Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
È ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che è onere della parte interessata indicare e documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre appello).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 12068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12068 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 19/12/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2899
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 4077/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BISCARO MASSIMILIANO N. IL 30/08/1972;
avverso la sentenza n. 3828/2000 CORTE APPELLO di TORINO, del 25/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino limitatamente alla richiesta del riconoscimento della continuazione;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato - quanto alla ricettazione di carnet di assegni di provenienza furtiva di cui al capo A) - la sentenza di condanna emessa in data 9 dicembre 2004 dal Tribunale di Biella in composizione monocratica a carico di BISCARO MASSIMILIANO, in atti generalizzato, riducendo la pena ritenuta di giustizia per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza dell'art. 81 cpv. c.p. nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di causa e quelli separatamente giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Biella in data 30 gennaio 2007 (erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato che l'appellante non aveva allegato copia della sentenza de qua, risultando in realtà la stessa allegata ai motivi nuovi depositati in data 20 aprile 2013; nel merito, i plurimi reati dovrebbero ritenersi commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso per contiguità spazio-temporale, omogeneità e ripetitività, oltre che quali manifestazioni della medesima spinta a delinquere).
All'odierna udienza pubblica, si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come riportato in epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per difetto di specificità.
Questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 47300 del 29 novembre 2011, CED Cass. n. 251504) ha già ritenuto che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p.. È, peraltro, certamente onere della parte interessata indicare e documentare il ricorrere del presupposto che legittima tale istanza, non rendendola tardiva (ovvero il maturare del separato giudicato dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello). Nel caso di specie, peraltro, non essendo stata in alcun modo documentata la data del separato giudicato, il ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 19 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015