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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 393/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gaggi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1294/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23 DICEMBRE 2019 PROT. N. 152 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Ricorrente_1 propose dinanzi alla C.T.P. di Messina ricorso contro il Comune di
Gaggi, per l'annullamento dell'avviso di accertamento del 23 dicembre 2019, prot. n. 1525, notificato in data 11 febbraio 2020, relativo alla tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.I.) per il periodo di imposta 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018, eccependo:
a) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
b) inesistenza del presupposto d'imposta, atteso che per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 era proprietario di un lastrico solare che era stato coperto da tettoia solo nel 2018 e che, quindi, solo da tale data sarebbe divenuto locale accessorio suscettibile di tassazione.
Il Comune si costituì, instando per il rigetto del gravame ed il contribuente specificò le proprie difese con memoria illustrativa.
Con sentenza n. 1294/22, la C.T.P. ha integralmente rigettato il ricorso.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sul difetto di motivazione, il giudice ha rilevato, segnatamente che “Nel caso di specie, poiché l'avviso di accertamento impugnato poggia sul presupposto dell'omessa denuncia di una superfice ritenuta imponibile ai fini dell'imposta R.S.U. per gli anni 2014,2015,2016,2017,2018, considerato che detto presupposto rappresenta quello legislativamente previsto per l'adozione dell'attività accertativa, va da sé che la ragione giuridica per la quale l'avviso è stato emesso risulta in tal modo idoneamente indicata, non essendo di conseguenza necessario che vengano riportati anche altri elementi di conoscenza, quale quello preteso dal ricorrente in ordine al fatto che si sarebbe dovuta chiarire la ragione per la quale il locale è stato ritenuto esistente sin dal 2014, giacché, come è agevole comprendere, trattasi in questo caso di un profilo attinente al merito della controversia;
in concreto, dunque, ai fini dell'esatto adempimento dell'onere motivazionale, ciò che deve avere rilevanza è se il contribuente sia stato, o meno, messo nella condizione di difendersi e nel caso di specie non vi è dubbio che ciò sia avvenuto con l'indicazione della ragione giudica, ossia l'omessa denuncia di un'area tassabile, che sorregge l'avviso di accertamento.”. Circa il secondo motivo, il decidente ha evidenziato: “Vero è che la domanda di variazione catastale del bene in questione è stata presentata il 27 giugno 2018 e che in essa risulta indicato che i lavori della tettoia hanno avuto termine il 25 giugno 2018, ma è nondimeno vero che in data 25 luglio
Nominativo_12008, il Comune di Gaggi aveva acquisito al prot. n. 7844 la nota a firma della sig.ra , comproprietaria unitamente all'odierno ricorrente del lastrico solare identificato in catasto al foglio di mappa 4 particella 472 sub.16, con la quale comunicava che “trascorsi venti giorni dalla data della presente procederà alla realizzazione di una tettoia chiusa con annessa tettoia aperta con struttura portante in legno lamellare con copertura anch'essa in legno e soprastante manto di tegole curve del tipo coppi siciliani sul terrazzo distinto in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.16 di copertura dell'appartamento di loro proprietà sito in Gaggi Via G.Sapienza riportato in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.13(...)” indicando altresì la superficie della tettoia coperta, pari a mq. 49,95.
Ora, posto che ai fini del pagamento della tassa di cui trattasi è sufficiente il possesso oppure la detenzione a qualsiasi titolo del bene, la comunicazione di cui sopra non può non aver costituito il presupposto di una presunzione iuris tantum a favore del Comune, per poter considerare che una tettoia di appena 50 mq circa fosse stata ultimata dopo sei anni circa dalla domanda (dal 2008 al 2014), anche perché non vi era stata alcuna richiesta di proroga e perché, a norma dell'art. 15 del d.P.R. n.
308/2001, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro tre anni dalla domanda. Al riguardo, non può condividersi l'obiezione di parte ricorrente secondo la quale tale normativa è stata recepita dalla regione siciliana solo nel 2016 con la l.r. n. 16 del 19 agosto 2016, giacché il fatto che il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con il decreto presidenziale n. 380 del 6 giugno 2001, sia stato recepito nel 2016 di certo non esclude che prima di tale recepimento, in ambito regionale non vigesse, in campo edilizio, alcun termine di ultimazione dei lavori, termine che, dunque, non poteva che rinvenirsi nella legislazione nazionale. Il Comune ha, dunque, agito sulla base di elementi di valutazione ragionevolmente idonei a far ritenere che il bene fosse ultimato nel 2014, ed in assenza di indizi di segno contrario, quali ad esempio documentazione fotografica di data certa e/o perizie tecniche asseverate, elementi che solo il contribuente avrebbe potuto fornire, la presunzione sulla scorta della quale l'ente impositore ha agito per l'accertamento non può ritenersi superata con la mera dichiarazione unilaterale che il lavori sono stati ultimati il 25 giugno
2018.”.
Le spese sono state poste a carico del soccombente.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, affidandolo a tre motivi, così rubricati:
1) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE
ART. 7 L.212/2000. VIOLAZIONE ART. 42 DPR 600/73. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.
2) ERROR IN JUDICANDO. DIFETTO DEL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. ILLOGICITA'
MANIFESTA.
3) IN OGNI CASO. SULL'ILLEGITTIMA STATUIZIONE IN PUNTO DI CONDANNA
ALLE SPESE DI PARTE APPELLANTE IN FAVORE DELL'ENTE IMPOSITORE.
Il Comune è rimasto contumace in appello
All'esito dell'udienza odierna, è stata deliberata la decisione.
III – L'appello è infondato.
Merita, infatti, piena conferma la sentenza di prime cure, accuratamente e correttamente motivata.
Non si ravvisa, quanto al primo motivo di appello, alcuna carenza dell'impianto motivazionale dell'atto impugnato, illegittimamente integrata nel corso del giudizio, come invece opinato dall'appellante.
L'atto impositivo indica con estrema chiarezza e precisione la ratio del recupero impositivo, identificata con l'omessa denuncia di detenzione dell'immobile soggetto a tassazione. Il contribuente, che, per forza di cose, perfettamente conosce quale è la reale epoca di realizzazione dell'immobile de quo, a fronte delle indicazioni contenute nell'atto impugnato, è messo in piena condizione di difendersi e di avversare la pretesa, dimostrando che tale immobile era stato ultimato soltanto nel 2018. E, difatti, nel ricorso introduttivo il contribuente ha spiegato appieno le prerogative difensive in ordine a questo tehma decidendum (epoca di realizzazione dell'immobile), benché abbia offerto in valutazione elementi argomentativi e probatori ritenuti, a piena ragione, non persuasivi dal primo decidente.
Il fatto che la più risalente realizzazione del manufatto sia stata desunta, dall'ente impositore, dai dati conoscitivi evincibili dalla nota prot. n. 7844, datata 25 luglio 2008, a
Nominativo_1firma di , comproprietaria del lastrico solare in oggetto (con cui ella comunicava che “trascorsi venti giorni dalla data della presente procederà alla realizzazione di una tettoia chiusa con annessa tettoia aperta con struttura portante in legno lamellare con copertura anch'essa in legno e soprastante manto di tegole curve del tipo coppi siciliani sul terrazzo distinto in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.16 di copertura dell'appartamento di loro proprietà sito in Gaggi Via
G.Sapienza riportato in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.13” indicando altresì la superficie della tettoia coperta, pari a mq. 49,95), nota non richiamata nell'atto impugnato ma menzionata soltanto in giudizio dall'ente, non vale a configurare una carenza motivazionale, oggetto di surrettizia integrazione postuma in giudizio: tale nota attiene, infatti, alla sfera delle prove relative fondamento della pretesa impositiva, che ben possono essere veicolate in giudizio, una volta che tale fondamento sia stato illustrato nell'atto.
La deduzione dell'appellante è inficiata, pertanto, da una evidente confusione di piani
(confusione che essa parte, impropriamente, addebita al decidente): quello della motivazione, che deve trovare compiuta estrinsecazione nel corpo dell'atto impositivo;
quello delle prove della pretesa, che il titolare del credito tributario può fornire nella fase processuale.
Va, del resto, considerato che soltanto per gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a far data dal 18.1.24, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 7 l. 212/00 dal d.lgs. 219/23, è prescritto che la motivazione debba indicare “i mezzi di prova” della pretesa tributaria. Tale innovazione non è stata, peraltro, riprodotta nell'ambito della disciplina della motivazione degli accisi di accertamento emessi dagli enti locali: l'art. 1 co. 162 l. 296/06 è rimasto immodificato e non contiene tale prescrizione motivazionale.
Non può condividersi risulta, altresì, l'asserzione formulata in seno al primo motivo di appello, secondo cui “ove il Comune di Gaggi avesse fornito a parte appellante il pieno accesso al procedimento prodromico all'emanazione dell'avviso di accertamento, avrebbe consentito a quest'ultimo di poter fornire tutti i chiarimenti necessari al fine di dimostrare che l'immobile è stato ultimato esclusivamente nel 2018”: in realtà, nell'ambito del giudizio, il contribuente avrebbe ben potuto offrire in valutazione qualsivoglia dato conoscitivo, atto a dimostrare che l'immobile era stato ultimato soltanto nel 2018; sennonché alcun elemento probatorio è stato addotto a supporto di tale tesi, se si esclude quello relativo all'epoca di presentazione della domanda di variazione catastale. Si tratta, tuttavia, di un dato privo di efficacia controdimostrativa, che non vale a confutare la valenza inferenziale dell'anzidetta nota del
2008, con cui la comproprietaria preannunciava l'imminente realizzazione del manufatto, poi denunciato soltanto nel 2018, con la presentazione del relativo mod. DOCFA.
L'appellante non fornisce alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale enorme scollamento temporale e, soprattutto, non fornisce alcun elemento probatorio, di natura fotografica, tecnica, finanziaria, contabile, atto a dimostrare che l'immobile era stato ultimato a ridosso della presentazione del DOCFA. Ed è viepiù significativo che tale lacuna probatoria non sia stata colmata neppure in seconde cure, dopo che il giudice provinciale – rimarcando la “assenza di indizi di segno contrario, quali ad esempio documentazione fotografica di data certa e/o perizie tecniche asseverate, elementi che solo il contribuente avrebbe potuto fornire” - aveva chiaramente indicato al contribuente una strada processuale, ancora suscettibile di essere percorsa in appello, mediante la produzione di nuovi documenti (produzione consentita ex art. 58 co. II D.lgs. 546/92, nel regime, applicabile ratione temporis, previgente alla riforma di cui al D.lgs. 546/92).
Viceversa, l'appellante - che agevolmente avrebbe potuto produrre, ad esempio, la documentazione relativa ai bonifici effettuati per il pagamento dell'opera, una dettagliata relazione tecnica sull'epoca di realizzazione del manufatto, dei rilievi fotografici dei luoghi, ecc. – si è attardato su dati assolutamente marginali nell'economia della decisione, quali, tra l'altro, l'assenza di un termine, nella legislazione urbanistica siciliana allora vigente, per l'ultimazione dei lavori, dati che non offrono nessun supporto probatorio alla tesi dell'ultimazione dei lavori nel 2018.
L'unico dato probatorio nuovo offerto in appello attiene alla laconica attestazione, datata 21.12.22, prodotta all'atto della costituzione in appello, con cui il direttore dei lavori attesta che i lavori relativi al cambio di destinazione d'uso sarebbero stati ultimati soltanto in data 25.6.18. Tale attestazione risulta estremamente generica e non risulta accompagnata da una dettagliata relazione relativa allo sviluppo dei lavori, sì che non può escludersi che l'opera fosse stata realizzata, quanto meno al rustico, in epoca di gran lunga precedente e che soltanto talune rifiniture, irrilevanti ai fini dell'imposizione, siano state ultimate nel 2018.
Né può sostenersi che, così ragionando, sarebbe stata operata una illegittima inversione dell'onere probatorio, gravante invece sull'ente titolare del credito tributario: è sin troppo agevole replicare che il Comune, producendo l'anzidetta nota, ha pienamente assolto all'onere probatorio incombente su essa parte, facendo insorgere, in capo alla controparte, un onere di fornire la prova contraria, che non è stato in alcun modo assolto.
Ciò vale a palesare l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
Non meno infondato è l'ultimo motivo, riguardante il regime delle spese di lite, che si pone in rotta di collisione con l'inequivoco disposto di cui all'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/92,
a mente del quale in favore dell'ente impositore, che sta in giudizio tramite propri funzionari, vanno liquidate le spese secondo le disposizioni riguardanti i compensi dovuti agli avvocati, con una riduzione del 20%.
Si impone, pertanto, l'integrale rigetto del gravame.
La mancata costituzione della parte appellata esime il collegio da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
AN AG RI LL GI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 393/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gaggi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1294/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23 DICEMBRE 2019 PROT. N. 152 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Ricorrente_1 propose dinanzi alla C.T.P. di Messina ricorso contro il Comune di
Gaggi, per l'annullamento dell'avviso di accertamento del 23 dicembre 2019, prot. n. 1525, notificato in data 11 febbraio 2020, relativo alla tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.I.) per il periodo di imposta 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018, eccependo:
a) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
b) inesistenza del presupposto d'imposta, atteso che per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 era proprietario di un lastrico solare che era stato coperto da tettoia solo nel 2018 e che, quindi, solo da tale data sarebbe divenuto locale accessorio suscettibile di tassazione.
Il Comune si costituì, instando per il rigetto del gravame ed il contribuente specificò le proprie difese con memoria illustrativa.
Con sentenza n. 1294/22, la C.T.P. ha integralmente rigettato il ricorso.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sul difetto di motivazione, il giudice ha rilevato, segnatamente che “Nel caso di specie, poiché l'avviso di accertamento impugnato poggia sul presupposto dell'omessa denuncia di una superfice ritenuta imponibile ai fini dell'imposta R.S.U. per gli anni 2014,2015,2016,2017,2018, considerato che detto presupposto rappresenta quello legislativamente previsto per l'adozione dell'attività accertativa, va da sé che la ragione giuridica per la quale l'avviso è stato emesso risulta in tal modo idoneamente indicata, non essendo di conseguenza necessario che vengano riportati anche altri elementi di conoscenza, quale quello preteso dal ricorrente in ordine al fatto che si sarebbe dovuta chiarire la ragione per la quale il locale è stato ritenuto esistente sin dal 2014, giacché, come è agevole comprendere, trattasi in questo caso di un profilo attinente al merito della controversia;
in concreto, dunque, ai fini dell'esatto adempimento dell'onere motivazionale, ciò che deve avere rilevanza è se il contribuente sia stato, o meno, messo nella condizione di difendersi e nel caso di specie non vi è dubbio che ciò sia avvenuto con l'indicazione della ragione giudica, ossia l'omessa denuncia di un'area tassabile, che sorregge l'avviso di accertamento.”. Circa il secondo motivo, il decidente ha evidenziato: “Vero è che la domanda di variazione catastale del bene in questione è stata presentata il 27 giugno 2018 e che in essa risulta indicato che i lavori della tettoia hanno avuto termine il 25 giugno 2018, ma è nondimeno vero che in data 25 luglio
Nominativo_12008, il Comune di Gaggi aveva acquisito al prot. n. 7844 la nota a firma della sig.ra , comproprietaria unitamente all'odierno ricorrente del lastrico solare identificato in catasto al foglio di mappa 4 particella 472 sub.16, con la quale comunicava che “trascorsi venti giorni dalla data della presente procederà alla realizzazione di una tettoia chiusa con annessa tettoia aperta con struttura portante in legno lamellare con copertura anch'essa in legno e soprastante manto di tegole curve del tipo coppi siciliani sul terrazzo distinto in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.16 di copertura dell'appartamento di loro proprietà sito in Gaggi Via G.Sapienza riportato in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.13(...)” indicando altresì la superficie della tettoia coperta, pari a mq. 49,95.
Ora, posto che ai fini del pagamento della tassa di cui trattasi è sufficiente il possesso oppure la detenzione a qualsiasi titolo del bene, la comunicazione di cui sopra non può non aver costituito il presupposto di una presunzione iuris tantum a favore del Comune, per poter considerare che una tettoia di appena 50 mq circa fosse stata ultimata dopo sei anni circa dalla domanda (dal 2008 al 2014), anche perché non vi era stata alcuna richiesta di proroga e perché, a norma dell'art. 15 del d.P.R. n.
308/2001, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro tre anni dalla domanda. Al riguardo, non può condividersi l'obiezione di parte ricorrente secondo la quale tale normativa è stata recepita dalla regione siciliana solo nel 2016 con la l.r. n. 16 del 19 agosto 2016, giacché il fatto che il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con il decreto presidenziale n. 380 del 6 giugno 2001, sia stato recepito nel 2016 di certo non esclude che prima di tale recepimento, in ambito regionale non vigesse, in campo edilizio, alcun termine di ultimazione dei lavori, termine che, dunque, non poteva che rinvenirsi nella legislazione nazionale. Il Comune ha, dunque, agito sulla base di elementi di valutazione ragionevolmente idonei a far ritenere che il bene fosse ultimato nel 2014, ed in assenza di indizi di segno contrario, quali ad esempio documentazione fotografica di data certa e/o perizie tecniche asseverate, elementi che solo il contribuente avrebbe potuto fornire, la presunzione sulla scorta della quale l'ente impositore ha agito per l'accertamento non può ritenersi superata con la mera dichiarazione unilaterale che il lavori sono stati ultimati il 25 giugno
2018.”.
Le spese sono state poste a carico del soccombente.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, affidandolo a tre motivi, così rubricati:
1) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE
ART. 7 L.212/2000. VIOLAZIONE ART. 42 DPR 600/73. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.
2) ERROR IN JUDICANDO. DIFETTO DEL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. ILLOGICITA'
MANIFESTA.
3) IN OGNI CASO. SULL'ILLEGITTIMA STATUIZIONE IN PUNTO DI CONDANNA
ALLE SPESE DI PARTE APPELLANTE IN FAVORE DELL'ENTE IMPOSITORE.
Il Comune è rimasto contumace in appello
All'esito dell'udienza odierna, è stata deliberata la decisione.
III – L'appello è infondato.
Merita, infatti, piena conferma la sentenza di prime cure, accuratamente e correttamente motivata.
Non si ravvisa, quanto al primo motivo di appello, alcuna carenza dell'impianto motivazionale dell'atto impugnato, illegittimamente integrata nel corso del giudizio, come invece opinato dall'appellante.
L'atto impositivo indica con estrema chiarezza e precisione la ratio del recupero impositivo, identificata con l'omessa denuncia di detenzione dell'immobile soggetto a tassazione. Il contribuente, che, per forza di cose, perfettamente conosce quale è la reale epoca di realizzazione dell'immobile de quo, a fronte delle indicazioni contenute nell'atto impugnato, è messo in piena condizione di difendersi e di avversare la pretesa, dimostrando che tale immobile era stato ultimato soltanto nel 2018. E, difatti, nel ricorso introduttivo il contribuente ha spiegato appieno le prerogative difensive in ordine a questo tehma decidendum (epoca di realizzazione dell'immobile), benché abbia offerto in valutazione elementi argomentativi e probatori ritenuti, a piena ragione, non persuasivi dal primo decidente.
Il fatto che la più risalente realizzazione del manufatto sia stata desunta, dall'ente impositore, dai dati conoscitivi evincibili dalla nota prot. n. 7844, datata 25 luglio 2008, a
Nominativo_1firma di , comproprietaria del lastrico solare in oggetto (con cui ella comunicava che “trascorsi venti giorni dalla data della presente procederà alla realizzazione di una tettoia chiusa con annessa tettoia aperta con struttura portante in legno lamellare con copertura anch'essa in legno e soprastante manto di tegole curve del tipo coppi siciliani sul terrazzo distinto in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.16 di copertura dell'appartamento di loro proprietà sito in Gaggi Via
G.Sapienza riportato in catasto al foglio di mappa 4 part.472 sub.13” indicando altresì la superficie della tettoia coperta, pari a mq. 49,95), nota non richiamata nell'atto impugnato ma menzionata soltanto in giudizio dall'ente, non vale a configurare una carenza motivazionale, oggetto di surrettizia integrazione postuma in giudizio: tale nota attiene, infatti, alla sfera delle prove relative fondamento della pretesa impositiva, che ben possono essere veicolate in giudizio, una volta che tale fondamento sia stato illustrato nell'atto.
La deduzione dell'appellante è inficiata, pertanto, da una evidente confusione di piani
(confusione che essa parte, impropriamente, addebita al decidente): quello della motivazione, che deve trovare compiuta estrinsecazione nel corpo dell'atto impositivo;
quello delle prove della pretesa, che il titolare del credito tributario può fornire nella fase processuale.
Va, del resto, considerato che soltanto per gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a far data dal 18.1.24, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 7 l. 212/00 dal d.lgs. 219/23, è prescritto che la motivazione debba indicare “i mezzi di prova” della pretesa tributaria. Tale innovazione non è stata, peraltro, riprodotta nell'ambito della disciplina della motivazione degli accisi di accertamento emessi dagli enti locali: l'art. 1 co. 162 l. 296/06 è rimasto immodificato e non contiene tale prescrizione motivazionale.
Non può condividersi risulta, altresì, l'asserzione formulata in seno al primo motivo di appello, secondo cui “ove il Comune di Gaggi avesse fornito a parte appellante il pieno accesso al procedimento prodromico all'emanazione dell'avviso di accertamento, avrebbe consentito a quest'ultimo di poter fornire tutti i chiarimenti necessari al fine di dimostrare che l'immobile è stato ultimato esclusivamente nel 2018”: in realtà, nell'ambito del giudizio, il contribuente avrebbe ben potuto offrire in valutazione qualsivoglia dato conoscitivo, atto a dimostrare che l'immobile era stato ultimato soltanto nel 2018; sennonché alcun elemento probatorio è stato addotto a supporto di tale tesi, se si esclude quello relativo all'epoca di presentazione della domanda di variazione catastale. Si tratta, tuttavia, di un dato privo di efficacia controdimostrativa, che non vale a confutare la valenza inferenziale dell'anzidetta nota del
2008, con cui la comproprietaria preannunciava l'imminente realizzazione del manufatto, poi denunciato soltanto nel 2018, con la presentazione del relativo mod. DOCFA.
L'appellante non fornisce alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale enorme scollamento temporale e, soprattutto, non fornisce alcun elemento probatorio, di natura fotografica, tecnica, finanziaria, contabile, atto a dimostrare che l'immobile era stato ultimato a ridosso della presentazione del DOCFA. Ed è viepiù significativo che tale lacuna probatoria non sia stata colmata neppure in seconde cure, dopo che il giudice provinciale – rimarcando la “assenza di indizi di segno contrario, quali ad esempio documentazione fotografica di data certa e/o perizie tecniche asseverate, elementi che solo il contribuente avrebbe potuto fornire” - aveva chiaramente indicato al contribuente una strada processuale, ancora suscettibile di essere percorsa in appello, mediante la produzione di nuovi documenti (produzione consentita ex art. 58 co. II D.lgs. 546/92, nel regime, applicabile ratione temporis, previgente alla riforma di cui al D.lgs. 546/92).
Viceversa, l'appellante - che agevolmente avrebbe potuto produrre, ad esempio, la documentazione relativa ai bonifici effettuati per il pagamento dell'opera, una dettagliata relazione tecnica sull'epoca di realizzazione del manufatto, dei rilievi fotografici dei luoghi, ecc. – si è attardato su dati assolutamente marginali nell'economia della decisione, quali, tra l'altro, l'assenza di un termine, nella legislazione urbanistica siciliana allora vigente, per l'ultimazione dei lavori, dati che non offrono nessun supporto probatorio alla tesi dell'ultimazione dei lavori nel 2018.
L'unico dato probatorio nuovo offerto in appello attiene alla laconica attestazione, datata 21.12.22, prodotta all'atto della costituzione in appello, con cui il direttore dei lavori attesta che i lavori relativi al cambio di destinazione d'uso sarebbero stati ultimati soltanto in data 25.6.18. Tale attestazione risulta estremamente generica e non risulta accompagnata da una dettagliata relazione relativa allo sviluppo dei lavori, sì che non può escludersi che l'opera fosse stata realizzata, quanto meno al rustico, in epoca di gran lunga precedente e che soltanto talune rifiniture, irrilevanti ai fini dell'imposizione, siano state ultimate nel 2018.
Né può sostenersi che, così ragionando, sarebbe stata operata una illegittima inversione dell'onere probatorio, gravante invece sull'ente titolare del credito tributario: è sin troppo agevole replicare che il Comune, producendo l'anzidetta nota, ha pienamente assolto all'onere probatorio incombente su essa parte, facendo insorgere, in capo alla controparte, un onere di fornire la prova contraria, che non è stato in alcun modo assolto.
Ciò vale a palesare l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
Non meno infondato è l'ultimo motivo, riguardante il regime delle spese di lite, che si pone in rotta di collisione con l'inequivoco disposto di cui all'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/92,
a mente del quale in favore dell'ente impositore, che sta in giudizio tramite propri funzionari, vanno liquidate le spese secondo le disposizioni riguardanti i compensi dovuti agli avvocati, con una riduzione del 20%.
Si impone, pertanto, l'integrale rigetto del gravame.
La mancata costituzione della parte appellata esime il collegio da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
AN AG RI LL GI