Art. 6.
La nuova composizione del Tribunale e della sezione per i minorenni della Corte di appello dovra' essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La nuova composizione del Tribunale e della sezione per i minorenni della Corte di appello dovra' essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.