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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4992/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1321 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.1321, notificato il 15/03/2024, il comune di Aci Castello, accertando nei confronti del signor Ricorrente_1 l'omesso e/o parziale versamento dovuto su immobile ricadente nel proprio territorio, chiede il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2018, pari a € 1.344,84, comprensiva di sanzioni e interessi.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente, rappresentato e difeso per come in atti, con ricorso inviato telematicamente in data 07/06/2024, propone opposizione eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese:
1) per tardività della sua notifica;
2) per non debenza della tassa trattandosi di abitazione principale esente dal pagamento IMU.
Il comune di Aci Castello si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) In caso di omesso/parziale/tardivo versamento l'avviso di accertamento va notificato entro il termine del
31/12 del quinto successivo anno da quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ex art.11 del D.lgs. 504/92 e art.1, commi dal 161 al 167 della L. n.296/2006. Nel caso in esame, trattandosi di IMU dovuta per l'anno 2018 il termine ultimo per la notifica scadeva il 31/12/2023.
L'art.67 del D.L. n.18/2020, ha però stabilito che tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo
2020, e quindi non solo quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica che il termine ultimo per notificare l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento scadeva il 26/03/2024.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.960/2025, sostiene che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Nel caso in specie, quindi, poiché l'avviso di accertamento relativo all'anno 2018 è stato notificato in data
15/03/2024, cioè entro i termini previsti dai sopracitati articoli, il comune di Aci Castello non è decaduto dal diritto di recuperare l'IMU richiesta.
B) La Corte Costituzionale con la sentenza n.209/2022 ha stabilito che ai fini dell'esenzione per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La regola è molto semplice.
L'esenzione, quindi, compete al verificarsi di due condizioni: dimora abituale e residenza anagrafica;
non c'è più il riferimento al nucleo familiare.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato il requisito dell'abitualità della dimora, a nulla rilevando la produzione delle fatture del fornitore di energia elettrica, che non possono essere tenuti in considerazione, in quanto relativi all'anno 2023, anno diverso da quello oggetto di contestazione.
Non risulta agli atti nessun documento dal quale possa evincersi l'utilizzo dell'immobile con abitualità.
Pertanto, allo stato, risulta dimostrato il solo requisito anagrafico di per sé insufficiente per il riconoscimento dell'esenzione IMU. Legittimo, quindi, l'operato del comune.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del comune di Aci Castello come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del comune di Aci Castello, che liquida in € 300,00 (euro trecento/00).
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4992/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1321 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.1321, notificato il 15/03/2024, il comune di Aci Castello, accertando nei confronti del signor Ricorrente_1 l'omesso e/o parziale versamento dovuto su immobile ricadente nel proprio territorio, chiede il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2018, pari a € 1.344,84, comprensiva di sanzioni e interessi.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente, rappresentato e difeso per come in atti, con ricorso inviato telematicamente in data 07/06/2024, propone opposizione eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese:
1) per tardività della sua notifica;
2) per non debenza della tassa trattandosi di abitazione principale esente dal pagamento IMU.
Il comune di Aci Castello si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) In caso di omesso/parziale/tardivo versamento l'avviso di accertamento va notificato entro il termine del
31/12 del quinto successivo anno da quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ex art.11 del D.lgs. 504/92 e art.1, commi dal 161 al 167 della L. n.296/2006. Nel caso in esame, trattandosi di IMU dovuta per l'anno 2018 il termine ultimo per la notifica scadeva il 31/12/2023.
L'art.67 del D.L. n.18/2020, ha però stabilito che tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo
2020, e quindi non solo quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica che il termine ultimo per notificare l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento scadeva il 26/03/2024.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.960/2025, sostiene che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Nel caso in specie, quindi, poiché l'avviso di accertamento relativo all'anno 2018 è stato notificato in data
15/03/2024, cioè entro i termini previsti dai sopracitati articoli, il comune di Aci Castello non è decaduto dal diritto di recuperare l'IMU richiesta.
B) La Corte Costituzionale con la sentenza n.209/2022 ha stabilito che ai fini dell'esenzione per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La regola è molto semplice.
L'esenzione, quindi, compete al verificarsi di due condizioni: dimora abituale e residenza anagrafica;
non c'è più il riferimento al nucleo familiare.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato il requisito dell'abitualità della dimora, a nulla rilevando la produzione delle fatture del fornitore di energia elettrica, che non possono essere tenuti in considerazione, in quanto relativi all'anno 2023, anno diverso da quello oggetto di contestazione.
Non risulta agli atti nessun documento dal quale possa evincersi l'utilizzo dell'immobile con abitualità.
Pertanto, allo stato, risulta dimostrato il solo requisito anagrafico di per sé insufficiente per il riconoscimento dell'esenzione IMU. Legittimo, quindi, l'operato del comune.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del comune di Aci Castello come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del comune di Aci Castello, che liquida in € 300,00 (euro trecento/00).
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè