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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13166 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 23422/2021 del R.G., pendente tra con l'Avv. LI CALSI FABIO, Parte_1
ATTRICE
E con l'Avv. FILESI MARCO, Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis: disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione,
Nel merito ed in via principale:
- Accertare e dichiarare che il Contratto di Locazione Finanziaria Immobiliare N.
IF/01049255 (ex n. 77899), contratto di leasing, sottoscritto in data del 29.09.2005, è affetto da parziale nullità per difetto di causa per i motivi di cui in narrativa.
- Accertare e dichiarare che il detto contratto di leasing contiene pattuizioni usurarie per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 644 c.p. ed art. 1815 c.c. s.c., in quanto stipulati fin dalla pattuizione con tassi, oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura.
- Accertare e dichiarare, altresì, che il citato contratto di leasing è usurario in ragione del fatto che già al momento della sua pattuizione sono stati convenuti tassi effettivi e tassi di
Pagina 1 di 15 mora che hanno determinato il superamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del detto contratto.
- Accertare e dichiarare, altresì, che il descritto contratto di leasing è affetto da usura atteso che, al momento della sua pattuizione, è stato convenuto un TEG che, unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese e oneri indicati in contratto, spese per la polizza assicurativa), ha determinano il travalicamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione dello stesso contratto.
- Accertare e dichiarare che il contratto di leasing sottoscritto in data 29.09.2005 è affetto da nullità poiché realizzato in virtù di un accordo illecito ai sensi degli artt. 101 TFUE e 53
Accordo SEE, ponendo, altresì, in essere la fattispecie della pratica concordata illecita.
- Ritenere e dichiarare che il descritto contratto di leasing è nullo per indeterminatezza del
Tasso Euribor del TAN pattuiti nonché per il tasso corrispettivo manipolato.
- Accertare e dichiarare, anche alla luce dell'art. 21 del contratto di leasing in questione (si veda supra sub 2.3.7), che l'istituto di credito convenuto ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante comprensivo di capitale e di interessi corrispettivi.
-Accertare e dichiarare, altresì, che il contratto di leasing per cui è causa sia usurario atteso che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso effettivo di mora comprensivo di penale e un TEG in ipotesi di estinzione anticipata superiore al tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo atto.
- Ritenere e dichiarare che l'interesse di mora è indeterminato.
- Ritenere e dichiarare, pertanto, la violazione dell'art. 117 TUB sul detto tasso di mora.
-Accertare e dichiarare che l'interesse moratorio deve essere necessariamente computato ai fini del calcolo del TEG al momento della pattuizione contrattuale (art 1 l. n. 24 del 2001).
- Ritenere e dichiarare comunque l'illiceità degli interessi usurari;
- Ritenere e dichiarare, quindi, che il contratto di leasing supra meglio descritto, per effetto dell'art. 644, comma 1, c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c, sia risultato usurario e non sono dovuti interessi di qualsivoglia genere, neanche legali;
- Accertare relativamente al detto contratto di leasing per effetto dell'usurarietà che alla data dell'01.10.2014, di estinzione anticipata, parte attrice aveva corrisposto alla banca la maggiore somma per interessi e competenze non dovuti pari ad € 63.257,49 e ciò oltre agli interessi legali pari ad € 8.817,77, calcolati su quanto illegittimamente corrisposto dalla
Pagina 2 di 15 data di apertura e sino alla data di chiusura, determinandosi un importo complessivo di €
72.075,26, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa;
- Dichiarare, pertanto, che la società attrice risulta essere creditrice della somma di €
72.075,26, oltre agli ulteriori interessi legali dalla richiesta al soddisfo, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa.
- Condannare, pertanto, la società al pagamento della somma di € Controparte_1
72.075,26, oltre agli interessi legali dalla prima richiesta al soddisfo, in favore della società
“ . Parte_1
In via gradatamente subordinata:
- Accertare e dichiarare, comunque la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché per mancata indicazione del
TAEG.
- Accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto Par l dichiarato dalla convenuta risulta difforme dal TAEG applicato. CP_2
- Accertare e dichiarare, che le pattuizioni degli interessi comportano effetti anatocistici.
- Ritenere e dichiarare che il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di leasing de quo non può assolutamente essere maggiorato, ad libitum, nel piano di ammortamento.
- Ritenere, quindi, che il tasso di interesse pattuito nel contratto di leasing è indeterminato e, per effetto del combinato disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c. e dell'art. 118
T.U.B., gli interessi devono essere ricalcolati al tasso legale e/o al tasso sostitutivo indicato;
- Accertare, pertanto, che per effetto della sola indeterminatezza dei tassi la società dovrà restituire alla società “ la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 32.956,35.
- Condannare, conseguentemente ed alternativamente all'usura, la società
[...]
odierna convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
restituzione delle somme illegittimamente riscosse per effetto della indeterminatezza dei tassi applicati, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della società “
[...]
, quantificate in euro € 32.956,35 o in quella maggior o minor somma che Parte_1
verrà determinata in corso di causa in esito alla nominanda CTU.
- Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza buona fede nell'esecuzione dei rapporti intercorsi con l'odierna attrice, con ogni
Pagina 3 di 15 conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito.
- Ritenere e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
- Ritenere e dichiarare la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale per violazione dell'art. art. 1815 c.c..
- Ritenere e dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2.
- Ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 1175 c.c. che sancisce solennemente che le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo la regola della correttezza e nel rispetto di un reciproco diritto - dovere di buona fede in contraendo.
- Condannare la banca convenuta, ex art. 13 del D. Lgs. n. 28 del 2010, al pagamento delle spese sostenute, per avere ingiustificatamente rifiutato la proposta di mediazione offertale dall'odierna attrice.
- Condannare, in ogni caso, la società al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del presente giudizio;
(come da foglio di precisazione del 15.01.2025) - Disporre il richiamo del CTU affinché risponda alle osservazioni avanzate ed elabori i conteggi mediante l'applicazione delle formule di matematica finanziaria indicate dall'attrice;
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare tutte le domande avversarie, giacché infondate in fatto e diritto per le ragioni spiegate in atto, con la vittoria delle spese, anche generali e dei compensi della lite, nei confronti della parte soccombente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di locazione finanziaria 1F/01049255 (ex n. 77899) del 29.09.2005 in ragione del superamento del c.d. tasso soglia degli interessi pattuiti, anche a titolo di mora, nonché della indeterminatezza delle ulteriori condizioni contrattuali, e condannarsi la alla Controparte_1
restituzione in suo favore delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione del contratto, per il complessivo importo di € 72.075,26, oltre agli accessori di legge o, in via subordinata, alla restituzione della somma di € 32.956,35.
