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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 408/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.01.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] M.se (MI) il 20.09.1967 Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...],
entrambi assistiti e difesi dell'avv. FRANCESCO FERRARI, presso il cui studio sito in Via dei Platani 82/A, ARESE (MI) sono elettivamente domiciliati;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate (MB) il 13.04.1997
pagina 1 di 3 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate (MB) - anno 1997,
Atto n. 17, Parte 2 seria A)
Divorziati con sentenza n. 3015/2017 del Tribunale di Milano pubblicata il 15.03.2017
con i seguenti figli:
nato il [...] (maggiorenne) e nato il [...] CP_1 Per_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
13.01.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
13/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 3015/2017 del 01.03.2017, pubblicata in data 15.03.2017; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti relativi al mantenimento dei figli, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 3015/2017 pubblicata il 15/03/2017 (RG n. 21796/2015) del Tribunale di Milano, e del provvedimento del Tribunale di Milano del 11/02/2015 depositato il 20/02/2015 (Proc. Anno n. 2014 N. 10962), revocare a Sitem spa l'ordine di pagare direttamente a Parte_2
il contributo al mantenimento di
[...] di € 250 mensili entro il 5 di ogni mese, e stabilire che il Sig. Persona_2 provvederà a versare a l'importo mensile Parte_1 Parte_2 di € 250,00 quale contributo di mantenimento per il figlio oltre il 50% delle spese Per_1 mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche straordinarie riferibili a
[...] ed oltre la quota del 50% degli assegni famigliari ove corrisposti dall'INPS, a Per_2 mezzo bonifico bancario intestato a avente codice IBAN Parte_2
[...] (presso Banco BPM Spa). Versamento da eseguirsi entro il giorno 25 di ogni mese (o giorno lavorativo successivo in caso il
25 dovesse essere festivo) con decorrenza dalla omologa del presente accordo e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ” Per_1
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
pagina 2 di 3 Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 3015/2017 del 01.03.2017, pubblicata in data 15.03.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.01.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] M.se (MI) il 20.09.1967 Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...],
entrambi assistiti e difesi dell'avv. FRANCESCO FERRARI, presso il cui studio sito in Via dei Platani 82/A, ARESE (MI) sono elettivamente domiciliati;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate (MB) il 13.04.1997
pagina 1 di 3 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate (MB) - anno 1997,
Atto n. 17, Parte 2 seria A)
Divorziati con sentenza n. 3015/2017 del Tribunale di Milano pubblicata il 15.03.2017
con i seguenti figli:
nato il [...] (maggiorenne) e nato il [...] CP_1 Per_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
13.01.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
13/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 3015/2017 del 01.03.2017, pubblicata in data 15.03.2017; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti relativi al mantenimento dei figli, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 3015/2017 pubblicata il 15/03/2017 (RG n. 21796/2015) del Tribunale di Milano, e del provvedimento del Tribunale di Milano del 11/02/2015 depositato il 20/02/2015 (Proc. Anno n. 2014 N. 10962), revocare a Sitem spa l'ordine di pagare direttamente a Parte_2
il contributo al mantenimento di
[...] di € 250 mensili entro il 5 di ogni mese, e stabilire che il Sig. Persona_2 provvederà a versare a l'importo mensile Parte_1 Parte_2 di € 250,00 quale contributo di mantenimento per il figlio oltre il 50% delle spese Per_1 mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche straordinarie riferibili a
[...] ed oltre la quota del 50% degli assegni famigliari ove corrisposti dall'INPS, a Per_2 mezzo bonifico bancario intestato a avente codice IBAN Parte_2
[...] (presso Banco BPM Spa). Versamento da eseguirsi entro il giorno 25 di ogni mese (o giorno lavorativo successivo in caso il
25 dovesse essere festivo) con decorrenza dalla omologa del presente accordo e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ” Per_1
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
pagina 2 di 3 Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 3015/2017 del 01.03.2017, pubblicata in data 15.03.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3