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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39/2020 R.G.
TRA in p.l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IC GA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (CS), al Corso
Roma n.3, giusta procura generale alle liti per Notaio del 14.04.2011, rep. n. 26079, Per_1 racc. n. 13384
ATTRICE
E in p.l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NA NC, giusta procura generale alle liti del 26.07.2017, rep. 3999, racc. 2141 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Zicarelli Massimo, sito in Paola (CS), alla
Via Falcone e Borsellino, n.7
CONVENUTA
NONCHÉ
, in p.l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 29.10.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec alla in data 10.01.2020, come da Controparte_1 ricevuta di accettazione e consegna e notificato in rinnovazione a mezzo UNEP alla
[...]
, in p.l.r.p.t. e, comunque, al sig. nella qualità di l.r.p.t. della CP_2 Parte_2
1 predetta, in data 27.07.2021, con notifica compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, le predette società, deducendo che: la
[...]
è locataria di un'imbarcazione da diporto a motore, denominata Jaga II, di proprietà Parte_1 della;
l'imbarcazione de qua si trovava stazionata Controparte_3 presso il Porto Turistico di RO, in virtù di un regolare contratto di ormeggio tra la Parte_1
e il , quest'ultimo concessionario della darsena turistica all'interno dell'area
[...] Controparte_4 portuale;
in data 31.10.2015, presso il Porto Turistico di RO , si verificava un incendio a bordo di uno yacth di 20 mt, denominato “Elena I”, della Società ”, Controparte_2 ormeggiato sulla murata di destra della stessa Jaga II;
nel corso dell'evento incendiario, le fiamme si estendevano all'imbarcazione della interessando rovinosamente ampia zona della Parte_1 murata di destra, del ponte di coperta di prua e della sovrastruttura principale;
l'azione delle fiamme e del calore si manifestava palesemente anche all'interno dell'unità, rendendo così il natante non più utilizzabile per la navigazione e con un ingente aggravio di danni;
prontamente, in data 02.11.2015, la denunciava l'accaduto alla , proprietaria Parte_1 Controparte_5 dell'imbarcazione “Elena I”, dalla quale si era propagato il rogo, nonché all'Ufficio Circondariale
Marittimo di RO;
l'imbarcazione della convenuta era assicurata per la R.C. con le Controparte_1
le quali però non effettuavano alcun ristoro del danno in favore di parte attrice;
poiché nessun
[...] riscontro seguiva alla predetta denuncia e contestuale richiesta di ristoro dei danni patiti, da parte della società proprietaria dell'imbarcazione “Elena I”, si rendeva necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria; nel presente giudizio, attesa l'estrema difficoltà nel contraddire con la società proprietaria dell'imbarcazione avente sede in Brasile, il che incide sulla conseguente chiamata in causa della compagnia assicurativa a cura di quest'ultima, l'istante intende chiamare direttamente in giudizio le in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. affinché venga statuito l'obbligo della CP_1 CP_1 compagnia assicurativa di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni.
Parte attrice, pertanto, domandava: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e, per l'effetto, condannarla, unitamente ed anche in via solidale alla quest'ultima Controparte_1 chiamata in causa in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, che fin qui si indicano in euro 520.000,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo, oltre spese e competenze legali;
con vittoria di spese e competenze legali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 21.12.2020, si costituiva in giudizio la la quale domandava: in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per non avere l'istante esperito il tentativo
2 obbligatorio di mediazione;
in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per quanto attiene ai danni materiali di cui si pretende il risarcimento;
ancora, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità/improcedibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice in quanto la domanda diretta e/o di surroga ex art. 2900
c.c. è assolutamente irrituale e, per l'effetto, disporre l'estromissione delle dal giudizio;
CP_1 ancora, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalla , di cui all'art. Parte_1
2952 c.c.; rigettare, ad ogni buon fine, la domanda attrice, per avere l'istante già conseguito il risarcimento che dovrà essere dichiarato più che congruo e satisfattivo di tutti i danni per intervenuta accettazione da parte della danneggiata;
rigettare, in ogni caso, la domanda attrice relativamente all'invocato danno patrimoniale in quanto non dovuto e, comunque, non rientrante nella copertura assicurativa;
da ultimo, ove mai dovesse emergere la natura dolosa dell'incendio, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza;
con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della convenuta società
[...]
, assunta prova orale ed espletata CTU, le parti costituite precisavano le conclusioni CP_2
e il Giudice assumeva la causa in decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta costituita.
In primis, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato
e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016, n. 2951).
In ogni caso, l'attrice, sin dall'atto di citazione, ha dedotto di essere “locataria di un'imbarcazione da diporto a motore, denominata Jaga II, di proprietà della Controparte_3
” e tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta costituita nella comparsa di
[...] risposta.
La documentazione allegata, tra cui la cessione del contratto di leasing, nonché le deposizioni testimoniali assunte, comunque, comprovano che imbarcazione denominata Jaga II fosse condotta in leasing dalla Parte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, “qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in "leasing", la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso
3 della res, gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 534 del
12/01/2011; cfr. artt. 8 e 9 allegato A, condizioni generali di locazione finanziaria di beni strumentali, cessione di contratto di leasing).
Tanto precisato, va rigettata l'azione surrogatoria spiegata dall'attrice nei confronti della
[...]
CP_1
Secondo quanto esposto dalla nell'atto di citazione, la stessa “è consapevole che Parte_1 non ha azione diretta contro la per ottenere il risarcimento del danno subito e, tuttavia, Controparte_1 poiché controparte ha denunciato il sinistro e considerata anche la circostanza che la società proprietaria della convenuta ha sede in un Paese extraeuropeo con conseguente allungamento dei tempi processuali di chiamata in causa, in via surrogatoria intende citare in giudizio la compagnia assicurativa predetta… l'imbarcazione della convenuta era assicurata per la R.C. con le Controparte_1 le quali però non effettuavano alcun ristoro del danno in favore di parte attrice. Poiché nessun
[...] riscontro è seguito alla predetta denuncia e contestuale richiesta di ristoro dei danni patiti, da parte della società proprietaria dell'imbarcazione “Elena I”, si rende necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria. Nel presente giudizio, attesa l'estrema difficoltà nel contraddire con la società proprietaria dell'imbarcazione che ha sede in Brasile, il che incide sulla conseguente chiamata in causa della compagnia assicurativa a cura di quest'ultima, l'istante intende chiamare direttamente in giudizio le in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. affinché venga statuito Controparte_1
l'obbligo della compagnia assicurativa di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni”.
La mera circostanza che “la società proprietaria della convenuta ha sede in un Paese extraeuropeo con conseguente allungamento dei tempi processuali di chiamata in causa” e la dedotta “estrema difficoltà nel contraddire con la società proprietaria dell'imbarcazione che ha sede in Brasile, il che incide sulla conseguente chiamata in causa della compagnia assicurativa a cura di quest'ultima”, non giustificano la formulata azione surrogatoria, con cui l'attrice ha inteso “chiamare direttamente in giudizio le in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. affinché venga statuito Controparte_1
l'obbligo della compagnia assicurativa di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni”.
L'attrice non ha interesse alla statuizione dell'obbligo della compagnia assicurativa “di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni” e, comunque, tale condanna della compagnia assicurativa in favore della convenuta avrebbe dovuto essere chiesta da quest'ultima, mediante rituale chiamata in causa in garanzia e non “in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ.”
4 Va rammentato che, a mente dell'art. 2900 c.c., “il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi”.
“L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge” (Cass. civ. n. 34940/2022).
La domanda di manleva non configura un'azione diretta ad incrementare il patrimonio della debitrice, né tantomeno l'attrice si è sostituita alla convenuta contumace nell'esercizio del diritto spettante a quest'ultima nei confronti della avendo l'attrice domandato di “accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto, condannarla, unitamente ed anche in via solidale alla quest'ultima chiamata in causa in via Controparte_1 surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore”.
Parte attrice, dunque, lungi dal sostituirsi alla debitrice nell'esercizio di Controparte_2 un diritto di quest'ultima nei riguardi della del quale avrebbe dovuto essere Controparte_1 provata la certezza sia nell'an che nel quantum, appare, nelle conclusioni riportate, aver esercitato un diritto proprio, al risarcimento da responsabilità extracontrattuale, anche rispetto all'anzidetta compagnia assicuratrice.
In ogni caso, “il danneggiato non può far valere contro l'assicuratore come diritto proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, deriva all'assicurato dal pregiudizio che l'assicuratore gli cagiona non eseguendo la sua obbligazione in buona fede (mala gestio cd. propria). Per farlo il danneggiato deve agire con l'azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore che trascura di esercitare quel diritto verso l'assicuratore ex art.2900 c.c.; solo in tal caso egli può ottenere in suo favore la condanna dell'assicuratore, nei limiti in cui, a seconda dei casi,
l'avrebbe potuta ottenere l'assicurato (in termini Cass. 08/07/2003 n. 10725, in motivazione)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15397 del 2010).
Indi, il danneggiato che agisca con l'azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore che trascura di esercitare quel diritto verso l'assicuratore ex art.2900 c.c., può ottenere in suo favore la condanna dell'assicuratore, “nei limiti in cui, a seconda dei casi, l'avrebbe potuta ottenere l'assicurato”, venendo in questione, nel rapporto dell'assicuratore “con il danneggiante - assicurato, l'ammontare di quanto
5 quest'ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se
l'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto. A tanto consegue che…la responsabilità dell'assicuratore…nei confronti del danneggiante - assicurato (la quale - già di per sé - non incontra il limite rappresentato dal "manuale di polizza") si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede (e l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore postula allora anche l'allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del "quantum" sarà agevolmente commisurabile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell'assicurato verso il danneggiato) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003).
La prova dell'an e del quantum del diritto della debitrice verso la Controparte_2 non è stata fornita dall'attrice. Controparte_1
Va evidenziato che “in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il danneggiato…è soggetto estraneo al rapporto assicurativo ed è parte di un ben diverso rapporto con il danneggiante… in tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 cod. civ.
- che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 05/12/2011).
Secondo la sentenza appena menzionata, “la sentenza impugnata, a pag. 3 ultimo rigo, fa presente che gli appellanti assumono di agire nei confronti della in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. CP_6
e art. 1917 c.c., comma 2. Che poi il contenuto di questa azione surrogatoria sia la richiesta di pagamento diretto, ciò da una parte denota solo quale sia l'oggetto della surrogazione e dall'altra non attribuisce alla parte attrice che agisce in surrogazione del proprio debitore un'azione diretta per l'esercizio di un proprio diritto, ma per l'esercizio del diritto del proprio debitore (l'assicurato) di richiedere il pagamento (questo sì) diretto del danneggiato.2.
2.Sennonché non va confusa l'azione diretta con il pagamento diretto, attenendo a due istituti ontologicamente molto differenti…va ribadito che la circostanza che l'azione surrogatoria avesse ad oggetto la richiesta di pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917, comma 2, non snatura l'azione, che rimane pur sempre esclusivamente surrogatoria, ma individua solo il diritto del debitore assicurato, in cui il danneggiato creditore si
6 surroga. Allorché l'attività surrogatoria si esplica, come nella fattispecie in via giudiziale, si verifica un'attribuzione in via straordinaria al creditore di un potere processuale di mera azione, che continua a far capo al debitore surrogato. Ciò comporta che se non sussistono i presupposti per
l'esercizio dell'azione surrogatoria fissati dall'art. 2900 c.c., la domanda va rigettata, essendo irrilevante che nella fattispecie l'oggetto dell'azione surrogatoria sia costituito dal diritto dell'assicurato debitore di richiedere all'assicuratore il pagamento diretto al creditore danneggiato ex art. 1917 c.c., comma 2. 3.2. Data la sussistenza del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. tra le altre Cass. n. 8829 del 13/04/2007 e Cass. n. 10551 del 03/07/2003) e considerato che l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) costituisce appunto una di dette eccezioni previste dalla legge, è palese che quest'ultimo istituto giuridico può trovare applicazione solo ed esclusivamente negli specifici casi previsti dalla legge. Infatti, l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. La detta azione, conferendo al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimoniale un'azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché
a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto ne' contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento… nel mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l'indennizzo, ai sensi dell'art.
1917 c.c., comma 2, non può ravvisarsi quell'inerzia del debitore che costituisce un presupposto della azione surrogatoria da parte dei detti danneggiati, quando l'assicurato ha posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto allo indennizzo verso
l'assicuratore (Cass. civ., Sez. 3, 08/06/2007, n. 13391 Cass. civ., Sez. 3, 09/01/1991, n. 155). Non si ravvisano ragioni per discostarsi da questo orientamento.
4.6. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, che non vi è stata inerzia dell nel far valere nei confronti della l'eventuale credito derivante Parte_3 Cont
7 dall'accoglimento delle domande di parte attrice, poiché "come dichiarato dall'avv. Sandro
Zucchero, la , in forza di clausola del contratto di assicurazione predetto, ha assunto la CP_6 gestione della lite tra gli appellanti e la propria assicurata"”.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione parte attrice, da un lato, non ha dichiarato espressamente di surrogarsi nel diritto dell'assicurata debitrice di richiedere all'assicuratore il pagamento diretto al creditore danneggiato ex art. 1917 c.c. e, dall'altro, ha esposto, a pag. 5 dell'atto introduttivo, “che
l'imbarcazione M/Y “Elena 1” era assicurata per la RCT al momento del sinistro con le CP_1
, il quale apriva il relativo sinistro con il n. IM6-2016-3. E tuttavia, nessun risarcimento veniva
[...] erogato a ristoro del danno subito. Parte attrice è consapevole che non ha azione diretta contro la per ottenere il risarcimento del danno subito e, tuttavia, poiché controparte ha Controparte_1 denunciato il sinistro e considerata anche la circostanza che la società proprietaria della convenuta ha sede in un Paese extraeuropeo con conseguente allungamento dei tempi processuali di chiamata in causa, in via surrogatoria intende citare in giudizio la compagnia assicurativa predetta”.
Indi, la stessa attrice ammette esplicitamente che “controparte ha denunciato il sinistro” e che la compagnia assicuratrice “apriva il relativo sinistro con il n. IM6-2016-3”. Controparte_1
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della convenuta
[...]
, invece, è fondata e, pertanto, va accolta. CP_2
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, dall'informativa delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/21 R.G.N.R., risulta che, alle ore 22:05 circa, scoppiava un incendio su una delle unità da diporto ormeggiate nella darsena turistica del porto del CP_4
, concessionario della darsena turistica all'interno dell'area portuale, come da contratto di
[...] concessione allegato in atti, che aveva a sua volta affidato alla Società Mercatore s.r.l. il servizio relativo alla nautica da diporto, come risulta da capitolato speciale allegato in atti. Il personale di turno in sala operativa si accorgeva che una imbarcazione da diporto ormeggiata al molto “Q” era in fiamme e pertanto allertava l'altro personale militare di turno, il quale prontamente interveniva sulla banchina, accertando che, effettivamente, dal bordo di un'unità da diporto (successivamente risultata essere battente bandiera panamense di proprietà di una società brasiliana), si sprigionavano delle fiamme, da poppa verso prora, che iniziavano a lambire, causa raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe, tra cui la Jaga II, regolarmente ormeggiata, come da contratto (è allegata fattura rilasciata dal Comune di RO relativa alla tariffa di ormeggio annuale per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015, dell'importo di €4.543,76), di proprietà della
[...]