Pagina 4 di 15 Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che, nel contestare integralmente la domanda avversa, ne chiedeva il rigetto.
In corso di causa veniva disposto l'espletamento di CTU contabile e, all'udienza del
17.9.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Stante la quantità e diversità delle contestazioni ed eccezioni proposte dagli attori, si esamineranno le medesime separatamente, in autonomi paragrafi.
Interessi usurari.
Secondo la prospettazione di parte attrice, il contratto di leasing in esame presenterebbe un tasso di mora e un TEG superiore al tasso soglia, il che ne determinerebbe la gratuità ai sensi dell'art. 1815 c.c.; la genericità della formulazione della domanda non consente di ritenerne perfettamente individuabile l'oggetto, dal momento che la sulla Parte_1 base dei fumosi accertamenti peritali in atti, si è limitata a formulare le conclusioni sopra riportate senza premurarsi di dimostrare né, ancora più a monte, di allegare, gli elementi concreti di riferimento di tale affermazione (sulla necessità che la contestazione relativa all'usurarietà dei tassi, pur se trattasi di questione rilevabile anche d'ufficio, v. Cass. sez. 3,
n. 2311 del 30.01.2018, in motivazione;
sez. 1, n. 24013 del 6/09/2021).
In ogni caso, anche alla luce dell'espletata CTU -le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici- la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Invero, né il TEG (4,38%) né gli interessi di mora contrattualmente previsti risultano superiori al tasso soglia all'epoca vigente (8,025%).
Per quanto concerne il primo, individuato dal CTU nella misura sopra indicata, non si comprende quali costi non siano stati computati nel medesimo, tali da determinarne un valore differente idoneo al superamento del tasso soglia;
la genericità dell'allegazione attorea impedisce pertanto di aderire a tale ricostruzione, posto che in ogni caso il CTU ha escluso la sussistenza di costi occulti da computare nel calcolo e ha smentito la metodologia di calcolo utilizzata dal ctp. Ad esempio, non corretta è la prospettazione di parte attrice relativa all'inclusione nel TEG della clausola di estinzione anticipata. Invero, come ormai pacificamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 7352/2022), la
Pagina 5 di 15 commissione di estinzione anticipata costituisce una multa penitenziale, la cui funzione “non
è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, bensì è quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata all'erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996. Come è stato notato da attenta dottrina e giurisprudenza, infatti, se è vero che l'art. 644 c.p. (che contiene la definizione della condotta del reato di usura, la quale funge da base anche per l'applicazione delle norme civilistiche derivate, tra cui l'art. 1815 c.c.), fa riferimento alla promessa di interessi o anche di “altri vantaggi usurari”, in tal modo consentendo un'applicazione molto ampia della norma, che non includa soltanto i meri tassi di interesse (anche all'evidente fine di evitare pattuizioni elusive), è pur vero che la medesima norma precisa come tali vantaggi debbano essere pattuiti, quale “corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”. E ciò senza voler ulteriormente considerare che tale prestazione è meramente eventuale e si applica, appunto, soltanto in caso di estinzione anticipata del rapporto, il che la rende un costo meramente ipotetico, che non può essere considerato puramente e semplicemente insieme agli altri oneri contrattuali certi (e, del resto, in caso di sua applicazione, verrebbe meno l'applicazione degli interessi corrispettivi e di mora contrattualmente pattuiti, sicché non si può certo aggiungere o cumulare tale voce con gli interessi previsti per l'ordinario svolgimento del rapporto, pena la indebita e non corretta duplicazione di voci).
Per gli interessi moratori, poi, deve precisarsi, come correttamente rilevato dal CTU, che il metodo di calcolo del tasso soglia deve essere adeguato in virtù del principio di simmetria costantemente affermato dalla giurisprudenza tra metodo di calcolo del TEGM e metodo di calcolo del tasso soglia (cfr. Cass. SSUU n. 19597/2020: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei
Pagina 6 di 15 decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”); sicché il tasso soglia all'epoca vigente risulta pari all'11,175%, pertanto superiore al tasso moratorio contrattualmente previsto (Decreto Ministeriale del 15.6.2005, periodo di applicazione III trimestre 2005, Categoria operazione Leasing - oltre 50.000: (5,35%+2,1%)* 1,5 = CP_3
11,175) che, sulla base delle stesse affermazioni di parte attrice, risulta pari al 9,148%.
Peraltro, non si aderisce alla tesi attorea secondo cui agli interessi moratori andrebbero sommati gli interessi corrispettivi. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito, che, dal momento della mora, gli interessi moratori si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (cfr. anche Cass. Civ., n. 13144/2023). Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve versare gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell' obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi, trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.
Non solo, ma in ogni caso, anche nell'ipotesi di usurarietà accertata, sarebbero comunque dovuti gli interessi di mora, nella misura di quelli corrispettivi leciti ex art. 1224 c.c. (cfr.
Cass. SS.UU. n. 19597/2020). Da ciò discende che la domanda di parte attrice non è
Pagina 7 di 15 sicuramente accoglibile nella parte in cui -assumendo che dalla usurarietà dei tassi deriverebbe la totale gratuità del contratto- chiede la restituzione di tutte le somme pagate nel corso del rapporto a titolo di interessi, dovendosi la richiesta di ripetizione limitare, al più, ai soli interessi moratori.
Ad ogni modo, stante la mancata pattuizione di interessi moratori in misura usuraria, come chiarito, la doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Inaccoglibile poi è anche la prospettazione di un'usura sopravvenuta, in quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 24675/2017, la nozione di interesse usurario è rinvenibile solo nell'art. 644 c.p., la cui interpretazione autentica è stata compiuta dall'art. 1 comma 1 del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito in L. n. 24/2001), che ha dato rilievo, ai fini della verifica dell'usura, esclusivamente al momento della pattuizione degli interessi, non potendosi configurare quindi una nullità sopravvenuta della clausola degli interessi divenuti superiori al tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale. Inoltre, nel caso di specie, anche tale allegazione risulta del tutto generica, non essendo stata non solo prodotta ma neppure dedotta la corresponsione di interessi superiori al tasso soglia in uno specifico periodo di riferimento, né risultando la stessa dalla perizia di parte depositata.
Indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Parimenti infondata è la prospettazione attorea circa una presunta indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art. 117 comma 7 TUB, 118 TUB, 1346 c.c..
