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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 943/2020 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.943 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: “ Altri contratti atipici ” – vertente
tra
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA TI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in Manduria alla Via Dei Mille n. 3, C.F._2
giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
e
, nata a [...], il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall' Avv. Giuseppe Piccione (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in C.F._4
Manduria (TA) alla via Salvatore Gigli n. 72, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di udienza a trattazione scritta del 07.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c ritualmente notificato in data 29.06.2020, conveniva in Parte_1 giudizio e chiedeva accertarsi l'esistenza di un errore materiale nella nota di trascrizione della Controparte_1
sentenza n.1110/1987 emessa dal Tribunale di TO, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i germani in forza della successione dei genitori sigg.ri e Parte_1 Persona_1
. CP_2
Con tale sentenza, tra le altre disposizioni che non rilevano ai fini della presente decisione, si attribuiva la
“quota numero uno” alla signora e la consistenza della stessa veniva così descritta : Parte_2
“garage sito in Sava alla via Cadorna con retrostante ortale e cucinetta e con lo scantinato sottostante adibito a palmento in proiezione delle pareti del garage stesso , nonché fondo San Giovanni sito in agro di Sava, con il conguaglio in denaro nella misura di L.1.000.000”.
Veniva inoltre assegnata la “quota numero otto” a specificando che la stessa era Persona_2 composta dal “suolo limitrofo al garage di cui al n.1 (n.b. quello di cui sopra assegnato a Parte_2
) con lo scantinato esistente in proiezione e con il muro del garage da intendersi comune e del fondo
[...]
Minoto in agro di Sava con il conguaglio in denaro nella misura di L.5.000.000”.
Deduceva l'attrice che nella nota di trascrizione di detta sentenza i beni facenti parte delle quote assegnate rispettivamente a e a venivano per la prima volta identificati Parte_2 Persona_2
catastalmente , ma ciò era stato fatto in modo errato e tale errore aveva inficiato gli atti dispositivi successivi inerenti detto immobili e, in particolare, la donazione effettuata in favore della ricorrente dal padre Per_2
e quella effettuata da in favore della PO , odierna
[...] Parte_2 Controparte_1
convenuta.
In particolare i dati catastali individuanti gli immobili in questione risultavano errati, in quanto il “palmento” attribuito alla signora avrebbe dovuto essere identificato al foglio 48 p.lla 1134 sub 2 Parte_2
cat C/3 classe 1 anziché al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2 -classe 1 di mq 32; a sua volta “il suolo limitrofo” attribuito al sig. doveva essere identificato catastalmente al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2 Persona_2
classe 1 di mq 32 e non al foglio 48 p.lla 1134 sub 2-cat. C/3 classe 1 mq 101.
Per tali ragioni, parte ricorrente domandava accertarsi l'errore materiale contenuto nella nota di trascrizione della sentenza de quo e, conseguentemente, dichiararsi il proprio diritto di proprietà relativamente al “suolo limitrofo” sito in Sava (TA) alla Via Cadorna , identificandolo correttamente dal punto di vista catastale con l'immobile di cui al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2 -classe 1 di mq 32 ,
Domandava quindi ordinarsi alla Conservatoria dei RR.II. di TO, esonerandola da ogni responsabilità, di eseguire la rettifica della Nota di trascrizione datata 12.12.1988 della sentenza n. 1110/1987 emessa dal
Tribunale di TO, identificando al foglio 48 plla 1133 cat C/2-classe 1 mq 32 il “suolo limitrofo” di proprietà della signora e al foglio 48 p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1 il “palmento” di proprietà della Parte_1
signora . Controparte_1
Chiedeva , di conseguenza, di disporre la rettifica dell' atto di donazione redatto dal notaio Persona_3
il 29/01/2003 rep. 4907 con cui il signor donava alla figlia il
[...] Persona_2 Parte_1
“suolo limitrofo” da identificarsi correttamente con i seguenti dati catastali : foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2- classe 1 di mq 32 , nonchè l' atto di donazione redatto dal notaio il 17/05/2017 con cui la signora Per_4
donava alla PO il “palmento” da identificarsi correttamente con Parte_2 Controparte_1
tali dati catastali : foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1.
Domandava infine la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti , da determinarsi in via equitativa, derivanti dalla elisione del suo diritto di proprietà, oltre al pagamento delle spese e competenze della mediazione e del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta del 30.11.2020 si costituiva in giudizio , la quale, chiedeva Controparte_1 innanzitutto disporsi la trasformazione del rito, e concludeva per il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Deduceva la convenuta che la propria dante causa, aveva per oltre trent'anni avuto Parte_2
il possesso esclusivo e incontrastato degli immobili siti in Sava (Ta), alla Via Cadorna, identificati in catasto al foglio 48, particella 1134 sub. 3; al foglio 48, particella 1134 sub. 4 ed al foglio 48, particella 1133; aveva nel proprio esclusivo interesse e con risorse proprie provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed al pagamento delle imposte e degli altri oneri gravanti sulle suddette. Quindi con atto di donazione del 17/05/2017, Repertorio 2765, Raccolta 2108, per Notar Notaio in Persona_5
Manduria (Ta), la IG.ra , le aveva donato la nuda proprietà degli immobili predetti, Parte_2
così come innanzi identificati, sui quali ella stessa aveva sempre esercitato il proprio diritto di proprietà in maniera palese ed incontrastata.
Con ordinanza del 14.5.2021 veniva disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini ex art.183,
6° comma, c.p.c.
Nella prima memoria di cui all'art.183 6° comma c.p.c. la resistente, a mezzo del nuovo difensore costituito,lamentava la tardività dell'iniziativa processuale della per intervenuta prescrizione ex Parte_1
art.2946 c.c., sia pure senza modificare le iniziali conclusioni.
Con ordinanza in data 10.06.2022 venivano rigettate le richieste di prova orale formulate dalla sola parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.06.2023 riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza in data 05.04.2024 ritenuta la necessità di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva rimessa sul ruolo , e veniva nominato il C.t.u. IN. , al quale veniva affidato l'incarico Persona_6 di rispondere ai seguenti quesiti: “voglia il c.t.u. – sulla scorta della documentazione versata in atti e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre ai sensi dell'art. 198, 2° comma, c.p.c. o che riterrà di
acquisire presso gli uffici pubblici – accertare previa ispezione dei luoghi ed eseguiti rilievi del caso,
l'identificazione dei dati catastali dei beni indicati mediante mera descrizione fisica nella sentenza
n.1110/1987 del Tribunale di TO ed oggetto delle attribuzioni pro quota eseguite con tale pronuncia;
verifichi inoltre la corrispondenza dei dati catastali così desunti ed accertati con quelli indicati nella nota di trascrizione di detta sentenza e se quest'ultima contiene gli errori prospettati da parte attrice;
”.
Depositata la CTU da parte da parte dell'IN , all'udienza a trattazione scritta del 07.05.2025 le parti Per_6
precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
Va innanzitutto dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto proposta tardivamente dalla convenuta.
Come è noto infatti il convenuto deve eccepire la prescrizione al più tardi alla prima udienza di trattazione e si tratta di una scadenza di natura perentoria , trattandosi di una eccezione di merito che il giudice non può rilevare d'ufficio, al contrario della violazione di tale preclusione processuale , in alcun modo sanabile.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la prima domanda proposta dall'attrice deve essere qualificata come azione di accertamento della corrispondenza tra i beni indicati mediante una mera descrizione fisica nella sentenza di scioglimento della comunione de quo ed i dati catastali con i quali sono stati identificati nella nota di trascrizione di detta sentenza, il tutto al fine di eliminare uno stato di incertezza sulla titolarità dei diritti delle parti in causa inerenti tali beni e quindi dei rispettivi diritti di proprietà.
Va incidentalmente osservato che, trattandosi di una azione di mero accertamento avente ad oggetto l'identificazione catastale corretta dei beni indicati nella sentenza rispetto a quelli riportati nella nota di trascrizione, la stessa per sua natura non è soggetta a prescrizione, potendo quest'ultima se mai inerire ai diritti derivanti dalla sentenza e dai successivi atti dispositivi.
L'interesse ad agire con una azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione , essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettivo sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata del diritto o degli obblighi dallo stesso scaturenti, costituendo la rimozione di tale stato di incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice ( Cass sez II 26.05.2008 n.13556).
Tanto premesso , rileva il Tribunale che la definizione del giudizio non può che fondarsi sull'esito degli accertamenti tecnici svolti dal CTU le cui conclusioni fondate su valutazioni tecniche logiche, coerenti ed
esenti da profili di censura nei singoli passaggi, possono essere integralmente recepite, avendo lo stesso dato compiuta risposta alle osservazioni sollevate.
Come sopra anticipato per effetto della sentenza del Tribunale di TO n. 1110 del 1987 alla IG.ra
[...]
, dante causa della IG.ra , odierna convenuta, in forza dell'atto di donazione Parte_2 Controparte_1
del 17.05.2017 , veniva attribuita la prima quota, costituita dal garage sito in Sava (TA) alla Via Cadorna con retrostante ortale e cucinetta e con lo scantinato sottostante adibito a palmento in proiezione delle pareti del garage stesso e dal fondo San Giovanni sito in agro di Sava con il conguaglio in denaro nella misura di £.
1.000.00 (fondo in agro di san Giovanni e conguaglio non interessano in questo procedimento).
Per effetto della stessa sentenza 1110/1987, al IG. (dante causa della IG.ra Persona_2 Parte_1
, odierna attrice, in forza dell'atto di donazione del 29.01.2023 ricevuto dal Notaio ) veniva
[...] Persona_3 attribuita la ottava quota costituita dal suolo limitrofo al garage di cui al n. 1 (quota destinata a Parte_2
- nota del CTU) con lo scantinato esistente in proiezione e con il muro del garage da intendersi
[...]
comune e dal fondo Minoto in agro di Sava con il conguaglio in denaro in misura di £. 500.000 (fondo Minoto in agro di Sava e conguaglio non interessano in questo procedimento).
Ne consegue che : a) All'attrice compete il suolo limitrofo al garage e lo scantinato esistente Parte_1
in proiezione.
Alla convenuta compete il garage sito in Sava alla Via Cadorna con retrostante ortale e lo Controparte_1 scantinato sottostante adibito a palmento, con la precisazione che il palmento è in proiezione delle parti del garage.
Quanto alla identificazione dei dati catastali dei beni in questione (suolo limitrofo al garage da un lato e garage e scantinato sottostante dall'altro) il CTU ha rilevato che “ricadono in aree dai contorni definiti, tra loro adiacenti, individuate con due differenti mappali ossia, due differenti numeri di particella del Fg. 48 del
Comune di Sava: la p.lla 1134 e la p.lla 1133.”. Premesso ciò ha rilevato che nel caso di specie è dirimente l'individuazione della posizione del garage da cui poi discendono i riferimenti per le varie attribuzioni. Ha dunque osservato che “Il garage si trova nell'area individuata con il numero di particella 1134, ad esso si accede dalla Via Cadorna attraverso un portone a cui, evidentemente nel tempo, atteso lo stato della targhetta del numero, è stato attribuito il numero 29 (per quanto è stato possibile accertare e fotografare in corso di sopralluogo) ed in effetti, alle sue spalle, rispetto alla via Cadorna c'è ancora un ortale ed un piccolo locale in continuità all'ortale (oggettivamente riconducibile alla "cucinetta" di cui alla sentenza ). Nella nota di trascrizione il garage è identificato con il sub. 3 della p.lla 1134 del Fg. 48 del Comune di Sava a cui risulta attribuita la categoria C/6, che appunto definisce, nell'ambito di diverse destinazioni d'uso correlate, le autorimesse. Consegue che il garage è parte della p.lla 1134 come peraltro confermato nell'elaborato
planimetrico redatto dal Geom. , prt. TA 0041728 del 12.05.2017 estratto dall'Agenzia Persona_7
delle Entrate Catasto Fabbricati Uff. Prov. di TO ed allegato alla relazione peritale.
Ha inoltre osservato il CTU che se il garage si trova nella p.lla 1134, non è possibile che lo scantinato sottostante adibito a palmento, in proiezione delle pareti del garage stesso, possa trovarsi in un'altra particella come invece è stato riportato nella nota di trascrizione per individuare il palmento, in testa a
. Quindi erroneamente nella nota di trascrizione il palmento è stato indicato con gli Parte_2
identificativi: Fg. 48, p.lla 1133 c/2 di 32 mq..
Nel corso del sopralluogo il CTU ha potuto constatare che sottostante al garage (ricompreso all'interno della p.lla 1134 a sua volta suddivisa in subalterni, tra cui il sub. 3 che appunto individua il garage ) esiste un locale di superficie di circa 90 mq, accessibile da una botola che mena sul marciapiede di Via Cadorna ove prospetta l'ingresso al garage e che allo stesso ingresso risulta adiacente. All'interno del prefato locale sono state rinvenute strutture murarie a pavimento a forma di vasca ed antiche attrezzature, quali vecchi torchi, il tutto sovrapponibile alla tipica strutturazione e dotazione impiantistica dei cosiddetti "palmenti".
Da quanto innanzi discende che il suolo limitrofo al garage assegnato a , dante causa di Persona_2
trova corrispondenza in catasto con la p.lla 1133 del fg.48 del Comune di Sava. Parte_1
Ha evidenziato il CTU a riprova di tale conclusione che la misura effettuata in corso di sopralluogo della parte calpestabile, in superficie, della copertura soprastante il locale scantinato esistente, appunto, sul suolo limitrofo al gara ge è parti a circa 36 mq lordi, ben corrispondenti ai catastali 32 mq della categoria C/2 ( appunto attribuita ai depositi - nota del CTU) del bene identificato in N.C.E.U. Comune di Sava Fg. 48, p.lla
1133.
Ha quindi accertato il CTU che i dati catastali corretti corrispondenti ai beni descritti in sentenza ( da individuarsi con riferimento a , dante causa dell'attrice , N.C.E.U. Comune Persona_2 Parte_1
di Sava Fg. 48 p.lla 1133 suolo limitrofo al garage con lo scantinato esistente in proiezione di mq.32 e da individuarsi con riguardo a dante causa della convenuta N.C.E.U. Parte_2 Controparte_1
Comune di Sava Fg. 48 p.lla 1134 sub.
3 - C/6 (garage ) e Fg. 48 p.lla 1134 sub. 2 C/3 mq. 95 , locale per attività di prodotti semilavorati il "palmento" ) non corrispondono ai dati catastali riportati nella nota di trascrizione ove si legge a (dante causa dell'attrice ) N.C.E.U. Comune di Sava Fg. 48 Persona_2 Parte_1
p.lla 1134 sub. 2, categ. C/3 mq. 95 a (dante causa della convenuta ) Parte_2 Controparte_1
N.C.E.U. Comune di Sava Fg. 48 p.lla 1134 sub. 3 e p.lla 1133, categ. C/2 mq. 32 4.2).
Ha quindi osservato l'Ausiliario , con conclusioni che meritano integrale ricezione, che la nota di trascrizione n. RG 22792 RP 18438 del 12.12.1988 contiene effettivamente gli errori prospettati da parte attrice nel ricorso introduttivo.
I medesimi errori sono contenuti negli atti dispositivi successivi riguardanti tali beni .
Quindi l'atto di donazione redatto dal notaio il 29/01/2003 rep. 4907 con cui il signore Persona_3
ha donato alla figlia il “suolo limitrofo” deve essere rettificato con Persona_2 Parte_1 riferimento ai dati catastali di tale immobile che devono ritenersi correttamente tali : foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2- classe di mq 32.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all' atto di donazione Via dei Mille, n. 3 - 74024
Manduria (TA) redatto dal notaio l 17/05/2017 con cui la signora ha donato Per_4 Parte_2
alla PO la nuda proprietà del “palmento” che va correttamente identificato Controparte_1
catastalmente con tali dati : foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1.
Deve conseguentemente essere disposta la rettifica della nota di trascrizione della sentenza n. 1110/1987 del Tribunale di TO, identificando al foglio 48 p.lla 1133 cat C/2-classe 1 di mq 32 il “suolo limitrofo” di proprietà di e al foglio 48, p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1 il ”palmento” di proprietà di Persona_2
. Parte_2
Deve altresì conseguentemente essere disposta la rettifica dell' atto di donazione redatto dal notaio il 29/01/2003 rep. 4907 con cui ha donato alla figlia Persona_3 Persona_2 Parte_1
il “suolo limitrofo”, che va identificato catastalmente correttamente con il foglio 48 p.lla 1133 cat.
[...]
C/2- classe di mq 32. Analoga rettifica deve disporsi con riferimento all' atto di donazione redatto dal notaio il 17/05/2017 con cui la signora ha donato alla PO il Per_4 Parte_2 Controparte_1
“palmento” che va identificato correttamente catastalmente al foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1.
Delle rettifiche degli atti sopra indicati deve essere notiziato il Conservatore dei Registri immobiliari di
TO , per gli adempimenti di sua competenza.
Quanto alla domanda dell'attrice di riconoscimento del suo diritto di proprietà sul bene trasferitogli con atto di donazione da , così come correttamente individuato catastalmente , ritiene il Persona_2
Tribunale che la stessa non possa trovare accoglimento in quanto , al di là di tale dato formale inerente l'identificazione catastale del bene, la stessa è rimasta sguarnita di prova. Come è noto la proprietà di un immobile non può essere provata solo alla stregua del fatto che lo stesso risulti catastalmente intestato al soggetto che ne rivendica la proprietà, diritto che deve essere rigorosamente provato.
Nel caso di specie , va considerato che la stessa attrice ha ammesso nei suoi scritti che nè lei né il suo dante causa hanno mai posseduto il bene rivendicato con la presente azione giudiziaria , aggiungendo che lo stesso rimasto sempre nel possesso di e poi della sua avente causa , la quale Parte_2 Controparte_1
ha peraltro riservato di proporre autonoma domanda di usucapione.
Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice , considerato che l'errore nella indicazione dei dati catastali dei beni , contenuta dalla nota di trascrizione della sentenza de quo, non
è in alcun modo ascrivibile né alla convenuta né alla sua dante causa.
Risulta infatti per tabulas che detta trascrizione fu effettuata e sottoscritta dall'Avv. Pietro Granata, legale che aveva difeso proprio il sig. nel giudizio di divisione. Persona_2
Le spese del giudizio,in considerazione dell'esito dello stesso che ha visto la soccombenza reciproca delle parti, nonché della particolarità della questione , possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
Vanno inoltre poste definitivamente a carico di entrambe le parti, pro quota le spese relative alla espletata
CTU come già liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da nei confronti di (proc. n.943/2020 Parte_1 Controparte_1
RGAC), ogni diversa eccezione e domanda rigettata o assorbita , così provvede:
1) Dispone la rettifica della nota di trascrizione n.RG 22792 e RP 18438 del 12.12.1988 della sentenza n. 1110/1987 del Tribunale di TO, identificando catastalmente al foglio 48 p.lla 1133 cat C/2- classe 1 di mq 32 il “suolo limitrofo” di proprietà di e al foglio 48, p.lla 1134 sub 2 Persona_2
cat. C/3 classe 1 il ”palmento” di proprietà di;
Parte_2
2) Dispone la rettifica dell' atto di donazione redatto dal notaio il 29/01/2003 Persona_3
rep. 4907 con cui il signore ha donato alla figlia il “suolo Persona_2 Parte_1 limitrofo” identificandolo correttamente catastalmente al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2- classe di mq
32;
3) Dispone la rettifica dell' atto di donazione del 17/05/2017, Repertorio 2765, Raccolta 2108, per
Notar Notaio in Manduria (Ta), con cui la signora ha Persona_5 Parte_2
donato alla PO il “palmento” identificandolo correttamente catastalmente al Controparte_1
foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1;
4) rigetta le restanti domande proposte da parte attrice;
5) pone definitivamente le spese della CTU, così come già liquidate, a carico di entrambe le parti pro quota;
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TO 20.11.2025
Il Giudice dr. ssa Patrizia G. Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.943 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: “ Altri contratti atipici ” – vertente
tra
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA TI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in Manduria alla Via Dei Mille n. 3, C.F._2
giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
e
, nata a [...], il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall' Avv. Giuseppe Piccione (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in C.F._4
Manduria (TA) alla via Salvatore Gigli n. 72, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di udienza a trattazione scritta del 07.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c ritualmente notificato in data 29.06.2020, conveniva in Parte_1 giudizio e chiedeva accertarsi l'esistenza di un errore materiale nella nota di trascrizione della Controparte_1
sentenza n.1110/1987 emessa dal Tribunale di TO, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i germani in forza della successione dei genitori sigg.ri e Parte_1 Persona_1
. CP_2
Con tale sentenza, tra le altre disposizioni che non rilevano ai fini della presente decisione, si attribuiva la
“quota numero uno” alla signora e la consistenza della stessa veniva così descritta : Parte_2
“garage sito in Sava alla via Cadorna con retrostante ortale e cucinetta e con lo scantinato sottostante adibito a palmento in proiezione delle pareti del garage stesso , nonché fondo San Giovanni sito in agro di Sava, con il conguaglio in denaro nella misura di L.1.000.000”.
Veniva inoltre assegnata la “quota numero otto” a specificando che la stessa era Persona_2 composta dal “suolo limitrofo al garage di cui al n.1 (n.b. quello di cui sopra assegnato a Parte_2
) con lo scantinato esistente in proiezione e con il muro del garage da intendersi comune e del fondo
[...]
Minoto in agro di Sava con il conguaglio in denaro nella misura di L.5.000.000”.
Deduceva l'attrice che nella nota di trascrizione di detta sentenza i beni facenti parte delle quote assegnate rispettivamente a e a venivano per la prima volta identificati Parte_2 Persona_2
catastalmente , ma ciò era stato fatto in modo errato e tale errore aveva inficiato gli atti dispositivi successivi inerenti detto immobili e, in particolare, la donazione effettuata in favore della ricorrente dal padre Per_2
e quella effettuata da in favore della PO , odierna
[...] Parte_2 Controparte_1
convenuta.
In particolare i dati catastali individuanti gli immobili in questione risultavano errati, in quanto il “palmento” attribuito alla signora avrebbe dovuto essere identificato al foglio 48 p.lla 1134 sub 2 Parte_2
cat C/3 classe 1 anziché al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2 -classe 1 di mq 32; a sua volta “il suolo limitrofo” attribuito al sig. doveva essere identificato catastalmente al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2 Persona_2
classe 1 di mq 32 e non al foglio 48 p.lla 1134 sub 2-cat. C/3 classe 1 mq 101.
Per tali ragioni, parte ricorrente domandava accertarsi l'errore materiale contenuto nella nota di trascrizione della sentenza de quo e, conseguentemente, dichiararsi il proprio diritto di proprietà relativamente al “suolo limitrofo” sito in Sava (TA) alla Via Cadorna , identificandolo correttamente dal punto di vista catastale con l'immobile di cui al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2 -classe 1 di mq 32 ,
Domandava quindi ordinarsi alla Conservatoria dei RR.II. di TO, esonerandola da ogni responsabilità, di eseguire la rettifica della Nota di trascrizione datata 12.12.1988 della sentenza n. 1110/1987 emessa dal
Tribunale di TO, identificando al foglio 48 plla 1133 cat C/2-classe 1 mq 32 il “suolo limitrofo” di proprietà della signora e al foglio 48 p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1 il “palmento” di proprietà della Parte_1
signora . Controparte_1
Chiedeva , di conseguenza, di disporre la rettifica dell' atto di donazione redatto dal notaio Persona_3
il 29/01/2003 rep. 4907 con cui il signor donava alla figlia il
[...] Persona_2 Parte_1
“suolo limitrofo” da identificarsi correttamente con i seguenti dati catastali : foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2- classe 1 di mq 32 , nonchè l' atto di donazione redatto dal notaio il 17/05/2017 con cui la signora Per_4
donava alla PO il “palmento” da identificarsi correttamente con Parte_2 Controparte_1
tali dati catastali : foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1.
Domandava infine la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti , da determinarsi in via equitativa, derivanti dalla elisione del suo diritto di proprietà, oltre al pagamento delle spese e competenze della mediazione e del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta del 30.11.2020 si costituiva in giudizio , la quale, chiedeva Controparte_1 innanzitutto disporsi la trasformazione del rito, e concludeva per il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Deduceva la convenuta che la propria dante causa, aveva per oltre trent'anni avuto Parte_2
il possesso esclusivo e incontrastato degli immobili siti in Sava (Ta), alla Via Cadorna, identificati in catasto al foglio 48, particella 1134 sub. 3; al foglio 48, particella 1134 sub. 4 ed al foglio 48, particella 1133; aveva nel proprio esclusivo interesse e con risorse proprie provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed al pagamento delle imposte e degli altri oneri gravanti sulle suddette. Quindi con atto di donazione del 17/05/2017, Repertorio 2765, Raccolta 2108, per Notar Notaio in Persona_5
Manduria (Ta), la IG.ra , le aveva donato la nuda proprietà degli immobili predetti, Parte_2
così come innanzi identificati, sui quali ella stessa aveva sempre esercitato il proprio diritto di proprietà in maniera palese ed incontrastata.
Con ordinanza del 14.5.2021 veniva disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini ex art.183,
6° comma, c.p.c.
Nella prima memoria di cui all'art.183 6° comma c.p.c. la resistente, a mezzo del nuovo difensore costituito,lamentava la tardività dell'iniziativa processuale della per intervenuta prescrizione ex Parte_1
art.2946 c.c., sia pure senza modificare le iniziali conclusioni.
Con ordinanza in data 10.06.2022 venivano rigettate le richieste di prova orale formulate dalla sola parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.06.2023 riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza in data 05.04.2024 ritenuta la necessità di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva rimessa sul ruolo , e veniva nominato il C.t.u. IN. , al quale veniva affidato l'incarico Persona_6 di rispondere ai seguenti quesiti: “voglia il c.t.u. – sulla scorta della documentazione versata in atti e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre ai sensi dell'art. 198, 2° comma, c.p.c. o che riterrà di
acquisire presso gli uffici pubblici – accertare previa ispezione dei luoghi ed eseguiti rilievi del caso,
l'identificazione dei dati catastali dei beni indicati mediante mera descrizione fisica nella sentenza
n.1110/1987 del Tribunale di TO ed oggetto delle attribuzioni pro quota eseguite con tale pronuncia;
verifichi inoltre la corrispondenza dei dati catastali così desunti ed accertati con quelli indicati nella nota di trascrizione di detta sentenza e se quest'ultima contiene gli errori prospettati da parte attrice;
”.
Depositata la CTU da parte da parte dell'IN , all'udienza a trattazione scritta del 07.05.2025 le parti Per_6
precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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Va innanzitutto dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto proposta tardivamente dalla convenuta.
Come è noto infatti il convenuto deve eccepire la prescrizione al più tardi alla prima udienza di trattazione e si tratta di una scadenza di natura perentoria , trattandosi di una eccezione di merito che il giudice non può rilevare d'ufficio, al contrario della violazione di tale preclusione processuale , in alcun modo sanabile.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la prima domanda proposta dall'attrice deve essere qualificata come azione di accertamento della corrispondenza tra i beni indicati mediante una mera descrizione fisica nella sentenza di scioglimento della comunione de quo ed i dati catastali con i quali sono stati identificati nella nota di trascrizione di detta sentenza, il tutto al fine di eliminare uno stato di incertezza sulla titolarità dei diritti delle parti in causa inerenti tali beni e quindi dei rispettivi diritti di proprietà.
Va incidentalmente osservato che, trattandosi di una azione di mero accertamento avente ad oggetto l'identificazione catastale corretta dei beni indicati nella sentenza rispetto a quelli riportati nella nota di trascrizione, la stessa per sua natura non è soggetta a prescrizione, potendo quest'ultima se mai inerire ai diritti derivanti dalla sentenza e dai successivi atti dispositivi.
L'interesse ad agire con una azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione , essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettivo sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata del diritto o degli obblighi dallo stesso scaturenti, costituendo la rimozione di tale stato di incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice ( Cass sez II 26.05.2008 n.13556).
Tanto premesso , rileva il Tribunale che la definizione del giudizio non può che fondarsi sull'esito degli accertamenti tecnici svolti dal CTU le cui conclusioni fondate su valutazioni tecniche logiche, coerenti ed
esenti da profili di censura nei singoli passaggi, possono essere integralmente recepite, avendo lo stesso dato compiuta risposta alle osservazioni sollevate.
Come sopra anticipato per effetto della sentenza del Tribunale di TO n. 1110 del 1987 alla IG.ra
[...]
, dante causa della IG.ra , odierna convenuta, in forza dell'atto di donazione Parte_2 Controparte_1
del 17.05.2017 , veniva attribuita la prima quota, costituita dal garage sito in Sava (TA) alla Via Cadorna con retrostante ortale e cucinetta e con lo scantinato sottostante adibito a palmento in proiezione delle pareti del garage stesso e dal fondo San Giovanni sito in agro di Sava con il conguaglio in denaro nella misura di £.
1.000.00 (fondo in agro di san Giovanni e conguaglio non interessano in questo procedimento).
Per effetto della stessa sentenza 1110/1987, al IG. (dante causa della IG.ra Persona_2 Parte_1
, odierna attrice, in forza dell'atto di donazione del 29.01.2023 ricevuto dal Notaio ) veniva
[...] Persona_3 attribuita la ottava quota costituita dal suolo limitrofo al garage di cui al n. 1 (quota destinata a Parte_2
- nota del CTU) con lo scantinato esistente in proiezione e con il muro del garage da intendersi
[...]
comune e dal fondo Minoto in agro di Sava con il conguaglio in denaro in misura di £. 500.000 (fondo Minoto in agro di Sava e conguaglio non interessano in questo procedimento).
Ne consegue che : a) All'attrice compete il suolo limitrofo al garage e lo scantinato esistente Parte_1
in proiezione.
