CASS
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2024, n. 45870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45870 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ED NT n. a Foggia 13/1/1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia in data 9/5/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dato atto che nessuno è comparso per la difesa, nonostante la disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice d'appello ex art. 322 bis cod.proc.pen., rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di ED NI avverso l'ordinanza del locale Tribunale di cognizione che, in data 8/4/2024, aveva disatteso la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto il 23/10/2020 dal Gip di Bari su conti correnti, rapporti bancari e altri beni riconducibili all'ED fino alla concorrenza della somma di euro 6.131,155,53 in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 45870 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/10/2024 relazione ai delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ascritti al ricorrente. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Francesco AN e UL A. TR, che -con unico atto- hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 640 bis,640quater, 322 ter cod.pen. in relazione agli artt. 3,23,25 della Costituzione. La violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. per difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente. I difensori assumono che l'ordinanza impugnata non ha fornito spiegazione alcuna circa l'infondatezza e l'indifferenza delle allegazioni proposte, non avendo dato conto del ragionamento seguito per disattenderle, in tal modo eludendo l'obbligo di motivazione. Dopo aver chiarito che il provvedimento genetico aveva ad oggetto il profitto di alcuni reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in particolare contestati ai capi 29,30, 31 della rubrica, rispetto ai quali risulta addebitata all'imputato l'intera entità dei finanziamenti fruiti, segnalano che l'istanza di revoca aveva evidenziato, quanto al capo 29, che l'ED è stato separatamente giudicato per tali fatti, con irrevocabile esito assolutorio, residuando a suo carico nel processo in corso di celebrazione le sole ipotesi di falso ideologico per induzione. Pertanto la motivazione resa dall'ordinanza impugnata circa la mancata evidenza della medesimezza del fatto, da accertare in sede di merito, è meramente apparente, risultando assente ogni riferimento al capo 29 nel provvedimento di sequestro ed emergendo dall'avviso di conclusione delle indagini e dal decreto che dispone il giudizio che il ricorrente non risponde del delitto di truffa aggravata di cui si discorre. Aggiungono in relazione al capo 29 che l'anticipazione sul finanziamento in conto capitale pari ad euro 1.188.329,10 era stata accreditata previa presentazione di polizza fideiussoria, escussa dall'GE unitamente a quella relativa al finanziamento contestato al capo 30 (euro 548.675,33) con incameramento degli importi garantiti e conseguente elisione del profitto di cui il ricorrente chiedeva la restituzione, segnalando, altresì, la definitività dell'acquisizione a seguito dell'estinzione del processo pendente in sede civile. I giudici della cautela reale hanno erroneamente ritenuto che costituisse motivo nuovo, non scrutinabile, la deduzione inerente l'avvenuta cessazione del contenzioso civile e la conseguente irreversibilità dell'acquisizione degli importi portati dalle polizze fideiussore da parte di GE, in contrasto con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e nonostante la precarietà dell'incameramento fosse stata espressamente evocata dal Gip a fondamento del rigetto della richiesta restitutoria. I difensori deducono ulteriormente l'omessa motivazione rispetto alle censure relative alla mancata restituzione all'istante della somma sequestrata in esubero rispetto alla capienza indicata nel provvedimento genetico, sostenendo che "il dissequestro dei rapporti economici 2 <9-, sequestrati in eccedenza" disposto dal Gip in data 21/12/2020 non abbia riguardato le somme apprese in esubero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha reiteratamente precisato con riguardo all'ambito del sindacato di legittimità in materia di sequestro preventivo o probatorio che nella nozione di violazione di legge devono inscriversi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01). Ha,inoltre, chiarito con riguardo alla mancanza di motivazione e alla motivazione apparente che il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 - 01). 2.11 primo profilo suscettibile d'integrare una motivazione solo apparente in quanto nella sostanza elusiva delle censure difensive è costituito dalla valutazione operata dai giudici cautelari in ordine alle deduzioni relative al profitto del reato di cui al capo 29). Il collegio del riesame ha ritenuto di dissentire dalla prospettazione difensiva circa l'intervenuto giudicato assolutorio per il delitto di truffa in relazione ai fatti contestati al predetto capo, oggetto di separato giudizio, argomentando che dal raffronto tra le incolpazioni non emerge con certezza la postulata identità del fatto e non può conseguentemente escludersi il concorso del ricorrente nell'illecito a giudizio. Si tratta di un apprezzamento che non tiene conto della specifica segnalazione effettuata nella rubrica da parte del P.m. circa la pendenza nei confronti dei concorrenti ED e De FR DR di altro procedimento, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, e del mancato richiamo al predetto capo sia nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che nel decreto che dispone il giudizio con riguardo alla posizione del ricorrente, cui risulta addebitata esclusivamente la fattispecie di falso per induzione, come da produzione documentale allegata all'atto d'appello e richiamata a pag. 6 del ricorso. 