, come risulta dall'estratto dei registri di imbarcazione acquisito dalla Controparte_7
Guardia di Finanza, che aveva dato l'imbarcazione in leasing alla società come Parte_1
8 da contratto di leasing e fatture di canone di locazione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, prodotte in atti.
In data 02.11.2015, la comunicava a mezzo raccomandata (e raccomandata Parte_1 internazionale) alla e alla che, a causa Controparte_8 Controparte_1 dell'incendio propagato dall'imbarcazione My Elena I, di proprietà della società , la Jaga CP_2
II fosse stata attinta dalle fiamme e i danni fossero stati tali da rendere il natante, allo stato, non più utilizzabile per la navigazione, invitando la predetta società e la compagnia assicuratrice al ristoro dei medesimi.
In data 03.11.2015, si presentava presso il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di RO
l'utilizzatore della Jaga II, il sig. , nella sua qualità di l.r.p.t. della società Controparte_9
il quale rappresentava di aver subito danni ingenti e presentava denuncia di Parte_1 evento straordinario per unità da diporto, versata in atti, allegando copia della licenza di navigazione, rilasciata in data 17.03.2007 dalla Capitaneria di Porto di Massa Carrara, frontespizi delle polizze assicurative sia rc che corpi in corso di validità e certificato di sicurezza con scadenza al 29.07.2018, tutti altresì prodotti.
In data 17.05.2016, la , in riscontro all'istanza di mediazione formulata da Controparte_1 [...]
comunicava la mancata adesione al procedimento in quanto risultavano completati gli Parte_1 opportuni accertamenti peritali in relazione a causali e responsabilità del sinistro nonché relativa quantificazione dello stesso.
In data 10.02.2016, la , con raccomandata A.R., chiedeva alla di Controparte_1 Parte_1 integrare le informazioni con: modulo di denuncia, codice fiscale o partita IVA del soggetto danneggiato, descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed eventuale Autorità intervenuta e descrizione delle conseguenze del sinistro.
In data 12.07.2016, la riepilogava le risultanze dell'esame della relazione peritale Controparte_1 relativa al danno dell'imbarcazione Jaga II. Le cause dell'incendio che ha determinato i danni all'imbarcazione assicurata venivano individuate nell'incendio scaturito a bordo dell'imbarcazione
La Jaga II è risultata danneggiata in varie parti e componenti: ponte di coperta, lato destro, CP_10 sovrastrutture, interni, apparato motore ed impianto elettrico.
In data 20.07.2016 e 22.07.2016, il difensore della nel contestare il mancato Parte_1 ristoro del danno in favore della sua assistita, comunicava a mezzo pec alla che Controparte_1 la predetta società deteneva il bene in leasing ed era perfettamente in regola con il pagamento dei canoni del contratto di leasing n. 2054003 stipulato con la dichiarando Controparte_3 altresì che l'ultima rata corrente pagata fosse la n. 119 scadente il 01.07.2016 e che il contratto di
9 locazione finanziaria prevedesse 131 canoni con scadenza l'1.8.2017 ed un riscatto finale di €50.000, come da piano di ammortamento allegato.
Precisava, infine, che non sussistesse alcun vincolo di polizza in favore della società di leasing.
Pertanto, in difetto di risarcimento entro cinque giorni dalla predetta comunicazione, la Parte_1 avrebbe provveduto ad adire le vie legali, con richiesta di pagamento oltre il massimale per mala gestio ed inutile aggravio di spese.
Parte attrice allegava altresì estratto del provvedimento di estinzione del giudizio R.G. n. 1183/2018 relativo alla richiesta di risarcimento danni intrapreso dalla contro ed Parte_1 CP_8 estinto.
La in virtù di polizza assicurativa n. 3505714196 facente capo alla assicurata Controparte_1
prendeva in carico il sinistro e provvedeva ad eseguire gli accertamenti peritali ai Parte_1 fini di indennizzarla per i danni patiti a seguito dell'incendio, quantificati nella predetta relazione in
€174.100,00.
In data 28.02.2017, provvedeva a liquidare il sinistro, in base alla polizza incendio stipulata con la medesima compagnia dalla n. 3505714196, mediante il versamento della somma Parte_1 di €173.500,00, a totale tacitazione di tutti i danni e con scopo liberatorio.
La dichiarava di aver ricevuto a pieno saldo, anche in via di irrevocabile Parte_1 transazione.
Con il ricevimento di tale somma, la sottoscritta dichiarava altresì di essere stata pienamente soddisfatta per il danno sofferto, di non avere più nulla a pretendere da per Controparte_1 causa del sinistro del 31.10.2015.
La polizza risulta sottoscritta dall'amministratore unico della Parte_1
Il teste indicato da parte attrice, , dipendente della , dichiarava di Testimone_1 Controparte_11 conoscere la e di essere indifferente rispetto alle altre parti. Parte_1
In ordine al capo n. 1 della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 di parte attrice, confermava che, il giorno 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, l'imbarcazione denominata Jaga II, condotta in leasing dalla si trovava stazionata presso il Porto Turistico di RO, posta sul fianco Parte_1 sinistro dello yatch di circa 20 mt, denominato “Elena I” della Società ” Controparte_2 ormeggiato, a sua volta, sulla murata di destra della stessa Jaga II.
Il teste precisava di ricordare che quella sera, dopo che è successo l'incendio, è stato al porto e l'incendio con il vento forte si spostava sulla barca accanto della provocando danni Parte_1 abbastanza rilevanti. Ricordava che ci fossero anche i vigili del fuoco.
In ordine al capo n. 2, confermava che in data 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, si verificava un incendio sull'imbarcazione denominata “Elena I” della Società ” e che Controparte_2
10 le fiamme si estendevano all'imbarcazione della interessando ampia zona della Parte_1 murata di destra, del ponte di coperta di prua e della sovrastruttura principale.
Il teste precisava che si fosse saputo che vi fosse un incendio e che si fosse recato al porto.
In ordine al capo n. 3, confermava, per come anzidetto, che le fiamme propagatasi dall'imbarcazione
“Elena I” si propagavano anche all'interno dell'unità.
ADR avv. il teste dichiarava di non sapere nulla riguardo i risarcimenti ricevuti dalla società Tes_2 attrice da parte della compagnia di assicurazione.
Il teste di parte attrice, sig. , dichiarava di aver lavorato con la società Testimone_3 Parte_1 dal 2004 al 2022 ma di non lavorare più con la predetta.
In ordine al capo n. 1 della memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte attrice rispondeva:
“confermo la circostanza che il giorno 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, l'imbarcazione denominata
Jaga II, condotta in leasing dalla si trovava stazionata presso il Porto Turistico di Parte_1
RO, posta sul fianco sinistro dello yatch di circa 20 mt, denominato “Elena I” della
[...]
” ormeggiato, a sua volta, sulla murata di destra della stessa Jaga II. Controparte_5
Precisava di esserne a conoscenza in quanto si è recato sul posto personalmente appena è successo il fatto e di non ricordare chi lo avesse chiamato, perché sono passati tanti anni, ma di rammentare che lo chiamarono perché l'imbarcazione della era avvolta dalle fiamme. Dichiarava altresì Parte_1 che all'epoca lui si occupava delle cose loro, che era dipendente della e si occupava dei Parte_1 mezzi.
In ordine al capo n. 2 della predetta memoria, confermava che in data 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, si verificava un incendio sull'imbarcazione denominata “Elena I” della Società
[...]
” e che le fiamme si estendevano all'imbarcazione della CP_2 Parte_1 interessando ampia zona della murata di destra, del ponte di coperta di prua e della sovrastruttura principale. Precisava di poter affermare ciò in quanto era sul posto e l'ha visto.
In ordine al capo n. 3 della predetta memoria, confermava che le fiamme propagatasi dall'imbarcazione “Elena I” si propagavano anche all'interno dell'unità e di saperlo perché era presente.
In ordine al capo n. 4 della predetta memoria, riferiva che la barca da allora non è stata più utilizzata ed è stata portata in un deposito a Vibo ed è ancora lì. Fino a quando il teste ha lavorato con la
[...]
si recava a Vibo dove la aveva un gommone in un deposito e vedeva la barca Pt_1 Parte_1 lì fuori, sui cavalletti. Il teste precisava di aver lavorato con la fino al 2022, di non Parte_1 lavorarci più, e di ricordare questa circostanza fino a quando ci ha lavorato.
ADR avv. GA rispondeva di ricordare che la barca, sul lato avvolto dalle fiamme, il lato destro, quando l'ha vista a Vibo era tutta bruciata e nera sul lato destro.
11 Dalla CTU a cura dell'ing. emerge che, esaminati gli atti di causa, analizzata la Persona_2 perizia depositata in atti, eseguite le indagini sull'imbarcazione oggetto di Consulenza, “è stata accertata la sussistenza dei danni così come reclamati. La loro natura è certamente ascrivibile alla reclamata genesi dovuta ad incendio prodotto e divampato dall'attigua imbarcazione “Elena I”, della società ”, assicurata Dall'ispezione effettuata, Controparte_2 Controparte_1
l'entità dei danni riscontrati è da definirsi importante al punto che l'imbarcazione danneggiata “Jaga
II” è ferma dall'epoca dei fatti e nelle medesime condizioni in cui versava al tempo dell'incendio.
Il nesso eziologico, come anche quello di causalità, risulta provato per tabulas attraverso gli atti di causa, dalle dichiarazioni rese dalle parti escusse, dal personale della Marina, ma principalmente attraverso quanto emerge dalle indagini condotte dalle Autorità che hanno canalizzato le inchieste su cause e circostanze dell'evento – vedasi Procedimento Penale nr. 2712/16/44 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. L'evento è certo e certificato, i danni lamentati sono compatibili con “l'incendio” e lo “sviluppo-propagazione di fiamme e calore”.
Come accertato dal CTU, “i danni effettivamente riscontrati ed accertati sono oggettivamente devastanti;
la perizia depositata in atti, redatta dall'ingegnere , è descrittiva dei danni Persona_3 cagionati nell'evento de quo e quantizza le presunte operazioni di riparazione nella misura di €
225.400,00; tuttavia, il latore della medesima, conclude che: “…ulteriori ed eventuali altri danni non rilevabili visibilmente durante lo svolgimento delle operazioni peritali;
non sono stati oggetto di valutazione” e che: “… nonostante le lavorazioni siano realizzate a regola d'arte con la supervisione di un tecnico esperto, seguendo anche le indicazioni di un ente tecnico incaricato per la certificazione di ripristino dopo evento straordinario, l'imbarcazione risulterà sempre deprezzata commercialmente ed economicamente”.
L'ingegnere evidenzia che: “…soltanto la sostituzione dell'intero scafo, della Persona_3 coperta e del hard top consentirebbero di ottenere l'apprezzamento dell'unità”.
Tale ultima considerazione è condivisibile ed alla luce delle attuali condizioni di mercato, dell'indiscriminato aumento dei costi di buona parte delle materie prime, come anche delle utenze, in parte ascrivibile ancora agli effetti della pandemia da Covid-19 ma principalmente per l' attuale guerra Russia Ucraina e, non da meno, per l'attuale crisi in medio-oriente, fatti e circostanze (tutte) che hanno determinato una impennata dei costi di intervento e dei prezzi dell'usato facendoli lievitare in misura quasi doppia rispetto all'epoca dei fatti (2015)”. Il consulente, pertanto, concludendo, ritiene che per gli ingenti danni subiti dall'imbarcazione della , considerati i Parte_1 notevoli costi per le lavorazioni necessarie alla messa in pristino, l'intervento sia stimabile nella misura della “perdita totale costruttiva dell'unità” e, quindi, in una misura economica pari al valore dell'imbarcazione alla data dell'evento €450.000,00”.
12 Sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, comprensivo della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, risulta pienamente provata la derivazione del danno dalla cosa, ossia che, come corroborato anche dalla CTU espletata, “i danni oggettivamente accertati e riportati dall'imbarcazione “Jaga II”, sigla “MC 1336
D”, del Cantiere Navale “ ”, modello “EXPLORER 55”, sono tutti ascrivibili all'incendio CP_12 del 31/10/2015 propagato dall'imbarcazione Elena I”, della società ”, Controparte_2 assicurata . Controparte_1
“Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024)
“incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del
«caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita… la caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”
“In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. civ. n. 15096/2013).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad
13 offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17980 del
02/07/2025, secondo cui “ridonda a carico del custode di un bene, incendiato o incendiatosi, la carenza di affidabile prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa stessa quale caso fortuito, secondo la rigorosa accezione sopra ricostruita: sicché, in tale carenza, non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand'anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi”).
Tanto precisato, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dalla parte attrice nei confronti della convenuta va accolta nei limiti della somma di € 277.000,00 oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (31.10.2015) sino al soddisfo.
L'espletata CTU, infatti, ha accertato che, considerati gli ingenti danni subiti dall'imbarcazione della ed i notevoli costi per le lavorazioni necessarie alla messa in pristino, il danno Parte_1 subito dall'attrice sia stimabile nella misura della “perdita totale costruttiva dell'unità” e, quindi, in una misura economica pari al valore dell'imbarcazione alla data dell'evento € 450.000,00”.
Nondimeno, come rilevato anche dall'attrice nella memoria di replica, “da tale somma va detratta, per il principio della compensatio lucri cum damno, la somma di euro 173.000 già percepita dalla dalle stesse per la c.d. polizza corpi che parte attrice aveva stipulato”, Parte_1 CP_1 con conseguente importo residuo di € 277.000,00.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'azione surrogatoria spiegata dall'attrice nei confronti della convenuta si accerta e dichiara la responsabilità ex art. art. 2051 Controparte_1
c.c. della convenuta , in p.l.r.p.t., per i fatti oggetto di causa e, per Controparte_2
l'effetto, si condanna la medesima, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati nella somma di € 277.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (31.10.2015) sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € da € 260.001 a € 520.000, parametrato al decisum), seguono il principio generale di soccombenza, evidenziato che: l'attrice è risultata soccombente rispetto alla convenuta e Controparte_1 vittoriosa nei confronti della convenuta;
l'attrice nelle conclusioni Controparte_2 riportate nell'atto di citazione ha chiesto la condanna delle convenute “al risarcimento di tutti i danni subiti”, indicati “in euro 520.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta”; “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
14 Le spese di CTU vanno parimenti poste, in base al principio di soccombenza, a carico della convenuta
, in p.l.r.p.t. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio 39/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'azione surrogatoria spiegata dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_1
[...]
2) condanna l'attrice, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della convenuta Controparte_1 in p.l.r.p.t., delle spese di lite, liquidate in € 22.457,00 per onorari, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) accerta e dichiara la responsabilità ex art. art. 2051 c.c. della convenuta
[...]
, in p.l.r.p.t., per i fatti oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la CP_2 medesima, in p.l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati nella somma di € 277.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (31.10.2015) sino al soddisfo;
4) condanna la convenuta , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attrice, in p.l.r.p.t., delle spese di lite, liquidate in € 82,86 per esborsi, € 22.457,00 per onorari, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
5) pone le spese di CTU a carico della convenuta , in p.l.r.p.t. Controparte_2
Paola, 31.10.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39/2020 R.G.