La CTU ha, infatti, evidenziato come nel contratto e nel documento di sintesi fossero indicati, oltre al TAN (3,898 %, cfr. art. 5bis del contratto e documento di sintesi), anche i parametri di indicizzazione nonché gli effettivi importi dei canoni in scadenza e oggetto di ammortamento.
In relazione la tasso leasing, va precisato che le istruzioni della Banca d'Italia di cui alla
Circolare 21.4.1999, prescrivono di indicare il tasso interno di attualizzazione, inteso come il tasso per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo di acquisto finale (al netto delle imposte), contrattualmente previsti.
Ciononostante, deve ritenersi che dall'indicazione, in luogo del tasso leasing effettivo come sopra descritto, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione di nullità ex art. 117 TUB invocata da parte attrice, ossia l'applicazione dell'art. 117 comma 4 o 6 TUB con
Pagina 8 di 15 relativo ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero di quelli al tasso legale.
In primo luogo, appare ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso in quanto “il canone pattuito -anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa- ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art.
1284 cod. civ.” (Cass. civ. n. 14760/2008).
Inoltre, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12889/2021,
l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustificherebbe in due ipotesi: l'inosservanza dell'art. 117, comma 4, TUB a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie.
Il tasso leasing effettivo è infatti calcolabile e del resto è stato calcolato dal perito di parte attrice, nonché dal CTU, essendo in contratto esplicitati in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto: elementi che sono da considerarsi idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto («la mancata indicazione, nel contratto, del “tasso leasing” non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di
Pagina 9 di 15 incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata», Cass. Civ. Ordinanza n. 28824/2023).
Quanto, poi, alla difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato - dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno - è del tutto priva di fondamento l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione del T.A.N per relativa difformità rispetto al T.A.E.–tasso annuo effettivo, quale risultante ad esso superiore, poiché il T.A.N ed il T.A.E costituiscono parametri distinti, basati su diversi criteri di calcolo, tenendo quest'ultimo conto della mensilizzazione dei pagamenti;
di talché è del tutto fisiologico che, nella stessa operazione, essi presentino valori diversi e che il T.A.E. sia, appunto, superiore al T.A.N. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, al più, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (Cass. n.
12889/2021); richiesta, che nella fattispecie, non è stata nemmeno avanzata.
Per quanto attiene alla mancata indicazione del TAEG/ISC, si rileva che il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G. ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 soltanto se stipulato con un consumatore;
negli altri casi è sufficiente che il testo contrattuale riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, pubblicate in G.U. del 19.8.2003.
Ancora, non emergono, anche sulla base della CTU, costi occulti applicati dalla Banca, che, peraltro, sono dedotti in modo assolutamente generico e senza alcun riferimento specifico alle fatture prodotte in giudizio.
Nullità derivata per rinvio al parametro Euribor.
Parte attrice contesta poi la nullità degli interessi pattuiti e del meccanismo di indicizzazione, in quanto gli stessi utilizzano come paramento di riferimento il tasso EURIBOR, che sarebbe illecito perché giudicato in contrasto con la normativa antitrust comunitaria.
È ormai nota la vicenda per cui la Commissione Europea, in funzione di autorità preposta al controllo delle regole di concorrenza sul mercato europeo, con la delibera del 4.12.2013 (doc.
Pagina 10 di 15 10 allegato all'atto di citazione), ha accertato, per il periodo dal settembre 2005 al maggio
2008, una condotta anticoncorrenziale, violativa dell'art. 101 del Trattato, posta in essere da alcune banche, consistente in collusioni e contatti bilaterali tra gli operatori finanziari, diretti ad influenzare la rilevazione dei tassi medi che sta alla base della determinazione del parametro Euribor, specificamente in relazione al mercato dei derivati;
come si evince chiaramente dalla descrizione delle condotte contenuta nella citata delibera, la Commissione ha riscontrato l'esistenza di accordi diretti alla distorsione del libero mercato, applicando le conseguenti sanzioni pecuniarie, senza però verificare con certezza che tali condotte abbiano avuto in concreto efficacia distorsiva sulla determinazione del parametro Euribor e, comunque, senza inficiare la validità stessa di tale parametro.
Quindi, in primo luogo, la citata delibera non ha certo dichiarato la nullità del parametro
EURIBOR e di tutti i tassi che ad esso facessero riferimento.
Né può validamente sostenersi che la riscontrata condotta anticoncorrenziale, in quanto illecita e in contrasto con i principi di diritto comunitario, abbia determinato una nullità
“derivata” del parametro Euribor, con conseguente invalidità di qualunque contratto o clausola che a tale parametro facesse riferimento.
Non può essere applicato il principio stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
41994 del 30.12.2021, che ha dichiarato la nullità di alcune clausole inserite in contratti di fideiussione e riproduttive delle condizioni standard predisposte dall'ABI, sull'assunto che lo schema ABI era stato dichiarato nullo con delibera della Banca d'Italia n. 55/2005 in quanto costituente una intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/90 e che, pertanto, tale nullità si sarebbe comunicata “a valle”, nei contratti riproduttivi di tali clausole.
Il principio giurisprudenziale stabilito da tale nota pronuncia non è in alcun modo estensibile ed applicabile al caso di specie, per la assoluta diversità delle fattispecie.
Infatti, nel caso delle fideiussioni, dal momento che il contenuto delle condizioni contrattuali elaborate dall'ABI era stato ritenuto frutto di intesa restrittiva della concorrenza, la riproduzione nel singolo contratto delle predette clausole, costituiva diretta attuazione dell'accordo anticoncorrenziale, cosicché si è potuta ravvisare la nullità dei contratti “a valle”, come conseguenza diretta dell'illiceità dell'intesa restrittiva “a monte”; totalmente diverso è il caso di specie, ove, come detto, la Commissione avrebbe accertato una condotta illecita di alcuni istituti di credito, diretta alla manipolazione del tasso EURIBOR, senza però alcun riscontro sul fatto che tale tentativo fosse in effetti riuscito e si fosse tradotto in un
Pagina 11 di 15 concreto aumento del predetto tasso. Con la conseguenza che, sanzionata la condotta illecita delle banche che avevano dato vita all'intesa, non ne può discendere la nullità assoluta del tasso EURIBOR e l'inutilizzabilità dello stesso quale parametro oggettivo, esterno al contratto, per la determinazione del tasso di interesse moratorio, o anche dell'indicizzazione del tasso corrispettivo, non potendosi, appunto, applicare il principio giurisprudenziale della nullità derivata, sancito in fattispecie completamente diversa per presupposti ed elementi costitutivi (in tal senso si vedano Trib. Verona, 15 Febbraio 2022, in IlCaso.it, sez. giurisprudenza, 26754; C. App. Milano 29.09.2021, ibidem; più di recente, si veda Appello
Firenze, 15 Aprile 2024, ibidem, Sez. Giurisprudenza, 31118 e C. App. Ancona, sez. I, n. 750 del 25.05.2025, in https://www.dirittodelrisparmio.it/2025/05/28/).
