CASS
Sentenza 5 dicembre 2022
Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2022, n. 45987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45987 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) PE FF, nato a [...] il [...]; 2) PE CA, nato a [...] il [...]; Avverso il decreto emessa il 26/10/2021 dalla Corte di appello di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D'Acquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45987 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 27/09/2022 RILEVATO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso il 26 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli respingeva la richiesta di revoca della confisca dei beni delle parti ricorrenti, FF PE e CA PE, che era stata disposta nei loro confronti dalla stessa Corte territoriale con decreto irrevocabile del 12 marzo 2013. L'originario provvedimento ablatorio veniva adottato dalla Corte di appello di Napoli sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria relativi alla situazione finanziaria del nucleo familiare dei prevenuti, corroborata dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di merito, dalla quale emergeva che i redditi dichiarati dai componenti della famiglia PE - il cui introito principale era costituito dai proventi derivanti da alcune attività commerciali di vendita al dettaglio - risultavano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni immobili confiscati. Né era possibile attribuire rilievo alle risorse finanziarie accumulate dal nucleo familiare degli incisi con l'evasione fiscale realizzata nella gestione delle loro attività commerciali, che, anche ad ammettere la veridicità dell'assunto difensivo, risultavano inidonee a legittimare le acquisizioni patrimoniali controverse. Il respingimento dell'istanza presentata da FF PE e CA PE veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli sulla base dell'assenza di elementi di novità probatoria, idonei a determinare una modifica radicale del compendio processuale che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni intestati a FF PE e CA PE nel procedimento di prevenzione presupposto. Gli esiti di queste verifiche reddituali, a loro volta, venivano correlati ai numerosi pregiudizi penali di FF PE, riguardanti i reati di furto e commercio illegale di tabacchi lavorati esteri. Tali pregiudizi penali, infatti, coprivano un arco temporale significativo - traendo origine da comportamenti criminosi posti in essere oltre un ventennio addietro - e confermavano il giudizio di elevata pericolosità sociale originariamente formulato nei confronti dei prevenuti, su cui si fondava il provvedimento ablatorio della cui legittimità si controverte in questa sede. 2. Avverso questa ordinanza FF PE e CA PE, a mezzo dell'avvocato Salvatore D'Antonio, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la 2 restituzione dei beni oggetto dell'originaria misura ablatoria, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sulla loro riconducibilità alle attività illecite di FF PE e, per converso, non essendo stata acquisita alcuna prova dell'esistenza di un nesso di pertinenziallità tra i beni confiscati e i reati presupposti, posti a fondamento dell'originario provvedimento acquisitivo, disposto dalla Corte di appello di Napoli. Si deduceva, in proposito, che le emergenze probatorie, supportate dalle allegazioni difensive, avevano consentito di accertare che i beni controversi erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate medante le condotte di evasione fiscale realizzate nello svolgimento delle attività commerciali gestite dalla famiglia PE, che potevano ritenersi legittimamente utilizzabili per l'acquisizione dei beni in questione. Si deduceva, infine, che la Corte di appello di Napoli aveva omesso di considerare le giustificazioni fornite la difesa del ricorrente, che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, erano fondate sulle allegazioni contabili prodotte in giudizio, su cui ci si era espressi in termini congetturali e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da FF PE e CA PE sono infondati. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, consente la revoca del provvedimento di confisca, chiarendo come l'istituto in esame «è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio;
affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270144-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 7462 del 30/01j2018, Lunardi, Rv. 272091-01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238-01). Questo orientamento interpretativo, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale che, a sua volta, trae origine dal risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art.