TRA in p.l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IC GA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (CS), al Corso
Roma n.3, giusta procura generale alle liti per Notaio del 14.04.2011, rep. n. 26079, Per_1 racc. n. 13384
ATTRICE
E in p.l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NA NC, giusta procura generale alle liti del 26.07.2017, rep. 3999, racc. 2141 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Zicarelli Massimo, sito in Paola (CS), alla
Via Falcone e Borsellino, n.7
CONVENUTA
NONCHÉ
, in p.l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 29.10.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec alla in data 10.01.2020, come da Controparte_1 ricevuta di accettazione e consegna e notificato in rinnovazione a mezzo UNEP alla
[...]
, in p.l.r.p.t. e, comunque, al sig. nella qualità di l.r.p.t. della CP_2 Parte_2
1 predetta, in data 27.07.2021, con notifica compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, le predette società, deducendo che: la
[...]
è locataria di un'imbarcazione da diporto a motore, denominata Jaga II, di proprietà Parte_1 della;
l'imbarcazione de qua si trovava stazionata Controparte_3 presso il Porto Turistico di RO, in virtù di un regolare contratto di ormeggio tra la Parte_1
e il , quest'ultimo concessionario della darsena turistica all'interno dell'area
[...] Controparte_4 portuale;
in data 31.10.2015, presso il Porto Turistico di RO , si verificava un incendio a bordo di uno yacth di 20 mt, denominato “Elena I”, della Società ”, Controparte_2 ormeggiato sulla murata di destra della stessa Jaga II;
nel corso dell'evento incendiario, le fiamme si estendevano all'imbarcazione della interessando rovinosamente ampia zona della Parte_1 murata di destra, del ponte di coperta di prua e della sovrastruttura principale;
l'azione delle fiamme e del calore si manifestava palesemente anche all'interno dell'unità, rendendo così il natante non più utilizzabile per la navigazione e con un ingente aggravio di danni;
prontamente, in data 02.11.2015, la denunciava l'accaduto alla , proprietaria Parte_1 Controparte_5 dell'imbarcazione “Elena I”, dalla quale si era propagato il rogo, nonché all'Ufficio Circondariale
Marittimo di RO;
l'imbarcazione della convenuta era assicurata per la R.C. con le Controparte_1
le quali però non effettuavano alcun ristoro del danno in favore di parte attrice;
poiché nessun
[...] riscontro seguiva alla predetta denuncia e contestuale richiesta di ristoro dei danni patiti, da parte della società proprietaria dell'imbarcazione “Elena I”, si rendeva necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria; nel presente giudizio, attesa l'estrema difficoltà nel contraddire con la società proprietaria dell'imbarcazione avente sede in Brasile, il che incide sulla conseguente chiamata in causa della compagnia assicurativa a cura di quest'ultima, l'istante intende chiamare direttamente in giudizio le in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. affinché venga statuito l'obbligo della CP_1 CP_1 compagnia assicurativa di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni.
Parte attrice, pertanto, domandava: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e, per l'effetto, condannarla, unitamente ed anche in via solidale alla quest'ultima Controparte_1 chiamata in causa in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, che fin qui si indicano in euro 520.000,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo, oltre spese e competenze legali;
con vittoria di spese e competenze legali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 21.12.2020, si costituiva in giudizio la la quale domandava: in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per non avere l'istante esperito il tentativo
2 obbligatorio di mediazione;
in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per quanto attiene ai danni materiali di cui si pretende il risarcimento;
ancora, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità/improcedibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice in quanto la domanda diretta e/o di surroga ex art. 2900
c.c. è assolutamente irrituale e, per l'effetto, disporre l'estromissione delle dal giudizio;
CP_1 ancora, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dalla , di cui all'art. Parte_1
2952 c.c.; rigettare, ad ogni buon fine, la domanda attrice, per avere l'istante già conseguito il risarcimento che dovrà essere dichiarato più che congruo e satisfattivo di tutti i danni per intervenuta accettazione da parte della danneggiata;
rigettare, in ogni caso, la domanda attrice relativamente all'invocato danno patrimoniale in quanto non dovuto e, comunque, non rientrante nella copertura assicurativa;
da ultimo, ove mai dovesse emergere la natura dolosa dell'incendio, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza;
con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della convenuta società
[...]
, assunta prova orale ed espletata CTU, le parti costituite precisavano le conclusioni CP_2
e il Giudice assumeva la causa in decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta costituita.
In primis, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato
e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016, n. 2951).
In ogni caso, l'attrice, sin dall'atto di citazione, ha dedotto di essere “locataria di un'imbarcazione da diporto a motore, denominata Jaga II, di proprietà della Controparte_3
” e tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta costituita nella comparsa di
[...] risposta.
La documentazione allegata, tra cui la cessione del contratto di leasing, nonché le deposizioni testimoniali assunte, comunque, comprovano che imbarcazione denominata Jaga II fosse condotta in leasing dalla Parte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, “qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in "leasing", la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso
3 della res, gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 534 del
12/01/2011; cfr. artt. 8 e 9 allegato A, condizioni generali di locazione finanziaria di beni strumentali, cessione di contratto di leasing).
Tanto precisato, va rigettata l'azione surrogatoria spiegata dall'attrice nei confronti della
[...]
CP_1
Secondo quanto esposto dalla nell'atto di citazione, la stessa “è consapevole che Parte_1 non ha azione diretta contro la per ottenere il risarcimento del danno subito e, tuttavia, Controparte_1 poiché controparte ha denunciato il sinistro e considerata anche la circostanza che la società proprietaria della convenuta ha sede in un Paese extraeuropeo con conseguente allungamento dei tempi processuali di chiamata in causa, in via surrogatoria intende citare in giudizio la compagnia assicurativa predetta… l'imbarcazione della convenuta era assicurata per la R.C. con le Controparte_1 le quali però non effettuavano alcun ristoro del danno in favore di parte attrice. Poiché nessun
[...] riscontro è seguito alla predetta denuncia e contestuale richiesta di ristoro dei danni patiti, da parte della società proprietaria dell'imbarcazione “Elena I”, si rende necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria. Nel presente giudizio, attesa l'estrema difficoltà nel contraddire con la società proprietaria dell'imbarcazione che ha sede in Brasile, il che incide sulla conseguente chiamata in causa della compagnia assicurativa a cura di quest'ultima, l'istante intende chiamare direttamente in giudizio le in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. affinché venga statuito Controparte_1
l'obbligo della compagnia assicurativa di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni”.
La mera circostanza che “la società proprietaria della convenuta ha sede in un Paese extraeuropeo con conseguente allungamento dei tempi processuali di chiamata in causa” e la dedotta “estrema difficoltà nel contraddire con la società proprietaria dell'imbarcazione che ha sede in Brasile, il che incide sulla conseguente chiamata in causa della compagnia assicurativa a cura di quest'ultima”, non giustificano la formulata azione surrogatoria, con cui l'attrice ha inteso “chiamare direttamente in giudizio le in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. affinché venga statuito Controparte_1
l'obbligo della compagnia assicurativa di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni”.
L'attrice non ha interesse alla statuizione dell'obbligo della compagnia assicurativa “di manlevare e tenere indenne la convenuta ove la stessa venga condannata a titolo di risarcimento danni” e, comunque, tale condanna della compagnia assicurativa in favore della convenuta avrebbe dovuto essere chiesta da quest'ultima, mediante rituale chiamata in causa in garanzia e non “in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ.”
4 Va rammentato che, a mente dell'art. 2900 c.c., “il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi”.
“L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge” (Cass. civ. n. 34940/2022).
La domanda di manleva non configura un'azione diretta ad incrementare il patrimonio della debitrice, né tantomeno l'attrice si è sostituita alla convenuta contumace nell'esercizio del diritto spettante a quest'ultima nei confronti della avendo l'attrice domandato di “accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto, condannarla, unitamente ed anche in via solidale alla quest'ultima chiamata in causa in via Controparte_1 surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore”.
Parte attrice, dunque, lungi dal sostituirsi alla debitrice nell'esercizio di Controparte_2 un diritto di quest'ultima nei riguardi della del quale avrebbe dovuto essere Controparte_1 provata la certezza sia nell'an che nel quantum, appare, nelle conclusioni riportate, aver esercitato un diritto proprio, al risarcimento da responsabilità extracontrattuale, anche rispetto all'anzidetta compagnia assicuratrice.
In ogni caso, “il danneggiato non può far valere contro l'assicuratore come diritto proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, deriva all'assicurato dal pregiudizio che l'assicuratore gli cagiona non eseguendo la sua obbligazione in buona fede (mala gestio cd. propria). Per farlo il danneggiato deve agire con l'azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore che trascura di esercitare quel diritto verso l'assicuratore ex art.2900 c.c.; solo in tal caso egli può ottenere in suo favore la condanna dell'assicuratore, nei limiti in cui, a seconda dei casi,
l'avrebbe potuta ottenere l'assicurato (in termini Cass. 08/07/2003 n. 10725, in motivazione)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15397 del 2010).
Indi, il danneggiato che agisca con l'azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore che trascura di esercitare quel diritto verso l'assicuratore ex art.2900 c.c., può ottenere in suo favore la condanna dell'assicuratore, “nei limiti in cui, a seconda dei casi, l'avrebbe potuta ottenere l'assicurato”, venendo in questione, nel rapporto dell'assicuratore “con il danneggiante - assicurato, l'ammontare di quanto
5 quest'ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se
l'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto. A tanto consegue che…la responsabilità dell'assicuratore…nei confronti del danneggiante - assicurato (la quale - già di per sé - non incontra il limite rappresentato dal "manuale di polizza") si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede (e l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore postula allora anche l'allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del "quantum" sarà agevolmente commisurabile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell'assicurato verso il danneggiato) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003).
La prova dell'an e del quantum del diritto della debitrice verso la Controparte_2 non è stata fornita dall'attrice. Controparte_1
Va evidenziato che “in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il danneggiato…è soggetto estraneo al rapporto assicurativo ed è parte di un ben diverso rapporto con il danneggiante… in tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 cod. civ.
- che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 05/12/2011).
Secondo la sentenza appena menzionata, “la sentenza impugnata, a pag. 3 ultimo rigo, fa presente che gli appellanti assumono di agire nei confronti della in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. CP_6
e art. 1917 c.c., comma 2. Che poi il contenuto di questa azione surrogatoria sia la richiesta di pagamento diretto, ciò da una parte denota solo quale sia l'oggetto della surrogazione e dall'altra non attribuisce alla parte attrice che agisce in surrogazione del proprio debitore un'azione diretta per l'esercizio di un proprio diritto, ma per l'esercizio del diritto del proprio debitore (l'assicurato) di richiedere il pagamento (questo sì) diretto del danneggiato.2.
2.Sennonché non va confusa l'azione diretta con il pagamento diretto, attenendo a due istituti ontologicamente molto differenti…va ribadito che la circostanza che l'azione surrogatoria avesse ad oggetto la richiesta di pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917, comma 2, non snatura l'azione, che rimane pur sempre esclusivamente surrogatoria, ma individua solo il diritto del debitore assicurato, in cui il danneggiato creditore si
6 surroga. Allorché l'attività surrogatoria si esplica, come nella fattispecie in via giudiziale, si verifica un'attribuzione in via straordinaria al creditore di un potere processuale di mera azione, che continua a far capo al debitore surrogato. Ciò comporta che se non sussistono i presupposti per
l'esercizio dell'azione surrogatoria fissati dall'art. 2900 c.c., la domanda va rigettata, essendo irrilevante che nella fattispecie l'oggetto dell'azione surrogatoria sia costituito dal diritto dell'assicurato debitore di richiedere all'assicuratore il pagamento diretto al creditore danneggiato ex art. 1917 c.c., comma 2. 3.2. Data la sussistenza del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. tra le altre Cass. n. 8829 del 13/04/2007 e Cass. n. 10551 del 03/07/2003) e considerato che l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) costituisce appunto una di dette eccezioni previste dalla legge, è palese che quest'ultimo istituto giuridico può trovare applicazione solo ed esclusivamente negli specifici casi previsti dalla legge. Infatti, l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. La detta azione, conferendo al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimoniale un'azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché
a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto ne' contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento… nel mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l'indennizzo, ai sensi dell'art.
1917 c.c., comma 2, non può ravvisarsi quell'inerzia del debitore che costituisce un presupposto della azione surrogatoria da parte dei detti danneggiati, quando l'assicurato ha posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto allo indennizzo verso
l'assicuratore (Cass. civ., Sez. 3, 08/06/2007, n. 13391 Cass. civ., Sez. 3, 09/01/1991, n. 155). Non si ravvisano ragioni per discostarsi da questo orientamento.
4.6. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, che non vi è stata inerzia dell nel far valere nei confronti della l'eventuale credito derivante Parte_3 Cont
7 dall'accoglimento delle domande di parte attrice, poiché "come dichiarato dall'avv. Sandro
Zucchero, la , in forza di clausola del contratto di assicurazione predetto, ha assunto la CP_6 gestione della lite tra gli appellanti e la propria assicurata"”.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione parte attrice, da un lato, non ha dichiarato espressamente di surrogarsi nel diritto dell'assicurata debitrice di richiedere all'assicuratore il pagamento diretto al creditore danneggiato ex art. 1917 c.c. e, dall'altro, ha esposto, a pag. 5 dell'atto introduttivo, “che
l'imbarcazione M/Y “Elena 1” era assicurata per la RCT al momento del sinistro con le CP_1
, il quale apriva il relativo sinistro con il n. IM6-2016-3. E tuttavia, nessun risarcimento veniva
[...] erogato a ristoro del danno subito. Parte attrice è consapevole che non ha azione diretta contro la per ottenere il risarcimento del danno subito e, tuttavia, poiché controparte ha Controparte_1 denunciato il sinistro e considerata anche la circostanza che la società proprietaria della convenuta ha sede in un Paese extraeuropeo con conseguente allungamento dei tempi processuali di chiamata in causa, in via surrogatoria intende citare in giudizio la compagnia assicurativa predetta”.
Indi, la stessa attrice ammette esplicitamente che “controparte ha denunciato il sinistro” e che la compagnia assicuratrice “apriva il relativo sinistro con il n. IM6-2016-3”. Controparte_1
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della convenuta
[...]
, invece, è fondata e, pertanto, va accolta. CP_2
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, dall'informativa delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/21 R.G.N.R., risulta che, alle ore 22:05 circa, scoppiava un incendio su una delle unità da diporto ormeggiate nella darsena turistica del porto del CP_4
, concessionario della darsena turistica all'interno dell'area portuale, come da contratto di
[...] concessione allegato in atti, che aveva a sua volta affidato alla Società Mercatore s.r.l. il servizio relativo alla nautica da diporto, come risulta da capitolato speciale allegato in atti. Il personale di turno in sala operativa si accorgeva che una imbarcazione da diporto ormeggiata al molto “Q” era in fiamme e pertanto allertava l'altro personale militare di turno, il quale prontamente interveniva sulla banchina, accertando che, effettivamente, dal bordo di un'unità da diporto (successivamente risultata essere battente bandiera panamense di proprietà di una società brasiliana), si sprigionavano delle fiamme, da poppa verso prora, che iniziavano a lambire, causa raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe, tra cui la Jaga II, regolarmente ormeggiata, come da contratto (è allegata fattura rilasciata dal Comune di RO relativa alla tariffa di ormeggio annuale per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015, dell'importo di €4.543,76), di proprietà della
[...]
