CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002411612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002411612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.10.2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione e alla GI BR (e depositato in data 28.11.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 0002411612000, notificata in data 01.09.2025, per tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2020 e 2022 per un importo complessivo di € 1.122,38 ed espone quanto segue
1)Illegittimità della pretesa tributaria azionata con la cartella di pagamento n. 139 202500 024116120000;
a) nullità della cartella poiché la stessa non è preceduta, per ragioni differenti, dal necessario avviso di accertamento;
b) nullità della cartella di pagamento n. 139 2025 0002411612000 per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 4465210 del 13.12.2022 asseritamente notificato in data 05.08.2023;
c)intervenuta prescrizione dell'azione di recupero esperita con la cartella di pagamento n. 139 2025
0002411612000, quanto meno relativamente alle tasse auto per l'annualità tributaria 2020 richiamate nel predetto avviso di accertamento e contestazione n. 4465210 del 13.12.2022;
d)illegittimità della cartella di pagamento n. 139 2025 0002411612000 per violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie con riferimento alla ritenuta applicabilità della legge regionale n.
56/2023 ad una pretesa tributaria del 2022 e, quindi, antecedente alla sua promulgazione;
nonché per la incostituzionalità della legge regionale posta a fondamento della formazione del ruolo contenuto nella cartella impugnata.
La pretesa azionata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo della cartella di pagamento n. 139
2025 0002411612000 è illegittima poiché, per l'anno 2020, si poggia sull'avviso di accertamento e contestazione n. 4465210 del 13.12.2022 asseritamente notificato in data 05.08.2023, in realtà mai notificato all'odierno ricorrente, mentre, per l'anno 2022 la cartella si fonda in virtù della disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale BR n. 56/2023, senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento. In entrambi i casi la cartella impugnata come vedremo, è nulla poiché non è preceduta, per ragioni differenti, dal necessario avviso di accertamento. Ed in effetti, per l'anno 2020, l'avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata non è mai stata notificato, a dimostrazione del fatto che non l'istanza di accesso agli atti depositata a mezzo pec in data 18.09.2025, ancora ad oggi nulla è pervenuto da parte della GI BR, e, quindi, in conseguenza nulla è mai pervenuto all'odierno ricorrente mentre per l'anno 2022, la cartella si fonda, come visto, su una disposizione regionale che non prevedrebbe il preliminare invio dell'avviso di accertamento, in tal modo incidendo negativamente sulla correttezza dell'iter procedimentale necessario per iscrivere a ruolo le relative pretese tributarie.
La cartella di pagamento è nulla se non è preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, in quanto in materia tributaria l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. L'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione, senza litisconsorzio necessario tra i due, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'Ente medesimo.
Con riferimento alla tassa automobilistica del 2020.
V'è da rilevare, inoltre, come la pretesa azionata dall'Ente della Riscossione è comunque prescritta, quanto meno, per quelle richieste di recupero di somme che attengono all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020. Non v'è chi non veda, infatti, come non essendo mai stato validamente notificato l'avviso di accertamento del 2022 richiamato nell'atto impositivo, la pretesa vantata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'anno 2020, è ampiamente prescritta in quanto come è noto il bollo auto si prescrive in tre anni che alla data di notifica dell'impugnata cartella di pagamento
(01.09.2025) sono ampiamente trascorsi.
Il tutto, ovviamente, in assenza della notifica medio tempore di “altri” atti interruttivi della prescrizione da parte del Concessionario della Riscossione ad oggi non noti al ricorrente.
Con riferimento alla tassa automobilistica del 2022.
Da quanto si legge nella cartella impugnata, il ruolo relativo alla tassa automobilistica del 2022 è stato formato ed iscritto in virtù della disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 56/2023.
Ora, tale procedura è illegittima per due ordini di motivi:
1)innanzi tutto, la pretesa avanzata dalla GI BR e dell'Agente della Riscossione è palesemente illegittima poiché si fonda su di un'azione di recupero formata in aperta violazione del principio dell'irretroattività delle norme tributarie. Come è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 3 della Legge
27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente)” salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” di talchè una norma introdotta nel 2023 non può essere applicata ad una pretesa tributaria riferita ad un periodo precedente (2022).
La GI BR in data 15.12.2025 si costituisce e contro deduce.
Preliminare – Sul contenuto della cartella che contiene due poste diverse su due annualità diverse.
Essa contesta due diverse poste. La annualità “2020” che fu preceduta da atto di accertamento intervenuto entro il 31.12.2023. La annualità “2022” che è stata notificata adesso per la prima volta con questa cartella notificata entro il 31.12.2025. Il ricorrente solleva vizi su una delle due poste ma chiede l'annullamento totale dell'atto e non già ricalcolo. Inammissibile.
Posta relativa all'annualità 2020- Sgravio
Procedura da atto notificato nel 2023.
La relata tuttavia non è leggibile e preferiamo abbandonare la pretesa.
Alleghiamo sgravio già operato e chiediamo cessazione della materia del contendere. Posta relativa all'annualità 2022.
Non c'è un previo atto. Quello odierno è il primo.
Notificato testè quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg.56/2023 che consente di accorpare la contestazione nel senso di cartella.
Punto sulla retroattività da due giudici Vibonesi.
Due giudici vibonesi e ab initio un giudice reggino prima di rinsavire credono che Reggio BR stia applicando retroattivamente la norma.
Sull'errore del giudice reggino.
Il giudice reggino fu lesto a sentenziare e la sua sentenza (CGT RC 9487/24) è con baldanza riportata in molti ricorsi avversi. Che tuttavia non dicono “che fine ha fatto” questa sentenza.
Punto sulla “bussola perduta” da due giudici.
I giudici tributari sono importanti. Se non vi fossero il “princeps” voracemente attingerebbe tasse dal popolo, non essendoci un “fondo” alla spesa pubblica possibile. La pretesa del giudice tributario è li di monito per evitare che siano “inventate tasse non dovute”.
Questi giudici qui invece annullano una tassa che ben sanno essere dovuta. Evidenziando un difetto di procedura che tuttavia non spiegano in cosa si sostanzi.
L'atto è infatti:
a) tempestivo b) motivato c)impugnabile
Punto due- sulla prescrizione.
Annualità 2022 in decadenza entro il 31.12.2025 ed oggi in cartella
Punto tre- motivazione cartella e calcolo.
La cartella nelle “comunicazioni dell'Ente impositore” indica veicolo, annualità tributaria omessa, gli importi, i presupposti normativi, le aliquote, il responsabile del procedimento, le modalità di opposizione amministrativa e giudiziale, l'avvertenza sulla possibile esecuzione, le modalità di pagamento. Ogni elemento richiesto dall'articolo 60 D.P.R. 600/73.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 14.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Estinzione parziale della cartella impugnata per intervenuto sgravio – Istanza di applicazione della cessata materia del contendere ex art. 46 del DLGS. 546/92.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920250002411612000, notificata a mezzo messo notificatore in data 01.09.2025, si segnala che la stessa è stata oggetto di sgravio parziale per l'anno
2020 emesso dall'ente impositore GI BR, in data 03.11.2025. Pertanto, consegue la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'odierna ricorrente, ex art. 100 cpc., poiché la cartella di pagamento 13920250002411612000 atto impugnato in questo processo, è priva di effetti proprio a seguito dell'intervenuto sgravio parziale per l'anno 2020 emesso dall'ente impositore sopra indicato.
Dichiarare la cessazione della materia del contendere con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite sul punto, tanto in applicazione delle previsioni di cui all'art. 46 del dlgs 546/92.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Con riferimento all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della
Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
I motivi di annullamento dedotti da parte avversa infatti afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenuti nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti con il ruolo dallo stesso Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione e limitatamente all'annualità 2020.
Per come esposto in narrativa è intervenuto il discarico dei carichi pertinenti alla ridetta annualità.
Nel resto il ricorso è infondato.
Legittimamente l'Ente Impositore ha proceduto direttamente alla riscossione ai sensi dell'articolo 6 della legge della GI BR 27 dicembre 2023, n. 56.
Destituita di fondamento è l'eccezione del ricorrente il quale ha censurato la pretesa applicazione retroattiva della ridetta disposizione.
L'eccezione non ha pregio, in quanto la norma concerne non già la fase della imposizione del tributo bensì quella della riscossione.
