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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Giudice Dott. Wandalba Farano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4651/2025 promossa con ricorso congiunto in data 1.7.2025 da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alberto Brenzone che la rappresenta e difende come da procura in atti e
Parte_2 (C.F. C.F._2 ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Brenzone che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di Meda - Via Adria n. 14 -, di proprietà di entrambi I coniugi, con gli arredi che la compongono, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 9 e 10, viene assegnata alla moglie che provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese condominiali e delle relative utenze (bollette, tassa rifiuti ecc.);
3) il figlio minore Per_1 verrà affidato congiuntamente ai genitori con collocazione presso l'abitazione della mamma;
i genitori continueranno ad assumere insieme tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, cure mediche ecc. del figlio, temendo conto delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) il padre concorrerà nel mantenimento del figlio con la somma mensile di 400,00 euro, rivalutabile annualmente secondo le variazioni Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a favore delle seguenti coordinate bancarie: [...]; 5) le spese straordinarie occorrenti per il figlio minore verranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi;
per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi si richiamano integralmente le linee guida in vigore presso il Tribunale di Monza del 7 maggio 2018;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1 :
- ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e previo accordi con la madre e con il minore;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
- durante le ferie estive per un periodo continuativo di almeno quindici gironi da concordare previamente con la mamma entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, dando atto che per il 2025 Per 1 starà insieme al papà dal 1/08/2025 al 15/08/2025;
- durante le vacanze natalizie per un periodo di sei giorni alternatamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre le vacanze pasquali verranno trascorse con i genitori ad anni alterni.
Nei periodi di vacanza con Per_1 i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli spostamenti indicando località e recapiti;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente ad eventuali assegni di mantenimento;
8) i coniugi dichiarano di avere regolato ogni pendenza di carattere economico per cui, fatto salvo quanto previsto al punto 9) dichiarano di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra;
Parte 2 trasferisce alla signora9) il signor Parte_1 la propria quota del 50% del seguente bene immobile sito in Meda, Via Adria, nel complesso immobiliare denominato
"Residenza Le Rose" e più precisamente: appartamento posto al piano terra con annessi area giardino e vano cantina al piano interrato, nonché il box pure al piano interrato e il posto auto scoperto al piano terra identificato al NCEU rispettivamente come segue:
Foglio 39, mapp. 507, sub 14, cat. A2, classe 1, vani 5,5 sup. cat. Mq 92, rendita € 610,71, Via Adria
Foglio 39, mapp. 507, sub 20, cat. C6, classe 6, mq 45, sup cat. mq rendita € 190,57, Via Adria n.SC, n.SC, p.t. sl;
p. sl;
Foglio 39, mapp. 507, sub 43, cat. C6, classe 4, mq. 12 sup. Cat. Mq 12, rendita € 37,18, Via Adria
n.SC, p.t.;
Coerenze in contorno in senso orario:
in corpo dell'appartamento con l'annessa area a giardino: proprietà di terzi ai mappali 20 e 479, rampa comune di accesso ai boxes, giardino e appartamento al subalterno 15, atrio e vano scala comune al subalterno 3, appartamento e giardino al subalterno 703; del vano cantina: altra cantina al subalterno 17, corridoio comune di accesso, cantina al subalterno
7, terrapieno, cantina al subalterno 4;
del box: corsello d'accesso comune al subalterno 1, box al subalterno 1, terrapieno, cantina al subalterno 14, box al subalterno 21; del posto auto: area di manovra comune al subalterno 1, posto auto al subalterno 42, proprietà di terzi, posto auto al subalterno 44, Il tutto con ogni loro pertinenza e diritti sulle parti comuni condominiali, così come pervenuto con atto in data 7 giugno 2005 rep. 165485, raccolta n. 9192 a rogito Dottoressa Persona_2
Notaio in Milano (doc. 6).
10) le parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni di beni corrispondono esattamente ai diritti di dare e avere spettanti alle stesse per cui chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali di cui all'art. 19 L. 74/87 con applicazione del regime previsto dall'art. 8 lett. F) della tariffa di cui al DPR 131/86 trattandosi di accordi finalizzati e relativi al procedimento di separazione personale e quindi esenti dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa;
11) con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi reciprocamente si rilasciano l'autorizzazione per ottenere la documentazione necessari per l'espatrio.
12) I coniugi richiedono ai sensi dell'art 473 bis - 51 - terzo comma - che l'udienza di comparizione venga sostituita con il deposito di note scritte e a tal proposito fin da ora dichiarano di non volersi riconciliare e si dispensano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto bancari degli ultimi tre anni.
