e non incide direttamente sulla loro sfera giuridica. Inoltre, la legge regionale non prevede la partecipazione del Comitato dei delegati all'aggiornamento delle tariffe, che spetta al Direttore Generale.

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    Illegittimità costituzionale legge regionale n. 24/2012 (in subordine)

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    Violazione legge regionale n. 24/2012 per mancato concorso del Comitato dei delegati

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'interesse finanziario dei comuni è di mero fatto e non incide direttamente sulla loro sfera giuridica. Inoltre, la legge regionale non prevede la partecipazione del Comitato dei delegati all'aggiornamento delle tariffe, che spetta al Direttore Generale.

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    Illegittimità costituzionale legge regionale n. 24/2012 (in subordine)

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la legge regionale non contrasta con gli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152/2006, i quali non attribuiscono ai Comuni la funzione di aggiornare le tariffe di conferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 402
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo