TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 5800
TAR
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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    Esecuzione della sentenza

    L'Amministrazione ha provveduto a dare attuazione al dictum contenuto nella sentenza indicata in epigrafe, sia pure in corso di giudizio. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine a tale domanda.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per ritardato pagamento

    La domanda relativa al pagamento degli accessori del credito, dovendosi riconoscere interessi e rivalutazione maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, è fondata. Il giudizio di ottemperanza consente la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi. Le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie, non liquidate in sentenza, avendo natura risarcitoria, costituiscono debito di valore, con conseguente diritto alla rivalutazione monetaria oltre che agli interessi legali. Deve, per contro, essere esclusa la risarcibilità di ulteriori danni, atteso che gli interessi assolvono già alla funzione di liquidazione forfettaria del pregiudizio derivante dal ritardo e che la parte non ha in alcun modo fornito prova di aver subito danni superiori. Nessuna somma è dovuta a titolo risarcitorio per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto non contemplata nel titolo esecutivo.

  • Accolto
    Interessi e rivalutazione

    È fondata la domanda relativa al pagamento degli accessori del credito, dovendosi riconoscere interessi e rivalutazione maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che il giudizio di ottemperanza, per la sua natura composita, non si esaurisce nella mera esecuzione, ma, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., consente anche “la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi”, quali obbligazioni accessorie rispetto a quella principale già accertata. Le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie, non liquidate in sentenza (che conteneva una mera condanna generica), avendo natura risarcitoria, costituiscono debito di valore, con conseguente diritto alla rivalutazione monetaria oltre che agli interessi legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 5800
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5800
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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