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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11044 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 8437 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
(c.f.: , in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare dell'impresa individuale “ANTARES GAMES di Sorrentino
Catello” (P.IVA ), con sede legale in Gragnano (NA), alla via P.IVA_1
Roma, n. 27, rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo MAIETTA (c.f.:
) e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in C.F._2
Atripalda (AV) alla via Cesinali, n. 112, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
nella persona del Direttore dell' , sede Controparte_2
di Napoli, dott. (c.f.: ), con Persona_1 C.F._3
domicilio in Napoli, alla via A. Vespucci, n. 168, come in atti
RESISTENTE
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 1 di 17 CONCLUSIONI: per il ricorrente: annullamento del provvedimento impugnato. Per la resistente: rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , a mezzo di ricorso tempestivamente depositato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso alla ordinanza-ingiunzione prot. n. 3032, emessa in data
18 gennaio 2023 e notificata in data 24 febbraio 2023, con la quale si intimava di pagare la somma di euro 40.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 110 TULPS, comma 9, lettera f-bis, per aver asseritamente installato o, comunque, consentito l'uso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
In fatto, l'attore premetteva di essere titolare di un centro scommesse, filiale in virtù del contratto stipulato con la società maltese “LE”.
Nel corso dell'attività ispettiva del 6 luglio 2018, effettuata da personale dell' congiuntamente ai militari della Controparte_1
Stazione Carabinieri di Gragnano e svoltasi presso l'esercizio commerciale gestito dalla ricorrente, veniva eseguito un controllo ai sensi dell'art. 38 della legge n. 388/2000 e dell'art. 110 TULPS, volto a verificare la conformità degli apparecchi da intrattenimento installati e il rispetto delle prescrizioni di licenza. In tale occasione, alla presenza del ricorrente, si accertava la presenza di otto apparecchi o congegni da gioco soggetti a nulla osta ai sensi della normativa vigente.
Nel prosieguo del procedimento, in data 24 luglio 2018, l'Amministrazione avviava, con atto di contestazione prot. n. 59727, il procedimento
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 2 di 17 sanzionatorio per la presunta violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis, del TULPS.
All'esito del contraddittorio procedimentale e nonostante le difese spiegatesi in quella sede, in data 18 gennaio 2023 l'Amministrazione emanava il provvedimento impugnato, con cui veniva ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di euro 40.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione contestata.
In diritto, il ricorso si articolava secondo i seguenti motivi.
1. Violazione artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990, 18 legge n. 689/1981, difetto di motivazione e istruttoria.
L'amministrazione non ha indicato in dettaglio quale condotta specifica sia stata attuata dal ricorrente né gli elementi fattuali che giustificherebbero la presunta violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis) del TULPS. Il contenuto dell'atto di contestazione e del provvedimento sanzionatorio si limita a una generica enunciazione della violazione, compromettendo la regolarità e legittimità dell'azione amministrativa e pregiudicando la difesa del ricorrente.
In altre parole, l'Amministrazione resistente ha omesso di fornire una descrizione delle circostanze fattuali che giustificherebbero l'illecito, inclusa la mancata indicazione di presunti scommettitori o ricevute di gioco riconducibili alla violazione. Non risulta accertato che i dispositivi nel locale del ricorrente abbiano consentito l'accesso a servizi di gioco o scommesse online, né che tali operazioni siano state effettuate da clienti, né sono state fornite spiegazioni circa tali presupposti di fatto.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 3 di 17 Tale carenza istruttoria compromette la validità del procedimento sanzionatorio, perché il verbale di accertamento e il provvedimento sanzionatorio risultano privi di motivazione adeguata e della chiara ricostruzione della condotta contestata, contravvenendo ai principi di trasparenza e partecipazione sanciti dagli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 18 della legge n. 689/1981. L'illegittimità derivante da tale vizio motivazionale e istruttorio si riflette sull'ordinanza-ingiunzione, rendendola abnorme e suscettibile di annullamento per manifesta illegittimità. Ancora, parte ricorrente evidenzia che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione sanzionante, la quale, in quanto parte che asserisce la responsabilità del ricorrente, deve dimostrare l'esistenza e la natura degli elementi di fatto costitutivi della violazione contestata, secondo il principio generale di cui all'articolo 2697
c.c. Spetta quindi all'Amministrazione fornire prove concrete e documentate della condotta illecita e della sua riferibilità al destinatario della sanzione.
L'opponente, di contro, può limitarsi a contestare la fondatezza degli elementi probatori, o a dimostrare circostanze impeditrici o estintive della responsabilità, senza l'onere di provare l'inesistenza del fatto.
2. Violazione artt. 49 e 56 TFUE.
Gli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea costituiscono il fondamento normativo idoneo a garantire alla LE lo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse e pronostici. In particolare, si evidenzia la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in ragione della quale i limiti allo stabilimento di detto operatore
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 4 di 17 economico sul territorio italiano sono illegittimi e non sono suscettibili di applicazione.
3. Illegittimità art. 25, comma 1, schema di convenzione allegato alla documentazione della gara 2012 (decreto-legge n. 12/2016).
L'art. 25 ora richiamato prevede una forma di ablazione indiretta dei beni della società concessionaria, priva di adeguata copertura legislativa e costituzionale e pertanto illegittima. Tale misura espropriativa ha comportato illo tempore una condizione limitativa della libertà di stabilimento dell'operatore nel nostro paese, tanto da disincentivare l'ingresso nel Paese di operatori economici nel settore della raccolta di scommesse e pronostici sportivi.