Alla convenuta compete il garage sito in Sava alla Via Cadorna con retrostante ortale e lo Controparte_1 scantinato sottostante adibito a palmento, con la precisazione che il palmento è in proiezione delle parti del garage.
Quanto alla identificazione dei dati catastali dei beni in questione (suolo limitrofo al garage da un lato e garage e scantinato sottostante dall'altro) il CTU ha rilevato che “ricadono in aree dai contorni definiti, tra loro adiacenti, individuate con due differenti mappali ossia, due differenti numeri di particella del Fg. 48 del
Comune di Sava: la p.lla 1134 e la p.lla 1133.”. Premesso ciò ha rilevato che nel caso di specie è dirimente l'individuazione della posizione del garage da cui poi discendono i riferimenti per le varie attribuzioni. Ha dunque osservato che “Il garage si trova nell'area individuata con il numero di particella 1134, ad esso si accede dalla Via Cadorna attraverso un portone a cui, evidentemente nel tempo, atteso lo stato della targhetta del numero, è stato attribuito il numero 29 (per quanto è stato possibile accertare e fotografare in corso di sopralluogo) ed in effetti, alle sue spalle, rispetto alla via Cadorna c'è ancora un ortale ed un piccolo locale in continuità all'ortale (oggettivamente riconducibile alla "cucinetta" di cui alla sentenza ). Nella nota di trascrizione il garage è identificato con il sub. 3 della p.lla 1134 del Fg. 48 del Comune di Sava a cui risulta attribuita la categoria C/6, che appunto definisce, nell'ambito di diverse destinazioni d'uso correlate, le autorimesse. Consegue che il garage è parte della p.lla 1134 come peraltro confermato nell'elaborato
planimetrico redatto dal Geom. , prt. TA 0041728 del 12.05.2017 estratto dall'Agenzia Persona_7
delle Entrate Catasto Fabbricati Uff. Prov. di TO ed allegato alla relazione peritale.
Ha inoltre osservato il CTU che se il garage si trova nella p.lla 1134, non è possibile che lo scantinato sottostante adibito a palmento, in proiezione delle pareti del garage stesso, possa trovarsi in un'altra particella come invece è stato riportato nella nota di trascrizione per individuare il palmento, in testa a
. Quindi erroneamente nella nota di trascrizione il palmento è stato indicato con gli Parte_2
identificativi: Fg. 48, p.lla 1133 c/2 di 32 mq..
Nel corso del sopralluogo il CTU ha potuto constatare che sottostante al garage (ricompreso all'interno della p.lla 1134 a sua volta suddivisa in subalterni, tra cui il sub. 3 che appunto individua il garage ) esiste un locale di superficie di circa 90 mq, accessibile da una botola che mena sul marciapiede di Via Cadorna ove prospetta l'ingresso al garage e che allo stesso ingresso risulta adiacente. All'interno del prefato locale sono state rinvenute strutture murarie a pavimento a forma di vasca ed antiche attrezzature, quali vecchi torchi, il tutto sovrapponibile alla tipica strutturazione e dotazione impiantistica dei cosiddetti "palmenti".
Da quanto innanzi discende che il suolo limitrofo al garage assegnato a , dante causa di Persona_2
trova corrispondenza in catasto con la p.lla 1133 del fg.48 del Comune di Sava. Parte_1
Ha evidenziato il CTU a riprova di tale conclusione che la misura effettuata in corso di sopralluogo della parte calpestabile, in superficie, della copertura soprastante il locale scantinato esistente, appunto, sul suolo limitrofo al gara ge è parti a circa 36 mq lordi, ben corrispondenti ai catastali 32 mq della categoria C/2 ( appunto attribuita ai depositi - nota del CTU) del bene identificato in N.C.E.U. Comune di Sava Fg. 48, p.lla
1133.
Ha quindi accertato il CTU che i dati catastali corretti corrispondenti ai beni descritti in sentenza ( da individuarsi con riferimento a , dante causa dell'attrice , N.C.E.U. Comune Persona_2 Parte_1
di Sava Fg. 48 p.lla 1133 suolo limitrofo al garage con lo scantinato esistente in proiezione di mq.32 e da individuarsi con riguardo a dante causa della convenuta N.C.E.U. Parte_2 Controparte_1
Comune di Sava Fg. 48 p.lla 1134 sub.
3 - C/6 (garage ) e Fg. 48 p.lla 1134 sub. 2 C/3 mq. 95 , locale per attività di prodotti semilavorati il "palmento" ) non corrispondono ai dati catastali riportati nella nota di trascrizione ove si legge a (dante causa dell'attrice ) N.C.E.U. Comune di Sava Fg. 48 Persona_2 Parte_1
p.lla 1134 sub. 2, categ. C/3 mq. 95 a (dante causa della convenuta ) Parte_2 Controparte_1
N.C.E.U. Comune di Sava Fg. 48 p.lla 1134 sub. 3 e p.lla 1133, categ. C/2 mq. 32 4.2).
Ha quindi osservato l'Ausiliario , con conclusioni che meritano integrale ricezione, che la nota di trascrizione n. RG 22792 RP 18438 del 12.12.1988 contiene effettivamente gli errori prospettati da parte attrice nel ricorso introduttivo.
