Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 5800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5800 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05800/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12707 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.a.r. Lazio, sezione IV, n. -OMISSIS- del 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di finanza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IU La LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso -OMISSIS- ha chiesto darsi esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 2025 con cui è stato accertato il diritto del ricorrente alla “ remunerazione del congedo non fruito per gli anni 2018 e 2019 ”, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione “ al risarcimento dei danni nella misura che verrà stabilita da Codesto Tribunale commisurata ai giorni sofferti per il ritardato pagamento delle competenze spettanti, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria ”;
- con note di udienza del 7 febbraio 2026, il ricorrente ha ulteriormente precisato la domanda, chiedendo “ di stabilire in via equitativa il danno occorso al ricorrente per la tradiva esecuzione della sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal […] giorno del passaggio in giudicato del titolo giudiziario ”;
- costituendosi in giudizio, l’amministrazione ha rappresentato di aver “ dato esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento dei giorni di licenza non fruiti richiesti dall’interessato ”, producendo il relativo cedolino e si è, per contro, opposta alla domanda di condanna, deducendo che in sede di ottemperanza non sarebbe consentito integrare il contenuto precettivo della sentenza di cognizione;
Ritenuto che:
- deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di esecuzione, atteso che l’Amministrazione ha provveduto, sia pure in corso di giudizio, a dare attuazione al dictum contenuto nella sentenza indicata in epigrafe;
- è, invece, fondata la domanda relativa al pagamento degli accessori del credito, dovendosi riconoscere interessi e rivalutazione maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che il giudizio di ottemperanza, per la sua natura composita, non si esaurisce nella mera esecuzione, ma, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., consente anche “ la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi ”, quali obbligazioni accessorie rispetto a quella principale già accertata;
- le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie, non liquidate in sentenza (che conteneva una mera condanna generica), avendo natura risarcitoria, costituiscono debito di valore, con conseguente diritto alla rivalutazione monetaria oltre che agli interessi legali (Cons. di Stato, 2699 del 2013);
- deve, per contro, essere esclusa la risarcibilità di ulteriori danni, atteso che gli interessi assolvono già alla funzione di liquidazione forfettaria del pregiudizio derivante dal ritardo e che la parte non ha in alcun modo fornito prova di aver subito danni superiori;
- nessuna somma è dovuta a titolo risarcitorio per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto non contemplata nel titolo esecutivo;
- le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell'amministrazione, che ha adempiuto solamente in corso di causa, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Sperduti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di esecuzione della sentenza;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme spettanti a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
- rigetta, per il resto, le ulteriori pretese risarcitorie;
- condanna il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 700,00, oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Sperduti;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC EL, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
IU La LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU La LF | SC EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.