Da quanto rilevato, l'assenza di una concessione rilasciata in favore di
LE non impedisce alle ricevitorie di operare legittimamente, in quanto tali soggetti possono fare affidamento sul diritto dell'Unione Europea, direttamente applicabile, e sull'abilitazione rilasciata dal paese membro di appartenenza. Tale principio sarebbe stato più volte riconosciuto dalla Corte di Giustizia, che tutela la libera prestazione di servizi sul mercato unico europeo anche nel settore delle scommesse, condizione essenziale alla legittimità dell'attività svolta dalle ricevitorie, a prescindere dalla mancanza di una licenza italiana specifica.
In altre parole, un provvedimento normativo o amministrativo incompatibile con la normativa europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento adottato “a monte” non può produrre i suoi effetti “a valle”, impendendo l'esercizio delle attività economiche indebitamente precluse. Come si legge dal ricorso, “il vizio “a monte” del denegato accesso al sistema concessorio
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 5 di 17 nazionale si ripercuote sulle vicende “a valle” del rilascio dell'autorizzazione di polizia e della conformazione sotto il profilo tecnico e
Contr dei contenuti dell'offerta di scommesse di LE. Di conseguenza, l' non avrebbe potuto irrogare la sanzione nei confronti del CTD della Sig.ra
Part a causa del mancato espletamento di una formalità amministrativa, rifiutato dall'Autorità o reso di fatto o di diritto impossibile in violazione del diritto dell'Unione” (ricorso, pag. 33).
4. Violazione dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE.
Le disposizioni tecniche contenute nei commi 643 e 644 della Legge di
Stabilità per l'anno 2015 non possono costituire una legittima base normativa per l'applicazione delle sanzioni oggetto dell'odierna opposizione, dovendo essere immediatamente disapplicate per contrarietà al diritto dell'Unione
Europea self executing.
5. Violazione del principio di non autoincriminazione ex artt. 24, comma 2,
Cost., 6 CEDU e 47 della CDFUE.
La disposizioni già richiamate prevedevano, da un lato, un onere di autodenuncia per reati procedibili d'ufficio nei confronti di tutti i titolari di centri di trasmissione dati intenzionati ad aderire al regime di regolarizzazione di cui al comma 643 (con ciò esponendosi eventualmente a potenziali riflessi penali connessi alla propria condotta), mentre, dall'altro, veniva individuato un trattamento sanzionatorio specifico (comma 644, lettere b), c), f) e g)) per coloro che non avessero aderito a tale regolarizzazione e che, quindi, del tutto legittimamente, non avessero voluto autodenunciarsi.
In definitiva, i commi 643 e 644, lettere b), c), f) e g), predispongono un assetto normativo in contrasto con il principio di non autoincriminazione,
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 6 di 17 corollario del diritto all'equo processo tutelato dalle norme costituzionali e dai trattati internazionali cui il nostro ordinamento aderisce.
6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE.
La pendenza a carico dei titolari dei centri LE di procedimenti penali per il reato di cui all'art. 4 legge n. 401/1989 (così come l'instaurazione dei medesimi a seguito dell'autodenuncia cui, come si è visto, erano tenuti coloro che avessero inteso aderire al regime de quo) impedirebbe – in violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e in spregio del principio dell'effetto utile della giurisprudenza emessa dalla Corte di Giustizia – il rilascio dei titoli abilitativi
(nella specie, la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.) cui il menzionato comma 643 subordinava il buon esito della regolarizzazione.
7. Illegittimità art. 1, comma 644, lettere b), legge n. 190/2014.
Le disposizioni sanzionatorie di cui alla lettera b) del comma 644 introducono restrizioni ingiustificate alle libertà fondamentali sancite dal TFUE, ostacolando la concorrenza degli operatori comunitari legittimati a operare in
Italia. Il divieto previsto non è giustificabile con la tutela dell'ordine pubblico, poiché l'ordinamento italiano dispone già di strumenti adeguati al contrasto di attività illecite. Il risultato di tale normativa risiede nella limitazione della capacità competitiva, dato il contesto rigido determinato dalla disciplina di settore.
Inoltre, la sanzione applicata ai titolari degli esercizi di raccolta, che non definiscono l'offerta commerciale, appare sproporzionata. L'ordinanza impugnata, basata su norme inapplicabili per contrasto col diritto UE, deve essere annullata per illegittimità comunitaria e violazione della libertà di concorrenza.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 7 di 17 In conclusione, il ricorrente chiede l'accoglimento del Parte_1
ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con comparsa di costituzione, l' Controparte_1
evidenziava quanto segue.
In fatto, parte resistente premetteva che, dalla sussistenza di diversi elementi obiettivi riscontrati a verbale, era possibile desumere che l'attività di fatto esercitata consisteva nella raccolta al banco di scommesse sportive per conto della LE.
All'avviso di notifica prot. n. 59727, ex art. 14 legge n. 689/1981, il sig.
presentava scritti difensivi, attestando il possesso della licenza art. Parte_1
86 TULPS ma non di quella art. 88 TULPS in quanto raccoglieva scommesse per LE Malta Limited, allegando anche la comunicazione del
Commissariato P.S. di Castellammare di Stabia e la SCIA presentata al
Comune . Parte_3
A tal proposito, l' sottolinea che la raccolta scommesse non si CP_1
autorizza con SCIA, ma richiede la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88
TULPS rilasciata dalla Questura. Al contrario, la licenza ex art. 86 TULPS riguarda gli esercizi pubblici con somministrazione che possono installare apparecchi per giochi leciti senza ulteriori autorizzazioni. Le due licenze hanno natura e finalità distinte, riferendosi a interessi diversi e prescrivendo requisiti differenti.