, come risulta dall'estratto dei registri di imbarcazione acquisito dalla Controparte_7
Guardia di Finanza, che aveva dato l'imbarcazione in leasing alla società come Parte_1
8 da contratto di leasing e fatture di canone di locazione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, prodotte in atti.
In data 02.11.2015, la comunicava a mezzo raccomandata (e raccomandata Parte_1 internazionale) alla e alla che, a causa Controparte_8 Controparte_1 dell'incendio propagato dall'imbarcazione My Elena I, di proprietà della società , la Jaga CP_2
II fosse stata attinta dalle fiamme e i danni fossero stati tali da rendere il natante, allo stato, non più utilizzabile per la navigazione, invitando la predetta società e la compagnia assicuratrice al ristoro dei medesimi.
In data 03.11.2015, si presentava presso il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di RO
l'utilizzatore della Jaga II, il sig. , nella sua qualità di l.r.p.t. della società Controparte_9
il quale rappresentava di aver subito danni ingenti e presentava denuncia di Parte_1 evento straordinario per unità da diporto, versata in atti, allegando copia della licenza di navigazione, rilasciata in data 17.03.2007 dalla Capitaneria di Porto di Massa Carrara, frontespizi delle polizze assicurative sia rc che corpi in corso di validità e certificato di sicurezza con scadenza al 29.07.2018, tutti altresì prodotti.
In data 17.05.2016, la , in riscontro all'istanza di mediazione formulata da Controparte_1 [...]
comunicava la mancata adesione al procedimento in quanto risultavano completati gli Parte_1 opportuni accertamenti peritali in relazione a causali e responsabilità del sinistro nonché relativa quantificazione dello stesso.
In data 10.02.2016, la , con raccomandata A.R., chiedeva alla di Controparte_1 Parte_1 integrare le informazioni con: modulo di denuncia, codice fiscale o partita IVA del soggetto danneggiato, descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed eventuale Autorità intervenuta e descrizione delle conseguenze del sinistro.
In data 12.07.2016, la riepilogava le risultanze dell'esame della relazione peritale Controparte_1 relativa al danno dell'imbarcazione Jaga II. Le cause dell'incendio che ha determinato i danni all'imbarcazione assicurata venivano individuate nell'incendio scaturito a bordo dell'imbarcazione
La Jaga II è risultata danneggiata in varie parti e componenti: ponte di coperta, lato destro, CP_10 sovrastrutture, interni, apparato motore ed impianto elettrico.
In data 20.07.2016 e 22.07.2016, il difensore della nel contestare il mancato Parte_1 ristoro del danno in favore della sua assistita, comunicava a mezzo pec alla che Controparte_1 la predetta società deteneva il bene in leasing ed era perfettamente in regola con il pagamento dei canoni del contratto di leasing n. 2054003 stipulato con la dichiarando Controparte_3 altresì che l'ultima rata corrente pagata fosse la n. 119 scadente il 01.07.2016 e che il contratto di
9 locazione finanziaria prevedesse 131 canoni con scadenza l'1.8.2017 ed un riscatto finale di €50.000, come da piano di ammortamento allegato.
Precisava, infine, che non sussistesse alcun vincolo di polizza in favore della società di leasing.
Pertanto, in difetto di risarcimento entro cinque giorni dalla predetta comunicazione, la Parte_1 avrebbe provveduto ad adire le vie legali, con richiesta di pagamento oltre il massimale per mala gestio ed inutile aggravio di spese.
Parte attrice allegava altresì estratto del provvedimento di estinzione del giudizio R.G. n. 1183/2018 relativo alla richiesta di risarcimento danni intrapreso dalla contro ed Parte_1 CP_8 estinto.
La in virtù di polizza assicurativa n. 3505714196 facente capo alla assicurata Controparte_1
prendeva in carico il sinistro e provvedeva ad eseguire gli accertamenti peritali ai Parte_1 fini di indennizzarla per i danni patiti a seguito dell'incendio, quantificati nella predetta relazione in
€174.100,00.
In data 28.02.2017, provvedeva a liquidare il sinistro, in base alla polizza incendio stipulata con la medesima compagnia dalla n. 3505714196, mediante il versamento della somma Parte_1 di €173.500,00, a totale tacitazione di tutti i danni e con scopo liberatorio.
La dichiarava di aver ricevuto a pieno saldo, anche in via di irrevocabile Parte_1 transazione.
Con il ricevimento di tale somma, la sottoscritta dichiarava altresì di essere stata pienamente soddisfatta per il danno sofferto, di non avere più nulla a pretendere da per Controparte_1 causa del sinistro del 31.10.2015.
La polizza risulta sottoscritta dall'amministratore unico della Parte_1
Il teste indicato da parte attrice, , dipendente della , dichiarava di Testimone_1 Controparte_11 conoscere la e di essere indifferente rispetto alle altre parti. Parte_1
In ordine al capo n. 1 della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 di parte attrice, confermava che, il giorno 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, l'imbarcazione denominata Jaga II, condotta in leasing dalla si trovava stazionata presso il Porto Turistico di RO, posta sul fianco Parte_1 sinistro dello yatch di circa 20 mt, denominato “Elena I” della Società ” Controparte_2 ormeggiato, a sua volta, sulla murata di destra della stessa Jaga II.
Il teste precisava di ricordare che quella sera, dopo che è successo l'incendio, è stato al porto e l'incendio con il vento forte si spostava sulla barca accanto della provocando danni Parte_1 abbastanza rilevanti. Ricordava che ci fossero anche i vigili del fuoco.
In ordine al capo n. 2, confermava che in data 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, si verificava un incendio sull'imbarcazione denominata “Elena I” della Società ” e che Controparte_2
10 le fiamme si estendevano all'imbarcazione della interessando ampia zona della Parte_1 murata di destra, del ponte di coperta di prua e della sovrastruttura principale.
Il teste precisava che si fosse saputo che vi fosse un incendio e che si fosse recato al porto.
In ordine al capo n. 3, confermava, per come anzidetto, che le fiamme propagatasi dall'imbarcazione
“Elena I” si propagavano anche all'interno dell'unità.
ADR avv. il teste dichiarava di non sapere nulla riguardo i risarcimenti ricevuti dalla società Tes_2 attrice da parte della compagnia di assicurazione.
Il teste di parte attrice, sig. , dichiarava di aver lavorato con la società Testimone_3 Parte_1 dal 2004 al 2022 ma di non lavorare più con la predetta.
In ordine al capo n. 1 della memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte attrice rispondeva:
“confermo la circostanza che il giorno 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, l'imbarcazione denominata
Jaga II, condotta in leasing dalla si trovava stazionata presso il Porto Turistico di Parte_1
RO, posta sul fianco sinistro dello yatch di circa 20 mt, denominato “Elena I” della
[...]
” ormeggiato, a sua volta, sulla murata di destra della stessa Jaga II. Controparte_5
Precisava di esserne a conoscenza in quanto si è recato sul posto personalmente appena è successo il fatto e di non ricordare chi lo avesse chiamato, perché sono passati tanti anni, ma di rammentare che lo chiamarono perché l'imbarcazione della era avvolta dalle fiamme. Dichiarava altresì Parte_1 che all'epoca lui si occupava delle cose loro, che era dipendente della e si occupava dei Parte_1 mezzi.
In ordine al capo n. 2 della predetta memoria, confermava che in data 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, si verificava un incendio sull'imbarcazione denominata “Elena I” della Società
[...]
” e che le fiamme si estendevano all'imbarcazione della CP_2 Parte_1 interessando ampia zona della murata di destra, del ponte di coperta di prua e della sovrastruttura principale. Precisava di poter affermare ciò in quanto era sul posto e l'ha visto.
In ordine al capo n. 3 della predetta memoria, confermava che le fiamme propagatasi dall'imbarcazione “Elena I” si propagavano anche all'interno dell'unità e di saperlo perché era presente.
In ordine al capo n. 4 della predetta memoria, riferiva che la barca da allora non è stata più utilizzata ed è stata portata in un deposito a Vibo ed è ancora lì. Fino a quando il teste ha lavorato con la
[...]
si recava a Vibo dove la aveva un gommone in un deposito e vedeva la barca Pt_1 Parte_1 lì fuori, sui cavalletti. Il teste precisava di aver lavorato con la fino al 2022, di non Parte_1 lavorarci più, e di ricordare questa circostanza fino a quando ci ha lavorato.
ADR avv. GA rispondeva di ricordare che la barca, sul lato avvolto dalle fiamme, il lato destro, quando l'ha vista a Vibo era tutta bruciata e nera sul lato destro.
11 Dalla CTU a cura dell'ing. emerge che, esaminati gli atti di causa, analizzata la Persona_2 perizia depositata in atti, eseguite le indagini sull'imbarcazione oggetto di Consulenza, “è stata accertata la sussistenza dei danni così come reclamati. La loro natura è certamente ascrivibile alla reclamata genesi dovuta ad incendio prodotto e divampato dall'attigua imbarcazione “Elena I”, della società ”, assicurata Dall'ispezione effettuata, Controparte_2 Controparte_1
l'entità dei danni riscontrati è da definirsi importante al punto che l'imbarcazione danneggiata “Jaga
II” è ferma dall'epoca dei fatti e nelle medesime condizioni in cui versava al tempo dell'incendio.
Il nesso eziologico, come anche quello di causalità, risulta provato per tabulas attraverso gli atti di causa, dalle dichiarazioni rese dalle parti escusse, dal personale della Marina, ma principalmente attraverso quanto emerge dalle indagini condotte dalle Autorità che hanno canalizzato le inchieste su cause e circostanze dell'evento – vedasi Procedimento Penale nr. 2712/16/44 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. L'evento è certo e certificato, i danni lamentati sono compatibili con “l'incendio” e lo “sviluppo-propagazione di fiamme e calore”.
Come accertato dal CTU, “i danni effettivamente riscontrati ed accertati sono oggettivamente devastanti;
la perizia depositata in atti, redatta dall'ingegnere , è descrittiva dei danni Persona_3 cagionati nell'evento de quo e quantizza le presunte operazioni di riparazione nella misura di €
225.400,00; tuttavia, il latore della medesima, conclude che: “…ulteriori ed eventuali altri danni non rilevabili visibilmente durante lo svolgimento delle operazioni peritali;
non sono stati oggetto di valutazione” e che: “… nonostante le lavorazioni siano realizzate a regola d'arte con la supervisione di un tecnico esperto, seguendo anche le indicazioni di un ente tecnico incaricato per la certificazione di ripristino dopo evento straordinario, l'imbarcazione risulterà sempre deprezzata commercialmente ed economicamente”.
L'ingegnere evidenzia che: “…soltanto la sostituzione dell'intero scafo, della Persona_3 coperta e del hard top consentirebbero di ottenere l'apprezzamento dell'unità”.
Tale ultima considerazione è condivisibile ed alla luce delle attuali condizioni di mercato, dell'indiscriminato aumento dei costi di buona parte delle materie prime, come anche delle utenze, in parte ascrivibile ancora agli effetti della pandemia da Covid-19 ma principalmente per l' attuale guerra Russia Ucraina e, non da meno, per l'attuale crisi in medio-oriente, fatti e circostanze (tutte) che hanno determinato una impennata dei costi di intervento e dei prezzi dell'usato facendoli lievitare in misura quasi doppia rispetto all'epoca dei fatti (2015)”. Il consulente, pertanto, concludendo, ritiene che per gli ingenti danni subiti dall'imbarcazione della , considerati i Parte_1 notevoli costi per le lavorazioni necessarie alla messa in pristino, l'intervento sia stimabile nella misura della “perdita totale costruttiva dell'unità” e, quindi, in una misura economica pari al valore dell'imbarcazione alla data dell'evento €450.000,00”.
12 Sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, comprensivo della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, risulta pienamente provata la derivazione del danno dalla cosa, ossia che, come corroborato anche dalla CTU espletata, “i danni oggettivamente accertati e riportati dall'imbarcazione “Jaga II”, sigla “MC 1336
D”, del Cantiere Navale “ ”, modello “EXPLORER 55”, sono tutti ascrivibili all'incendio CP_12 del 31/10/2015 propagato dall'imbarcazione Elena I”, della società ”, Controparte_2 assicurata . Controparte_1
“Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024)
“incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del
«caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita… la caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”
“In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. civ. n. 15096/2013).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad
13 offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17980 del
02/07/2025, secondo cui “ridonda a carico del custode di un bene, incendiato o incendiatosi, la carenza di affidabile prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa stessa quale caso fortuito, secondo la rigorosa accezione sopra ricostruita: sicché, in tale carenza, non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand'anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi”).
Tanto precisato, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dalla parte attrice nei confronti della convenuta va accolta nei limiti della somma di € 277.000,00 oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (31.10.2015) sino al soddisfo.
L'espletata CTU, infatti, ha accertato che, considerati gli ingenti danni subiti dall'imbarcazione della ed i notevoli costi per le lavorazioni necessarie alla messa in pristino, il danno Parte_1 subito dall'attrice sia stimabile nella misura della “perdita totale costruttiva dell'unità” e, quindi, in una misura economica pari al valore dell'imbarcazione alla data dell'evento € 450.000,00”.
Nondimeno, come rilevato anche dall'attrice nella memoria di replica, “da tale somma va detratta, per il principio della compensatio lucri cum damno, la somma di euro 173.000 già percepita dalla dalle stesse per la c.d. polizza corpi che parte attrice aveva stipulato”, Parte_1 CP_1 con conseguente importo residuo di € 277.000,00.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'azione surrogatoria spiegata dall'attrice nei confronti della convenuta si accerta e dichiara la responsabilità ex art. art. 2051 Controparte_1
c.c. della convenuta , in p.l.r.p.t., per i fatti oggetto di causa e, per Controparte_2
l'effetto, si condanna la medesima, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati nella somma di € 277.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (31.10.2015) sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € da € 260.001 a € 520.000, parametrato al decisum), seguono il principio generale di soccombenza, evidenziato che: l'attrice è risultata soccombente rispetto alla convenuta e Controparte_1 vittoriosa nei confronti della convenuta;
l'attrice nelle conclusioni Controparte_2 riportate nell'atto di citazione ha chiesto la condanna delle convenute “al risarcimento di tutti i danni subiti”, indicati “in euro 520.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta”; “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
14 Le spese di CTU vanno parimenti poste, in base al principio di soccombenza, a carico della convenuta
, in p.l.r.p.t. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio 39/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'azione surrogatoria spiegata dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_1
[...]
2) condanna l'attrice, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della convenuta Controparte_1 in p.l.r.p.t., delle spese di lite, liquidate in € 22.457,00 per onorari, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) accerta e dichiara la responsabilità ex art. art. 2051 c.c. della convenuta
[...]
, in p.l.r.p.t., per i fatti oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la CP_2 medesima, in p.l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati nella somma di € 277.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (31.10.2015) sino al soddisfo;
4) condanna la convenuta , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attrice, in p.l.r.p.t., delle spese di lite, liquidate in € 82,86 per esborsi, € 22.457,00 per onorari, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
5) pone le spese di CTU a carico della convenuta , in p.l.r.p.t. Controparte_2
Paola, 31.10.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
15