Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 182
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere per l'annualità 2020 a seguito dello sgravio dei carichi pertinenti emesso dall'ente impositore.

  • Altro
    Prescrizione dell'azione di recupero per l'annualità 2020

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere per l'annualità 2020 a seguito dello sgravio dei carichi pertinenti emesso dall'ente impositore.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte ritiene legittima la procedura di riscossione diretta ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 56/2023, escludendo la nullità della cartella.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo che la norma regionale riguardi la fase della riscossione e non quella dell'imposizione del tributo, pertanto non vi è applicazione retroattiva.

  • Rigettato
    Incostituzionalità della legge regionale

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo la norma regionale applicabile alla riscossione e non all'imposizione del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 182
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 182
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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