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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3725/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Binelli Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Costanzana (VC) il
14/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2017.
pagina 1 di 4 Per_ Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 15/06/2027 e 31/03/201, Per_1 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Costanzana (VC) il 14/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale di AN CE (VC), Via Cesare Battisti n. 33, alla madre;
DÀ ATTO che il padre si impegna a trasferire in altro luogo la sua residenza entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla stipula del presente accordo;
2. DISPONE che i minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera alle ore 21, quando li riaccompagnerà all'abitazione materna. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli dalle 17.30 a dopo cena, allorché saranno riaccompagnati alle 21 presso il domicilio materno, per due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, nella settimana in cui il padre non vede i figli nel week end, ed un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, nella settimana in cui vede i figli nel weekend. Tali orari e disponibilità vengono garantite nei mesi da dicembre ad agosto, con esclusione dunque dei tre mesi in cui si procede al taglio del riso, operazione che richiede la presenza assidua del Sig. e la sua totale disponibilità a Parte_1 lavoro: nei tre mesi succitati (settembre, ottobre, novembre) il Sig. darà tutta la Parte_1 disponibilità possibile alla Sig.ra per tenere i bambini con la frequenza indicata, CP_1 senza però poterla garantire. Tali modalità di visita / frequentazione potranno comunque essere dai genitori modificati ed ampliati di comune accordo, in base alle esigenze lavorative, familiari dei medesimi, nonché in considerazione delle esigenze e necessità e il benessere dei figli minori. Il padre e la madre concorderanno tutte le scelte concernenti la cura, il benessere, l'istruzione e l'educazione dei figli minori, e in particolare, l'indirizzo scolastico e le attività sportive, nonché le decisioni più rilevanti per la salute ed il benessere psico-fisico dei medesimi;
i genitori dovranno reciprocamente tenersi informati in ordine a tutte le necessità, esigenze e bisogni dei minori e consentire agli stessi contatti telefonici con l'altro genitore. Il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie dei genitori;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà con i minori metà del periodo di vacanze comprendente ad anni alterni il pranzo di Natale o il Capodanno e viceversa. Quanto alle festività Pasquali, i bambini trascorreranno le vacanze scolastiche metà con la madre e metà con il padre;
le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) i minori staranno, ad anni alterni, a Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro e viceversa. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ciascun genitore garantisce all'altro la possibilità di contattare i figli quando non li ha con sé;
4. DISPONE che il Sig. versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1 la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese. Tali importi saranno maggiorati del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra per i minori, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa, CP_1 applicandosi per la determinazione delle spese il Protocollo del Tribunale di Vercelli;
5. AUTORIZZA la Sig.ra a continuare a richiedere e percepire interamente CP_1
l'assegno unico;
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
7. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti;
8. DÀ ATTO che le parti convengono che le condizioni sovra esposte saranno efficaci dalla data del deposito del ricorso congiunto.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3725/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sarasso Matteo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Binelli Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Costanzana (VC) il
14/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2017.
pagina 1 di 4 Per_ Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 15/06/2027 e 31/03/201, Per_1 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Costanzana (VC) il 14/01/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale di AN CE (VC), Via Cesare Battisti n. 33, alla madre;
DÀ ATTO che il padre si impegna a trasferire in altro luogo la sua residenza entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla stipula del presente accordo;
2. DISPONE che i minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera alle ore 21, quando li riaccompagnerà all'abitazione materna. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli dalle 17.30 a dopo cena, allorché saranno riaccompagnati alle 21 presso il domicilio materno, per due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, nella settimana in cui il padre non vede i figli nel week end, ed un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, nella settimana in cui vede i figli nel weekend. Tali orari e disponibilità vengono garantite nei mesi da dicembre ad agosto, con esclusione dunque dei tre mesi in cui si procede al taglio del riso, operazione che richiede la presenza assidua del Sig. e la sua totale disponibilità a Parte_1 lavoro: nei tre mesi succitati (settembre, ottobre, novembre) il Sig. darà tutta la Parte_1 disponibilità possibile alla Sig.ra per tenere i bambini con la frequenza indicata, CP_1 senza però poterla garantire. Tali modalità di visita / frequentazione potranno comunque essere dai genitori modificati ed ampliati di comune accordo, in base alle esigenze lavorative, familiari dei medesimi, nonché in considerazione delle esigenze e necessità e il benessere dei figli minori. Il padre e la madre concorderanno tutte le scelte concernenti la cura, il benessere, l'istruzione e l'educazione dei figli minori, e in particolare, l'indirizzo scolastico e le attività sportive, nonché le decisioni più rilevanti per la salute ed il benessere psico-fisico dei medesimi;
i genitori dovranno reciprocamente tenersi informati in ordine a tutte le necessità, esigenze e bisogni dei minori e consentire agli stessi contatti telefonici con l'altro genitore. Il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie dei genitori;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà con i minori metà del periodo di vacanze comprendente ad anni alterni il pranzo di Natale o il Capodanno e viceversa. Quanto alle festività Pasquali, i bambini trascorreranno le vacanze scolastiche metà con la madre e metà con il padre;
le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) i minori staranno, ad anni alterni, a Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro e viceversa. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ciascun genitore garantisce all'altro la possibilità di contattare i figli quando non li ha con sé;
4. DISPONE che il Sig. versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1 la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese. Tali importi saranno maggiorati del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra per i minori, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa, CP_1 applicandosi per la determinazione delle spese il Protocollo del Tribunale di Vercelli;
5. AUTORIZZA la Sig.ra a continuare a richiedere e percepire interamente CP_1
l'assegno unico;
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
7. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti;
8. DÀ ATTO che le parti convengono che le condizioni sovra esposte saranno efficaci dalla data del deposito del ricorso congiunto.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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