2.1 Né paiono giuridicamente condivisibili gli argomenti spesi a sostegno della reiezione delle doglianze relative all'avvenuto incameramento da parte di GE delle polizze fideiussorie rilasciate a fronte delle anticipazioni riscosse per i contributi di cui ai capi 29 e 30, evento al quale la difesa ricollega la riduzione del profitto confiscabile. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ritenuto che le deduzioni concernenti la definitiva acquisizione delle somme portate dalle 3 polizze fideiussorie da parte di GE, per effetto della estinzione del contenzioso civile avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la revoca dei finanziamenti, integrassero un motivo nuovo rispetto a quelli proposti con l'istanza di riduzione sebbene il primo giudice avesse negato rilevanza alla positiva escussione delle garanzie prestate dal ricorrente in ragione della pendenza del processo civile, successivamente estinto per mancata riassunzione. La valutazione dell'ordinanza impugnata non risulta coerente con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia di appello cautelare (personale o reale) governato dal principio devolutivo secondo cui la cognizione del giudice adito è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 - 01; n. 30828 del 29/05/2014. Rv. 260484 - 01). Nella specie la questione dell'incameramento delle somme risulta ritualmente prospettata nell'istanza originaria e censurata con l'atto d'appello anche in riferimento alla irreversibilità dell'apprensione per effetto della cessazione del contenzioso sulla revoca dei finanziamenti, circostanza sopravvenuta e strettamente connessa all'originaria domanda. Peraltro, sulla legittimità della produzione di elementi probatori nuovi nell'ambito dell'appello cautelare ex 299 cod.proc.pen. si è di recente pronunziato il massimo consesso nomofilattico, affermando il principio, estensibile all'appello cautelare reale in ragione dell'identità di ratio che informa i due istituti, secondo cui nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue doglianze relative alla richiesta di restituzione delle somme eccedenti l'importo vincolato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Foggia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente o ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dato atto che nessuno è comparso per la difesa, nonostante la disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice d'appello ex art. 322 bis cod.proc.pen., rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di ED NI avverso l'ordinanza del locale Tribunale di cognizione che, in data 8/4/2024, aveva disatteso la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto il 23/10/2020 dal Gip di Bari su conti correnti, rapporti bancari e altri beni riconducibili all'ED fino alla concorrenza della somma di euro 6.131,155,53 in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 45870 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/10/2024 relazione ai delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ascritti al ricorrente. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Francesco AN e UL A. TR, che -con unico atto- hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 640 bis,640quater, 322 ter cod.pen. in relazione agli artt. 3,23,25 della Costituzione. La violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. per difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente. I difensori assumono che l'ordinanza impugnata non ha fornito spiegazione alcuna circa l'infondatezza e l'indifferenza delle allegazioni proposte, non avendo dato conto del ragionamento seguito per disattenderle, in tal modo eludendo l'obbligo di motivazione. Dopo aver chiarito che il provvedimento genetico aveva ad oggetto il profitto di alcuni reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in particolare contestati ai capi 29,30, 31 della rubrica, rispetto ai quali risulta addebitata all'imputato l'intera entità dei finanziamenti fruiti, segnalano che l'istanza di revoca aveva evidenziato, quanto al capo 29, che l'ED è stato separatamente giudicato per tali fatti, con irrevocabile esito assolutorio, residuando a suo carico nel processo in corso di celebrazione le sole ipotesi di falso ideologico per induzione. Pertanto la motivazione resa dall'ordinanza impugnata circa la mancata evidenza della medesimezza del fatto, da accertare in sede di merito, è meramente apparente, risultando assente ogni riferimento al capo 29 nel provvedimento di sequestro ed emergendo dall'avviso di conclusione delle indagini e dal decreto che dispone il giudizio che il ricorrente non risponde del delitto di truffa aggravata di cui si discorre. Aggiungono in relazione al capo 29 che l'anticipazione sul finanziamento in conto capitale pari ad euro 1.188.329,10 era stata accreditata previa