Nel merito, l'amministrazione resistente contesta la fondatezza del ricorso.
A tal fine, essa fa riferimento alla pronuncia TA AT ET c.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 22 gennaio 2015. La Corte ha riconosciuto la
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 8 di 17 legittimità e la conformità del medesimo bando alle norme comunitarie (49 e
56 TFUE) quantomeno sotto il profilo (unico allora rimesso alla medesima
Corte) della durata delle nuove concessioni, fissata in misura inferiore a quelle rilasciate in passato. Detto riordino viene considerato compatibile con i principi comunitari, anche alla luce del “carattere peculiare della disciplina dei giochi d'azzardo” e del potere discrezionale spettante alle autorità nazionali nel settore.
In ogni caso, neppure in seguito né la LE né l'odierno ricorrente, pur potendo avvalersi di una nuova procedura di sanatoria prevista dall'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014, hanno ritenuto di dover avvalersi dell'opportunità concessa dalla norma, non avendo presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione.
In ordine alla seconda eccezione, avente ad oggetto il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione resistente eccepisce che “l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto allorché l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato”. Dato che le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati e conosciuti dall'interessato, deve ritenersi che la motivazione sia pienamente legittima e conforme al dettato dell'art. 3 legge n. 241/1990.
In conclusione, l' chiedeva il rigetto del Controparte_1
ricorso. Il Giudice rinviava prima al 21 novembre 2024 e poi al 27 novembre
2025 per la discussione e la decisione.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 9 di 17 MOTIVI DI DIRITTO
Il comma 9 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(R.D. 18 giugno 1931, n.773), alla lettera f-bis) dispone che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
L'art. 88 TULPS prevede che “la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
Il testo della norma appare chiaro e diretto nell'affermare l'insufficienza della sola autorizzazione di cui all'art. 86 TULPS per il legittimo svolgimento, nei locali ove viene esercitata attività di raccolta di scommesse, richiedendo per la stessa la presenza dell'ulteriore titolo abilitativo costituito dall'autorizzazione di polizia.
Questa, rilasciata ai sensi dell'art. 88 TULPS, viene richiesta dalla normativa di settore in virtù della maggior pericolosità intrinsecamente correlata appunto allo svolgimento di detta attività.
Dunque, ai fini dell'esercizio lecito della raccolta di scommesse, attività comprovata in maniera univoca e incontestata dalla compresenza degli apparecchi recanti codice identificativo ON04066185X, ON04200903J,
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 10 di 17 ON04306329A, ON04354043E, ON04203638B, ON04621897Q,
ON04621897Q, ON04621898P, ON04854465S, è richiesto il previo ottenimento della licenza di polizia, di cui all'art. 88 TULPS.
La disposizione di cui alla lettera f-bis) dell'art. 110, comma 9, TULPS, sanziona non solo la condotta di chi “installa o distribuisce apparecchi e congegni in luoghi pubblici o aperti al pubblico non muniti delle prescritte autorizzazioni”, ma anche quella di chi “in detti locali ne consente l'uso, in tal modo rendendo possibile il mantenimento in essere dell'attività non autorizzata già in corso di esecuzione”, comporta la valutazione del comportamento del gestore che abbia illecitamente reso possibile l'esercizio di apparecchi e congegni, in un contesto in cui si era nel frattempo avviato l'esercizio di scommesse.
Nel caso in esame, l'opponente ha chiesto la valutazione - con riferimento alla libertà di stabilimento prevista negli artt. 49-56 TFUE nonché ai principi generali in materia di concorrenza e di libertà di iniziativa economica, così come enunciati dal diritto nazionale e sovranazionale - del rapporto concessorio con LE, soggetto la cui attività consiste per l'appunto nella raccolta di scommesse e pronostici sportivi. Orbene, se nello Stato membro di provenienza la società risulta essere munita dei titoli legittimanti l'esercizio di tale attività, deve evidenziarsi che in Italia, per la medesima, è richiesta la previa licenza di polizia di cui all'art. 88.
Individuato il quadro normativo di riferimento, è possibile passare all'esame nel merito delle doglianze di parte ricorrente.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 11 di 17 Preliminarmente vanno, quindi, esaminati i motivi connessi al diritto eurounitario, che si ritiene possano essere trattati in maniera unitaria e sintetica.
La tesi proposta dal ricorrente poggia quasi interamente sulla incompatibilità del sistema concessorio/autorizzatorio italiano con il diritto comunitario. A detta del Tribunale, detta tesi non merita accoglimento.
Sul punto si intende aderire alle argomentazioni rese dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18625/2024, depositata in data
8 luglio 2024.
I giudici di legittimità individuano nel d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 la principale fonte normativa in tema di organizzazione ed esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, attribuendo al legislatore statale il potere di regolare dette attività.
L'individuazione dello Stato quale soggetto regolatore trova fondamento nell'esigenza, invero facilmente intuibile, «di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole».
La Corte Costituzionale, in più circostanze, ha considerato legittima tale scelta, considerata l'attrazione e la concentrazione di utenti che al settore è associata, e alla probabilità altrettanto elevata di usi illegali degli apparecchi impiegati per lo svolgimento anche nel caso dei giochi leciti (da ultimo, Corte
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 12 di 17 Cost., 17 maggio 2017, n. 108). In sintesi, la gestione dei giochi e delle scommesse, da ogni punto di vista, fa capo direttamente allo Stato.