La contestata condotta anticoncorrenziale, pertanto, darebbe astrattamente diritto alla parte contraente di ottenere il risarcimento del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti, ove fornisca la relativa prova, ma detta domanda non risulta neanche svolta nel presente giudizio. In conclusione, deve quindi ritenersi che “l'intesa illecita va distinta dagli effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all'entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale” (così C. App. Milano cit.). Tali conclusioni sono state confermate anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 12007 del 03/05/2024, ha ritenuto che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”. Ebbene, parte attrice non ha neanche allegato (oltre a non avere provato) che la abbia CP_2
Pagina 12 di 15 partecipato agli accordi de quibus o ne fosse a conoscenza ed abbia inteso conformare il regolamento contrattuale a dette pratiche.
Altrettanto infondata è l'eccepita indeterminatezza del rinvio al tasso Euribor, atteso che dal documento di sintesi si evince chiaramente che si tratta di Euribor a 3 mesi e su base di calcolo a 365 giorni, sì da escludere qualsivoglia incertezza in ordine al parametro di indicizzazione pattuito.
Piano di ammortamento e anatocismo.
La eccepisce, ancora, la mancata indicazione della tipologia di Parte_1 ammortamento e sostiene che, dal momento che tale sistema di calcolo –rispetto ad altri pure esistenti ed applicati nella prassi bancaria e finanziaria (quali l'ammortamento alla francese con interesse semplice o l'ammortamento all'italiana)– incide sull'ammontare effettivo del tasso di interesse e, dunque, sul costo del contratto, la sua mancata indicazione e pattuizione, si tradurrebbe nella incompleta esposizione di tutte le condizioni contrattuali e dei costi ed oneri dell'operazione finanziaria.
Se la premessa “matematico finanziaria” da cui parte l'attore è corretta ed innegabile, non è invece altrettanto valida la conclusione giuridica che se ne vuole trarre, poiché, a fronte di un contratto di leasing che elenca nel dettaglio tutte le condizioni economiche e, in particolare, che indica il capitale di base (coincidente con il prezzo di acquisto dell'immobile da parte della società locatrice, maggiorato di alcune spese), il tasso di interesse nominale annuo, le spese e gli oneri accessori e, soprattutto, l'ammontare totale del corrispettivo da restituire alla banca (che è formato, appunto, dal capitale iniziale, maggiorato degli interessi), la misura di ogni singola rata ed il numero delle rate da pagare (si veda il documento di sintesi sub doc.
2), è evidente come le prescrizioni dell'art. 117 comma 4 TUB siano pienamente rispettate, essendo il cliente posto in condizione di conoscere nel dettaglio il costo integrale dell'operazione. Ebbene, il fatto che non sia esplicitamente indicato il metodo di calcolo della singola rata e, segnatamente, la sua composizione (poiché nell'ammortamento alla francese la rata è costante per tutto il rapporto, e la quota imputata ad interessi e quella a capitale variano con il progredire del tempo, diminuendo con il passare del tempo la quota di interessi ed aumentando quella a titolo di capitale) è irrilevante ai fini della valutazione della determinatezza o determinabilità delle condizioni contrattuali pattuite, poiché costituisce soltanto il presupposto matematico, sulla base del quale è calcolata la singola rata ed il costo
Pagina 13 di 15 complessivo dell'operazione, come detto, esplicitamente indicati in contratto;
per il cliente è dunque indifferente che tale metodo sia o meno indicato, poiché egli è comunque in grado di conoscere il corrispettivo della locazione finanziaria. Diversamente argomentando, sarebbe come sostenere la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse espressamente indicato nel contratto, solo perché non sono stati esplicitati i criteri matematico-finanziari o di tecnica bancaria che hanno portato alla sua quantificazione in quella specifica misura. E difatti è la stessa attrice, nei propri scritti conclusionali, ad affermare che dalle condizioni contrattuali era chiaramente desumibile la tipologia di ammortamento alla francese
Con riferimento all'applicazione del metodo di ammortamento francese, la società attrice – sia pur in maniera accennata e abbastanza generica – sembra anche contestare che lo stesso determini un effetto anatocistico sugli interessi, con conseguente violazione dell'art. 1283
c.c.. La tesi – più volte portata al vaglio dei Tribunali e delle Corti di Appello di tutta Italia –
è stata disattesa e smentita non solo dalla giurisprudenza di merito, ma anche di recente dalle
Sezioni Unite della Cassazione (SS UU n. 15130/24), che hanno giustamente sottolineato che il metodo di calcolo e composizione della rata proprio dell'ammortamento alla francese, non implica alcun effetto anatocistico, dal momento che la quota di interessi è pur sempre calcolata (in base al tasso contrattuale), sulla quota capitale residua alla data di scadenza della rata stessa, e non vengono, quindi, addebitati interessi su altri interessi, né è previsto alcun meccanismo di capitalizzazione periodica.
Ne consegue, anche sotto questo profilo, l'infondatezza della pretesa attorea e il rigetto delle domande da essa formulate.
Violazione della buona fede.
Parimenti non meritevole di accoglimento è l'asserita violazione delle regole di correttezza da parte della convenuta nel corso del rapporto contrattuale, dedotta in modo del tutto aspecifico, senza alcun riferimento alle condotte concrete in cui si sarebbe sostanziata la violazione. Né può ritenersi che le doglianze già rigettate possano di per sé rilevare come condotte contrarie a buona fede, appunto perché sono risultate tutte infondate e, dunque, non
è ascrivibile alla società concedente alcuna condotta illecita, indebita o scorretta.
Spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, liquidate
Pagina 14 di 15 in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi €
14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GU– devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 23422/2021, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- condanna la in persona del l.r. pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore della in persona del l.r. pro tempore, delle spese di Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 25.10.2023.