presentazione di polizza fideiussoria, escussa dall'GE unitamente a quella relativa al finanziamento contestato al capo 30 (euro 548.675,33) con incameramento degli importi garantiti e conseguente elisione del profitto di cui il ricorrente chiedeva la restituzione, segnalando, altresì, la definitività dell'acquisizione a seguito dell'estinzione del processo pendente in sede civile. I giudici della cautela reale hanno erroneamente ritenuto che costituisse motivo nuovo, non scrutinabile, la deduzione inerente l'avvenuta cessazione del contenzioso civile e la conseguente irreversibilità dell'acquisizione degli importi portati dalle polizze fideiussore da parte di GE, in contrasto con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e nonostante la precarietà dell'incameramento fosse stata espressamente evocata dal Gip a fondamento del rigetto della richiesta restitutoria. I difensori deducono ulteriormente l'omessa motivazione rispetto alle censure relative alla mancata restituzione all'istante della somma sequestrata in esubero rispetto alla capienza indicata nel provvedimento genetico, sostenendo che "il dissequestro dei rapporti economici 2 <9-, sequestrati in eccedenza" disposto dal Gip in data 21/12/2020 non abbia riguardato le somme apprese in esubero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha reiteratamente precisato con riguardo all'ambito del sindacato di legittimità in materia di sequestro preventivo o probatorio che nella nozione di violazione di legge devono inscriversi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01). Ha,inoltre, chiarito con riguardo alla mancanza di motivazione e alla motivazione apparente che il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 - 01). 2.11 primo profilo suscettibile d'integrare una motivazione solo apparente in quanto nella sostanza elusiva delle censure difensive è costituito dalla valutazione operata dai giudici cautelari in ordine alle deduzioni relative al profitto del reato di cui al capo 29). Il collegio del riesame ha ritenuto di dissentire dalla prospettazione difensiva circa l'intervenuto giudicato assolutorio per il delitto di truffa in relazione ai fatti contestati al predetto capo, oggetto di separato giudizio, argomentando che dal raffronto tra le incolpazioni non emerge con certezza la postulata identità del fatto e non può conseguentemente escludersi il concorso del ricorrente nell'illecito a giudizio. Si tratta di un apprezzamento che non tiene conto della specifica segnalazione effettuata nella rubrica da parte del P.m. circa la pendenza nei confronti dei concorrenti ED e De FR DR di altro procedimento, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, e del mancato richiamo al predetto capo sia nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che nel decreto che dispone il giudizio con riguardo alla posizione del ricorrente, cui risulta addebitata esclusivamente la fattispecie di falso per induzione, come da produzione documentale allegata all'atto d'appello e richiamata a pag. 6 del ricorso. 2.1 Né paiono giuridicamente condivisibili gli argomenti spesi a sostegno della reiezione delle doglianze relative all'avvenuto incameramento da parte di GE delle polizze fideiussorie rilasciate a fronte delle anticipazioni riscosse per i contributi di cui ai capi 29 e 30, evento al quale la difesa ricollega la riduzione del profitto confiscabile. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ritenuto che le deduzioni concernenti la definitiva acquisizione delle somme portate dalle 3 polizze fideiussorie da parte di GE, per effetto della estinzione del contenzioso civile avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la revoca dei finanziamenti, integrassero un motivo nuovo rispetto a quelli proposti con l'istanza di riduzione sebbene il primo giudice avesse negato rilevanza alla positiva escussione delle garanzie prestate dal ricorrente in ragione della pendenza del processo civile, successivamente estinto per mancata riassunzione. La valutazione dell'ordinanza impugnata non risulta coerente con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia di appello cautelare (personale o reale) governato dal principio devolutivo secondo cui la cognizione del giudice adito è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 - 01; n. 30828 del 29/05/2014. Rv. 260484 - 01). Nella specie la questione dell'incameramento delle somme risulta ritualmente prospettata nell'istanza originaria e censurata con l'atto d'appello anche in riferimento alla irreversibilità dell'apprensione per effetto della cessazione del contenzioso sulla revoca dei finanziamenti, circostanza sopravvenuta e strettamente connessa all'originaria domanda. Peraltro, sulla legittimità della produzione di elementi probatori nuovi nell'ambito dell'appello cautelare ex 299 cod.proc.pen. si è di recente pronunziato il massimo consesso nomofilattico, affermando il principio, estensibile all'appello cautelare reale in ragione dell'identità di ratio che informa i due istituti, secondo cui nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue doglianze relative alla richiesta di restituzione delle somme eccedenti l'importo vincolato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Foggia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente o ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente