TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET Presidente
Dott. LU NU Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19345/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FRACON FABIO presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale
-pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e , Parte_1 CP_1 mandando al competente Ufficiale di Stato civile di trascrivere l'emananda sentenza.
-dare atto che i coniugi sono autonomi ed economicamente indipendenti, che i medesimi hanno precedentemente definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro e che nulla pertanto dall'uno è dovuto all'altro ex art. 5, co. 6 e ss., L 898/1970 o ad altro titolo.
-affidare congiuntamente ai genitori il figlio ancora minorenne, che rimane Persona_1 anagraficamente collocato presso la madre, con regime di visita con il padre libero e da regolarsi, in ragione dell'età del minore, mediante accordi diretti tra i genitori ed il minore stesso.
pagina 1 di 4 -dare atto che il padre continuerà a contribuire al mantenimento del figlio minore fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, con il versamento alla Sig.ra della somma mensile CP_1 di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
-disporre che le spese straordinarie per il figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e che dette spese dovranno essere determinate, concertate e contabilizzate secondo il protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli sottoscritto a Torino il 15 marzo 2016 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino”.
Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_2 CP_1
04.08.2007. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 550, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007). Dal matrimonio sono nati due figli: , nato il [...] (maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente) e (minore), nato il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 23.11.2016. Con ricorso depositato il 31.10.2024, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. All'udienza del 25.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente. La parte convenuta, non costituita, compariva personalmente, senza difesa tecnica, e non si opponeva all'accoglimento delle domande del ricorrente. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 2 di 4 Sull'affidamento del figlio minore e sulle modalità di visita del genitore non collocatario Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia di separazione. Il diritto di vista del padre, invece, sarà regolato come da dispositivo, secondo accordi tra le parti, tenendo conto delle esigenze di studio e del gradimento del minore, tenendo conto dell'età del medesimo. Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore posto che l'attuale assetto, che appare essere quello più idoneo a contemperare l'esigenza di stabilità del figlio e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento Il ricorrente ha domandato il riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio di Per_1 complessivi 200 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo. La domanda merita di essere accolta. Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come magazziniere e di guadagnare mensilmente circa 1700 euro. Parimenti ha dichiarato di essere gravato dal pagamento dell'affitto di casa di 460 euro mensili. Quanto a parte resistente, ha dichiarato di lavorare come operaia con un contratto a tempo indeterminato e con un guadagno di 1650 euro mensili. Per tali ragioni, tenuto conto dei redditi dichiarati, delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, valutate le esigenze economiche del figlio ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il Pt_1 versamento dell'assegno mensile di 200 euro, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo. Detto contributo economico è dovuto a far data dalla domanda giudiziale.
Sulle altre questioni e sulle spese di lite Parte resistente non ha formulato domanda di assegno divorzile, sicchè nulla deve disporsi in merito. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 3 di 4 DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio, secondo accordi tra le parti, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nonché del suo gradimento;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, entro il 5 di Per_1 ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (ottobre 2024), l'assegno di € 200, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
NULLA in punto spese stante la non opposizione di parte resistente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET Presidente
Dott. LU NU Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19345/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. FRACON FABIO presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale
-pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e , Parte_1 CP_1 mandando al competente Ufficiale di Stato civile di trascrivere l'emananda sentenza.
-dare atto che i coniugi sono autonomi ed economicamente indipendenti, che i medesimi hanno precedentemente definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro e che nulla pertanto dall'uno è dovuto all'altro ex art. 5, co. 6 e ss., L 898/1970 o ad altro titolo.
-affidare congiuntamente ai genitori il figlio ancora minorenne, che rimane Persona_1 anagraficamente collocato presso la madre, con regime di visita con il padre libero e da regolarsi, in ragione dell'età del minore, mediante accordi diretti tra i genitori ed il minore stesso.
pagina 1 di 4 -dare atto che il padre continuerà a contribuire al mantenimento del figlio minore fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, con il versamento alla Sig.ra della somma mensile CP_1 di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
-disporre che le spese straordinarie per il figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e che dette spese dovranno essere determinate, concertate e contabilizzate secondo il protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli sottoscritto a Torino il 15 marzo 2016 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino”.
Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_2 CP_1
04.08.2007. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 550, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007). Dal matrimonio sono nati due figli: , nato il [...] (maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente) e (minore), nato il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 23.11.2016. Con ricorso depositato il 31.10.2024, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. All'udienza del 25.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente. La parte convenuta, non costituita, compariva personalmente, senza difesa tecnica, e non si opponeva all'accoglimento delle domande del ricorrente. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 2 di 4 Sull'affidamento del figlio minore e sulle modalità di visita del genitore non collocatario Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia di separazione. Il diritto di vista del padre, invece, sarà regolato come da dispositivo, secondo accordi tra le parti, tenendo conto delle esigenze di studio e del gradimento del minore, tenendo conto dell'età del medesimo. Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore posto che l'attuale assetto, che appare essere quello più idoneo a contemperare l'esigenza di stabilità del figlio e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento Il ricorrente ha domandato il riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio di Per_1 complessivi 200 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo. La domanda merita di essere accolta. Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come magazziniere e di guadagnare mensilmente circa 1700 euro. Parimenti ha dichiarato di essere gravato dal pagamento dell'affitto di casa di 460 euro mensili. Quanto a parte resistente, ha dichiarato di lavorare come operaia con un contratto a tempo indeterminato e con un guadagno di 1650 euro mensili. Per tali ragioni, tenuto conto dei redditi dichiarati, delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, valutate le esigenze economiche del figlio ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il Pt_1 versamento dell'assegno mensile di 200 euro, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo. Detto contributo economico è dovuto a far data dalla domanda giudiziale.
Sulle altre questioni e sulle spese di lite Parte resistente non ha formulato domanda di assegno divorzile, sicchè nulla deve disporsi in merito. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 3 di 4 DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio, secondo accordi tra le parti, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nonché del suo gradimento;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, entro il 5 di Per_1 ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (ottobre 2024), l'assegno di € 200, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
NULLA in punto spese stante la non opposizione di parte resistente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4