Così deciso in Roma, in data 25/09/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
________________________
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT, dr.ssa Giulia
VESPUCCI.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 23422/2021 del R.G., pendente tra con l'Avv. LI CALSI FABIO, Parte_1
ATTRICE
E con l'Avv. FILESI MARCO, Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis: disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione,
Nel merito ed in via principale:
- Accertare e dichiarare che il Contratto di Locazione Finanziaria Immobiliare N.
IF/01049255 (ex n. 77899), contratto di leasing, sottoscritto in data del 29.09.2005, è affetto da parziale nullità per difetto di causa per i motivi di cui in narrativa.
- Accertare e dichiarare che il detto contratto di leasing contiene pattuizioni usurarie per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 644 c.p. ed art. 1815 c.c. s.c., in quanto stipulati fin dalla pattuizione con tassi, oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura.
- Accertare e dichiarare, altresì, che il citato contratto di leasing è usurario in ragione del fatto che già al momento della sua pattuizione sono stati convenuti tassi effettivi e tassi di
Pagina 1 di 15 mora che hanno determinato il superamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del detto contratto.
- Accertare e dichiarare, altresì, che il descritto contratto di leasing è affetto da usura atteso che, al momento della sua pattuizione, è stato convenuto un TEG che, unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese e oneri indicati in contratto, spese per la polizza assicurativa), ha determinano il travalicamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione dello stesso contratto.
- Accertare e dichiarare che il contratto di leasing sottoscritto in data 29.09.2005 è affetto da nullità poiché realizzato in virtù di un accordo illecito ai sensi degli artt. 101 TFUE e 53
Accordo SEE, ponendo, altresì, in essere la fattispecie della pratica concordata illecita.
- Ritenere e dichiarare che il descritto contratto di leasing è nullo per indeterminatezza del
Tasso Euribor del TAN pattuiti nonché per il tasso corrispettivo manipolato.
- Accertare e dichiarare, anche alla luce dell'art. 21 del contratto di leasing in questione (si veda supra sub 2.3.7), che l'istituto di credito convenuto ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante comprensivo di capitale e di interessi corrispettivi.
-Accertare e dichiarare, altresì, che il contratto di leasing per cui è causa sia usurario atteso che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso effettivo di mora comprensivo di penale e un TEG in ipotesi di estinzione anticipata superiore al tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo atto.
- Ritenere e dichiarare che l'interesse di mora è indeterminato.
- Ritenere e dichiarare, pertanto, la violazione dell'art. 117 TUB sul detto tasso di mora.
-Accertare e dichiarare che l'interesse moratorio deve essere necessariamente computato ai fini del calcolo del TEG al momento della pattuizione contrattuale (art 1 l. n. 24 del 2001).
- Ritenere e dichiarare comunque l'illiceità degli interessi usurari;
- Ritenere e dichiarare, quindi, che il contratto di leasing supra meglio descritto, per effetto dell'art. 644, comma 1, c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c, sia risultato usurario e non sono dovuti interessi di qualsivoglia genere, neanche legali;
- Accertare relativamente al detto contratto di leasing per effetto dell'usurarietà che alla data dell'01.10.2014, di estinzione anticipata, parte attrice aveva corrisposto alla banca la maggiore somma per interessi e competenze non dovuti pari ad € 63.257,49 e ciò oltre agli interessi legali pari ad € 8.817,77, calcolati su quanto illegittimamente corrisposto dalla
Pagina 2 di 15 data di apertura e sino alla data di chiusura, determinandosi un importo complessivo di €
72.075,26, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa;
- Dichiarare, pertanto, che la società attrice risulta essere creditrice della somma di €
72.075,26, oltre agli ulteriori interessi legali dalla richiesta al soddisfo, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa.
- Condannare, pertanto, la società al pagamento della somma di € Controparte_1
72.075,26, oltre agli interessi legali dalla prima richiesta al soddisfo, in favore della società
“ . Parte_1
In via gradatamente subordinata:
- Accertare e dichiarare, comunque la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché per mancata indicazione del
TAEG.
- Accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto Par l dichiarato dalla convenuta risulta difforme dal TAEG applicato. CP_2
- Accertare e dichiarare, che le pattuizioni degli interessi comportano effetti anatocistici.
- Ritenere e dichiarare che il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di leasing de quo non può assolutamente essere maggiorato, ad libitum, nel piano di ammortamento.
- Ritenere, quindi, che il tasso di interesse pattuito nel contratto di leasing è indeterminato e, per effetto del combinato disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c. e dell'art. 118
T.U.B., gli interessi devono essere ricalcolati al tasso legale e/o al tasso sostitutivo indicato;
- Accertare, pertanto, che per effetto della sola indeterminatezza dei tassi la società dovrà restituire alla società “ la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 32.956,35.
- Condannare, conseguentemente ed alternativamente all'usura, la società
[...]
odierna convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
restituzione delle somme illegittimamente riscosse per effetto della indeterminatezza dei tassi applicati, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della società “
[...]
, quantificate in euro € 32.956,35 o in quella maggior o minor somma che Parte_1
verrà determinata in corso di causa in esito alla nominanda CTU.
- Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza buona fede nell'esecuzione dei rapporti intercorsi con l'odierna attrice, con ogni
Pagina 3 di 15 conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito.
- Ritenere e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
- Ritenere e dichiarare la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale per violazione dell'art. art. 1815 c.c..
- Ritenere e dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2.
- Ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 1175 c.c. che sancisce solennemente che le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo la regola della correttezza e nel rispetto di un reciproco diritto - dovere di buona fede in contraendo.
- Condannare la banca convenuta, ex art. 13 del D. Lgs. n. 28 del 2010, al pagamento delle spese sostenute, per avere ingiustificatamente rifiutato la proposta di mediazione offertale dall'odierna attrice.
- Condannare, in ogni caso, la società al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del presente giudizio;
(come da foglio di precisazione del 15.01.2025) - Disporre il richiamo del CTU affinché risponda alle osservazioni avanzate ed elabori i conteggi mediante l'applicazione delle formule di matematica finanziaria indicate dall'attrice;
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare tutte le domande avversarie, giacché infondate in fatto e diritto per le ragioni spiegate in atto, con la vittoria delle spese, anche generali e dei compensi della lite, nei confronti della parte soccombente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di locazione finanziaria 1F/01049255 (ex n. 77899) del 29.09.2005 in ragione del superamento del c.d. tasso soglia degli interessi pattuiti, anche a titolo di mora, nonché della indeterminatezza delle ulteriori condizioni contrattuali, e condannarsi la alla Controparte_1
restituzione in suo favore delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione del contratto, per il complessivo importo di € 72.075,26, oltre agli accessori di legge o, in via subordinata, alla restituzione della somma di € 32.956,35.