In tale prospettiva, appare corretto affermare che, ai fini dell'esercizio del gioco e delle scommesse, il concessionario è tenuto a procurarsi la relativa licenza di polizia (art. 88 TULPS), visto che l'ordinamento sanziona penalmente l'esercizio abusivo dell'attività.
La giurisprudenza comunitaria, ricorda la Corte di Cassazione, ha ritenuto legittima una simile complessiva regolamentazione. Appare, cioè, compatibile con il TFUE una organizzazione ed un controllo delle attività di gestione e di pratica dei giochi d'azzardo o, in via generale, dei giochi a soldi da parte degli Stati Membri (CGUE, 28 febbraio 2018, causa C-3/13, Sporting Odds).
La restrizione avente carattere discriminatorio può essere giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, previsti all'art. 52 del TFUE.
Le limitazioni alla libertà di stabilimento, dunque, sono ammesse nella misura in cui risultino proporzionate al raggiungimento degli obiettivi della politica nazionale in materia di giochi d'azzardo, ossia siano funzionali alla tutela del giocatore, alla trasparenza finanziaria, al controllo dei flussi di denaro, al controllo del gioco alla identificazione ed al controllo degli organizzatori.
In conclusione, afferma la Suprema Corte, «sia l'imposizione ai soggetti interessati dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta alla concessione rilasciata dallo Stato, sia la limitazione del rilascio della suddetta autorizzazione ai richiedenti già in possesso della concessione sono state ritenute non in contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE, perché
l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 13 di 17 d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali, sempre che tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità in un ambito di coerenza e sistematicità dei mezzi impiegati».
Il sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace per sottoporre a controllo gli operatori del settore, onde prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti, nonché per tutelare i consociati dai rischi connessi al gioco d'azzardo. Allo stesso tempo, occorre ricordare che spetta al giudice nazionale verificare se un tale sistema, nella parte in cui limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti, e se le relative restrizioni risultino proporzionali.
Data l'ampiezza del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in questa materia, deve ritenersi infondato l'obbligo di uno Stato membro di riconoscere le autorizzazioni rilasciate da altro Stato membro. La circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione per i giochi d'azzardo o le scommesse «non osta a che un altro Stato membro subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio».
Ancora, appare inconferente il riferimento alla pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea “Placanica”, avendo la sentenza spiegato che
«l'assenza della autorizzazione di polizia, di conseguenza e in ogni caso, non potrà essere addebitata a soggetti quali gli imputati nelle cause principali che non avrebbero potuto ottenere tali autorizzazioni per il fatto che la
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 14 di 17 concessione di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto comunitario». Ciò implica, al più, che in una situazione di esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia da parte di operatori, impossibilitati a ottenere tali titoli a causa del rifiuto dello Stato membro, non è consentita l'applicazione delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo dell'attività.
Con riferimento all'asserita violazione delle disposizioni contenute dagli artt.
49 e 56 TFUE, occorre riportare i principi enucleati dalla giurisprudenza eurounitaria, in virtù dei quali «il regime delle concessioni, delle proroghe e dei diritti risultanti dalla regolarizzazione della situazione dei CTD e degli allibratori, che impedisca a questi ultimi, se stabiliti in un altro Stato membro, di offrire i propri servizi nello Stato membro di cui si tratta, anche per il tramite dei CTD, pur costituendo una restrizione delle libertà fondamentali sancite dagli artt. 49 e 56 del TFUE, è ammissibile ove risolto in efficaci meccanismi di controllo degli operatori attivi nel settore» (ex pluribus, CGUE, 19 dicembre 2018, causa C-375/17).
In conclusione, deve ritenersi che l'esercizio dell'attività economica da parte dei titolari di attività affiliate a LE non sono legittimati a raccogliere scommesse e pronostici sportivi per le ragioni già esposte. Pertanto, i motivi connessi alla violazione del diritto eurounitario devono essere considerati infondati. Il primo motivo di ricorso, invece, ha ad oggetto la violazione delle disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo (artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990), nonché dell'art. 18 legge n. 689/1981.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 15 di 17 Quest'ultima disposizione impone di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. È pacifico, inoltre, che l'amministrazione procedente possa motivare per relationem, mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Trib. Napoli,
Sez. X, 26 febbraio 2024, n. 2277).
Nel caso di specie, l'ordinanza rimanda al verbale, il quale indica con precisione sia la condotta contestata sia le norme violate, sicché l'obbligo di motivazione imposto dalla legge risulta soddisfatto pienamente. In particolare, dalla documentazione emergono non solo le norme di cui si contesta la violazione, ma anche l'insieme di circostanze fattuali dalle quali univocamente è possibile desumere che vi fosse in atto lo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse e pronostici in assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. In conclusione, tutti i motivi di ricorso risultano infondati e, conseguentemente, il ricorso va rigettato.
Per la peculiarità della materia ed essendosi costituita l'amministrazione a mezzo di funzionario senza aver documentato eventuali spese di giudizio si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 16 di 17 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. in qualità di Parte_1
titolare dell'impresa individuale “ANTARES GAMES di Sorrentino Catello”, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 3032, emessa in data 18 gennaio
2023 dall' Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, lì 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 8437 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
(c.f.: , in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare dell'impresa individuale “ANTARES GAMES di Sorrentino
Catello” (P.IVA ), con sede legale in Gragnano (NA), alla via P.IVA_1
Roma, n. 27, rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo MAIETTA (c.f.:
) e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in C.F._2
Atripalda (AV) alla via Cesinali, n. 112, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
nella persona del Direttore dell' , sede Controparte_2
di Napoli, dott. (c.f.: ), con Persona_1 C.F._3
domicilio in Napoli, alla via A. Vespucci, n. 168, come in atti
RESISTENTE
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 1 di 17 CONCLUSIONI: per il ricorrente: annullamento del provvedimento impugnato. Per la resistente: rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , a mezzo di ricorso tempestivamente depositato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso alla ordinanza-ingiunzione prot. n. 3032, emessa in data
18 gennaio 2023 e notificata in data 24 febbraio 2023, con la quale si intimava di pagare la somma di euro 40.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 110 TULPS, comma 9, lettera f-bis, per aver asseritamente installato o, comunque, consentito l'uso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
In fatto, l'attore premetteva di essere titolare di un centro scommesse, filiale in virtù del contratto stipulato con la società maltese “LE”.
Nel corso dell'attività ispettiva del 6 luglio 2018, effettuata da personale dell' congiuntamente ai militari della Controparte_1
Stazione Carabinieri di Gragnano e svoltasi presso l'esercizio commerciale gestito dalla ricorrente, veniva eseguito un controllo ai sensi dell'art. 38 della legge n. 388/2000 e dell'art. 110 TULPS, volto a verificare la conformità degli apparecchi da intrattenimento installati e il rispetto delle prescrizioni di licenza. In tale occasione, alla presenza del ricorrente, si accertava la presenza di otto apparecchi o congegni da gioco soggetti a nulla osta ai sensi della normativa vigente.
Nel prosieguo del procedimento, in data 24 luglio 2018, l'Amministrazione avviava, con atto di contestazione prot. n. 59727, il procedimento
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 2 di 17 sanzionatorio per la presunta violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis, del TULPS.
All'esito del contraddittorio procedimentale e nonostante le difese spiegatesi in quella sede, in data 18 gennaio 2023 l'Amministrazione emanava il provvedimento impugnato, con cui veniva ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di euro 40.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione contestata.
In diritto, il ricorso si articolava secondo i seguenti motivi.
1. Violazione artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990, 18 legge n. 689/1981, difetto di motivazione e istruttoria.
L'amministrazione non ha indicato in dettaglio quale condotta specifica sia stata attuata dal ricorrente né gli elementi fattuali che giustificherebbero la presunta violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis) del TULPS. Il contenuto dell'atto di contestazione e del provvedimento sanzionatorio si limita a una generica enunciazione della violazione, compromettendo la regolarità e legittimità dell'azione amministrativa e pregiudicando la difesa del ricorrente.
In altre parole, l'Amministrazione resistente ha omesso di fornire una descrizione delle circostanze fattuali che giustificherebbero l'illecito, inclusa la mancata indicazione di presunti scommettitori o ricevute di gioco riconducibili alla violazione. Non risulta accertato che i dispositivi nel locale del ricorrente abbiano consentito l'accesso a servizi di gioco o scommesse online, né che tali operazioni siano state effettuate da clienti, né sono state fornite spiegazioni circa tali presupposti di fatto.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 3 di 17 Tale carenza istruttoria compromette la validità del procedimento sanzionatorio, perché il verbale di accertamento e il provvedimento sanzionatorio risultano privi di motivazione adeguata e della chiara ricostruzione della condotta contestata, contravvenendo ai principi di trasparenza e partecipazione sanciti dagli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 18 della legge n. 689/1981. L'illegittimità derivante da tale vizio motivazionale e istruttorio si riflette sull'ordinanza-ingiunzione, rendendola abnorme e suscettibile di annullamento per manifesta illegittimità. Ancora, parte ricorrente evidenzia che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione sanzionante, la quale, in quanto parte che asserisce la responsabilità del ricorrente, deve dimostrare l'esistenza e la natura degli elementi di fatto costitutivi della violazione contestata, secondo il principio generale di cui all'articolo 2697
c.c. Spetta quindi all'Amministrazione fornire prove concrete e documentate della condotta illecita e della sua riferibilità al destinatario della sanzione.
L'opponente, di contro, può limitarsi a contestare la fondatezza degli elementi probatori, o a dimostrare circostanze impeditrici o estintive della responsabilità, senza l'onere di provare l'inesistenza del fatto.
2. Violazione artt. 49 e 56 TFUE.
Gli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea costituiscono il fondamento normativo idoneo a garantire alla LE lo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse e pronostici. In particolare, si evidenzia la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in ragione della quale i limiti allo stabilimento di detto operatore
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 4 di 17 economico sul territorio italiano sono illegittimi e non sono suscettibili di applicazione.
3. Illegittimità art. 25, comma 1, schema di convenzione allegato alla documentazione della gara 2012 (decreto-legge n. 12/2016).
L'art. 25 ora richiamato prevede una forma di ablazione indiretta dei beni della società concessionaria, priva di adeguata copertura legislativa e costituzionale e pertanto illegittima. Tale misura espropriativa ha comportato illo tempore una condizione limitativa della libertà di stabilimento dell'operatore nel nostro paese, tanto da disincentivare l'ingresso nel Paese di operatori economici nel settore della raccolta di scommesse e pronostici sportivi.
