Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2022, proposto da
IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
- della nota Prot. 04/03/2022.0128894.U. - Avviso Bonario - Sollecito di pagamento n. 20210430446342243982505 – Riscontro istanza in autotutela del 3.03.2022 e notificato in data 4.03.2022, nonché, per quanto occorrer possa, delle note:
i) ingiunzione di pagamento P.G. 74609-2012 dell'1.02.2012;
ii) ingiunzione di pagamento PG 0368590/2019 del 20.8.2019;
iii) avviso bonario n. 20210430446342243982505 del 27.01.2022;
iv) nota Prot. 25/03/2022.0172864.U del 25.03.2022;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio deriva dalla riassunzione innanzi al Tar Lombardia del ricorso proposto da IS innanzi al Tar Lazio, a seguito di ordinanza n. 6281 del 18 maggio 2022 declinatoria della competenza.
IS ha impugnato la nota prot. 04/03/2022.0128894.U del Comune di Milano, notificata il 4.03.2022, recante (i) rideterminazione del debito da euro 8.969 di cui all’ingiunzione di pagamento in atti P.G. 0368590-2019 a euro 5.201,99, ciò in parziale accoglimento dell’istanza di autotutela dell’interessato e (ii) sollecito di pagamento dell’importo predetto. Ha impugnato altresì gli atti presupposti, tra cui le ingiunzioni di pagamento PG 74609/2012 dell’1 febbraio 2012, PG 0368590/2019 del 20 agosto 2019 e l’avviso bonario n. 20210430446342243982505 del 27.01.2022.
L’importo è richiesto a tutolo di contributo di costruzione in relazione a un intervento edilizio di recupero del sottotetto eseguito a Milano in IS, di cui alla Scia del 27.04.2004.
2. L’immobile era in comproprietà di IS e IS, i quali presentavano la Scia del 2004 e asseritamente vendevano lo stesso nel 2006 (cfr. doc. 5 del Comune, al quale tuttavia non è allegato l’atto di rogito citato).
3. Al fine di ottenere il pagamento del contributo di costruzione per l’intervento edilizio e delle relative sanzioni e interessi, nel marzo 2012 il Comune di Milano mandava alla notifica un’ingiunzione di pagamento per euro 8.257,62, indirizzata ai due proponenti la Scia ISe IS nell’indirizzo di IS ove si trovava l’immobile.
La cartolina di notifica dell’atto non reca alcuna indicazione circa la presenza del nominativo dei destinatari all’indirizzo e l’atto veniva posto in giacenza presso l’ufficio postale, con termine per la compiuta giacenza il 15 aprile 2012.
4. Anni dopo e in relazione ai medesimi importi, il Comune inviava ai due interessati presso i rispettivi indirizzi di residenza una nuova ingiunzione di pagamento, la n. 0368590/2019 del 20.8.2019, la cui notifica si perfezionava il 27 agosto 2019 nei confronti di IS (cfr. doc. 4 del Comune).
5. ISpresentava quindi al Comune un’istanza di autotutela in data 11 settembre 2019 (cfr. doc. 5 del Comune di Milano), evidenziando che l’immobile era stato venduto sin dal 2006, allegando di non aver mai ricevuto l’ingiunzione di pagamento del 2012 e richiedendo all’ente di rivedere la posizione debitoria.
6. In data 27.01.2022 ISriceveva l’avviso bonario n. 20210430446342243982505, fondato sulla medesima ingiunzione di pagamento e presentava dunque nuove richieste di autotutela.
6.1. Con una prima email del 27 gennaio 2022 (cfr. doc. 7 del Comune) chiedeva l’annullamento integrale dell’ingiunzione, evidenziava di avere ricevuto rassicurazioni dai tecnici comunali sulla chiusura della pratica, chiedeva comunque il riesame integrale della stessa e, per l’ipotesi di esistenza del debito, chiedeva che venisse coinvolta anche l’altra obbligata in solido e che venissero eliminate dalla pretesa le somme vantate a titolo di interessi e sanzioni.
6.2. Alla stessa il Comune rispondeva con nota inviata il data 4 marzo 2022 (cfr. doc. 1 del ricorrente), prendendo atto che l’ingiunzione del 2012 non poteva considerarsi regolarmente notificata « in quanto avvenuta per compiuta giacenza presso indirizzo non corrispondente alla residenza » e accoglieva in parte la domanda di autotutela rideterminando l’importo dovuto in euro 5.208,00 esclusi interessi, sanzioni e spese di notifica.
6.3. Contestualmente, con email in pari data, ISdomandava se fosse possibile rateizzare il debito, domanda a cui riceveva risposta nel senso che sarebbe stato possibile in presenza di alcune condizioni e che gli sarebbe stata inviata apposita istanza da compilare (cfr. doc. 8 del Comune). Agli atti non risulta evidenza della formalizzazione dell’istanza di rateizzazione.