I sottoscritti pertanto chiedono che l'Illustrissimo Tribunale, previa concessione di termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis 51 terzo comma - non essendo loro intenzione
-
riconciliarsi, voglia autorizzarli a vivere separati, omologando la separazione alle condizioni su trascritte
Le parti, con note congiunte dalle stesse sottoscritte e depositate nel fascicolo telematico in data 16.9.2025 e con ulteriore nota depositata in data 15.10.2025, hanno precisato che "la formalizzazione del trasferimento immobiliare, previsto all'art. 9, del ricorso introduttivo sarà effettuato con atto notarile".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata. I.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Rho in data 20.6.1998 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 16.9.2025 per l'udienza del 8.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti II. all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito. III.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra Parte_1 e Parte_2 omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e II. trascritte;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, III. all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. IV.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Giudice Dott. Wandalba Farano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4651/2025 promossa con ricorso congiunto in data 1.7.2025 da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alberto Brenzone che la rappresenta e difende come da procura in atti e
Parte_2 (C.F. C.F._2 ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Brenzone che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di Meda - Via Adria n. 14 -, di proprietà di entrambi I coniugi, con gli arredi che la compongono, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 9 e 10, viene assegnata alla moglie che provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese condominiali e delle relative utenze (bollette, tassa rifiuti ecc.);
3) il figlio minore Per_1 verrà affidato congiuntamente ai genitori con collocazione presso l'abitazione della mamma;
i genitori continueranno ad assumere insieme tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, cure mediche ecc. del figlio, temendo conto delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) il padre concorrerà nel mantenimento del figlio con la somma mensile di 400,00 euro, rivalutabile annualmente secondo le variazioni Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a favore delle seguenti coordinate bancarie: [...]; 5) le spese straordinarie occorrenti per il figlio minore verranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi;
per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi si richiamano integralmente le linee guida in vigore presso il Tribunale di Monza del 7 maggio 2018;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1 :
- ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e previo accordi con la madre e con il minore;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
- durante le ferie estive per un periodo continuativo di almeno quindici gironi da concordare previamente con la mamma entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, dando atto che per il 2025 Per 1 starà insieme al papà dal 1/08/2025 al 15/08/2025;
- durante le vacanze natalizie per un periodo di sei giorni alternatamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre le vacanze pasquali verranno trascorse con i genitori ad anni alterni.
Nei periodi di vacanza con Per_1 i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli spostamenti indicando località e recapiti;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente ad eventuali assegni di mantenimento;
8) i coniugi dichiarano di avere regolato ogni pendenza di carattere economico per cui, fatto salvo quanto previsto al punto 9) dichiarano di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra;
Parte 2 trasferisce alla signora9) il signor Parte_1 la propria quota del 50% del seguente bene immobile sito in Meda, Via Adria, nel complesso immobiliare denominato
"Residenza Le Rose" e più precisamente: appartamento posto al piano terra con annessi area giardino e vano cantina al piano interrato, nonché il box pure al piano interrato e il posto auto scoperto al piano terra identificato al NCEU rispettivamente come segue:
Foglio 39, mapp. 507, sub 14, cat. A2, classe 1, vani 5,5 sup. cat. Mq 92, rendita € 610,71, Via Adria
Foglio 39, mapp. 507, sub 20, cat. C6, classe 6, mq 45, sup cat. mq rendita € 190,57, Via Adria n.SC, n.SC, p.t. sl;
p. sl;
Foglio 39, mapp. 507, sub 43, cat. C6, classe 4, mq. 12 sup. Cat. Mq 12, rendita € 37,18, Via Adria
n.SC, p.t.;
Coerenze in contorno in senso orario:
in corpo dell'appartamento con l'annessa area a giardino: proprietà di terzi ai mappali 20 e 479, rampa comune di accesso ai boxes, giardino e appartamento al subalterno 15, atrio e vano scala comune al subalterno 3, appartamento e giardino al subalterno 703; del vano cantina: altra cantina al subalterno 17, corridoio comune di accesso, cantina al subalterno
7, terrapieno, cantina al subalterno 4;
del box: corsello d'accesso comune al subalterno 1, box al subalterno 1, terrapieno, cantina al subalterno 14, box al subalterno 21; del posto auto: area di manovra comune al subalterno 1, posto auto al subalterno 42, proprietà di terzi, posto auto al subalterno 44, Il tutto con ogni loro pertinenza e diritti sulle parti comuni condominiali, così come pervenuto con atto in data 7 giugno 2005 rep. 165485, raccolta n. 9192 a rogito Dottoressa Persona_2
Notaio in Milano (doc. 6).
10) le parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni di beni corrispondono esattamente ai diritti di dare e avere spettanti alle stesse per cui chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali di cui all'art. 19 L. 74/87 con applicazione del regime previsto dall'art. 8 lett. F) della tariffa di cui al DPR 131/86 trattandosi di accordi finalizzati e relativi al procedimento di separazione personale e quindi esenti dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa;
11) con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi reciprocamente si rilasciano l'autorizzazione per ottenere la documentazione necessari per l'espatrio.
12) I coniugi richiedono ai sensi dell'art 473 bis - 51 - terzo comma - che l'udienza di comparizione venga sostituita con il deposito di note scritte e a tal proposito fin da ora dichiarano di non volersi riconciliare e si dispensano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto bancari degli ultimi tre anni.
I sottoscritti pertanto chiedono che l'Illustrissimo Tribunale, previa concessione di termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis 51 terzo comma - non essendo loro intenzione
-
riconciliarsi, voglia autorizzarli a vivere separati, omologando la separazione alle condizioni su trascritte
Le parti, con note congiunte dalle stesse sottoscritte e depositate nel fascicolo telematico in data 16.9.2025 e con ulteriore nota depositata in data 15.10.2025, hanno precisato che "la formalizzazione del trasferimento immobiliare, previsto all'art. 9, del ricorso introduttivo sarà effettuato con atto notarile".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata. I.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Rho in data 20.6.1998 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 16.9.2025 per l'udienza del 8.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti II. all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito. III.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra Parte_1 e Parte_2 omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e II. trascritte;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, III. all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. IV.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi