Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2026, proposto da
IA IA ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Orazio Russo e Rocco Maganuco, con domicilio digitale eletto ex art. 25, comma 1- bis , cod. proc. amm. agli indirizzi PEC rosarioorazio.russo@postecert.it e roccomaganuco@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Comune di CA, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato esecutivo e definitivo ex lege della sentenza del 5 novembre 2025 n. 3130 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, resa nel ricorso iscritto al n. 2108/2025 r.g., avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del Comune di CA e di ogni correlato atto nonché delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali inerenti al caso concreto, con cui è stato illegittimamente negato al ricorrente il permesso di costruire in deroga ex art. 14 del Testo Unico Edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. Giovanni EP TO DA e uditi i difensori della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2026 e depositato in data 26 febbraio 2026 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente - proprietaria d’un’area libera in c/da “ Pedata di San Placido o Ciancianella ” in CA, identificata al foglio 39, mappali 1-211 e 156-5 del nuovo catasto terreni, avente destinazione urbanistica “ D2 Ard Insediamenti Commerciali e Distributivi ” - con istanza dell’11 dicembre 2024 ha richiesto al Comune di CA il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di un supermercato.
L’Ufficio Tecnico Comunale, con nota del 24 febbraio 2025, ha avviato il procedimento di diniego e, malgrado le controdeduzioni del 31 marzo 2025 della ricorrente, ha adottato il diniego definitivo prot. n. 18458 del 7 luglio 2025, ritenendo l’intervento di natura privatistica, non conforme alle previsioni delle N.T.A. del P.R.G. comunale e, per conseguenza, in variante (non meritevole di deroga rispetto alle predette previsioni).
La ricorrente ha dunque proposto ricorso (iscritto al n. r.g. 2108/2025) per l’annullamento del citato provvedimento di diniego nonché dei correlati atti e, per quanto d’interesse, delle connesse disposizioni urbanistiche.
Il Tribunale adito, con sentenza 5 novembre 2025, n. 3130, ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, statuendo che “… nel caso in esame, doveva essere rimessa al Consiglio Comunale di CA, e non, come viceversa avvenuto, al Responsabile dell'Area Urbanistica, la valutazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico e, dunque, la verifica in ordine alla concreta funzionalizzazione dell’intervento al soddisfacimento di un bisogno della collettività, essendo invece rimessa all’organo tecnico la successiva valutazione della fattibilità “tecnica” dell’opera (nel rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie non coinvolte dalla deroga ex art. 14 DPR n. 380/2001) …”, specificando che “… Il provvedimento impugnato risulta, quindi, illegittimo sia per l’omessa mancata previa acquisizione della deliberazione consiliare, sia per l’insussistenza, in capo all’organo tecnico, della competenza ad operare la valutazione sull’interesse pubblico che la legge rimette al Consiglio Comunale …” e, infine, facendone derivare “… l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di incompetenza, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione …”.
La ricorrente, con PEC del 19 novembre 2025, ha notificato al Comune intimato la sentenza da cui è sorto l’obbligo dell’Ente di conformarsi al connesso giudicato; il Comune di CA, tuttavia, non ha eseguito la sentenza né ha avviato il procedimento amministrativo utile al rilascio del suddetto titolo edilizio, pur essendo la decisione passata in giudicato il 19 gennaio 2026 (come da attestazione versata in atti).
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la ricorrente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Il Comune di CA non si è costituito in giudizio.
1.2. Con memoria depositata in data 17 aprile 2026 la parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
1. La parte ricorrente, in sintesi, ha evidenziato che la sentenza in epigrafe ha annullato il diniego del permesso di costruire ed i correlati atti, avendo l’Ufficio Tecnico dell’Ente comunale denegato il titolo abilitativo illo tempore richiesto senza previa sottoposizione al competente consiglio comunale della valutazione sulla sussistenza o meno dell’interesse pubblico alla realizzazione del connesso intervento.
In particolare, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito come la valutazione circa la sussistenza di un interesse pubblico prevalente, tale da giustificare una deroga alla pianificazione, spetti unicamente al consiglio comunale; in tal modo, la sentenza de qua ha determinato a carico del Comune intimato l’obbligo conformativo di riesercitare correttamente il proprio potere, a fronte del legittimo interesse pretensivo della ricorrente, obbligo consistente nell’effettivo riesame dell’istanza presentata condotta nel rispetto delle regole sostanziali e procedimentali alla stessa applicabili.
Lamenta l’esponente che, tuttavia, il Comune di CA non ha provveduto ad investire nuovamente della questione l’organo consiliare, restando inerte, inerzia che vanifica l'utilità pratico/economica che la deducente ha conseguito con la sentenza di annullamento.
La deducente ha pertanto chiesto di accogliere il proposto ricorso e, per l'effetto, di ordinare al Comune di CA di eseguire le definitive statuizioni della sentenza in epigrafe, entro il termine di giorni trenta o di altro congruo ed adeguato termine; inoltre, la deducente ha avanzato istanza per la nomina del commissario ad acta ex artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., per intervenire in sostituzione dell’Amministrazione in caso di perdurante inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dall’ottemperanda sentenza, nonché istanza - sempre a fronte della comprovata e perdurante inerzia - affinché, congiuntamente o in alternativa alla istanza di nomina di commissario ad acta , venga fissata a carico del Comune intimato, a titolo sanzionatorio, la corresponsione in favore della stessa parte ricorrente di una somma di denaro pari a Euro 10,00 o, eventualmente ad altra congrua somma equitativamente determinata, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato a decorrere dal giorno della comunicazione in via amministrativa e/o notificazione del provvedimento contenente l'ordine di pagamento.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato (come si ricava dalla certificazione in data 20 febbraio 2026, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. La parte ricorrente ha documentato l’avvenuta notificazione all’intimato Comune di CA (in particolare, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it) della detta sentenza, in data 19 novembre 2025.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento della parte intimata sussiste in capo al Comune di CA l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.