Pagina 4 di 15 Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che, nel contestare integralmente la domanda avversa, ne chiedeva il rigetto.
In corso di causa veniva disposto l'espletamento di CTU contabile e, all'udienza del
17.9.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Stante la quantità e diversità delle contestazioni ed eccezioni proposte dagli attori, si esamineranno le medesime separatamente, in autonomi paragrafi.
Interessi usurari.
Secondo la prospettazione di parte attrice, il contratto di leasing in esame presenterebbe un tasso di mora e un TEG superiore al tasso soglia, il che ne determinerebbe la gratuità ai sensi dell'art. 1815 c.c.; la genericità della formulazione della domanda non consente di ritenerne perfettamente individuabile l'oggetto, dal momento che la sulla Parte_1 base dei fumosi accertamenti peritali in atti, si è limitata a formulare le conclusioni sopra riportate senza premurarsi di dimostrare né, ancora più a monte, di allegare, gli elementi concreti di riferimento di tale affermazione (sulla necessità che la contestazione relativa all'usurarietà dei tassi, pur se trattasi di questione rilevabile anche d'ufficio, v. Cass. sez. 3,
n. 2311 del 30.01.2018, in motivazione;
sez. 1, n. 24013 del 6/09/2021).
In ogni caso, anche alla luce dell'espletata CTU -le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici- la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Invero, né il TEG (4,38%) né gli interessi di mora contrattualmente previsti risultano superiori al tasso soglia all'epoca vigente (8,025%).
Per quanto concerne il primo, individuato dal CTU nella misura sopra indicata, non si comprende quali costi non siano stati computati nel medesimo, tali da determinarne un valore differente idoneo al superamento del tasso soglia;
la genericità dell'allegazione attorea impedisce pertanto di aderire a tale ricostruzione, posto che in ogni caso il CTU ha escluso la sussistenza di costi occulti da computare nel calcolo e ha smentito la metodologia di calcolo utilizzata dal ctp. Ad esempio, non corretta è la prospettazione di parte attrice relativa all'inclusione nel TEG della clausola di estinzione anticipata. Invero, come ormai pacificamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 7352/2022), la
Pagina 5 di 15 commissione di estinzione anticipata costituisce una multa penitenziale, la cui funzione “non
è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, bensì è quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata all'erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996. Come è stato notato da attenta dottrina e giurisprudenza, infatti, se è vero che l'art. 644 c.p. (che contiene la definizione della condotta del reato di usura, la quale funge da base anche per l'applicazione delle norme civilistiche derivate, tra cui l'art. 1815 c.c.), fa riferimento alla promessa di interessi o anche di “altri vantaggi usurari”, in tal modo consentendo un'applicazione molto ampia della norma, che non includa soltanto i meri tassi di interesse (anche all'evidente fine di evitare pattuizioni elusive), è pur vero che la medesima norma precisa come tali vantaggi debbano essere pattuiti, quale “corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”. E ciò senza voler ulteriormente considerare che tale prestazione è meramente eventuale e si applica, appunto, soltanto in caso di estinzione anticipata del rapporto, il che la rende un costo meramente ipotetico, che non può essere considerato puramente e semplicemente insieme agli altri oneri contrattuali certi (e, del resto, in caso di sua applicazione, verrebbe meno l'applicazione degli interessi corrispettivi e di mora contrattualmente pattuiti, sicché non si può certo aggiungere o cumulare tale voce con gli interessi previsti per l'ordinario svolgimento del rapporto, pena la indebita e non corretta duplicazione di voci).
Per gli interessi moratori, poi, deve precisarsi, come correttamente rilevato dal CTU, che il metodo di calcolo del tasso soglia deve essere adeguato in virtù del principio di simmetria costantemente affermato dalla giurisprudenza tra metodo di calcolo del TEGM e metodo di calcolo del tasso soglia (cfr. Cass. SSUU n. 19597/2020: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei
Pagina 6 di 15 decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”); sicché il tasso soglia all'epoca vigente risulta pari all'11,175%, pertanto superiore al tasso moratorio contrattualmente previsto (Decreto Ministeriale del 15.6.2005, periodo di applicazione III trimestre 2005, Categoria operazione Leasing - oltre 50.000: (5,35%+2,1%)* 1,5 = CP_3
11,175) che, sulla base delle stesse affermazioni di parte attrice, risulta pari al 9,148%.
Peraltro, non si aderisce alla tesi attorea secondo cui agli interessi moratori andrebbero sommati gli interessi corrispettivi. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito, che, dal momento della mora, gli interessi moratori si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (cfr. anche Cass. Civ., n. 13144/2023). Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve versare gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell' obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi, trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.
Non solo, ma in ogni caso, anche nell'ipotesi di usurarietà accertata, sarebbero comunque dovuti gli interessi di mora, nella misura di quelli corrispettivi leciti ex art. 1224 c.c. (cfr.
Cass. SS.UU. n. 19597/2020). Da ciò discende che la domanda di parte attrice non è
Pagina 7 di 15 sicuramente accoglibile nella parte in cui -assumendo che dalla usurarietà dei tassi deriverebbe la totale gratuità del contratto- chiede la restituzione di tutte le somme pagate nel corso del rapporto a titolo di interessi, dovendosi la richiesta di ripetizione limitare, al più, ai soli interessi moratori.
Ad ogni modo, stante la mancata pattuizione di interessi moratori in misura usuraria, come chiarito, la doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Inaccoglibile poi è anche la prospettazione di un'usura sopravvenuta, in quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 24675/2017, la nozione di interesse usurario è rinvenibile solo nell'art. 644 c.p., la cui interpretazione autentica è stata compiuta dall'art. 1 comma 1 del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito in L. n. 24/2001), che ha dato rilievo, ai fini della verifica dell'usura, esclusivamente al momento della pattuizione degli interessi, non potendosi configurare quindi una nullità sopravvenuta della clausola degli interessi divenuti superiori al tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale. Inoltre, nel caso di specie, anche tale allegazione risulta del tutto generica, non essendo stata non solo prodotta ma neppure dedotta la corresponsione di interessi superiori al tasso soglia in uno specifico periodo di riferimento, né risultando la stessa dalla perizia di parte depositata.
Indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Parimenti infondata è la prospettazione attorea circa una presunta indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art. 117 comma 7 TUB, 118 TUB, 1346 c.c..
La CTU ha, infatti, evidenziato come nel contratto e nel documento di sintesi fossero indicati, oltre al TAN (3,898 %, cfr. art. 5bis del contratto e documento di sintesi), anche i parametri di indicizzazione nonché gli effettivi importi dei canoni in scadenza e oggetto di ammortamento.
In relazione la tasso leasing, va precisato che le istruzioni della Banca d'Italia di cui alla
Circolare 21.4.1999, prescrivono di indicare il tasso interno di attualizzazione, inteso come il tasso per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo di acquisto finale (al netto delle imposte), contrattualmente previsti.
Ciononostante, deve ritenersi che dall'indicazione, in luogo del tasso leasing effettivo come sopra descritto, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione di nullità ex art. 117 TUB invocata da parte attrice, ossia l'applicazione dell'art. 117 comma 4 o 6 TUB con
Pagina 8 di 15 relativo ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero di quelli al tasso legale.
In primo luogo, appare ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso in quanto “il canone pattuito -anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa- ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art.
1284 cod. civ.” (Cass. civ. n. 14760/2008).
Inoltre, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12889/2021,
l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustificherebbe in due ipotesi: l'inosservanza dell'art. 117, comma 4, TUB a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie.
Il tasso leasing effettivo è infatti calcolabile e del resto è stato calcolato dal perito di parte attrice, nonché dal CTU, essendo in contratto esplicitati in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto: elementi che sono da considerarsi idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto («la mancata indicazione, nel contratto, del “tasso leasing” non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di
Pagina 9 di 15 incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata», Cass. Civ. Ordinanza n. 28824/2023).
Quanto, poi, alla difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato - dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno - è del tutto priva di fondamento l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione del T.A.N per relativa difformità rispetto al T.A.E.–tasso annuo effettivo, quale risultante ad esso superiore, poiché il T.A.N ed il T.A.E costituiscono parametri distinti, basati su diversi criteri di calcolo, tenendo quest'ultimo conto della mensilizzazione dei pagamenti;
di talché è del tutto fisiologico che, nella stessa operazione, essi presentino valori diversi e che il T.A.E. sia, appunto, superiore al T.A.N. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, al più, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (Cass. n.
12889/2021); richiesta, che nella fattispecie, non è stata nemmeno avanzata.
Per quanto attiene alla mancata indicazione del TAEG/ISC, si rileva che il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G. ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 soltanto se stipulato con un consumatore;
negli altri casi è sufficiente che il testo contrattuale riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, pubblicate in G.U. del 19.8.2003.
Ancora, non emergono, anche sulla base della CTU, costi occulti applicati dalla Banca, che, peraltro, sono dedotti in modo assolutamente generico e senza alcun riferimento specifico alle fatture prodotte in giudizio.
Nullità derivata per rinvio al parametro Euribor.
Parte attrice contesta poi la nullità degli interessi pattuiti e del meccanismo di indicizzazione, in quanto gli stessi utilizzano come paramento di riferimento il tasso EURIBOR, che sarebbe illecito perché giudicato in contrasto con la normativa antitrust comunitaria.
È ormai nota la vicenda per cui la Commissione Europea, in funzione di autorità preposta al controllo delle regole di concorrenza sul mercato europeo, con la delibera del 4.12.2013 (doc.
Pagina 10 di 15 10 allegato all'atto di citazione), ha accertato, per il periodo dal settembre 2005 al maggio
2008, una condotta anticoncorrenziale, violativa dell'art. 101 del Trattato, posta in essere da alcune banche, consistente in collusioni e contatti bilaterali tra gli operatori finanziari, diretti ad influenzare la rilevazione dei tassi medi che sta alla base della determinazione del parametro Euribor, specificamente in relazione al mercato dei derivati;
come si evince chiaramente dalla descrizione delle condotte contenuta nella citata delibera, la Commissione ha riscontrato l'esistenza di accordi diretti alla distorsione del libero mercato, applicando le conseguenti sanzioni pecuniarie, senza però verificare con certezza che tali condotte abbiano avuto in concreto efficacia distorsiva sulla determinazione del parametro Euribor e, comunque, senza inficiare la validità stessa di tale parametro.
Quindi, in primo luogo, la citata delibera non ha certo dichiarato la nullità del parametro
EURIBOR e di tutti i tassi che ad esso facessero riferimento.
Né può validamente sostenersi che la riscontrata condotta anticoncorrenziale, in quanto illecita e in contrasto con i principi di diritto comunitario, abbia determinato una nullità
“derivata” del parametro Euribor, con conseguente invalidità di qualunque contratto o clausola che a tale parametro facesse riferimento.
Non può essere applicato il principio stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
41994 del 30.12.2021, che ha dichiarato la nullità di alcune clausole inserite in contratti di fideiussione e riproduttive delle condizioni standard predisposte dall'ABI, sull'assunto che lo schema ABI era stato dichiarato nullo con delibera della Banca d'Italia n. 55/2005 in quanto costituente una intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/90 e che, pertanto, tale nullità si sarebbe comunicata “a valle”, nei contratti riproduttivi di tali clausole.
Il principio giurisprudenziale stabilito da tale nota pronuncia non è in alcun modo estensibile ed applicabile al caso di specie, per la assoluta diversità delle fattispecie.
Infatti, nel caso delle fideiussioni, dal momento che il contenuto delle condizioni contrattuali elaborate dall'ABI era stato ritenuto frutto di intesa restrittiva della concorrenza, la riproduzione nel singolo contratto delle predette clausole, costituiva diretta attuazione dell'accordo anticoncorrenziale, cosicché si è potuta ravvisare la nullità dei contratti “a valle”, come conseguenza diretta dell'illiceità dell'intesa restrittiva “a monte”; totalmente diverso è il caso di specie, ove, come detto, la Commissione avrebbe accertato una condotta illecita di alcuni istituti di credito, diretta alla manipolazione del tasso EURIBOR, senza però alcun riscontro sul fatto che tale tentativo fosse in effetti riuscito e si fosse tradotto in un
Pagina 11 di 15 concreto aumento del predetto tasso. Con la conseguenza che, sanzionata la condotta illecita delle banche che avevano dato vita all'intesa, non ne può discendere la nullità assoluta del tasso EURIBOR e l'inutilizzabilità dello stesso quale parametro oggettivo, esterno al contratto, per la determinazione del tasso di interesse moratorio, o anche dell'indicizzazione del tasso corrispettivo, non potendosi, appunto, applicare il principio giurisprudenziale della nullità derivata, sancito in fattispecie completamente diversa per presupposti ed elementi costitutivi (in tal senso si vedano Trib. Verona, 15 Febbraio 2022, in IlCaso.it, sez. giurisprudenza, 26754; C. App. Milano 29.09.2021, ibidem; più di recente, si veda Appello
Firenze, 15 Aprile 2024, ibidem, Sez. Giurisprudenza, 31118 e C. App. Ancona, sez. I, n. 750 del 25.05.2025, in https://www.dirittodelrisparmio.it/2025/05/28/).
