Art. 2.
I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente art. 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1 aprile successivo:
primo numero estratto, lire dieci milioni;
quattro successivi numeri estratti per ciascuno, lire cinque milioni;
venti successivi numeri estratti, pr ciascuno, lire un milione.
In totale, premi n. 25 per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.
I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.
I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente art. 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1 aprile successivo:
primo numero estratto, lire dieci milioni;
quattro successivi numeri estratti per ciascuno, lire cinque milioni;
venti successivi numeri estratti, pr ciascuno, lire un milione.
In totale, premi n. 25 per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.
I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.