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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI IC
COSTANZA TETI IC nel procedimento per separazione consensuale n. 21247/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con gli avv.ti Alberto Serioli e Illari Bonù Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con gli avv.ti Alberto Serioli e Illari Bonù Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi presenti, alla sig.ra Parte_1
, che ne è proprietaria esclusiva.
[...]
3) Relativamente al mantenimento del figlio che continuerà a risiedere con la madre Per_1 nell'abitazione suddetta, i coniugi contribuiranno in pari quota – 50% ciascuno – a tutte indistintamente le spese, sia di natura ordinaria che di natura straordinaria, con impegno reciproco a rendicontarle
1 periodicamente e a provvedere alla liquidazione dei relativi conguagli.
4) Le parti si danno reciprocamente atto di aver separatamente definito ogni diversa questione di natura economica, finanziaria e patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto qui previsto.
5) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
A rettifica delle condizioni sopra trascritte le parti concordano, a verbale 15/12/2025, che “il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 01.10.2005 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pisogne (atto n. 17, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/12/2025.
Il presidente estensore
GU NA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI IC
COSTANZA TETI IC nel procedimento per separazione consensuale n. 21247/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con gli avv.ti Alberto Serioli e Illari Bonù Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con gli avv.ti Alberto Serioli e Illari Bonù Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi presenti, alla sig.ra Parte_1
, che ne è proprietaria esclusiva.
[...]
3) Relativamente al mantenimento del figlio che continuerà a risiedere con la madre Per_1 nell'abitazione suddetta, i coniugi contribuiranno in pari quota – 50% ciascuno – a tutte indistintamente le spese, sia di natura ordinaria che di natura straordinaria, con impegno reciproco a rendicontarle
1 periodicamente e a provvedere alla liquidazione dei relativi conguagli.
4) Le parti si danno reciprocamente atto di aver separatamente definito ogni diversa questione di natura economica, finanziaria e patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto qui previsto.
5) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
A rettifica delle condizioni sopra trascritte le parti concordano, a verbale 15/12/2025, che “il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 01.10.2005 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pisogne (atto n. 17, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/12/2025.
Il presidente estensore
GU NA
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