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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/09/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1066/2025 R.G. e n.1066–1/2025 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso in proprio ex Parte_1 C.F._1
a ui st ia G. Marsiglia n.63 è eletto domicilio
– attore opponente – contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo TAMAGNO presso il cui studio in Busalla (GE) alla via Milite Ignoto n.7 è eletto domicilio
– convenuto opposto–
Ragioni della decisione Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 Cpc, previa Parte_1 sospensione della sua efficacia esecutiva, instava per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 05220259002163762/000 notificatogli dall' il CP_2
18.06.2025 per l'importo totale di euro 13.883,07 e/o di tutte le cartelle in esso richiamate. Si costituiva l' che instava per la declaratoria di CP_2 inammissibilità/infondatezza de posizione. Nelle more della trattazione della domanda cautelare, depositava copia assegno circolare e ricevute di Parte_1 pagamento delle car orso. Il pagamento delle somme portate nelle cartelle oggetto del ricorso ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento della citazione in opposizione, situazione che, soddisfacendo l'attore/opponente e il convenuto/opposto, rende inutile il ricorso del primo. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. In ragione della natura e peculiarità della controversia, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) compensa le spese di lite tra le parti In Imperia, 15.09.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI