Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
In tema di trattamento penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, ord. pen., il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese" da svolgersi ad intervalli di tempo regolari di cui al comma 2-quater, lett. b) della citata norma, non consente l'accorpamento degli stessi in giorni ravvicinati - l'uno alla fine del mese, l'altro all'inizio del successivo – dovendo la loro consecuzione riflettere intervalli temporali opportunamente distanziati così da diluire equamente nel tempo il volume dei flussi informativi, intrinsecamente pericolosi, tra detenuto e familiari, senza del tutto compromettere le relazioni familiari del soggetto ristretto.
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- 1. Il regime differenziato dell'art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (prima parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Abstract L'istituto giuridico delineato dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario ha assunto, nel nostro Paese, un'indiscutibile valenza simbolica. Per tale ragione, il discorso pubblico che lo riguarda risente di inopportune semplificazioni, quando non di vere e proprie distorsioni, generate da un approccio troppo spesso unidirezionale e che appare significativamente condizionato dalla sua genesi storica. Il 41-bis, infatti, rimanda, nella nostra coscienza collettiva, a una stagione sanguinosa di attacco alle istituzioni dello Stato; sicché ogni critica dell'esistente viene a volte interpretata, non sempre in buona fede, come un inaccettabile cedimento alle forme più pericolose di …
Leggi di più… - 2. Il regime differenziato dell'art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (prima parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Abstract L'istituto giuridico delineato dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario ha assunto, nel nostro Paese, un'indiscutibile valenza simbolica. Per tale ragione, il discorso pubblico che lo riguarda risente di inopportune semplificazioni, quando non di vere e proprie distorsioni, generate da un approccio troppo spesso unidirezionale e che appare significativamente condizionato dalla sua genesi storica. Il 41-bis, infatti, rimanda, nella nostra coscienza collettiva, a una stagione sanguinosa di attacco alle istituzioni dello Stato; sicché ogni critica dell'esistente viene a volte interpretata, non sempre in buona fede, come un inaccettabile cedimento alle forme più pericolose di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2019, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
05446-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Antonella Patrizia Mazzei Presidente - Sent. n. sez.3473/2019- CC 15/11/2019 Giacomo Rocchi R.G.N. 23599/2019 Roberto Binenti Francesco Centofanti Relatore - Daniele Cappuccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2019 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava quella emessa il 12 luglio 2018 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, che aveva respinto il reclamo, inerente il regime dei colloqui, proposto dal detenuto CA MA, assoggettato a trattamento penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. Secondo la prospettazione del reclamante, giudizialmente disattesa, la disposizione limitatrice, contenuta nel comma 2-quater, lett. b), del menzionato art. 41-bis la quale restringe i colloqui con familiari e conviventi al «numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari»> non avrebbe impedito l'accorpamento bimestrale dei colloqui stessi, in modo da consentirne lo svolgimento in giornate ravvicinate, collocate l'una alla fine del mese e l'altra all'inizio del mese successivo;
modalità di fruizione che l'Amministrazione penitenziaria, sulla base di una circolare interna emessa in travisato recepimento della fonte primaria, avrebbe dunque ingiustamente negato.
2. MA ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due connessi motivi, tramite cui denuncia, rispettivamente, violazione di legge e vizio delia motivazione. Il ricorrente ripropone l'interpretazione oggetto dell'originario reclamo, sostenendo che essa avrebbe già ricevuto l'autorevole avallo di questa Corte, dalle cui argomentazioni l'ordinanza impugnata si sarebbe implausibilmente discostata. Si tratterebbe, d'altra parte, d'interpretazione ragionevole, perché le esigenze di sicurezza e prevenzione, alla cui salvaguardia mirerebbero le restrizioni proprie del regime penitenziario differenziato, non sarebbero da essa minacciate;
ciò alla luce delle peculiari cautele che, in tale regime, accompagnerebbero l'effettuazione dei colloqui e stante, in particolare, la loro assoggettabilità a videoregistrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione giuridica controversa è stata effettivamente già esaminata da questa Corte, che, in un precedente arresto (Sez. 1, n. 10462 del 25/11/2016, dep. 2017, Santafede, Rv. 269515-01), ha ritenuto meritevole di tutela l'interesse del detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., a fruire dell'accorpamento bimestrale dei colloqui, secondo le modalità sopra indicate, in quanto funzionali a contenere i tempi e i 2 costi delle trasferte dei familiari per raggiungere il luogo di detenzione del loro congiunto. L'accorpamento è stato giudicato compatibile con l'assetto restrittivo proprio del regime detentivo speciale, anche perché inidoneo ad incidere significativamente sulla rigidità temporale dei flussi di comunicazioni trasmissibili all'esterno del carcere attraverso i colloqui, così come a pregiudicare le esigenze programmazione dell'Amministrazione penitenziaria in ordinedi alla organizzazione preventiva dei medesimi colloqui.
2. E' opinione del Collegio che siffatta esegesi debba essere riconsiderata.
3. La funzione del regime differenziato, di cui all'art. 41-bis Ord. pen., quella di contenere la pericolosità dell'imputato, o del condannato, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto, mediante l'adozione di prescrizioni volte a rescindere i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali, e tra di essi e i componenti delle associazioni che si trovano in libertà. Tale risultato è perseguito mediante cospicue deroghe alla disciplina di ordinamento penitenziario, in sé aliena da una visione puramente segregante e normalmente diretta al reinserimento sociale, nella parte suscettibile di favorire questo tipo di contatti (Corte cost., nn. 417 del 2004, 376 del 1997, 192 del 1998). Stante l'obiettivo, le restrizioni costitutive del regime detentivo speciale investono necessariamente - come espressamente precisato, a livello normativo, a far tempo dalla legge n. 279 del 2002, ma come la giurisprudenza di legittimità anche in precedenza consentiva (Sez. 1, n. 2032 del 11/03/1999, Zappia, Rv. 213299-01; Sez. 1, n. 276 del 18/01/1996, Pulli, Rv. 203662-01; Sez. 1, n. 6047 del 15/12/1994, dep. 1995, Cuntrera, Rv. 200549-01; Sez. 1, n. 6048 del 15/12/1994, Felici, Rv. 200569-01) la materia dei colloqui, che rappresentano il veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l'esterno» (Corte Cost., n. 143 del 2013), e la cui limitazione appare dunque ragionevolmente correlabile alle esigenze di ordine e sicurezza cui fa riferimento il citato art. 41-bis (Sez. 1, n. 49274 del 12/11/2004, Paviglianiti, Rv. 230702- 01).
4. In questo contesto, specifiche previsioni, contenute nel suo comma 2- quater, lettera b), danno sostanza al regime limitativo. La regolamentazione da ultimo approntata (per effetto delle modificazioni introdotte con legge n. 94 del 2009) riduce il numero dei colloqui a uno al mese;
ne prevede lo svolgimento ad intervalli di tempo regolari» e in locali attrezzati in modo da impedire il 3 passaggio di oggetti;
vieta i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente. La disposizione prevede, altresì, che i colloqui vengano sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione, previa motivata autorizzazione della medesima autorità giudiziaria;
solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi, della durata massima di dieci minuti e sottoposto a registrazione. Nessuna limitazione, tuttavia, si applica, dopo l'intervento di Corte cost. n. 143 del 2013, ai colloqui con i difensori.
5. La disciplina derogatoria non si limita, dunque, a proposito dei colloqui con i familiari, a restringerne il numero, rispetto a quello ordinariamente consentito (essendo ammesso un solo colloquio mensile, in luogo dei quattro che l'art. 37 reg. es. Ord. pen. concede ai detenuti per reati ex art.
4-bis, comma 1, Ord. pen.), ma detta speciali modalità di fruizione, stabilendo, subito dopo, che la loro consecuzione rifletta intervalli temporali regolari, ossia tra loro omogenei e uniformi.
5.1. La regolarità di frequenza dei colloqui, imposta dalla disposizione di legge, è in quest'ultima strettamente correlata alla cadenza loro impressa, che è mensile. Essendo il detenuto, assoggettato a trattamento differenziato, autorizzato ad effettuare un colloquio ogni mese, la separazione tra un colloquio e l'altro, secondo una piana interpretazione testuale, non può non riflettere una durata corrispondente. Soltanto in questa maniera è assicurata la serialità espressa dalla convergenza dei due precetti nel medesimo sintagma normativo. L'abbinamento dei colloqui tra il fine mese e l'inizio del successivo, quand'anche ripetuto nel tempo secondo omologhe scansioni, oltre a contraddire il comando legale, che impone uno stacco temporale effettivo tra i colloqui stessi, si ispirerebbe a un canone eccentrico rispetto a un modello incentrato sulla regolarità mensile di fruizione dell'unico colloquio concesso.
5.2. L'implausibilità dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente si coglie, con decisiva evidenza, a livello teleologico e sistematico. La disciplina di cui all'art. 41-bis Ord. pen. è informata al criterio di proporzionalità, in virtù del quale sono ammesse le sole restrizioni al regime ordinario di detenzione, che siano indispensabili agli scopi di prevenzione cui la disciplina stessa è finalizzata (v., in motivazione, Sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, Dell'Aquila, Rv. 258764-01; Sez. 1, n. 49726 del 26/11/2013, Catello, Rv. 258421-01). La ratio, cui specificamente si ispira la previsione di colloqui regolarmente intervallati, capace al contempo di giustificarla sul piano dei principi, è quella di garantire, come giustamente rileva l'ordinanza impugnata, che essi siano opportunamente distanziati, in modo da diluire equamente nel tempo il volume dei flussi informativi reciprocamente intercorrenti tra il detenuto e i suoi congiunti, intrinsecamente pericolosi nonostante le ulteriori cautele dalla normativa adottate, così contenendoli senza del tutto compromettere le relazioni familiari del soggetto ristretto. Stante il rischio immanente che queste ultime siano strumentalizzate al fine di trasmettere all'esterno messaggi o istruzioni criminose, la prescrizione, come intesa in questa sede, risponde all'esigenza di impedirne il pronto riscontro, depotenziandone l'efficacia. Più in generale, la predeterminazione normativa di una data frequenza dei colloqui, non alterabile da parte del detenuto assoggettato al regime penitenziario differenziato, priva quest'ultimo della possibilità di governare, a sua discrezione, le modalità temporali di quella relazione, indebolendone anche sotto questo aspetto la capacità e il prestigio criminale, su cui normalmente si fonda la qualificata pericolosità sociale di questa categoria di detenuti. Trattasi, dunque, di restrizione congrua e utile alla luce dello scopo cui tende la misura restrittiva, che non si pone così neppure in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 186 del 2018) volta a sanzionare, in seno al sistema delineato dall'art. 41-bis Ord. pen., le sole limitazioni dotate di valenza meramente e ulteriormente afflittiva.
6. Il proposto ricorso deve essere giudicato infondato alla luce di tutte le considerazioni che precedono. A tanto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Antonella Patrizia Mazzei дотенце Lo 5 ת '