2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei 3 confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01). In questo, stratificato, contesto sistematico, occorre considerare i singoli passaggi motivazionali del provvedimento emesso il 26 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, così come censurati dalle parti ricorrenti - FF PE e CA PE allo scopo di verificarne la coerenza e la congruità argomentativa alla luce dei principi di diritto che si sono richiamati. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio Osserva il Collegio che, la difesa di FF PE e CA PE non forniva indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali del provvedimento impugnato rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta revoca della confisca dei beni oggetto di ablazione, originariamente disposta dalla Corte di appello di Napoli, su cui occorreva soffermarsi analiticamente. In questa cornice, innanzitutto, si consideri che la difesa delle parti ricorrenti - FF PE e CA PE - attraverso una, pur estesa parte narrativa, articolava una serie di considerazioni di natura esclusivamente fattuale, finalizzate a sollecitare inammissibili valutazioni di merito ovvero a esprimere meri dissensi valutativi sul vaglio del compendio probatorio acquisito dalla Corte di appello di Napoli, che non possono essere assumere alcun rilievo utile alla stregua dei limiti intrinseci del sindacato di legittimità. Secondo la Corte di appello di Napoli, anche a volere ipotizzare il coinvolgimento dell'intera famiglia PE nelle operazioni di finanziamento delle acquisizioni controverse, non si riteneva dimostrato che i ricorrenti disponessero delle somme necessarie a effettuare l'acquisto dei beni confiscati, tenuto conto della consistenza modesta dei redditi percepiti dai soggetti incisi, che, all'evidenza, apparivano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni medesimi. La Corte territoriale napoletana, invero, richiamando il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, valorizzava il divario reddituale esistente tra le risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia PE e gli acquisti controversi;
tali dati reddituali venivano correlati all'assenza di allegazioni documentali relative ai pagamenti effettuati dai ricorrenti in favore 4 dei venditori dei beni acquistati, non potendo rilevare, a tal proposito, la generica indicazione della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto da risorse finanziarie conseguenti all'attività di evasione fiscale poste in essere dai prevenuti. Le deduzioni difensive, in ogni caso, non appaiono idonee a corroborare l'assunto difensivo, atteso che l'intestazione dei beni di cui si controverte e le allegazioni generiche fornite in ordine all'asserita evasione fiscale posta in essere dai prevenuti nello svolgimento delle loro attività commerciali imponevano di applicare la presunzione di disponibilità illecita dei beni confiscati, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la •sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa [...1» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988-01). Le parti ricorrenti, dunque, anziché formulare improprie censure fattuali sulle ragioni che giustificavano la misura ablatoria presupposi:a (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, cit.; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, cit.; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, cit.), avrebbero dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Napoli, incentrate sulle modeste disponibilità finanziarie della famiglia PE, su cui si fondavano le censure difensive, esplicitando, relativamente ai profili contabili segnalati, le ragioni che non consentivano di recepire la prospettazione accusatoria. 3.1. Alle, pur dirimenti, considerazioni esposte nel paragrafo precedente deve aggiungersi che le parti ricorrenti non introducevano elementi di novità utili all'accoglimento della richiesta di revoca della confisca oggetto di vaglio, tali non potendo ritenersi le conclusioni alle quali perveniva la difesa degli incisi, che, come si è detto nel paragrafo precedente, si limitava a una mera rivalutazione della documentazione contabile oggetto dell'originario vaglio ablatorio da parte della Corte di appello di Napoli - peraltro fondata su una piattaforma valutativa inadeguata rispetto all'effettivo valore dei beni sottoposti a confisca -, che aveva ritenuto le risorse finanziarie di cui disponevano FF PE e CA PE inidonee a consentire l'acquisto dei beni confiscati. L'infondatezza contabile delle conclusioni difensive, a ben vedere, si rivelava decisiva ai fini del respingimento della richiesta di revoca in esame, in 5 conseguenza del fatto che le parti ricorrenti avevano introdotto nel giudizio in esame tali elementi di giudizio, deducendone le assertivamente connotazioni di novità, sulle quali si incentrava l'ineccepibile vaglio della Corte territoriale napoletana, finalizzato a verificare se gli stessi potessero essere ritenuti prove nuove, idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...]», come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, sul piano fattuale, la prova nuova non può consistere in un qualsiasi elemento favorevole al prevenuto, il quale finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una, non consentita, forma di impugnazione tardiva;