2.4.1. Invero, a fronte del diniego (prot. n. 18458/2025 del 7 luglio 2025) opposto dal Comune di CA all’istanza dell’11 dicembre 2024, con la quale la ricorrente aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per la realizzazione di una struttura di vendita al dettaglio, la sentenza in epigrafe (punto 8.2.) ha evidenziato che “ doveva essere rimessa al Consiglio Comunale di CA, e non, come viceversa avvenuto, al Responsabile dell'Area Urbanistica, la valutazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico e, dunque, la verifica in ordine alla concreta funzionalizzazione dell’intervento al soddisfacimento di un bisogno della collettività, essendo invece rimessa all’organo tecnico la successiva valutazione della fattibilità “tecnica” dell’opera (nel rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie non coinvolte dalla deroga ex art. 14 DPR n. 380/2001) ”, concludendo (punto 8.3.) per l’illegittimità del provvedimento impugnato “ sia per l’omessa mancata previa acquisizione della deliberazione consiliare, sia per l’insussistenza, in capo all’organo tecnico, della competenza ad operare la valutazione sull’interesse pubblico che la legge rimette al Consiglio Comunale ” .
Per esigenze di completezza occorre evidenziare che la sentenza ottemperanda (sempre punto 8.3.) ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato “ per vizio di incompetenza, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione ”.
2.4.2. Orbene, dei tre effetti prodotti dal giudicato amministrativo - demolitorio, ripristinatorio e conformativo - i primi due si rivolgono al passato con effetti tendenzialmente irretrattabili, mentre il terzo (che si produce allorquando non soddisfi di per sé la domanda di tutela ma richieda ulteriori adempimenti conformativi) pone un vincolo di conformazione alla ulteriore (e futura) attività amministrativa.
In particolare: l’effetto demolitorio si sostanzia nel fatto che l’esercizio del potere che segue la sentenza di annullamento deve tenere conto di quanto accertato in sentenza, così come si desume, in particolare, dalla motivazione, atteso che il dispositivo ha portata esclusivamente demolitoria (e ripristinatoria); l’effetto ripristinatorio della sentenza deriva dal fatto che l’annullamento opera ex tunc ; l’effetto conformativo si riferisce al fatto che l’accertamento contenuto nella sentenza, che costituisce il presupposto logico e giuridico della pronuncia demolitoria, non può essere disatteso dall’Amministrazione nel futuro, nel senso che vincola nel futuro l’attività amministrativa che si riverbera sul rapporto oggetto del precedente contenzioso; l’effetto conformativo si riverbera quindi sul potere pubblico esercitato successivamente alla pubblicazione della sentenza di annullamento, specie in caso di rinnovazione del potere che ha dato luogo al provvedimento annullato. È, questo, tipicamente il caso nel quale viene annullato il diniego adottato a seguito di istanza presentata in funzione della soddisfazione di un interesse pretensivo (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 13 dicembre 2022, n. 1257).
In particolare, qualora venga annullato un atto di diniego, a fronte di interessi legittimi c.d. pretensivi, come nel caso in esame, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente non può essere assicurata dalla sola sentenza - che non assume, quindi, carattere autoesecutivo - ma richiede la rinnovazione del procedimento da parte dell'Amministrazione e la conclusione dello stesso, con un provvedimento espresso che tenga altresì conto dell'effetto conformativo della sentenza, e cioè del vincolo delle statuizioni contenute nel giudicato; infatti, l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire la sentenza del G.A. che abbia accolto un'azione impugnatoria non riguarda solo gli effetti eliminatori e ripristinatori della pronuncia, ma anche il momento, rinnovatorio, del riesercizio del potere, rispetto al quale rileva particolarmente l'effetto conformativo della sentenza; in altri termini, accanto all'effetto demolitorio del provvedimento, e ripristinatorio dello status quo ante , direttamente derivanti dal dispositivo di annullamento, il giudicato, quando sia stato dedotto in giudizio un interesse legittimo pretensivo (come in questo caso), produce l'effetto conformativo della successiva attività amministrativa, in relazione al quale assume rilievo fondamentale la motivazione della pronuncia giurisdizionale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Roma, Lazio, sez. II ter, 9 giugno 2025, n. 11131; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 3 giugno 2024, n. 866; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 luglio 2023, n. 4124).
Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di CA di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Sulla sequenza procedimentale da rispettare, la sentenza ottemperanda ha precisato che deve essere “ rimessa al Consiglio Comunale di CA […] la valutazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico e, dunque, la verifica in ordine alla concreta funzionalizzazione dell’intervento al soddisfacimento di un bisogno della collettività, essendo invece rimessa all’organo tecnico la successiva valutazione della fattibilità “tecnica” dell’opera (nel rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie non coinvolte dalla deroga ex art. 14 DPR n. 380/2001) ”.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Comune intimato.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario; il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Comune di CA al pagamento della c.d. penalità di mora, posto che la recente formazione del titolo rende manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 novembre 2025, n. 2429).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di CA di dare esecuzione - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’intimato Comune di CA al pagamento della c.d. penalità di mora.
Condanna il Comune di CA al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA Barone, Presidente
Giovanni EP TO DA, Consigliere, Estensore
Paola NA Rizzo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni EP TO DA | AG NA Barone |
IL SEGRETARIO