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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8207 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/04/2025, rimessa al Collegio all'udienza del 24/09/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 08/10/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a Catania (CT) in [...] Parte_1 C.F._1
30.07.1967, rappresentata e difesa dall'Avv. SEMERARO LETIZIA, presso il cui studio in in Merate
(LC), Via degli Alpini n.12, ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Repubblica Dominicana) in data 11.01.1974 e residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.05.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale Stato Civile di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato, e pertanto, non hanno nulla a pretendere reciprocamente A SEGUITO DELLA RIFORMA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS 149\22 ED IN FORZA DELL'ART. 473 BIS 49 C.P.C. Richiamato quanto sopra esposto, la sig.ra , come sopra rappresentata e Parte_1 difesa, CHIEDE Richiesta di scioglimento del matrimonio
-Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, accertata la proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi e la conseguente sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, III co., L. n. 898/70, accertato altresì il passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, previa rimessione della presente causa sul ruolo, sentenza di scioglimento del matrimonio civile in Cologno Monzese tra i sig.ri Parte_1
e in data 21.06.2017, con atto trascritto nel Registro
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune al n. Anno 2017 Numero 31 P. 1, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. vite definitivamente separate con l'obbligo del mutuo rispetto
2. confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione
3. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 21.06.2017 nel Comune di Cologno Monzese (MI), iscritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 2017 Numero 31 P. 1 .
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 14.04.2025 la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente allegava di esser detenuta già da tempo presso la C.C. Milano- Bollate e che da subito dopo di matrimonio, la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 24.09.2025, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente.
pagina 2 di 4 La parte ricorrente non avanzava ulteriori domande oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti da tempo con il resistente.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con successiva prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 08.10.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'irreperibilità del resistente, la risalente separazione di fatto tra i coniugi e l'assenza di ogni contatto tra le parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Avendo parte ricorrente formulato anche domanda di divorzio, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 civile in data 21.06.2017 nel comune di Cologno Monzese (MI), iscritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI), Anno 2017 Numero 31 P. 1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e dell'art. 3 n. 2) lettera b) Legge 898/70 e successive modifiche.
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/04/2025, rimessa al Collegio all'udienza del 24/09/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 08/10/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a Catania (CT) in [...] Parte_1 C.F._1
30.07.1967, rappresentata e difesa dall'Avv. SEMERARO LETIZIA, presso il cui studio in in Merate
(LC), Via degli Alpini n.12, ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Repubblica Dominicana) in data 11.01.1974 e residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.05.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Per : Parte_1
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale Stato Civile di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato, e pertanto, non hanno nulla a pretendere reciprocamente A SEGUITO DELLA RIFORMA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS 149\22 ED IN FORZA DELL'ART. 473 BIS 49 C.P.C. Richiamato quanto sopra esposto, la sig.ra , come sopra rappresentata e Parte_1 difesa, CHIEDE Richiesta di scioglimento del matrimonio
-Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, accertata la proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi e la conseguente sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, III co., L. n. 898/70, accertato altresì il passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, previa rimessione della presente causa sul ruolo, sentenza di scioglimento del matrimonio civile in Cologno Monzese tra i sig.ri Parte_1
e in data 21.06.2017, con atto trascritto nel Registro
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune al n. Anno 2017 Numero 31 P. 1, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. vite definitivamente separate con l'obbligo del mutuo rispetto
2. confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione
3. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 21.06.2017 nel Comune di Cologno Monzese (MI), iscritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 2017 Numero 31 P. 1 .
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 14.04.2025 la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente allegava di esser detenuta già da tempo presso la C.C. Milano- Bollate e che da subito dopo di matrimonio, la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 24.09.2025, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente.
pagina 2 di 4 La parte ricorrente non avanzava ulteriori domande oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti da tempo con il resistente.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con successiva prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 08.10.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'irreperibilità del resistente, la risalente separazione di fatto tra i coniugi e l'assenza di ogni contatto tra le parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Avendo parte ricorrente formulato anche domanda di divorzio, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 civile in data 21.06.2017 nel comune di Cologno Monzese (MI), iscritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI), Anno 2017 Numero 31 P. 1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e dell'art. 3 n. 2) lettera b) Legge 898/70 e successive modifiche.
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
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