I medesimi errori sono contenuti negli atti dispositivi successivi riguardanti tali beni .
Quindi l'atto di donazione redatto dal notaio il 29/01/2003 rep. 4907 con cui il signore Persona_3
ha donato alla figlia il “suolo limitrofo” deve essere rettificato con Persona_2 Parte_1 riferimento ai dati catastali di tale immobile che devono ritenersi correttamente tali : foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2- classe di mq 32.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all' atto di donazione Via dei Mille, n. 3 - 74024
Manduria (TA) redatto dal notaio l 17/05/2017 con cui la signora ha donato Per_4 Parte_2
alla PO la nuda proprietà del “palmento” che va correttamente identificato Controparte_1
catastalmente con tali dati : foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1.
Deve conseguentemente essere disposta la rettifica della nota di trascrizione della sentenza n. 1110/1987 del Tribunale di TO, identificando al foglio 48 p.lla 1133 cat C/2-classe 1 di mq 32 il “suolo limitrofo” di proprietà di e al foglio 48, p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1 il ”palmento” di proprietà di Persona_2
. Parte_2
Deve altresì conseguentemente essere disposta la rettifica dell' atto di donazione redatto dal notaio il 29/01/2003 rep. 4907 con cui ha donato alla figlia Persona_3 Persona_2 Parte_1
il “suolo limitrofo”, che va identificato catastalmente correttamente con il foglio 48 p.lla 1133 cat.
[...]
C/2- classe di mq 32. Analoga rettifica deve disporsi con riferimento all' atto di donazione redatto dal notaio il 17/05/2017 con cui la signora ha donato alla PO il Per_4 Parte_2 Controparte_1
“palmento” che va identificato correttamente catastalmente al foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1.
Delle rettifiche degli atti sopra indicati deve essere notiziato il Conservatore dei Registri immobiliari di
TO , per gli adempimenti di sua competenza.
Quanto alla domanda dell'attrice di riconoscimento del suo diritto di proprietà sul bene trasferitogli con atto di donazione da , così come correttamente individuato catastalmente , ritiene il Persona_2
Tribunale che la stessa non possa trovare accoglimento in quanto , al di là di tale dato formale inerente l'identificazione catastale del bene, la stessa è rimasta sguarnita di prova. Come è noto la proprietà di un immobile non può essere provata solo alla stregua del fatto che lo stesso risulti catastalmente intestato al soggetto che ne rivendica la proprietà, diritto che deve essere rigorosamente provato.
Nel caso di specie , va considerato che la stessa attrice ha ammesso nei suoi scritti che nè lei né il suo dante causa hanno mai posseduto il bene rivendicato con la presente azione giudiziaria , aggiungendo che lo stesso rimasto sempre nel possesso di e poi della sua avente causa , la quale Parte_2 Controparte_1
ha peraltro riservato di proporre autonoma domanda di usucapione.
Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice , considerato che l'errore nella indicazione dei dati catastali dei beni , contenuta dalla nota di trascrizione della sentenza de quo, non
è in alcun modo ascrivibile né alla convenuta né alla sua dante causa.
Risulta infatti per tabulas che detta trascrizione fu effettuata e sottoscritta dall'Avv. Pietro Granata, legale che aveva difeso proprio il sig. nel giudizio di divisione. Persona_2
Le spese del giudizio,in considerazione dell'esito dello stesso che ha visto la soccombenza reciproca delle parti, nonché della particolarità della questione , possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
Vanno inoltre poste definitivamente a carico di entrambe le parti, pro quota le spese relative alla espletata
CTU come già liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da nei confronti di (proc. n.943/2020 Parte_1 Controparte_1
RGAC), ogni diversa eccezione e domanda rigettata o assorbita , così provvede:
1) Dispone la rettifica della nota di trascrizione n.RG 22792 e RP 18438 del 12.12.1988 della sentenza n. 1110/1987 del Tribunale di TO, identificando catastalmente al foglio 48 p.lla 1133 cat C/2- classe 1 di mq 32 il “suolo limitrofo” di proprietà di e al foglio 48, p.lla 1134 sub 2 Persona_2
cat. C/3 classe 1 il ”palmento” di proprietà di;
Parte_2
2) Dispone la rettifica dell' atto di donazione redatto dal notaio il 29/01/2003 Persona_3
rep. 4907 con cui il signore ha donato alla figlia il “suolo Persona_2 Parte_1 limitrofo” identificandolo correttamente catastalmente al foglio 48 p.lla 1133 cat. C/2- classe di mq
32;
3) Dispone la rettifica dell' atto di donazione del 17/05/2017, Repertorio 2765, Raccolta 2108, per
Notar Notaio in Manduria (Ta), con cui la signora ha Persona_5 Parte_2
donato alla PO il “palmento” identificandolo correttamente catastalmente al Controparte_1
foglio 48-p.lla 1134 sub 2 cat. C/3 classe 1;
4) rigetta le restanti domande proposte da parte attrice;
5) pone definitivamente le spese della CTU, così come già liquidate, a carico di entrambe le parti pro quota;
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TO 20.11.2025
Il Giudice dr. ssa Patrizia G. Nigri