TAR Milano, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5
TAR
Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1, commi 537-544 della L. n. 228/2012

    Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere riqualificato in domanda di accertamento della non debenza degli importi, poiché le controversie in materia di contributo di costruzione riguardano diritti soggettivi e non sono soggette a decadenza.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito

    Il Collegio accoglie la eccezione di prescrizione, ritenendo che l'ingiunzione del 2012 non sia stata regolarmente notificata e che le comunicazioni successive (email del 27 gennaio 2022 e del 4 marzo 2022) non costituiscano riconoscimento del debito o rinuncia alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 5
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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