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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17967/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL HE Presidente relatrice
SC LD UD
EA CH UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17967/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Sarnico (BG) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliato a Sarnico (BG) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) relative alla separazione consensuale dei coniugi:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, primo comma del C.C.;
1 - ordinare al Comune di Paratico di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , il quale avrà la collocazione Per_1 prevalente presso il domicilio della madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio, previ accordi diretti con lo stesso, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra, il tutto nell'interesse primario del minore;
2. disporre l'obbligo a carico del padre di versare alla madre per il mantenimento ordinario di , Per_1
l'importo di € 250,00 (duecento/50) mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli tra Tribunale di Brescia e
Ordine degli Avvocati di Brescia, siglato in data 14.07.2016, identificato al prot. n. 2208/16, che dichiarano di conoscere e che deve considerarsi qui integralmente ritrascritto;
3. l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
4. Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, gli stessi rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento;
5. I coniugi valuteranno se mettere in vendita la casa familiare oppure se destinarla ai figli, nel frattempo, il Sig.r continuerà a godere in via esclusiva della casa coniugale sita a Paratico, Via Parte_2
Fontane n. 14V, di proprietà di entrambi i coniugi, pagando integralmente la rata del mutuo cointestato, le spese condominiali, nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ed i corrispettivi per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, TARI);
6. Nell'ipotesi in cui uno dei coniugi voglia acquistare la quota di proprietà della casa familiare dell'altro coniuge, il coniuge accollante, si obbliga in via esclusiva a pagare il debito di cui al mutuo cointestato, assunto anche dal coniuge accollato, liberandolo da qualsivoglia obbligazione derivante da tale rapporto contrattuale, come da liberatoria rilasciata dall'istituto di credito, che dovrà essere esibita.
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
8. I coniugi dichiarano che hanno definito i loro rapporti patrimoniali, e di aver diviso consensualmente il loro patrimonio mobiliare ed immobiliare comune.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ISEO (BS) in data 4.05.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ISEO al n. 10, parte II, serie A, anno 2002, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
2 Dall'unione sono nati i figli il 2.10.2003 – maggiorenne ed economicamente autosufficiente -e Per_2
il 22.11.2011. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL HE Presidente relatrice
SC LD UD
EA CH UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17967/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Sarnico (BG) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliato a Sarnico (BG) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) relative alla separazione consensuale dei coniugi:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, primo comma del C.C.;
1 - ordinare al Comune di Paratico di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , il quale avrà la collocazione Per_1 prevalente presso il domicilio della madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio, previ accordi diretti con lo stesso, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra, il tutto nell'interesse primario del minore;
2. disporre l'obbligo a carico del padre di versare alla madre per il mantenimento ordinario di , Per_1
l'importo di € 250,00 (duecento/50) mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli tra Tribunale di Brescia e
Ordine degli Avvocati di Brescia, siglato in data 14.07.2016, identificato al prot. n. 2208/16, che dichiarano di conoscere e che deve considerarsi qui integralmente ritrascritto;
3. l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
4. Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, gli stessi rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento;
5. I coniugi valuteranno se mettere in vendita la casa familiare oppure se destinarla ai figli, nel frattempo, il Sig.r continuerà a godere in via esclusiva della casa coniugale sita a Paratico, Via Parte_2
Fontane n. 14V, di proprietà di entrambi i coniugi, pagando integralmente la rata del mutuo cointestato, le spese condominiali, nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ed i corrispettivi per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, TARI);
6. Nell'ipotesi in cui uno dei coniugi voglia acquistare la quota di proprietà della casa familiare dell'altro coniuge, il coniuge accollante, si obbliga in via esclusiva a pagare il debito di cui al mutuo cointestato, assunto anche dal coniuge accollato, liberandolo da qualsivoglia obbligazione derivante da tale rapporto contrattuale, come da liberatoria rilasciata dall'istituto di credito, che dovrà essere esibita.
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
8. I coniugi dichiarano che hanno definito i loro rapporti patrimoniali, e di aver diviso consensualmente il loro patrimonio mobiliare ed immobiliare comune.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ISEO (BS) in data 4.05.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ISEO al n. 10, parte II, serie A, anno 2002, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
2 Dall'unione sono nati i figli il 2.10.2003 – maggiorenne ed economicamente autosufficiente -e Per_2
il 22.11.2011. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
CL HE
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