Le spese devono essere compensate, tenuto conto della soccombenza virtuale delle parti intimate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione e limitatamente alla annualità 2020.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
NO MA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy - Cond. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002411612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002411612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.10.2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione e alla GI BR (e depositato in data 28.11.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 0002411612000, notificata in data 01.09.2025, per tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2020 e 2022 per un importo complessivo di € 1.122,38 ed espone quanto segue
1)Illegittimità della pretesa tributaria azionata con la cartella di pagamento n. 139 202500 024116120000;
a) nullità della cartella poiché la stessa non è preceduta, per ragioni differenti, dal necessario avviso di accertamento;
b) nullità della cartella di pagamento n. 139 2025 0002411612000 per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 4465210 del 13.12.2022 asseritamente notificato in data 05.08.2023;
c)intervenuta prescrizione dell'azione di recupero esperita con la cartella di pagamento n. 139 2025
0002411612000, quanto meno relativamente alle tasse auto per l'annualità tributaria 2020 richiamate nel predetto avviso di accertamento e contestazione n. 4465210 del 13.12.2022;
d)illegittimità della cartella di pagamento n. 139 2025 0002411612000 per violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie con riferimento alla ritenuta applicabilità della legge regionale n.
56/2023 ad una pretesa tributaria del 2022 e, quindi, antecedente alla sua promulgazione;
nonché per la incostituzionalità della legge regionale posta a fondamento della formazione del ruolo contenuto nella cartella impugnata.
La pretesa azionata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo della cartella di pagamento n. 139
2025 0002411612000 è illegittima poiché, per l'anno 2020, si poggia sull'avviso di accertamento e contestazione n. 4465210 del 13.12.2022 asseritamente notificato in data 05.08.2023, in realtà mai notificato all'odierno ricorrente, mentre, per l'anno 2022 la cartella si fonda in virtù della disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale BR n. 56/2023, senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento. In entrambi i casi la cartella impugnata come vedremo, è nulla poiché non è preceduta, per ragioni differenti, dal necessario avviso di accertamento. Ed in effetti, per l'anno 2020, l'avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata non è mai stata notificato, a dimostrazione del fatto che non l'istanza di accesso agli atti depositata a mezzo pec in data 18.09.2025, ancora ad oggi nulla è pervenuto da parte della GI BR, e, quindi, in conseguenza nulla è mai pervenuto all'odierno ricorrente mentre per l'anno 2022, la cartella si fonda, come visto, su una disposizione regionale che non prevedrebbe il preliminare invio dell'avviso di accertamento, in tal modo incidendo negativamente sulla correttezza dell'iter procedimentale necessario per iscrivere a ruolo le relative pretese tributarie.
La cartella di pagamento è nulla se non è preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, in quanto in materia tributaria l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. L'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione, senza litisconsorzio necessario tra i due, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'Ente medesimo.
Con riferimento alla tassa automobilistica del 2020.
V'è da rilevare, inoltre, come la pretesa azionata dall'Ente della Riscossione è comunque prescritta, quanto meno, per quelle richieste di recupero di somme che attengono all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020. Non v'è chi non veda, infatti, come non essendo mai stato validamente notificato l'avviso di accertamento del 2022 richiamato nell'atto impositivo, la pretesa vantata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'anno 2020, è ampiamente prescritta in quanto come è noto il bollo auto si prescrive in tre anni che alla data di notifica dell'impugnata cartella di pagamento
(01.09.2025) sono ampiamente trascorsi.
Il tutto, ovviamente, in assenza della notifica medio tempore di “altri” atti interruttivi della prescrizione da parte del Concessionario della Riscossione ad oggi non noti al ricorrente.
Con riferimento alla tassa automobilistica del 2022.
Da quanto si legge nella cartella impugnata, il ruolo relativo alla tassa automobilistica del 2022 è stato formato ed iscritto in virtù della disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 56/2023.
Ora, tale procedura è illegittima per due ordini di motivi:
1)innanzi tutto, la pretesa avanzata dalla GI BR e dell'Agente della Riscossione è palesemente illegittima poiché si fonda su di un'azione di recupero formata in aperta violazione del principio dell'irretroattività delle norme tributarie. Come è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 3 della Legge
27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente)” salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” di talchè una norma introdotta nel 2023 non può essere applicata ad una pretesa tributaria riferita ad un periodo precedente (2022).
La GI BR in data 15.12.2025 si costituisce e contro deduce.
Preliminare – Sul contenuto della cartella che contiene due poste diverse su due annualità diverse.