6.4. Con una seconda richiesta, a firma del proprio difensore in data 8 marzo 2022 (cfr. doc. 10, seconda parte, del Comune), ISribadiva la propria domanda di annullamento ed eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito.
Il Comune replicava in data 25 marzo 2022 (cfr. doc. 10, prima parte, del Comune) evidenziando che (i) nella email del 27 gennaio 2022 l’interessato avrebbe effettuato il riconoscimento del debito di cui all’ingiunzione di pagamento, poiché avrebbe contestato solo le maggiori somme a titolo di interessi e sanzioni e che (ii) in data 4 marzo 2022 avrebbe richiesto la rateazione del debito “ concordando sul quantum dovuto ”.
7. Sul presupposto dell’illegittimità della richiesta di pagamento e dell’intervenuta prescrizione del credito del Comune, ISha quindi proposto il ricorso in epigrafe. Lo stesso è articolato in due motivi, con i quali si deduce (i) violazione dell’art. 1, commi 537-544 della L. n. 228/2012, la quale imporrebbe l’automatico annullamento e discarico del ruolo in caso di mancato riscontro a un’istanza di annullamento in autotutela nel termine di 220 giorni e (ii) l’intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune.
8. Si è costituto in giudizio il Comune di Milano, per resistere al ricorso.
9. Ad esito dell’udienza camerale del 21 giugno 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, con ordinanza n. 709/2022, il Tar ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, sul presupposto che non fosse dimostrato il pregiudizio derivante dall’immediato pagamento.
10. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del contenzioso arretrato del 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è fondato relativamente al secondo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del credito vantato dal Comune.
11.1. Sul punto, va rilevato che le controversie in materia di determinazione e pagamento del contributo di costruzione, investendo l'esistenza o l'entità di un'obbligazione legale, concernono diritti soggettivi, con la conseguenza che la relativa domanda non soggiace al regime di decadenza proprio del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine di prescrizione ordinaria e indipendentemente dall'impugnazione di eventuali atti. Del resto, gli atti emessi in materia dal Comune non presentano carattere autoritativo e, quindi, attitudine a divenire incontestabili se non impugnati nel termine decadenziale di 60 giorni (come accade, invece, per i provvedimenti amministrativi), tanto più che non ha natura tributaria l'obbligazione riguardante gli oneri in parola, per cui sul punto non può neppure parlarsi di atti di accertamento (suscettibili di far divenire incontestabile la pretesa, se non impugnati nei termini), ancorché vi sia stata emissione di ordinanza ingiunzione ex r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (TAR Campania, VIII, 1 luglio 2020, n. 2752; Id., id., 5835/18; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10 dicembre 2025, n. 4079).
Conseguentemente, la domanda di annullamento dell’avviso bonario proposta dal ricorrente deve essere riqualificata in domanda di accertamento della non debenza dei relativi importi.
11.2. È poi pacifico per le parti che il termine decennale di prescrizione decorra dall’emissione del permesso di costruire o dalla conclusione tacita del procedimento abilitativo edilizio, avvenuta nel 2004 nella fattispecie.
È altrettanto pacifico tra le parti che il primo atto astrattamente idoneo a interrompere la prescrizione – vale a dire l’ingiunzione di pagamento del 2012 – non abbia in concreto raggiunto il destinatario, poiché veniva inviato all’indirizzo diIS, non corrispondente a residenza o domicilio di IS, il quale dimostra di essere residente altrove nel 2012 (cfr. doc. 9 del ricorrente) e allega di non possedere il bene diIS sin dal 2006 a seguito di compravendita (cfr. doc. 3 del ricorrente).
In effetti, la circostanza dell’inidoneità della notifica dell’ingiunzione del 2012 è riconosciuta pure dal Comune, che nella nota del 4 marzo 2022 (cfr. doc. 1 del Comune) prende espressamente « atto che l’ingiunzione in atti P.G. 74609-2012 non può considerarsi regolarmente notificata in quanto avvenuta per compiuta giacenza presso indirizzo non corrispondente alla residenza ».
11.3. Si deve quindi verificare se sia fondata l’eccezione difensiva del Comune, secondo la quale sarebbe intervenuto un riconoscimento del debito da parte di IS, atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell’eccezione di prescrizione.
In tesi, il riconoscimento di debito coinciderebbe con l’email del 27 gennaio 2022 ove l’interessato avrebbe ammesso l’esistenza del debito per la sorte capitale chiedendo invece l’eliminazione di interessi e sanzioni e nella email del 4 marzo 2022 ove ISavrebbe chiesto informazioni sulla possibilità di rateizzare il debito, sull’implicito presupposto di riconoscere il debito stesso.
11.4. Ai sensi dell’art. 2937 c.c., la prescrizione può essere rinunciata « solo quando questa è compiuta » (comma 2) e la rinuncia « può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione » (comma 3).
Non è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione, mentre l’eventuale rinuncia alla prescrizione già maturata può valere tutt’al più come riconoscimento del diritto altrui e quindi come evento interruttivo della prescrizione stessa ai sensi dell’art. 2944 del codice civile.
La rinuncia può essere anche tacita e consiste in qualsivoglia comportamento del debitore che manifesta in modo inequivoco la propria volontà di non avvalersi della prescrizione.
In altri termini la rinuncia non è un atto formale e può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni.
L’eccezione di rinuncia alla prescrizione non è poi reputata quale eccezione in senso proprio e pertanto può essere presa in esame anche d’ufficio, purché i fatti su cui si fonda siano stati acquisiti nel processo (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 963 del 1996 e ordinanza n. 3057 del 2020).
La ricognizione (vale a dire il riconoscimento) del debito può configurare una rinuncia tacita alla prescrizione, se costituisce manifestazione di volontà di non avvalersi della prescrizione medesima (così la dottrina e in giurisprudenza, Tribunale di Torino, Sezione III, sentenza n. 3550 del 2022; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 16 giugno 2025, n. 2300). In particolare, la giurisprudenza ( ex plurimis , Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14909) che la rinuncia tacita consiste in un comportamento del debitore, positivo o negativo, dal quale emerge inconfutabilmente la volontà di non avvalersi della prescrizione già compiuta e di considerare ancora esistente il diritto altrui. In tal senso, la giurisprudenza ha quindi ritenuto che non integrino una rinuncia tacita il contegno inerte della parte, né la richiesta di informazioni alla controparte sull’entità delle pretese creditorie (Cass. civ., Sez. I, 2 aprile 2007, n. 8217).
11.5. Il Collegio ritiene, in applicazione dei principi suddetti, che nella fattispecie in esame non vi sia stata una rinuncia ad avvalersi della prescrizione da parte di IS.
Tale non è l’email del 27 gennaio 2022 (cfr. doc. 5 del ricorrente), ove in realtà IS chiedeva anzitutto l’annullamento integrale dell’ingiunzione e il riesame di tutta la propria pratica; solo per l’ipotesi astratta di esistenza del debito – che non veniva tuttavia riconosciuto in concreto – domandava poi che venissero comunque eliminate dalla pretesa le somme vantate a titolo di interessi e sanzioni (testualmente la richiesta è formulata nei seguenti termini: « 2) chiedo che tale debito SE ESISTE, venga suddiviso fra me e la signora IS 3) chiedo che vengano eliminati SE IL DEBITO ESISTE, i costi 9141 – interessi legali € 901,07 -i costi 9141 P interessi su urbanizzazioni primarie € 21,22 – i costi 9141S interessi su urbanizzazioni secondarie € 49,14 – i costi 9142 INTERESSI legali € 697,25 – i costi 9143 sanzioni art. 42 DPR 380/01 € 2080,80. La cifra risultante sarebbe quindi di 5224,89:2 ».
Nemmeno la email del 4 marzo 2022 (cfr. doc. 8 del Comune) può essere considerata un atto ricognitivo del debito, posto che ISsi limitava a chiedere se fosse possibile in astratto rateizzare il debito. È sufficiente in proposito leggere testualmente lo scambio intervenuto (« Buon giorno Dottoressa IS è possibile rateizzare il debito? Grazie » « E' possibile in presenza di alcuni requisiti. Settima prossima Le invierò l'istanza da compilare. Cari saluti ») per avvedersi che si tratta di una mera richiesta informativa. Peraltro, non risulta agli atti che la domanda di rateizzazione sia stata effettivamente presentata, documento che invece avrebbe potuto essere considerato quale atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
12. Conclusivamente, il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, che riveste natura assorbente in ragione della piena satisfattività dello stesso. Per l’effetto, deve essere dichiarata la prescrizione nei confronti di IS del debito indicato nella nota prot. 04/03/2022.0128894.U del Comune di Milano, notificata il 4.03.2022.
13. Le spese di giudizio devono essere eccezionalmente compensate tra le parti, in ragione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie, salvo il diritto di IS al rimborso, da parte del Comune, dell’importo del contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la prescrizione nei confronti di IS del debito indicato nella nota prot. 04/03/2022.0128894.U del Comune di Milano.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo il diritto del ricorrente al rimborso, da parte del Comune di Milano, dell’importo del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO HI, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
RA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AT | IO HI |
IL SEGRETARIO