Da quanto rilevato, l'assenza di una concessione rilasciata in favore di
LE non impedisce alle ricevitorie di operare legittimamente, in quanto tali soggetti possono fare affidamento sul diritto dell'Unione Europea, direttamente applicabile, e sull'abilitazione rilasciata dal paese membro di appartenenza. Tale principio sarebbe stato più volte riconosciuto dalla Corte di Giustizia, che tutela la libera prestazione di servizi sul mercato unico europeo anche nel settore delle scommesse, condizione essenziale alla legittimità dell'attività svolta dalle ricevitorie, a prescindere dalla mancanza di una licenza italiana specifica.
In altre parole, un provvedimento normativo o amministrativo incompatibile con la normativa europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento adottato “a monte” non può produrre i suoi effetti “a valle”, impendendo l'esercizio delle attività economiche indebitamente precluse. Come si legge dal ricorso, “il vizio “a monte” del denegato accesso al sistema concessorio
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 5 di 17 nazionale si ripercuote sulle vicende “a valle” del rilascio dell'autorizzazione di polizia e della conformazione sotto il profilo tecnico e
Contr dei contenuti dell'offerta di scommesse di LE. Di conseguenza, l' non avrebbe potuto irrogare la sanzione nei confronti del CTD della Sig.ra
Part a causa del mancato espletamento di una formalità amministrativa, rifiutato dall'Autorità o reso di fatto o di diritto impossibile in violazione del diritto dell'Unione” (ricorso, pag. 33).
4. Violazione dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE.
Le disposizioni tecniche contenute nei commi 643 e 644 della Legge di
Stabilità per l'anno 2015 non possono costituire una legittima base normativa per l'applicazione delle sanzioni oggetto dell'odierna opposizione, dovendo essere immediatamente disapplicate per contrarietà al diritto dell'Unione
Europea self executing.
5. Violazione del principio di non autoincriminazione ex artt. 24, comma 2,
Cost., 6 CEDU e 47 della CDFUE.
La disposizioni già richiamate prevedevano, da un lato, un onere di autodenuncia per reati procedibili d'ufficio nei confronti di tutti i titolari di centri di trasmissione dati intenzionati ad aderire al regime di regolarizzazione di cui al comma 643 (con ciò esponendosi eventualmente a potenziali riflessi penali connessi alla propria condotta), mentre, dall'altro, veniva individuato un trattamento sanzionatorio specifico (comma 644, lettere b), c), f) e g)) per coloro che non avessero aderito a tale regolarizzazione e che, quindi, del tutto legittimamente, non avessero voluto autodenunciarsi.
In definitiva, i commi 643 e 644, lettere b), c), f) e g), predispongono un assetto normativo in contrasto con il principio di non autoincriminazione,
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 6 di 17 corollario del diritto all'equo processo tutelato dalle norme costituzionali e dai trattati internazionali cui il nostro ordinamento aderisce.
6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE.
La pendenza a carico dei titolari dei centri LE di procedimenti penali per il reato di cui all'art. 4 legge n. 401/1989 (così come l'instaurazione dei medesimi a seguito dell'autodenuncia cui, come si è visto, erano tenuti coloro che avessero inteso aderire al regime de quo) impedirebbe – in violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e in spregio del principio dell'effetto utile della giurisprudenza emessa dalla Corte di Giustizia – il rilascio dei titoli abilitativi
(nella specie, la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.) cui il menzionato comma 643 subordinava il buon esito della regolarizzazione.
7. Illegittimità art. 1, comma 644, lettere b), legge n. 190/2014.
Le disposizioni sanzionatorie di cui alla lettera b) del comma 644 introducono restrizioni ingiustificate alle libertà fondamentali sancite dal TFUE, ostacolando la concorrenza degli operatori comunitari legittimati a operare in
Italia. Il divieto previsto non è giustificabile con la tutela dell'ordine pubblico, poiché l'ordinamento italiano dispone già di strumenti adeguati al contrasto di attività illecite. Il risultato di tale normativa risiede nella limitazione della capacità competitiva, dato il contesto rigido determinato dalla disciplina di settore.
Inoltre, la sanzione applicata ai titolari degli esercizi di raccolta, che non definiscono l'offerta commerciale, appare sproporzionata. L'ordinanza impugnata, basata su norme inapplicabili per contrasto col diritto UE, deve essere annullata per illegittimità comunitaria e violazione della libertà di concorrenza.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 7 di 17 In conclusione, il ricorrente chiede l'accoglimento del Parte_1
ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con comparsa di costituzione, l' Controparte_1
evidenziava quanto segue.
In fatto, parte resistente premetteva che, dalla sussistenza di diversi elementi obiettivi riscontrati a verbale, era possibile desumere che l'attività di fatto esercitata consisteva nella raccolta al banco di scommesse sportive per conto della LE.
All'avviso di notifica prot. n. 59727, ex art. 14 legge n. 689/1981, il sig.
presentava scritti difensivi, attestando il possesso della licenza art. Parte_1
86 TULPS ma non di quella art. 88 TULPS in quanto raccoglieva scommesse per LE Malta Limited, allegando anche la comunicazione del
Commissariato P.S. di Castellammare di Stabia e la SCIA presentata al
Comune . Parte_3
A tal proposito, l' sottolinea che la raccolta scommesse non si CP_1
autorizza con SCIA, ma richiede la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88
TULPS rilasciata dalla Questura. Al contrario, la licenza ex art. 86 TULPS riguarda gli esercizi pubblici con somministrazione che possono installare apparecchi per giochi leciti senza ulteriori autorizzazioni. Le due licenze hanno natura e finalità distinte, riferendosi a interessi diversi e prescrivendo requisiti differenti.
Nel merito, l'amministrazione resistente contesta la fondatezza del ricorso.
A tal fine, essa fa riferimento alla pronuncia TA AT ET c.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 22 gennaio 2015. La Corte ha riconosciuto la
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 8 di 17 legittimità e la conformità del medesimo bando alle norme comunitarie (49 e
56 TFUE) quantomeno sotto il profilo (unico allora rimesso alla medesima
Corte) della durata delle nuove concessioni, fissata in misura inferiore a quelle rilasciate in passato. Detto riordino viene considerato compatibile con i principi comunitari, anche alla luce del “carattere peculiare della disciplina dei giochi d'azzardo” e del potere discrezionale spettante alle autorità nazionali nel settore.
In ogni caso, neppure in seguito né la LE né l'odierno ricorrente, pur potendo avvalersi di una nuova procedura di sanatoria prevista dall'art. 1, comma 643, legge n. 190/2014, hanno ritenuto di dover avvalersi dell'opportunità concessa dalla norma, non avendo presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione.
In ordine alla seconda eccezione, avente ad oggetto il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione resistente eccepisce che “l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto allorché l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato”. Dato che le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati e conosciuti dall'interessato, deve ritenersi che la motivazione sia pienamente legittima e conforme al dettato dell'art. 3 legge n. 241/1990.
In conclusione, l' chiedeva il rigetto del Controparte_1
ricorso. Il Giudice rinviava prima al 21 novembre 2024 e poi al 27 novembre
2025 per la discussione e la decisione.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 9 di 17 MOTIVI DI DIRITTO
Il comma 9 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(R.D. 18 giugno 1931, n.773), alla lettera f-bis) dispone che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
L'art. 88 TULPS prevede che “la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
Il testo della norma appare chiaro e diretto nell'affermare l'insufficienza della sola autorizzazione di cui all'art. 86 TULPS per il legittimo svolgimento, nei locali ove viene esercitata attività di raccolta di scommesse, richiedendo per la stessa la presenza dell'ulteriore titolo abilitativo costituito dall'autorizzazione di polizia.
Questa, rilasciata ai sensi dell'art. 88 TULPS, viene richiesta dalla normativa di settore in virtù della maggior pericolosità intrinsecamente correlata appunto allo svolgimento di detta attività.
Dunque, ai fini dell'esercizio lecito della raccolta di scommesse, attività comprovata in maniera univoca e incontestata dalla compresenza degli apparecchi recanti codice identificativo ON04066185X, ON04200903J,
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 10 di 17 ON04306329A, ON04354043E, ON04203638B, ON04621897Q,
ON04621897Q, ON04621898P, ON04854465S, è richiesto il previo ottenimento della licenza di polizia, di cui all'art. 88 TULPS.
La disposizione di cui alla lettera f-bis) dell'art. 110, comma 9, TULPS, sanziona non solo la condotta di chi “installa o distribuisce apparecchi e congegni in luoghi pubblici o aperti al pubblico non muniti delle prescritte autorizzazioni”, ma anche quella di chi “in detti locali ne consente l'uso, in tal modo rendendo possibile il mantenimento in essere dell'attività non autorizzata già in corso di esecuzione”, comporta la valutazione del comportamento del gestore che abbia illecitamente reso possibile l'esercizio di apparecchi e congegni, in un contesto in cui si era nel frattempo avviato l'esercizio di scommesse.
Nel caso in esame, l'opponente ha chiesto la valutazione - con riferimento alla libertà di stabilimento prevista negli artt. 49-56 TFUE nonché ai principi generali in materia di concorrenza e di libertà di iniziativa economica, così come enunciati dal diritto nazionale e sovranazionale - del rapporto concessorio con LE, soggetto la cui attività consiste per l'appunto nella raccolta di scommesse e pronostici sportivi. Orbene, se nello Stato membro di provenienza la società risulta essere munita dei titoli legittimanti l'esercizio di tale attività, deve evidenziarsi che in Italia, per la medesima, è richiesta la previa licenza di polizia di cui all'art. 88.
Individuato il quadro normativo di riferimento, è possibile passare all'esame nel merito delle doglianze di parte ricorrente.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 11 di 17 Preliminarmente vanno, quindi, esaminati i motivi connessi al diritto eurounitario, che si ritiene possano essere trattati in maniera unitaria e sintetica.
La tesi proposta dal ricorrente poggia quasi interamente sulla incompatibilità del sistema concessorio/autorizzatorio italiano con il diritto comunitario. A detta del Tribunale, detta tesi non merita accoglimento.
Sul punto si intende aderire alle argomentazioni rese dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18625/2024, depositata in data
8 luglio 2024.
I giudici di legittimità individuano nel d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 la principale fonte normativa in tema di organizzazione ed esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, attribuendo al legislatore statale il potere di regolare dette attività.
L'individuazione dello Stato quale soggetto regolatore trova fondamento nell'esigenza, invero facilmente intuibile, «di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole».
La Corte Costituzionale, in più circostanze, ha considerato legittima tale scelta, considerata l'attrazione e la concentrazione di utenti che al settore è associata, e alla probabilità altrettanto elevata di usi illegali degli apparecchi impiegati per lo svolgimento anche nel caso dei giochi leciti (da ultimo, Corte
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 12 di 17 Cost., 17 maggio 2017, n. 108). In sintesi, la gestione dei giochi e delle scommesse, da ogni punto di vista, fa capo direttamente allo Stato.
In tale prospettiva, appare corretto affermare che, ai fini dell'esercizio del gioco e delle scommesse, il concessionario è tenuto a procurarsi la relativa licenza di polizia (art. 88 TULPS), visto che l'ordinamento sanziona penalmente l'esercizio abusivo dell'attività.
La giurisprudenza comunitaria, ricorda la Corte di Cassazione, ha ritenuto legittima una simile complessiva regolamentazione. Appare, cioè, compatibile con il TFUE una organizzazione ed un controllo delle attività di gestione e di pratica dei giochi d'azzardo o, in via generale, dei giochi a soldi da parte degli Stati Membri (CGUE, 28 febbraio 2018, causa C-3/13, Sporting Odds).
La restrizione avente carattere discriminatorio può essere giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, previsti all'art. 52 del TFUE.
Le limitazioni alla libertà di stabilimento, dunque, sono ammesse nella misura in cui risultino proporzionate al raggiungimento degli obiettivi della politica nazionale in materia di giochi d'azzardo, ossia siano funzionali alla tutela del giocatore, alla trasparenza finanziaria, al controllo dei flussi di denaro, al controllo del gioco alla identificazione ed al controllo degli organizzatori.
In conclusione, afferma la Suprema Corte, «sia l'imposizione ai soggetti interessati dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta alla concessione rilasciata dallo Stato, sia la limitazione del rilascio della suddetta autorizzazione ai richiedenti già in possesso della concessione sono state ritenute non in contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE, perché
l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 13 di 17 d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali, sempre che tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità in un ambito di coerenza e sistematicità dei mezzi impiegati».
Il sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace per sottoporre a controllo gli operatori del settore, onde prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti, nonché per tutelare i consociati dai rischi connessi al gioco d'azzardo. Allo stesso tempo, occorre ricordare che spetta al giudice nazionale verificare se un tale sistema, nella parte in cui limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti, e se le relative restrizioni risultino proporzionali.
Data l'ampiezza del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in questa materia, deve ritenersi infondato l'obbligo di uno Stato membro di riconoscere le autorizzazioni rilasciate da altro Stato membro. La circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione per i giochi d'azzardo o le scommesse «non osta a che un altro Stato membro subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio».
Ancora, appare inconferente il riferimento alla pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea “Placanica”, avendo la sentenza spiegato che
«l'assenza della autorizzazione di polizia, di conseguenza e in ogni caso, non potrà essere addebitata a soggetti quali gli imputati nelle cause principali che non avrebbero potuto ottenere tali autorizzazioni per il fatto che la
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 14 di 17 concessione di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto comunitario». Ciò implica, al più, che in una situazione di esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia da parte di operatori, impossibilitati a ottenere tali titoli a causa del rifiuto dello Stato membro, non è consentita l'applicazione delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo dell'attività.
Con riferimento all'asserita violazione delle disposizioni contenute dagli artt.
49 e 56 TFUE, occorre riportare i principi enucleati dalla giurisprudenza eurounitaria, in virtù dei quali «il regime delle concessioni, delle proroghe e dei diritti risultanti dalla regolarizzazione della situazione dei CTD e degli allibratori, che impedisca a questi ultimi, se stabiliti in un altro Stato membro, di offrire i propri servizi nello Stato membro di cui si tratta, anche per il tramite dei CTD, pur costituendo una restrizione delle libertà fondamentali sancite dagli artt. 49 e 56 del TFUE, è ammissibile ove risolto in efficaci meccanismi di controllo degli operatori attivi nel settore» (ex pluribus, CGUE, 19 dicembre 2018, causa C-375/17).
In conclusione, deve ritenersi che l'esercizio dell'attività economica da parte dei titolari di attività affiliate a LE non sono legittimati a raccogliere scommesse e pronostici sportivi per le ragioni già esposte. Pertanto, i motivi connessi alla violazione del diritto eurounitario devono essere considerati infondati. Il primo motivo di ricorso, invece, ha ad oggetto la violazione delle disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo (artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990), nonché dell'art. 18 legge n. 689/1981.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 15 di 17 Quest'ultima disposizione impone di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. È pacifico, inoltre, che l'amministrazione procedente possa motivare per relationem, mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Trib. Napoli,
Sez. X, 26 febbraio 2024, n. 2277).
Nel caso di specie, l'ordinanza rimanda al verbale, il quale indica con precisione sia la condotta contestata sia le norme violate, sicché l'obbligo di motivazione imposto dalla legge risulta soddisfatto pienamente. In particolare, dalla documentazione emergono non solo le norme di cui si contesta la violazione, ma anche l'insieme di circostanze fattuali dalle quali univocamente è possibile desumere che vi fosse in atto lo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse e pronostici in assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. In conclusione, tutti i motivi di ricorso risultano infondati e, conseguentemente, il ricorso va rigettato.
Per la peculiarità della materia ed essendosi costituita l'amministrazione a mezzo di funzionario senza aver documentato eventuali spese di giudizio si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 16 di 17 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. in qualità di Parte_1
titolare dell'impresa individuale “ANTARES GAMES di Sorrentino Catello”, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 3032, emessa in data 18 gennaio
2023 dall' Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, lì 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. N.8347/2023 – sentenza Pagina 17 di 17