Essa contesta due diverse poste. La annualità “2020” che fu preceduta da atto di accertamento intervenuto entro il 31.12.2023. La annualità “2022” che è stata notificata adesso per la prima volta con questa cartella notificata entro il 31.12.2025. Il ricorrente solleva vizi su una delle due poste ma chiede l'annullamento totale dell'atto e non già ricalcolo. Inammissibile.
Posta relativa all'annualità 2020- Sgravio
Procedura da atto notificato nel 2023.
La relata tuttavia non è leggibile e preferiamo abbandonare la pretesa.
Alleghiamo sgravio già operato e chiediamo cessazione della materia del contendere. Posta relativa all'annualità 2022.
Non c'è un previo atto. Quello odierno è il primo.
Notificato testè quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg.56/2023 che consente di accorpare la contestazione nel senso di cartella.
Punto sulla retroattività da due giudici Vibonesi.
Due giudici vibonesi e ab initio un giudice reggino prima di rinsavire credono che Reggio BR stia applicando retroattivamente la norma.
Sull'errore del giudice reggino.
Il giudice reggino fu lesto a sentenziare e la sua sentenza (CGT RC 9487/24) è con baldanza riportata in molti ricorsi avversi. Che tuttavia non dicono “che fine ha fatto” questa sentenza.
Punto sulla “bussola perduta” da due giudici.
I giudici tributari sono importanti. Se non vi fossero il “princeps” voracemente attingerebbe tasse dal popolo, non essendoci un “fondo” alla spesa pubblica possibile. La pretesa del giudice tributario è li di monito per evitare che siano “inventate tasse non dovute”.
Questi giudici qui invece annullano una tassa che ben sanno essere dovuta. Evidenziando un difetto di procedura che tuttavia non spiegano in cosa si sostanzi.
L'atto è infatti:
a) tempestivo b) motivato c)impugnabile
Punto due- sulla prescrizione.
Annualità 2022 in decadenza entro il 31.12.2025 ed oggi in cartella
Punto tre- motivazione cartella e calcolo.
La cartella nelle “comunicazioni dell'Ente impositore” indica veicolo, annualità tributaria omessa, gli importi, i presupposti normativi, le aliquote, il responsabile del procedimento, le modalità di opposizione amministrativa e giudiziale, l'avvertenza sulla possibile esecuzione, le modalità di pagamento. Ogni elemento richiesto dall'articolo 60 D.P.R. 600/73.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 14.01.2026 si costituisce ed espone quanto segue.
Estinzione parziale della cartella impugnata per intervenuto sgravio – Istanza di applicazione della cessata materia del contendere ex art. 46 del DLGS. 546/92.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920250002411612000, notificata a mezzo messo notificatore in data 01.09.2025, si segnala che la stessa è stata oggetto di sgravio parziale per l'anno
2020 emesso dall'ente impositore GI BR, in data 03.11.2025. Pertanto, consegue la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'odierna ricorrente, ex art. 100 cpc., poiché la cartella di pagamento 13920250002411612000 atto impugnato in questo processo, è priva di effetti proprio a seguito dell'intervenuto sgravio parziale per l'anno 2020 emesso dall'ente impositore sopra indicato.
Dichiarare la cessazione della materia del contendere con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite sul punto, tanto in applicazione delle previsioni di cui all'art. 46 del dlgs 546/92.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
Si eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa.
In ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Prescrizione/decadenza riferibile a ente impositore.
Con riferimento all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della
Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
I motivi di annullamento dedotti da parte avversa infatti afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenuti nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti con il ruolo dallo stesso Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione e limitatamente all'annualità 2020.
Per come esposto in narrativa è intervenuto il discarico dei carichi pertinenti alla ridetta annualità.
Nel resto il ricorso è infondato.
Legittimamente l'Ente Impositore ha proceduto direttamente alla riscossione ai sensi dell'articolo 6 della legge della GI BR 27 dicembre 2023, n. 56.
Destituita di fondamento è l'eccezione del ricorrente il quale ha censurato la pretesa applicazione retroattiva della ridetta disposizione.
L'eccezione non ha pregio, in quanto la norma concerne non già la fase della imposizione del tributo bensì quella della riscossione.
Le spese devono essere compensate, tenuto conto della soccombenza virtuale delle parti intimate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione e limitatamente alla annualità 2020.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
NO MA