mentre, sul piano processuale, costituisce una prova nuova solo quella idonea a determinare una modifica radicale delle conclusioni alle quali si era pervenuti nel procedimento di prevenzione presupposto. Il provvedimento di confisca, infatti, è suscettibile di revoca, a condizione che sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'eventuale irreversibilità dell'ablazione, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita. Tuttavia, a fronte di tale esigenze di garanzia dei soggetti passivi dell'ablazione, non possono essere rimessi in discussione con l'istanza di revoca del provvedimento irrevocabile di confisca, in assenza di profili di novità, elementi di giudizio già considerati nel procedimento di prevenzione presupposto, censurati, come nel caso di specie, in termini assertivi o meramente rivalutativi (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, cit.). 4. Le considerazioni esposte impongono di rigettare i ricorsi proposti da FF PE e CA PE, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 settembre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D'Acquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45987 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 27/09/2022 RILEVATO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso il 26 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli respingeva la richiesta di revoca della confisca dei beni delle parti ricorrenti, FF PE e CA PE, che era stata disposta nei loro confronti dalla stessa Corte territoriale con decreto irrevocabile del 12 marzo 2013. L'originario provvedimento ablatorio veniva adottato dalla Corte di appello di Napoli sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria relativi alla situazione finanziaria del nucleo familiare dei prevenuti, corroborata dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di merito, dalla quale emergeva che i redditi dichiarati dai componenti della famiglia PE - il cui introito principale era costituito dai proventi derivanti da alcune attività commerciali di vendita al dettaglio - risultavano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni immobili confiscati. Né era possibile attribuire rilievo alle risorse finanziarie accumulate dal nucleo familiare degli incisi con l'evasione fiscale realizzata nella gestione delle loro attività commerciali, che, anche ad ammettere la veridicità dell'assunto difensivo, risultavano inidonee a legittimare le acquisizioni patrimoniali controverse. Il respingimento dell'istanza presentata da FF PE e CA PE veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli sulla base dell'assenza di elementi di novità probatoria, idonei a determinare una modifica radicale del compendio processuale che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni intestati a FF PE e CA PE nel procedimento di prevenzione presupposto. Gli esiti di queste verifiche reddituali, a loro volta, venivano correlati ai numerosi pregiudizi penali di FF PE, riguardanti i reati di furto e commercio illegale di tabacchi lavorati esteri. Tali pregiudizi penali, infatti, coprivano un arco temporale significativo - traendo origine da comportamenti criminosi posti in essere oltre un ventennio addietro - e confermavano il giudizio di elevata pericolosità sociale originariamente formulato nei confronti dei prevenuti, su cui si fondava il provvedimento ablatorio della cui legittimità si controverte in questa sede. 2. Avverso questa ordinanza FF PE e CA PE, a mezzo dell'avvocato Salvatore D'Antonio, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la 2 restituzione dei beni oggetto dell'originaria misura ablatoria, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sulla loro riconducibilità alle attività illecite di FF PE e, per converso, non essendo stata acquisita alcuna prova dell'esistenza di un nesso di pertinenziallità tra i beni confiscati e i reati presupposti, posti a fondamento dell'originario provvedimento acquisitivo, disposto dalla Corte di appello di Napoli. Si deduceva, in proposito, che le emergenze probatorie, supportate dalle allegazioni difensive, avevano consentito di accertare che i beni controversi erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate medante le condotte di evasione fiscale realizzate nello svolgimento delle attività commerciali gestite dalla famiglia PE, che potevano ritenersi legittimamente utilizzabili per l'acquisizione dei beni in questione. Si deduceva, infine, che la Corte di appello di Napoli aveva omesso di considerare le giustificazioni fornite la difesa del ricorrente, che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, erano fondate sulle allegazioni contabili prodotte in giudizio, su cui ci si era espressi in termini congetturali e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da FF PE e CA PE sono infondati. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, consente la revoca del provvedimento di confisca, chiarendo come l'istituto in esame «è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio;
affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270144-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 7462 del 30/01j2018, Lunardi, Rv. 272091-01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238-01). Questo orientamento interpretativo, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale che, a sua volta, trae origine dal risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art.
