Art. 19.
Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, fermo restando quanto disposto dall'art. 197, comma ultimo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , sono tenute ad applicare ai funzionari ed agenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione lo stesso trattamento dalle medesime stabilito per i propri funzionari ed agenti, nei confronti delle facilitazioni di viaggio.
Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, fermo restando quanto disposto dall'art. 197, comma ultimo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , sono tenute ad applicare ai funzionari ed agenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione lo stesso trattamento dalle medesime stabilito per i propri funzionari ed agenti, nei confronti delle facilitazioni di viaggio.