La contestata condotta anticoncorrenziale, pertanto, darebbe astrattamente diritto alla parte contraente di ottenere il risarcimento del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti, ove fornisca la relativa prova, ma detta domanda non risulta neanche svolta nel presente giudizio. In conclusione, deve quindi ritenersi che “l'intesa illecita va distinta dagli effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all'entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale” (così C. App. Milano cit.). Tali conclusioni sono state confermate anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 12007 del 03/05/2024, ha ritenuto che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”. Ebbene, parte attrice non ha neanche allegato (oltre a non avere provato) che la abbia CP_2
Pagina 12 di 15 partecipato agli accordi de quibus o ne fosse a conoscenza ed abbia inteso conformare il regolamento contrattuale a dette pratiche.
Altrettanto infondata è l'eccepita indeterminatezza del rinvio al tasso Euribor, atteso che dal documento di sintesi si evince chiaramente che si tratta di Euribor a 3 mesi e su base di calcolo a 365 giorni, sì da escludere qualsivoglia incertezza in ordine al parametro di indicizzazione pattuito.
Piano di ammortamento e anatocismo.
La eccepisce, ancora, la mancata indicazione della tipologia di Parte_1 ammortamento e sostiene che, dal momento che tale sistema di calcolo –rispetto ad altri pure esistenti ed applicati nella prassi bancaria e finanziaria (quali l'ammortamento alla francese con interesse semplice o l'ammortamento all'italiana)– incide sull'ammontare effettivo del tasso di interesse e, dunque, sul costo del contratto, la sua mancata indicazione e pattuizione, si tradurrebbe nella incompleta esposizione di tutte le condizioni contrattuali e dei costi ed oneri dell'operazione finanziaria.
Se la premessa “matematico finanziaria” da cui parte l'attore è corretta ed innegabile, non è invece altrettanto valida la conclusione giuridica che se ne vuole trarre, poiché, a fronte di un contratto di leasing che elenca nel dettaglio tutte le condizioni economiche e, in particolare, che indica il capitale di base (coincidente con il prezzo di acquisto dell'immobile da parte della società locatrice, maggiorato di alcune spese), il tasso di interesse nominale annuo, le spese e gli oneri accessori e, soprattutto, l'ammontare totale del corrispettivo da restituire alla banca (che è formato, appunto, dal capitale iniziale, maggiorato degli interessi), la misura di ogni singola rata ed il numero delle rate da pagare (si veda il documento di sintesi sub doc.
2), è evidente come le prescrizioni dell'art. 117 comma 4 TUB siano pienamente rispettate, essendo il cliente posto in condizione di conoscere nel dettaglio il costo integrale dell'operazione. Ebbene, il fatto che non sia esplicitamente indicato il metodo di calcolo della singola rata e, segnatamente, la sua composizione (poiché nell'ammortamento alla francese la rata è costante per tutto il rapporto, e la quota imputata ad interessi e quella a capitale variano con il progredire del tempo, diminuendo con il passare del tempo la quota di interessi ed aumentando quella a titolo di capitale) è irrilevante ai fini della valutazione della determinatezza o determinabilità delle condizioni contrattuali pattuite, poiché costituisce soltanto il presupposto matematico, sulla base del quale è calcolata la singola rata ed il costo
Pagina 13 di 15 complessivo dell'operazione, come detto, esplicitamente indicati in contratto;
per il cliente è dunque indifferente che tale metodo sia o meno indicato, poiché egli è comunque in grado di conoscere il corrispettivo della locazione finanziaria. Diversamente argomentando, sarebbe come sostenere la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse espressamente indicato nel contratto, solo perché non sono stati esplicitati i criteri matematico-finanziari o di tecnica bancaria che hanno portato alla sua quantificazione in quella specifica misura. E difatti è la stessa attrice, nei propri scritti conclusionali, ad affermare che dalle condizioni contrattuali era chiaramente desumibile la tipologia di ammortamento alla francese
Con riferimento all'applicazione del metodo di ammortamento francese, la società attrice – sia pur in maniera accennata e abbastanza generica – sembra anche contestare che lo stesso determini un effetto anatocistico sugli interessi, con conseguente violazione dell'art. 1283
c.c.. La tesi – più volte portata al vaglio dei Tribunali e delle Corti di Appello di tutta Italia –
è stata disattesa e smentita non solo dalla giurisprudenza di merito, ma anche di recente dalle
Sezioni Unite della Cassazione (SS UU n. 15130/24), che hanno giustamente sottolineato che il metodo di calcolo e composizione della rata proprio dell'ammortamento alla francese, non implica alcun effetto anatocistico, dal momento che la quota di interessi è pur sempre calcolata (in base al tasso contrattuale), sulla quota capitale residua alla data di scadenza della rata stessa, e non vengono, quindi, addebitati interessi su altri interessi, né è previsto alcun meccanismo di capitalizzazione periodica.
Ne consegue, anche sotto questo profilo, l'infondatezza della pretesa attorea e il rigetto delle domande da essa formulate.
Violazione della buona fede.
Parimenti non meritevole di accoglimento è l'asserita violazione delle regole di correttezza da parte della convenuta nel corso del rapporto contrattuale, dedotta in modo del tutto aspecifico, senza alcun riferimento alle condotte concrete in cui si sarebbe sostanziata la violazione. Né può ritenersi che le doglianze già rigettate possano di per sé rilevare come condotte contrarie a buona fede, appunto perché sono risultate tutte infondate e, dunque, non
è ascrivibile alla società concedente alcuna condotta illecita, indebita o scorretta.
Spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, liquidate
Pagina 14 di 15 in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi €
14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GU– devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 23422/2021, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- condanna la in persona del l.r. pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore della in persona del l.r. pro tempore, delle spese di Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 25.10.2023.
Così deciso in Roma, in data 25/09/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT, dr.ssa Giulia
VESPUCCI.
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