2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei 3 confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01). In questo, stratificato, contesto sistematico, occorre considerare i singoli passaggi motivazionali del provvedimento emesso il 26 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, così come censurati dalle parti ricorrenti - FF PE e CA PE allo scopo di verificarne la coerenza e la congruità argomentativa alla luce dei principi di diritto che si sono richiamati. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio Osserva il Collegio che, la difesa di FF PE e CA PE non forniva indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali del provvedimento impugnato rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta revoca della confisca dei beni oggetto di ablazione, originariamente disposta dalla Corte di appello di Napoli, su cui occorreva soffermarsi analiticamente. In questa cornice, innanzitutto, si consideri che la difesa delle parti ricorrenti - FF PE e CA PE - attraverso una, pur estesa parte narrativa, articolava una serie di considerazioni di natura esclusivamente fattuale, finalizzate a sollecitare inammissibili valutazioni di merito ovvero a esprimere meri dissensi valutativi sul vaglio del compendio probatorio acquisito dalla Corte di appello di Napoli, che non possono essere assumere alcun rilievo utile alla stregua dei limiti intrinseci del sindacato di legittimità. Secondo la Corte di appello di Napoli, anche a volere ipotizzare il coinvolgimento dell'intera famiglia PE nelle operazioni di finanziamento delle acquisizioni controverse, non si riteneva dimostrato che i ricorrenti disponessero delle somme necessarie a effettuare l'acquisto dei beni confiscati, tenuto conto della consistenza modesta dei redditi percepiti dai soggetti incisi, che, all'evidenza, apparivano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni medesimi. La Corte territoriale napoletana, invero, richiamando il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, valorizzava il divario reddituale esistente tra le risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia PE e gli acquisti controversi;
tali dati reddituali venivano correlati all'assenza di allegazioni documentali relative ai pagamenti effettuati dai ricorrenti in favore 4 dei venditori dei beni acquistati, non potendo rilevare, a tal proposito, la generica indicazione della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto da risorse finanziarie conseguenti all'attività di evasione fiscale poste in essere dai prevenuti. Le deduzioni difensive, in ogni caso, non appaiono idonee a corroborare l'assunto difensivo, atteso che l'intestazione dei beni di cui si controverte e le allegazioni generiche fornite in ordine all'asserita evasione fiscale posta in essere dai prevenuti nello svolgimento delle loro attività commerciali imponevano di applicare la presunzione di disponibilità illecita dei beni confiscati, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la •sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa [...1» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988-01). Le parti ricorrenti, dunque, anziché formulare improprie censure fattuali sulle ragioni che giustificavano la misura ablatoria presupposi:a (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, cit.; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, cit.; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, cit.), avrebbero dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Napoli, incentrate sulle modeste disponibilità finanziarie della famiglia PE, su cui si fondavano le censure difensive, esplicitando, relativamente ai profili contabili segnalati, le ragioni che non consentivano di recepire la prospettazione accusatoria. 3.1. Alle, pur dirimenti, considerazioni esposte nel paragrafo precedente deve aggiungersi che le parti ricorrenti non introducevano elementi di novità utili all'accoglimento della richiesta di revoca della confisca oggetto di vaglio, tali non potendo ritenersi le conclusioni alle quali perveniva la difesa degli incisi, che, come si è detto nel paragrafo precedente, si limitava a una mera rivalutazione della documentazione contabile oggetto dell'originario vaglio ablatorio da parte della Corte di appello di Napoli - peraltro fondata su una piattaforma valutativa inadeguata rispetto all'effettivo valore dei beni sottoposti a confisca -, che aveva ritenuto le risorse finanziarie di cui disponevano FF PE e CA PE inidonee a consentire l'acquisto dei beni confiscati. L'infondatezza contabile delle conclusioni difensive, a ben vedere, si rivelava decisiva ai fini del respingimento della richiesta di revoca in esame, in 5 conseguenza del fatto che le parti ricorrenti avevano introdotto nel giudizio in esame tali elementi di giudizio, deducendone le assertivamente connotazioni di novità, sulle quali si incentrava l'ineccepibile vaglio della Corte territoriale napoletana, finalizzato a verificare se gli stessi potessero essere ritenuti prove nuove, idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...]», come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, sul piano fattuale, la prova nuova non può consistere in un qualsiasi elemento favorevole al prevenuto, il quale finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una, non consentita, forma di impugnazione tardiva;
mentre, sul piano processuale, costituisce una prova nuova solo quella idonea a determinare una modifica radicale delle conclusioni alle quali si era pervenuti nel procedimento di prevenzione presupposto. Il provvedimento di confisca, infatti, è suscettibile di revoca, a condizione che sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'eventuale irreversibilità dell'ablazione, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita. Tuttavia, a fronte di tale esigenze di garanzia dei soggetti passivi dell'ablazione, non possono essere rimessi in discussione con l'istanza di revoca del provvedimento irrevocabile di confisca, in assenza di profili di novità, elementi di giudizio già considerati nel procedimento di prevenzione presupposto, censurati, come nel caso di specie, in termini assertivi o meramente rivalutativi (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, cit.). 4. Le considerazioni esposte impongono di rigettare i ricorsi proposti da FF PE e CA PE, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 settembre 2022.